TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note n sostituzione ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4620/2020
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli Avv.ti Delia Orsillo e Silvia Pettineo, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Sud Piazza d'Armi n. 28
RICORRENTE
E
C. F./IVA , in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato allegato alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Nunzio Rizzo e Nicoletta Rizzo, con cui elettivamente domicilia in Aversa, Via Montale 29 presso lo studio dell'avv. Gianluca
Sabatini
RESISTENTE
NONCHE'
CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa, giusta mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Donato Mincione, con cui elettivamente domicilia in S. Maria C. V. alla Via Mercadante n. 8
RESISTENTE
NONCHE'
partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, _3 P.IVA_3 giusta mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, con cui elettivamente domicilia in Capodrise alla Via Dante Alighieri n. 37
RESISTENTE
OGGETTO: appalto illecito e interposizione fittizia di manodopera;
costituzione rapporto di lavoro in capo all'utilizzatrice - nullità dei contratti a termini e part-time; differenze retributive;
responsabilità solidale;
risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di aver di fatto sempre lavorato, senza soluzione di continuità, sin dal 25.03.2010 alle dipendenze della CP_1
[...
presso la sede della stessa sita in Marcianise alla Contrada Casale snc ma di essere stato formalmente assunto alle dipendenze di diverse società e nello specifico della Controparte_2 dall'anno 2010 all'anno 2019 con vari contratti a termine e a tempo indeterminato, e della
[...] dal 7.01.2020 con contratto a tempo determinato part time, mai sottoscritto, con scadenza al _3
30.06.2020; di aver prestato la propria attività lavorativa sempre in ossequio agli ordini impartitigli CP_ dai sig.ri e dipendenti della , e sotto la direzione ed il Parte_2 Parte_3 controllo dei suddetti signori ai quali doveva fare riferimento per ogni problematica afferente il rapporto di lavoro, quali permessi, ferie, assenza, ritardo o malattia;
di essere stato assunto con le CP_ mansioni di facchino impiegato principalmente nel ritiro dei cassonetti dei vari reparti della , suddivisi a seconda del contenuto (plastica, carta, umido), nella conduzione degli stessi all'isola ecologica con un carrello elettrico, nella verifica che gli scarti fossero correttamente suddivisi nei vari cassonetti;
deduceva di essersi occupato personalmente della differenziazione dei vari prodotti in caso di errori;
di aver sempre osservato sin dal 25.03.2010, il seguente orario di lavoro in turni avvicendati a settimane alterne: dalle 07:00 alle 15:00, dalle 15:00 alle 23:00, dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al CP_ sabato per sei giorni la settimana;
di essere stato dotato di badge personale della che CP_1 era obbligato ad utilizzare all'inizio e alla fine del proprio turno lavorativo;
di aver sempre svolto la propria attività lavorativa utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà della rimaste Controparte_1 sempre le stesse ad ogni cambio di appalto e nello specifico: carrello elettrico, carrello elevatore, camice, cappellino e simili. Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto l'esistenza di un fenomeno di appalto illecito e somministrazione irregolare di manodopera in quanto al committente era messa a disposizione solo una prestazione meramente lavorativa, senza il fattore capitale (beni mobili ed immobili) e senza assunzione di alcun rischio di impresa;
tutte le attrezzature erano di proprietà della utilizzatrice ed alcun apporto organizzativo/imprenditoriale era fornito dalle società che si susseguivano, formalmente, nell'appalto; le dette società che si erano susseguite nell'appalto, inoltre, erano sfornite di quelle particolari competenze necessarie per la gestione autonoma del servizio oggetto di quello specifico appalto. Eccepiva l'inefficacia del licenziamento comminato dalla società coop in quanto mai comunicato e in ogni caso privo di giusta causa o di giustificato motivo CP oggettivo. Deduceva, altresì, la nullità dei contratti a termine e delle relative proroghe e della limitazione oraria del contratto part time in quanto non stipulati per iscritto e non consegnati.
Eccepiva, inoltre, l'insufficienza della retribuzione corrisposta ex art. 36 cost., e/o in relazione all'art. 2099 c.c., con riferimento alla normativa prevista dal CCNL di categoria applicato al caso di specie.
