Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7646 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Argento e Antonella Volante ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Palermo, via Gen. Giuseppe Aimondi n. 45
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 06/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/06/2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente il 04/06/2019, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore GA, nato a [...] il
31/07/2013, la previsione di un contributo per il mantenimento del medesimo di euro 1.000,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie e dell'assegno unico nonché un assegno di mantenimento per sé di euro 600,00 al mese.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 26/09/2024 e depositato il 06/10/2024.
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Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Infatti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro con l'obbligo di comunicare l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta.
2) Il figlio minore GA, rimane affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e manterrà la propria residenza anche ai fini anagrafici presso il domicilio della madre in Palermo Via Centuripe n. 59.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore 3 volte la settimana prelevandolo dal doposcuola e riaccompagnandolo a casa alle ore 21, compatibilmente con le eSIenze del minore.
4) Il genitore non convivente inoltre potrà vedere il minore anche in giorni diversi previo preavviso telefonico e sostituirà il genitore prevalentemente convivente (al posto di parenti, baby sitter ecc…) nel caso di eSIenze lavorative e/o malattia.
5) Il minore, inoltre, potrà:
• Trascorrere un fine settimana ogni 15 giorni con il padre presso la residenza paterna, dall'uscita della scuola del Venerdì alle ore 20:00 della domenica.
• Trascorrere le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua) con il padre secondo il criterio dell'alternanza.
• Durante le vacanze estive potrà trascorrere in aggiunta con il padre un periodo di 15 giorni da concordare con l'altro genitore entro il mese di Giugno.
• Tutte le altre festività civili verranno trascorse alternativamente, ora con l'uno ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
In tutti questi casi sarà il genitore al momento non convivente a provvedere al ritiro della minore presso l' abitazione dell'altro genitore.
Nei giorni della “festa della mamma“ e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà“ e del suo compleanno, il figlio starà rispettivamente con la
2 madre e con il padre dalle ore 10 del mattino e farà ritorno non prima delle ore 21 della sera”.
6) I genitori trascorreranno con il figlio minore il giorno del loro compleanno.
7) Il SI. , in considerazione delle proprie attuali capacità Parte_2
contributive, sarà tenuto a versare, alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio GA convivente con la madre, l'importo di €.800,00 mensili ed €
200,00 mensili per il coniuge, da versare entro i primi 5 giorni di ogni mese e per 12 mensilità di ogni anno. Tale importo complessivo di €. 1.000,00 come sopra determinato verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8) Il SI. sarà tenuto a corrispondere le spese straordinarie Parte_2
nella misura del 70% ed entro i primi cinque giorni di ogni mese dovrà versare tale importo anticipato e sostenuto dalla SI.ra per il figlio, per le spese regolarmente Parte_1
documentate, e secondo quanto previsto dal vigente protocollo in uso presso questo
Tribunale.
9) La SInora percepirà nella misura del 100% l'assegno unico Parte_1
universale per il figlio GA in ragione dei tempi di permanenza dello stesso con la madre. Il SI. con la sottoscrizione del presente accordo Parte_2 autorizza la SI.ra a richiedere agli uffici competenti l'assegno unico Parte_1
universale per il figlio GA che verrà dalla stessa percepito per intero e nella misura del
100%.
10) L'importo del contributo al mantenimento del figlio minore e del coniuge verrà versato dal SInor alla SI.ra a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1
bancario, le cui coordinate sono già a conoscenza del SInor Parte_2
entro il giorno cinque di ogni mese.
11) Dichiarano entrambi i coniugi che salvo quanto previsto e disciplinato con il presente accordo null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, rinunciando alle rispettive domande di addebito della separazione e pertanto a proporre qualsivoglia azione di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali.
12) Il superiore accordo avrà decorrenza inter partes dal mese di Novembre 2024.
13) Entrambi i coniugi autorizzano, l'un l'altro, sin d'ora per allora al rilascio dei rispettivi passaporti.
14) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti”.
3 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del figlio minorenne.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a
Palermo il 04/06/2019.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il 06/10/2024 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 94, p. I, dell'anno 2019).
Così deciso in Palermo nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 23/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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