Articolo 69 del Codice della navigazione
Articolo 68Articolo 70
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21 aprile 1942
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11 febbraio 2026
Art. 69.
(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).

L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire. ((L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo)) .

Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2026
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