Lamentava di non aver percepito, alla cessazione dei vari rapporti, alcunché a titolo di tfr, indennità di mancato preavviso, nonché ratei di fine lavoro (13.ma, 14.ma, ferie, permessi e festività). Allegava specifico prospetto relativo ai crediti retributivi vantati. Invocava la responsabilità solidale delle società convenute. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo, accertarsi l'irregolarità e/o
2 l'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro era stato utilizzato alle dipendenze della presso la sede di quest'ultima, previa Controparte_1 declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato dalla CP
e dei termini apposti ai vari contratti, dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice con decorrenza 25.03.2010 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno come per legge;
in subordine, accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti a termine sottoscritti dal ricorrente e delle relative proroghe nonché dei part- time e, per l'effetto, previa conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time sin dalla data della stipula del primo contratto o da quella di ritenuta ragione, ordinarsi alla e la in relazione al periodo di competenza, l'immediato Controparte_2 _3 ripristino del rapporto e condannarle al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente, commisurato ad un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966; in via gradata, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla cooperativa per CP assenza di giustificato motivo oggettivo e condannarsi la stessa al ripristino del rapporto nelle sue concrete funzionalità nonché al pagamento, in favore di esso ricorrente del risarcimento del danno come da previsione normativa;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro “de quo” si è svolto per il periodo e con le modalità indicate in ricorso;
accertarsi e dichiararsi, pertanto, il diritto ad essere inquadrato alle dipendenze della convenuta sin dalla data di assunzione Controparte_1 di fatto nel livello invocato e al corrispondente trattamento economico e condannarla all'immediato ripristino del rapporto;
condannarsi, per l'effetto ed in ogni caso, la in via esclusiva Controparte_1
e/o solidale ex art. 29 DLgs 276/2003 e art. 1676 c.c. con la e la Controparte_2 _3
[... ciascuna per il proprio periodo di competenza, al pagamento in favore dell'istante di € 77.259,49
a titolo di differenze paga, straordinario e/o supplementare, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, permessi, ferie e festività non godute, oltre € 8.572,95 a titolo di t.f.r, per un totale di € 85.832,44, in conformità ai conteggi allegati ed in virtù della normativa contrattuale invocata, nonché ex art. 36 della Costituzione, oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
dichiararsi l'illegittimità della trattenuta mensile operata dalla cooperativa in busta paga e CP per l'effetto condannarsi la in via esclusiva e/o solidale ex art. 29 DLgs 276/2003 e Controparte_1 art. 1676 c.c. con al pagamento in favore dell'istante della complessiva Controparte_2 somma di € 480 a titolo di retribuzioni maturate dal lavoratore nell'intero periodo di lavoro. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle Controparte_1 domande di parte ricorrente. In particolare, eccepiva l'inopponibilità alla resistente delle vicende afferenti l'attività lavorativa prestata dal ricorrente fino al 31 luglio 2015. Evidenziava, infatti, di aver, con contratto del 30.07.2015, preso in fitto il ramo di azienda di cui faceva parte lo stabilimento di Marcianise nel quale il ricorrente aveva prestato la sua opera, appartenente alla “CO.DA.P. Cola
3 Dairy Products”, società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza 5.12.2014 e che detto contratto escludeva la trasmissione alla cessionaria dei crediti di qualsiasi genere e/o natura e dei debiti di qualsiasi genere e/o natura, risultanti o meno dalle scritture contabili delle società fallite. Nel merito, deduceva di aver stipulato regolari contratti di appalto per le pulizie e facchinaggio all'interno del predetto stabilimento prima con la e poi con la Contestava Controparte_4 _3
l'esistenza di un rapporto di subordinazione, nonché l'esercizio di poteri direttivi, disciplinari e di controllo intercorso tra essa società ed il ricorrente. Contestava, altresì, che il ricorrente avesse prestato la sua attività lavorativa, osservando gli ordini dei sigg. e Parte_2 Parte_3
in quanto essi erano operai con semplici mansioni di operatori di linea, senza alcuna
[...] possibilità e potere di esercitare funzioni di direzione e controllo. Quanto ai carrelli utilizzati ammetteva che venivano forniti dall'azienda nel legittimo ambito del contratto di appalto con la ditta di pulizia e facchinaggio. Quanto ai camici e cappellini, precisava di aver fornito al ricorrente camici monouso che abitualmente venivano forniti anche a esterni e ospiti ma giammai indumenti brandizzati
FC. Quanto al badge precisava che esso serviva a rilevare la sua presenza in azienda, anche per motivi di sicurezza, al pari di quanti altri accedessero ripetutamente alla stessa. Negava di aver imposto un orario di lavoro al ricorrente. Evidenziava inoltre, che le assenze, ferie, permessi, malattie ed ogni altro aspetto gestorio e funzionale del rapporto di lavoro, rientravano in un rapporto diretto con le società datrici di lavoro. Eccepiva, in ogni caso, la decadenza ex art. 32 della legge n.183/2010.
