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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/08/2025, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27735/2022 avente ad oggetto: appalto, contratto d'opera professionale nonché responsabilità extracontrattuale
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( , rappr.ti e difesi dall'avv. Maura Scandariato del C.F._2
Foro di Milano
ATTORI
E
( , rappr.to e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Anna Berra del Foro di Milano CONVENUTO
NONCHE'
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Cristina Del Zoppo del Foro di Milano CONVENUTA
E
( ), rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4
Roberto Guardì del Foro di Monza
CONVENUTO
CONDOMINIO di via Ciro Menotti n. 15 di Milano ( ), in P.IVA_2 persona del suo amministratore p.t., rappr.to e difeso dagli avv.ti Manuela
Erica Matera e Mario Alessandro Pianigiani del Foro di Milano
CONVENUTO
E
1 Controparte_4
( , in giudizio a mezzo della sua procuratrice dott.ssa
[...] P.IVA_3
rappr.ta e difesa dall'avv. Andrea Conte del Foro di Controparte_5
Milano
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.2.2025:
Gli attori così concludevano:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così GIUDICARE
In via preliminare: disporre la procedura di Mediazione Delegata ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il Permesso di
Costruire rilasciato in data 26.3.2018 dal Comune di Milano alla Dott.ssa decadeva per mancato deposito della relativa D.I.A. Pt_3
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che quanto realizzato nell'immobile di proprietà è difforme da quanto previsto dagli Parte_4 elaborati del PdC, e per l'effetto in via principale e nel merito: accertare e dichiarare le responsabilità dell'Arch. , dell'Ing. dell'impresa CP_1 Controparte_6
in persona del legale rappr. p.t., e del CP_2 Controparte_7
, in persona dell'Amministratore p.t., ciascuno secondo le
[...] proprie responsabilità e per quanto di competenza, e per l'effetto in via principale e nel merito: condannare l'Arch. , l'Ing. CP_1
l'impresa in persona del legale rappr. p.t., e il Controparte_6 CP_2
, in persona dell'Amministratore p.t., ciascuno Controparte_7 secondo le proprie responsabilità e per quanto di competenza al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi subiti dalla proprietà
come esposti in narrativa, Parte_4 in via principale e nel merito: condannare l'Arch. alla Controparte_1 restituzione del corrispettivo versatogli dalla proprietà o in Parte_4 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in via principale e nel merito: condannare l'impresa in persona CP_2 del legale rappr. p.t., alla restituzione del corrispettivo versato alla società dalla proprietà pari € 108.361,00, oppure di quella somma Parte_4 maggiore o minore ritenuta di giustizia”…
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento di Mediazione obbligatoria esperito con esito negativo nonché della eventuale procedura di mediazione delegata nonché del presente giudizio.”
così concludeva: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettare ogni avversa pretesa mossa nei confronti dell'arch. in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA
2) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, limitare la quota di responsabilità dell'arch. alle sole CP_1 condotte allo stesso ascrivibili, espunte le voci di danno attribuibili a terzi
2 soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio, ivi compresa alla parte danneggiata ex art. 1227 c.c.”…
“IN OGNI CASO 5) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi.”
La così concludeva: CP_2
“Voglia il GU contrariis reiectis: Nel merito in via principale:
- rigettare le domande svolte nel presente giudizio nei confronti della CP_2
[... con vittoria di spese”
così concludeva: Controparte_3
“Richiamato integralmente quanto dedotto, prodotto e chiesto in atti dall'odierno concludente, anche in riferimento alle eccezioni preliminari svolte, rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice e dalle altre parti convenute nei confronti dell'ing. con riconoscimento della Controparte_3 responsabilità ex art. 96 c.p.c. e conseguente risarcimento del danno. Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità contestata e, conseguentemente, fosse pronunciata condanna a carico dell'ing.
previa ogni declaratoria di legge, condannare la Controparte_3 società in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di assicuratore per la responsabilità civile dell'ing. medesimo, a manlevare Controparte_3 quest'ultimo da ogni eventuale pregiudizio dovesse derivargli da questo procedimento, anche in riferimento alle spese legali sostenute dal medesimo ing. per la propria difesa, nonché per ogni e qualsiasi iniziativa CP_3 difensiva delle altre parti del giudizio. Vinte in ogni caso tutte le spese, anche relative alla chiamata in causa del terzo.”