Infine, eccepiva l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art.411 c.p.c., avendo il ricorrente sottoscritto con la in data 16.11.2016 verbale di conciliazione di ogni pretesa e Controparte_5 spettanza maturati al 30. 9.2016, per il rapporto di lavoro iniziato il 25.3.2010. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Resisteva in giudizio anche la convenuta riconoscendo per il periodo dal 7.01.2020 al _3
30.06.20 l'esistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente, terminato per scadenza contratto e non per licenziamento. Deduceva di aver stipulato contratto di facchinaggio e gestione dell'isola ecologica, tra l'altro anche con la con decorrenza dal 01.1.2018 al 31.12.2018, Controparte_1 rinnovabile di anno in anno se nessuna delle parti avesse comunicato l'intenzione di recedere dallo stesso. Sosteneva di aver corrisposto al ricorrente a mezzo bonifico tutte le somme spettantategli per il lavoro prestato, come contabilizzate nelle buste paga emesse mensilmente, regolarmente consegnate al ricorrente e dallo stesso sottoscritte. Contestava i conteggi allegati al ricorso in quanto errati e generici. Negava che il avesse svolto lavoro straordinario. In ogni caso, eccepiva la Pt_1 decadenza del ricorrente dall'impugnativa del contratto a termine e del preteso licenziamento nei modi e termini di cui alla legge 183/2010. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Resisteva in giudizio, inoltre, la riconoscendo a sua volta l'esistenza di Controparte_2 un rapporto di lavoro con il ricorrente per i seguenti periodi: dal 25.03.2010 al 30.09.2016, dal
2.01.2018 al 31.05.18 e dal 14.01.2019 al 31.03.2019 prorogato prima al 30.06.19, poi al 5.09.19 e poi al 31.12.19. Deduceva di aver regolarmente stipulato i contratti di lavoro a tempo determinato
4 con con relative proroghe nei modi e termini consentiti e stabiliti dalle norme vigenti Parte_1 nel periodo interessato. Precisava che il ricorrente aveva cessato e risolto ogni rapporto il 31.12.2019 per scadenza proroga contratto a tempo determinato e non per licenziamento. Precisava, inoltre, che con verbale di avvenuta conciliazione di controversie individuali di lavori ex art. 411 c.p.c., sottoscritto in data 26.11.16 presso la sede territoriale della in Caserta, accettava Parte_4 il pagamento offerto dalla di €. 7.518,96 a tacitazione definitiva di ogni Controparte_2
e qualsiasi rivendicazione, per il periodo di lavoro dal 25/3/2010 al 30/9/2016, rinunciando ad ogni eventuale ulteriore spettanza e ad ogni relativa istanza ad azione anche sindacale, giudiziale ed arbitrale. Evidenziava di aver fornito al ricorrente i D.P.I. necessari per lo svolgimento delle proprie prestazioni ivi inclusi i camici e cappellini monouso necessari per entrare nelle sale di produzione, e di avergli corrisposto a mezzo bonifico tutto quanto dovutogli per l'intercorso rapporto di lavoro.
Negava anch'essa lo svolgimento lavoro straordinario e contestava i conteggi allegati al ricorso in quanto errati e generici. Infine, anch'essa eccepiva la decadenza ai sensi della legge 183/2010.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Ammessa ed espletata la prova orale ed acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione la giudicante decideva la causa come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente aziona una pluralità di domande nei confronti delle resistenti così riassumibili: a) illegittimità dell'appalto presso la e, quindi, previa declaratoria di illegittimità dei contratti a CP_1 termine, la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice a far data dal 25.03.2010; b) in via subordinata la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati e relative proroghe e part- time con ripristino del rapporto e condanna delle stesse al risarcimento di un'indennità omnicomprensiva;
c) in via gradata dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato da CP per carenza del GMO e ripristino della funzionalità del rapporto;
d) accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro per l'intero lasso temporale dedotto, secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo e, per l'effetto, condanna di tutte le resistenti in via esclusiva e/o solidale al pagamento della somma di euro 85832,44 a titolo di differenze retributive;
e) declaratoria di illegittimità della trattenuta operata da e, per l'effetto, condanna della con la al pagamento della CP CP_1 CP somma di euro 480,00 a titolo di retribuzioni nell'intero periodo lavorato.