Il di Milano così concludeva: Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità rilevabile d'ufficio della notifica dell'atto di citazione effettuata dall'Avvocato degli attori al
in data 7 luglio 2022 Controparte_8 all'indirizzo di posta elettronica certificata, non censito in un pubblico registro, poiché avvenuta in violazione delle Email_1 disposizioni di cui agli artt.li 3 bis co. 1, 3 ter e 11 legge 53/1994 e per l'effetto;
- concedere la rimessione in termini al Controparte_8 Ciro Menotti n. 15 per l'espletamento dell'attività difensiva tutta di cui all'art. 166, 167 e 183 sesto comma n. 1,2,3 cpc e successivi;
In via principale:
- respingere ogni avversa pretesa poiché infondata in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, massima riduzione della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
La così concludeva: Controparte_4
“IN VIA PRINCIPALE
3 1) Rigettarsi qualunque domanda formulata nei confronti dell'assicurato perché infondata in fatto ed in diritto, non provata e/o non provabile per tutti i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
2) Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente dichiararsi non operativo il contratto A122C636992- LB stante l'eccepita pregressa cononscenza dei fatti di causa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
3) Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni e di condanna dell'assicurato e dei qui esponenti, condannarsi i nei limiti delle condizioni generali del contratto CP_4 assicurativo A122C636992-LB che devono ritenersi richiamate nelle formulande conclusioni (a titolo esemplificativo, massimale, massimale dedicato, franchigia € 5.000,00, clausole di esclusione o limitazione, secondo rischio, solidarietà etc) in relazione alle sole somme addebitabili all'assicurato; IN OGNI CASO
4) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi.”
Gli attori, e la inoltre, in sede di definitiva CP_1 CP_2 precisazione delle conclusioni, reiteravano le rispettive istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_6 Parte_1
e , in sintesi, deducevano: a) che essa Parte_2 Parte_6 nell'interesse proprio e dei propri figli e , Parte_1 Parte_2 aveva conferito all'arch. l'incarico di progettazione, CP_1 presentazione delle pratiche amministrative e direzione dei lavori in relazione all'attività di ristrutturazione, per adeguamento igienico-sanitario con sostituzione del tetto e variazione della relativa sagoma, di due proprie unità immobiliari site all'ultimo piano dello stabile condominiale di via Ciro Menotti n. 15 di Milano;
b) che l'esecuzione dei medesimi lavori di ristrutturazione, per quanto concernenti le parti private, era stata affidata in appalto alla c) che, in relazione ai predetti lavori di CP_2 ristrutturazione, il Comune di Milano aveva rilasciato regolare permesso di costruire ed essa aveva corrisposto i relativi oneri, per Parte_6 complessivi € 21.998,22, e si era, inoltre, procurata le necessarie fideiussioni, affrontando i relativi esborsi;
d) che il condominio di via Ciro Menotti n. 15 di
Milano, in data 22.4.2028, aveva, poi, a sua volta, deliberato i lavori di demolizione e rifacimento totale del tetto di copertura dell'intero stabile, con variazione di altezze e falde, affidandone l'esecuzione alla medesima CP_2 ed incaricando quale D.L. l'ing. e) che, pertanto, la
[...] Controparte_3 proprietà di essi attori era stata interessata dalla contemporanea esecuzione, da parte della , dei lavori privati e dei lavori condominiali, sotto la CP_2 vigilanza dell'arch. , nell'interesse di essi attori, e dell'ing. CP_1 CP_3 nell'interesse del condominio;
f) che, tuttavia, il Comune di Milano, previa richiesta interlocutoria avanzata nei confronti dell'arch. , aveva CP_1 dichiarato la decadenza dal permesso di costruire in precedenza rilasciato in
4 ragione della mancata comunicazione, da parte dello stesso arch. , CP_1 dell'inizio dei lavori nel termine annuale di legge;
g) che tanto rendeva necessario l'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria con conseguente obbligo di pagamento, in danno di essi attori, del contributo di costruzione in misura doppia rispetto a quanto già versato;
h) che si era, inoltre, verificato, con conseguenti ulteriori danni per essi attori, che i lavori concretamente realizzati dalla erano difformi rispetto al relativo CP_2 originario progetto, presentando una copertura mediamente “più alta di 15/20 cm”, una differente distribuzione interna degli spazi con realizzazione di un unico appartamento anziché un bilocale ed un monolocale nonché la traslazione verso l'esterno di circa la metà del muro di confine con il condominio di via Ciro Menotti n. 11; i) che, in relazione a tanto, era evidente la sussistenza della responsabilità risarcitoria sia dell'appaltatrice , per CP_2 aver realizzato un'opera difforme, sia dell'arch. e dell'ing. per CP_1 CP_3 non aver vigilato sull'esecuzione dell'opera, sia del condominio, per aver scelto un'impresa appaltatrice ed un direttore dei lavori inadeguati.