E' opportuno esaminare la domanda principale il cui esito determina, a valle, molteplici implicazioni:
a) Sull'illegittimità dell'appalto presso la e, quindi, previa declaratoria di illegittimità CP_1 dei contratti a termine, la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice a far data dal 25.03.2010.
5 Quanto alla data di decorrenza dell'asserito rapporto di lavoro di fatto svoltosi alle dipendenze di giova evidenziare che, in via del tutto preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione delle CP_1 resistente e nonché della resistente sul punto. CP_1 CP
In particolare la società deduce e prova documentalmente di aver intrapreso l'attività presso CP_1 il cantiere di Marcianise a seguito di fitto di ramo d'azienda con contratto del luglio 2015 ed inopponibilità dei crediti della cedente alla cessionaria in applicazione della legge fallimentare che sterilizza la portata dell'art. 2112 c.c. Pertanto l'accertamento a carico della resistente non CP_1 può che compiersi a partire dalla data summenzionata.
In ordine alla resistente invece, la produzione documentale versata in atti (cfr. all.
3-4 della CP produzione), attesta l'intercorrenza di un verbale di conciliazione relativo al periodo 2010-2016 di fatto non impugnato e, quindi, cristallizzato quanto ad accertamento per cui anche per tale ragione,
l'accertamento della illiceità dell'appalto di , ai fini della tutela ripristinatoria del rapporto, CP_1 non può che avere quale dies a quo ai fini dell'accertamento l'anno 20216.
Parte ricorrente fonda l'illiceità dell'appalto e, quindi, il carattere fittizio dello stesso, con conseguente richiesta di costituzione del rapporto, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, presso l'utilizzatrice unica vera responsabile dell'organizzazione del lavoro e della gestione del personale, su molteplici fattori: esercizio del potere direttivo da parte di e (dipendenti Parte_2 Parte_3 della ), presenza di un badge per l'attestazione delle presenze, utilizzo di strumenti di CP_1 CP_1 lavoro di proprietà della (carrelli elevatori, elettrici, indumenti di lavoro) rimasti immutati CP_1 anche ai cambi di appalto.
Costituitasi ritualmente la società contestava puntualmente le avverse allegazioni CP_1 evidenziando la presenza di rituali contratti di appalto con le società convenute per l'attività di
“movimentazione e selezione del prodotto finito, imballaggi e scarti di produzione provenienti dalla linea di pro-duzione Bric, Spray e di tutte le tipologie di prodotti finiti dell'intera area dell'opificio”, dapprima con la cooperativa (cfr. doc. 5 prod. ) e, successivamente, a far data dal 2018 CP CP_1 con la società (cfr. doc. 7 prof. ); contestava, altresì, l'esercizio di poteri direttivi dei _3 CP_1 signori e sui dipendenti dell'appaltatrice, trattandosi d meri operatori di linea;
Pt_2 Parte_3 non contestava l'impiego di un badge comune stante le ragioni di sicurezza dello stabilimento e, quanto alle attrezzature deduceva l'esistenza di contratti, dapprima con la D&M (cfr. doc. 6 prod.
) e poi con la stessa . CP_1 _3
E' opportuno, prima di esaminare la documentazione versata in atti e le risultanze della prova orale espletata, richiamare la disciplina giuridica in tema di appalto onde verificare i casi in cui sussista un appalto illecito.
L'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, al primo comma, per quanto qui rileva, prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere
6 organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Per quanto disposto da tale norma, la genuinità dell'appalto deriva, dunque, dalla sussistenza congiunta in capo all'appaltatore dell'organizzazione dei mezzi e del rischio d'impresa, laddove l'organizzazione dei mezzi può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
E' ben possibile, nella fisiologia del rapporto, che vi sia connessione dell'attività appaltata con l'oggetto dell'impresa del committente ma la patologia postula che il lavoratore operi nell'ambito del potere discrezionale del committente che esercita in modo immediato i poteri che ineriscono ad un vero e proprio rapporto di lavoro;
in altri termini, deve trattarsi di una forma di ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica dell'appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive altrui (cfr. Cass.5598/82).
L' ingerenza del committente non sussiste, invece, qualora l'intervento del medesimo si mantenga nei limiti di una collaborazione che, senza togliere alle rispettive imprese il controllo sui propri dipendenti, è necessaria per armonizzare le rispettive attività e consentire l'esecuzione dell'opera appaltata in modo che risulti proficua per l'appaltatore (cfr. Cass.670/04; 6860/98; 6347/98; 2014/96).