e proponevano, Parte_6 Parte_1 Parte_2 pertanto, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio l'arch. , l'ing. e la CP_1 CP_3 CP_2 contestando, a vario titolo, tutte le domande attoree, di cui chiedevano il rigetto.
L'ing. con riferimento alla denegata ipotesi di accertamento di una CP_3 qualsivoglia propria responsabilità risarcitoria, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per la r.c. professionale, Controparte_4 perché lo manlevasse da ogni pregiudizio.
[...]
Autorizzata tale chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
facendo proprie le difese di merito dell'ing. e Controparte_4 CP_3 contestando, in ogni caso, l'operatività della polizza in relazione al caso concreto.
A seguito della morte di , in data 16.1.2023, si costituivano Parte_6 nuovamente in giudizio e anche quali eredi Parte_1 Parte_2 della propria defunta madre ed in prosecuzione della posizione processuale della stessa.
Co Il condominio di Ciro Menotti n. 15 di Milano, inizialmente rimasto contumace, si costituiva in giudizio in data 25.8.2023.
Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, delle diverse domande attoree deve ritenersi fondata, e solo nei limiti di cui in appresso, unicamente la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'arch. in relazione CP_1 all'intervenuta decadenza dal permesso di costruire in precedenza rilasciato dal Comune di Milano.
Con riferimento a tale domanda, deve, in primo luogo, osservarsi che, contrariamente agli assunti dell'arch. , la circostanza che il contratto CP_1 d'opera professionale intercorso con abbia avuto ad Parte_6
5 oggetto anche l'incarico di direttore dei lavori in relazione alle opere di cui al permesso di costruire rilasciato alla stessa dal Comune di Milano, può dirsi dimostrata sulla scorta del contenuto della domanda di rilascio del medesimo permesso.
Ed, invero, tale documento non solo contiene l'espressa nomina da parte della dell'arch. quale direttore dei lavori oggetto della Pt_3 CP_1 richiesta di permesso ma contiene altresì la sottoscrizione ed il timbro di tale professionista espressamente apposti “per accettazione” dell'incarico ad egli conferito.
A fronte di tanto, poi, il non ha minimamente dedotto di aver CP_1 successivamente rinunciato a tale incarico di direttore dei lavori né ha dimostrato l'esistenza tra le parti di specifici diversi accordi pattizi di contenuto incompatibile con l'esistenza del predetto incarico (anche) di direttore dei lavori.
Ciò posto, deve, allora, rilevarsi che, quanto ai rapporti interni tra il committente di un'opera edile ed il direttore dei lavori, compete, poi, certamente a quest'ultimo l'invio della comunicazione di inizio dei lavori oggetto di un permesso di costruire già ottenuto, trattandosi di aspetto relativo alla regolarità edilizia della costruzione rientrante nell'oggetto dell'attività di vigilanza costituente l'obbligazione tipica del direttore dei lavori.
Con riferimento al caso di specie deve, dunque, effettivamente ritenersi che la dichiarata decadenza dal permesso di costruire in precedenza rilasciato alla sia frutto di una condotta inadempiente del consistente, Pt_3 CP_1 appunto, nell'omesso invio al Comune di Milano della comunicazione di inizio dei lavori entro il previsto termine annuale indicato nel permesso medesimo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001.
Né può ritenersi che nel determinarsi di tale decadenza abbia contribuito, dal punto di vista eziologico, una condotta omissiva della stessa atteso Pt_3 che, come ben si evince dal contenuto del medesimo art. 15 del D.P.R. 380/2021, quest'ultima, anche una volta venuta a conoscenza della mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, non avrebbe potuto in alcun modo evitare la predetta decadenza, la quale opera di diritto senza alcuna possibilità di proroga del termine per l'inizio dei lavori (e conseguentemente per la relativa comunicazione) quando lo stesso è ormai scaduto.