La giurisprudenza di legittimità, confermando questo profilo, con la sentenza n. 12201 del 2011, ha ribadito che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. anche
Cass. n. 13015 del 1993, cui adde Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente"; in senso conforme recentemente Cass. n. 9139 del 12 aprile 2018).
Con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, così come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti " endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all' appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
(Nella specie, relativa a servizi di inserimento della documentazione bancaria gestita dalla committente nella piattaforma informatica, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva
7 riconosciuto il carattere vietato dell' appalto in ragione dell'estraneità dell' appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente nonché della fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell' appaltante e di quelli dell' appaltatrice, i quali avevano reso una prestazione diversa e più ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto, senza soluzione di continuità per oltre cinque anni).” (cfr. Cass. n. 27213 del 26.10.2018).
Tale principio, non disatteso dalla giudicante, è stato ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 12551 del
25.06.2020 secondo cui “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).”
Resta, pertanto, attuale il principio giurisprudenziale secondo cui l'appalto, dunque, è lecito anche se inserito nell'attività di impresa o nel suo ciclo produttivo, in quanto il risultato utile non deve essere necessariamente diverso ed ulteriore rispetto alla suddetta attività, potendo inserirsi normalmente nel ciclo produttivo dell'azienda anche relativamente ai risultati tipici della stessa, ma a condizione che ne costituisca un segmento autonomo del ciclo produttivo e la sua esecuzione avvenga in autonomia cioè con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (Cass. n.2305 del 08.07.2003). E, da ultimo, sempre negli stessi termini la S.C. con ordinanza n. 1557 del 2019 ha affermato che “
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs.
n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all'esigenza di
8 adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull'autonomia dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell'esercizio del potere disciplinare).”
Gli elementi che devono essere vagliati ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto sono, quindi, l'organizzazione ed il rischio d'impresa.
Per organizzazione si intende l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo delle risorse umane impiegate nell'appalto.
Per rischio d'impresa, invece, si intende l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche ed imprescindibili dell'appalto. Non costituisce, tuttavia, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, indice automatico della illiceità dell'appalto l'uso di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Vagliata dunque l'odierna pretesa attorea con riferimento a tale quadro normativo, si osserva che, in omaggio ai principi generali in tema di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio dare la prova dei fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. In particolare,
l'onere della prova dell'esistenza di un appalto illecito grava, nel procedimento che ci occupa, sul ricorrente che ha azionato pretese nei confronti della convenuta.
Mutuando i principi sopraesposti al caso di specie osserva la giudicante che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti deve propendersi per la natura lecita dell'appalto. CP_ Dalla disamina dei contratti di appalto sia con la cooperativa (cfr. doc. 5) che con la CP
(cfr. doc. 7) emerge che l'attività appaltata era, in sostanza, la gestione dell'isola ecologica all'interno della struttura della , con movimentazione di prodotto finito, scarti e imballaggi della linea di CP_1 produzione e dei rifiuti prodotti mediante l'utilizzo di cassoni di proprietà della . Alcuna CP_1 interferenza sull'organizzazione del lavoro aziendale emerge dai contratti perché l'organizzazione del lavoro, su tre turni, era affidata integralmente alle appaltatrici che gestivano e organizzavano sinanche il programma di lavoro del personale alle loro dipendenze, loro soggetto, quindi, integralmente.
Anche i testimoni hanno dichiarato l'assenza di qualsivoglia interferenza da parte della committente, anche quelli di parte ricorrente, che non riconoscono in e contrariamente a Pt_2 Parte_3 quanto dedotto in ricorso, i soggetti che impartivano loro direttive o che comunque si occupavano della loro gestione dal punto di vista anche amministrativo. Era, invece, loro unico Controparte_6 referente salvo variazioni nel programma di lavoro del tutto eccezionali, considerata anche la semplicità e ripetitività dell'azione.