A fronte di tanto, deve, poi, ritenersi che effettivamente gli attori, quale conseguenza immediata e diretta di tale condotta di inadempimento del
, subiranno un danno in relazione alla necessità di ottenere un nuovo CP_1 permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 con riferimento ai lavori di fatto già eseguiti ed al conseguente futuro loro obbligo di pagare il contributo di costruzione in misura doppia a titolo di oblazione.
La relativa posta di danno non può, tuttavia, determinarsi, così come preteso dagli attori, nel doppio degli oneri urbanistici già pacificamente versati dalla (ossia nel doppio di € 21.988,22), atteso che gli stessi attori hanno, a Pt_3 loro volta, diritto ad ottenere, dall'Amministrazione comunale, la restituzione
6 dei medesimi oneri in quanto versati in relazione al permesso di costruire oggetto di decadenza a norma dell'art. 56 del Regolamento edilizio del Comune di Milano.
Pertanto, la posta di danno in parola, in mancanza di più specifiche deduzioni ad opera degli attori, va, piuttosto, liquidata, anche in via equitativa, nella medesima misura (non raddoppiata) degli oneri urbanistici già versati e cioè in
€ 21.988,22.
Deve, inoltre, considerarsi, in favore degli attori, l'ulteriore componente di danno rappresentata dal costo affrontato per il rilascio delle polizze fideiussorie relative agli obblighi derivanti dal permesso di costruire in precedenza rilasciato dal Comune di Milano, trattandosi, all'evidenza, di costo divenuto privo di qualsivoglia utilità in relazione alla più volte richiamata decadenza dal medesimo titolo abilitativo.
Tale costo, come risulta ex actis, è pari complessivamente ad € 950,50.
Il danno complessivo il cui risarcimento spetta agli attori in relazione all'intervenuta decadenza dal permesso di costruire deve, dunque, complessivamente liquidarsi in € 22.938,72 – somma che si ritiene non debba essere in alcun modo rivalutata, trattandosi, in massima parte, di danno futuro liquidato ex ante.
va, pertanto, in definitiva, condannato al pagamento, in favore CP_1 degli attori, a titolo di risarcimento del danno della medesima indicata somma di € 22.938,72.
Non può, invece, ritenersi fondata l'ulteriore domanda attorea formulata nei confronti del ed avente ad oggetto la pretesa restituzione del CP_1 corrispettivo allo stesso versato in relazione all'attività professionale svolta.
Al riguardo, infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità della domanda in esame, risulta assorbente rilevare come la pretesa restituzione del compenso corrisposto al presupporrebbe, dal punto CP_1 di vista logico-giuridico, la risoluzione del contratto d'opera professionale con questi intercorso mentre gli attori non hanno invocato alcuna pronuncia risolutoria.
Va, inoltre, rilevato che gli attori, in ogni caso, non hanno minimamente allegato l'avvenuto pagamento al di compensi relativi proprio CP_1 all'attività di direzione dei lavori di cui è risultato l'inesatto adempimento, essendo, peraltro, rimasta priva di specifica contestazione la contraria circostanza, allegata dal convenuto professionista, secondo la quale egli avrebbe riscosso unicamente il compenso relativo all'attività progettuale da egli svolta.
Parimenti infondata è, poi, anche l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori, a vario titolo, nei confronti di tutti i convenuti in relazione alla dedotta esistenza, in quanto realizzato dalla di difformità Controparte_9 rispetto al progetto.
7 Al riguardo deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi come le allegazioni tecnico- fattuali attoree circa la stessa consistenza delle dedotte difformità, laddove gli attori hanno fatto riferimento alla realizzazione di una copertura mediamente
“più alta di 15/20 cm” ovvero alla traslazione verso l'esterno di circa la metà del muro di confine con il condominio di via Ciro Menotti n. 11, pur considerando il contenuto della relazione tecnica di parte prodotta in atti, siano rimaste, entro i termini decadenziali di rito, su di un piano di assoluta genericità, non contenendo il benché minimo riferimento a specifiche e determinate previsioni progettuali – in tesi – non rispettate.