In particolare il primo teste di parte ricorrente, sig. per quanto qui rileva, dichiarava: Tes_1
“attualmente sono benzinaio, ho lavorato per le resistenti dal 2010 sino al 2019 senza soluzione di continuità e non ho controversie in corso. Se non erro la prima società con la quale ho lavorato è stata e mi occupavo dello smaltimento dei rifiuti;
preciso che ero addetto allo smaltimento CP
9 dei cartoni e della plastica. All'epoca lavoravo presso la nella zona industriale di CP_1
Marcianise. Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare qualche mese dopo di me nello stesso anno. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni. Preciso che ho lavorato con il ricorrente circa cinque o sei anni. Per il lasso di tempo a cui ho fatto riferimento cioè cinque o sei anni sia io sia il ricorrente siamo sempre stati presso la nella zona industriale di Marcianise. Ricordo che il CP_1 ricorrente ha lavorato nel periodo prima indicato come me senza soluzione di continuità. Oltre me e il ricorrente in quel periodo vi erano altre due persone che disimpegnavano le stesse mansioni, se non erro uno si chiamava , mentre l'altro ma non ricordo il cognome. Persona_1 Per_2
Preciso che la divisa mi fu consegnata l'ultimo anno che ho lavorato da un tale di cui non Per_3 ricordo il cognome che lavorava per la mia stessa società, la cooperativa . Preciso che questo CP veniva molto di rado e non conosco nel dettaglio le mansioni. I turni erano articolati su tre Per_3 orari diversi: mattina dalle 7.00 alle 15.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 23.00, notte dalle 23.00 alle
7.00 di mattina. Osservavo una settimana il turno di mattina, una quello di pomeriggio ed una quello notturno. Eravamo di solito due dipendenti per turno mentre la notte solo uno. Sono stato sempre di turno con il ricorrente. La presenza veniva rilevata attraverso un badge elettronico e preciso che quest'ultimo veniva utilizzato da tutti coloro che erano presenti all'interno del capannone. Preciso che il badge era posizionato all'interno del capannone della mentre la nostra postazione di CP_1 lavoro era un container all'esterno dove eravamo solo noi quattro. Preciso che come attrezzatura di lavoro ci servivamo di un solo muletto per trasportare i cassoni dove venivano collocati i rifiuti poi trasportati in un piazzale dove poi erano caricati dai camion e portati via. In caso di assenza mi rivolgevo al proprietario, tale . Preciso che veniva di rado. Controparte_6 Controparte_6
Preciso che l'organizzazione del lavoro ci fu spiegata dal proprietario, e nel caso Controparte_6 in cui c'erano delle variazioni nel programma di lavoro erano quelli della fabbrica della che CP_1 ci dicevano come fare. Generalmente le cose che dovevamo fare quando c'erano variazioni di programma ci venivano dette da . Personalmente sono stato retribuito mensilmente a Parte_5 mezzo bonifico bancario. Per quanto mi riguarda sono stato talvolta pagato in ritardo, ma preciso che sono stato sempre pagato. Il mio rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni in quanto a seguito di verifiche non vi era regolarità nella posizione contributiva. Personalmente mi è stata consegnata solo nell'ultima fase qualche busta paga. Se non erro e Parte_2 Parte_3 erano dipendenti della . Non ricordo con precisione cosa facessero ma preciso che
[...] CP_1 svolgevano il lavoro all'interno della fabbrica. Preciso che i guanti e i camici che indossavamo li avevamo acquistati noi e solo nell'ultima fase ci furono consegnati dalla cooperativa. Non ricordo come ero inquadrato dal punto di vista contrattuale in quanto non ho mai firmato contratti. Se non erro ho iniziato a lavorare o verso la fine di gennaio o gli inizi di gennaio del 2010. Ricordo che il badge mi fu consegnato da appartenente al nostro stesso settore. Le ferie Parte_6 venivano autorizzate dal proprietario ”. Controparte_6
Escusso il primo teste della parte resistente , , per quanto qui rileva dichiarava: CP_1 Parte_5
“sono responsabile tecnico della manutenzione presso la società dal 2015, allorquando è CP_1
10 subentrata alla con le medesime mansioni. Personalmente mi interfaccio con le società CP_7 di servizi esterne. Conosco il ricorrente e ricordo che ha prestato la propria attività lavorativa per una delle società di servizi che cooperano con . Sicuramente a partire da quando è subentrata CP_1
e se non erro anche nel periodo antecedente. Se non erro l'ultima società è stata . So CP_1 _3 che il ricorrente si è occupato della gestione dei rifiuti siti all'interno dei cassoni che sono smaltiti nel reparto di produzione e all'esterno presso l'isola ecologica dello stabilimento. Preciso che non sempre ho visto il ricorrente e non conosco le ragioni per cui in alcuni periodi non c'era, in quanto
è la sua azienda ad occuparsi delle sostituzioni. Preciso che anche i dipendenti delle altre società che collaborano con la nostra sono tenuti, per motivi di sicurezza, ad utilizzare un badge, ossia un cartellino fornito dall'ufficio del personale della nostra società. I dipendenti delle società che collaborano con la nostra devono essere dotati di DPI forniti dalle società di provenienza e nel caso in cui dovessero avere una vestizione sporca la nostra società li dota di camici e cappellini monouso.
Generalmente il programma di lavoro è dettato dalla società di provenienza e per attività “fuori programma” generalmente o si rivolgono a me oppure qualche dipendente aziendale può chiedere loro di ritirare il cassone pieno. Le assenze non venivano comunicate a noi. Generalmente le unità impegnate presso l'isola ecologica sono tre, una la mattina, una il pomeriggio e una durante la notte.
Può anche capitare che siano due persone in turno a seconda della lavorazione e dell'evento.
Ribadisco che c'è autonomia da parte della società nell'organizzazione del servizio. Conosco
e che sono operatori di linea presso la . Conosco il Parte_2 Parte_3 CP_1 teste che prima ha deposto e ricordo che ha lavorato presso l'isola ecologica, non so se era in turno con il ricorrente”.
Il primo teste di parte resistente della società , sig. per quanto Controparte_2 Testimone_2 qui rileva dichiarava: ” Sono autista per la società Diemme conosco la cooperativa per conto CP della quale la mia società carica rifiuti presso lo stabilimento della . Conosco il ricorrente e
CP_1 ricordo di averlo visto presso la . Sicuramente ho visto il ricorrente a partire dal 2016 ma
CP_1 non posso essere più preciso. Effettuo il carico presso la con cadenza quasi quotidiana, e
CP_1 preciso che non vi è un orario preciso, tanto può capitare di mattina tanto può capitare di pomeriggio. Non sempre ho visto il ricorrente. Preciso che dove andavo io a caricare vi era una sola persona. Preciso che i cassoni erano sempre siti dove vi era lo spazio per l'indifferenziata, ma non so dove era la postazione di lavoro perché mi limitavo solo a caricare i cassoni. Non vedevo chi portava i cassoni. Non ricorso se i dipendenti indossassero o meno delle divise. Era il mio ufficio che mi diceva di andare a caricare presso . Se non erro ho visto il ricorrente per due-tre anni, per
CP_1 un periodo di tempo non l'ho visto e poi l'ho rivisto ma non ricordo di preciso per quanto altro tempo
l'ho rivisto”.
L'altro teste di parte ricorrente , per quanto qui rileva, dichiarava “Sono operaio Parte_3 presso l'azienda . Lavoro per la da più di 15 anni. Sono operatore alla palettizzazione. CP_1 CP_1
Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto lavorava all'interno della nostra azienda. Io indosso una divisa bianca con il mio nominativo ed un numero di riferimento, ricordo che il ricorrente
11 indossava una divisa diversa, spesso un pantalone diverso dalla maglia di colore blu. Il mio lavoro era anche all'epoca strutturato su tre turni: una settimana dalle 7 alle 15, una dalle 15 alle 23 ed una dalle 23 alle 07. E' capitato che fossi in turno con il ricorrente. Ricordo che loro giravano quasi Tes_ sempre in coppia e se non erro i turni di lavoro venivano fatti da un tale di cui non ricordo il cognome. Preciso che le ditte esterne si occupano di svuotare e ripulire i cassoni da imballaggio e, quindi, quando erano pieni li chiamavo per farli svuotare e ne portavano uno vuoto. Se il ricorrente si doveva assentare non chiedeva a me. In ordine alle ferie preciso che non si organizzavano con noi della . Non so chi facesse il piano ferie per loro. La società per la quale lavorava il ricorrente CP_1 la chiamavamo e ricordo che c'è stata per tutto il tempo in cui è stato il ricorrente, circa CP_6
10 anni. Conosco è un mio collega. Preciso che poiché sapevamo che l'azienda Parte_2 si occupava di svuotare i cassoni, quando serviva a me o ad altri li chiamavamo direttamente. Non ricordo se le loro presenze fossero rilevate mediante badge. Le attrezzature transpallet con le quali trasportavano all'esterno i cassoni per svuotarli non erano di nostra proprietà e so anche che le attrezzature che impiegavano nelle piazzole esterne non erano di proprietà della . Preciso che CP_1 quando ero di turno ho sempre visto il ricorrente. Preciso in ordine al mio rapporto di lavoro che sono stato anche dipendente Codap. Preciso che si occupa di palettizzazione alla spray Pt_2 mentre io sono al brick.”