Deve, inoltre, rilevarsi, ed in senso invero assorbente, che, in ogni caso, gli attori non hanno minimamente specificato in cosa consisterebbero i danni da essi asseritamente patiti in relazione alle medesime adombrate difformità.
Premesso, infatti, che, trattandosi di presunte difformità dalle quali sarebbe, in concreto, derivata una maggiore altezza ovvero una maggiore estensione dell'immobile oggetto di ristrutturazione, neppure può ipotizzarsi che dalle stesse (ove pure effettivamente sussistenti) possa essere derivata, di per sé, da un punto di vista squisitamente materiale, una diminuzione di valore del medesimo immobile, deve rilevarsi che gli attori, entro i termini decadenziali di rito, si sono limitati a dedurre, in maniera assolutamente generica, ed in forma del tutto ipotetica, che dalle medesime dedotte (e, per quanto detto, non meglio specificate) difformità sarebbe eventualmente potuta derivare l'impossibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, senza, tuttavia, operare alcun concreto riferimento né all'intervenuta ed effettiva violazione di determinate norme edilizie od urbanistiche né (tantomeno) all'effettiva necessità di determinate opere di emenda.
Quanto, poi, alla dedotta difforme distribuzione degli spazi interni dell'immobile con creazione di un unico appartamento invece che di un monolocale e di un bilocale, dal contenuto della comunicazione promanante da di cui al documento n. 7 in produzione della Parte_6 CP_2
(documento non specificamente contestato nella sua efficacia rappresentativa da parte degli attori) può dirsi effettivamente dimostrato che, così come dedotto dall'appaltatrice, sia stata, in definitiva, la stessa committenza a scegliere tale diversa distribuzione degli spazi interni ancorché non conforme all'originario progetto di ristrutturazione dell'immobile depositato in Comune.
Va, poi, parimenti respinta anche la domanda di restituzione del corrispettivo d'appalto proposta dagli attori nei confronti della . CP_2
E ciò sia perché (anche in tal caso) l'invocata restituzione presupporrebbe una pronuncia risolutoria che gli attori non hanno minimamente invocato sia, e soprattutto, perché, per quanto sopra detto, non può ritenersi sussistente alcuna condotta di inadempimento dell'appaltatrice né, tantomeno, l'avvenuta realizzazione di un'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Il rigetto della domanda risarcitoria per quanto proposta anche nei confronti del comporta, infine, l'assorbimento della domanda di manleva CP_3
8 assicurativa da questi avanzata nei confronti della Controparte_4
[...]
Nell'esito complessivo del giudizio, quanto al rapporto processuale tra gli attori e , si ravvisa una situazione di reciproca parziale CP_1 soccombenza stante il (quantitativamente parziale) accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori in relazione alla decadenza dal permesso di costruire ed il contemporaneo rigetto sia dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta anche nei confronti del sia della domanda CP_1 restitutoria pure avanzata nei confronti di quest'ultimo.
Tale parziale reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e . CP_1
Quanto, invece, al rapporto processuale tra gli attori e gli altri convenuti, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza dei primi e liquidarsi come in dispositivo.
Per il principio di causalità, sotteso a quello di soccombenza, anche le spese di lite affrontate dalla terza chiamata vanno, poi, poste a carico degli attori, sempre nella misura che sarà liquidata in dispositivo.
Nella condotta processuale degli attori nei confronti del on si ravvisano CP_3 gli estremi della malafede o della colpa grave, non potendosi, in particolare, quest'ultima identificarsi nella mera infondatezza delle tesi difensive proposte.
Va, pertanto, in ultimo, respinta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dal CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale accoglimento della relativa domanda come in parte motiva, condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, della somma di € 22.938,72 a titolo Parte_2 di risarcimento del danno;
2. rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti;
3. dichiara assorbita la domanda di manleva assicurativa proposta da
[...]
nei confronti della CP_3 Controparte_4
4. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
da un lato, e , dall'altro;
[...] CP_1
5. condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 rimborso, in favore della di , del CP_2 Controparte_3
di Milano e della Parte_5 [...]
, delle spese di lite, Controparte_4 liquidate, in favore di ciascuno di tali convenuti e terza chiamata, in €
9 3.809,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
6. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
. CP_3
Così deciso in Milano addì 1.8.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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