La teste di parte resistente , per quanto qui rileva dichiarava: “Sono CP_1 Testimone_3 responsabile qualità, ambiente, sicurezza e salute della dal 1 ottobre 2017. Sono presente in CP_1 azienda quotidianamente. Conosco il ricorrente. Ricordo che lavorava per una ditta esterna che si occupa della gestione dell'isola ecologica e del ritiro dei rifiuti industriali e speciali. Ricordo che si occupava di trasportare all'esterno e precisamente nell'isola ecologica sita nelle aree esterne dello stabilimento il cassone pieno dei rifiuti nonché di procedere alla selezione degli stessi. Ricordo che la ditta si chiamava . Ricordo che i dipendenti della indossavano una loro divisa, se CP CP non erro di colore blu. I nostri dipendenti hanno una divisa da industria alimentare quindi sono vestiti in bianco ad eccezione degli addetti alla manutenzione che hanno una divisa blu sempre con il logo . Mentre i nostri dipendenti hanno anche il nominativo sulla divisa. I carrelli elevatori CP_1 con i quali conducono i cassoni all'esterno sono in comodato d'uso di . Ricordo che il CP_1 referente della era , ci interfacciavamo con lui per la diffusione delle CP Parte_6 nostre procedure interne. Non c'era nessuna interazione con il personale per quanto CP_1 riguarda la gestione del personale della (ferie, assenze). Non so se sia mai stata irrogata CP qualche sanzione disciplinare da parte di ai dipendenti .” CP_1 CP CP_ Il teste della società , , per quanto qui rileva dichiarava “Sono operaio presso Testimone_4 la che lavora ancora all'interno della società . Dal 2012- 2013 lavoro _3 CP_1 prevalentemente all'interno della . Lavoro per la società dal 2017, prima lavoravo CP_1 _3 per . Da sono passato direttamente con . Ho lavorato con il ricorrente CP CP _3 all'interno di e presso la per 4-5 anni che però non sono stati consecutivi in quanto CP CP_1 per alcuni periodi non veniva e non conosco la ragione anche perché anche io periodicamente mi
12 allontanavo in quanto andavo presso l'outlet di Marcianise oppure il Careffour. Sia io che il ricorrente ci occupavamo di svuotare i cassoni per la raccolta differenziata nell'isola ecologica della
. Muovevamo i cassoni con i trasnpallet presenti in azienda ma non so di chi siano. Quando CP_1 stavamo con indossavamo una polo blu scura ed in inverno la felpa. Ricordo che era CP
il referente sia di che della e a lui ci rivolgevamo per le Parte_6 _3 CP assenze/ferie. Il lavoro da svolgere lo conoscevamo ma per i lavori aggiuntivi era sempre Per_3
a dircelo. Preciso che solo in due siamo passati, per quanto ne sappia, da a .” CP _3
Il teste della parte , per quanto qui rileva dichiarava: “Mi occupo di CP Testimone_5 smaltimento dei rifiuti. Da circa due mesi lavoro per la società mentre in precedenza, _3 precisamente dal 2008, lavoravo per la cooperativa Laboria. Preciso che c'è stato un passaggio di CP_ cantiere con attualmente. Lavoro in Marcianise, zona Asi, ho sempre lavorato lì e mi occupo di differenziare i rifiuti. Conosco il ricorrente, ricordo di averlo visto circa 4 anni fa allorquando sono stato presso lo stabilimento per sostituire personale assente della su CP_1 CP indicazione di il marito della figlia del titolare . Preciso che Parte_6 Controparte_6 Pt_1 lavorava per la cooperativa e quando andavo alla mentre io stavo sopra alla CP CP_1 selezione dei materiali lui stava giù vicino ai cassoni e disimpegnava sempre le mie stesse mansioni.
Non posso essere preciso in ordine al numero di volte in cui sono andata. Ricordo che tutti i dipendenti della cooperativa indossavano la stessa divisa anche presso . Personalmente le CP_1 direttive le ricevevo da e non ho mai visto che fossero impartite le direttive a Parte_6 Pt_1
Capitava che utilizzassi un transpallet per la movimentazione ma non conosco la proprietà dello stesso. Non ricordo il nome di alcun capo turno o responsabile di . Non ricordo per quanto CP_1 tempo ho effettuato le sostituzioni. Preciso che sta capitando che stia andando adesso a fare le sostituzioni perché manca personale. Prima di incontrarlo presso non ho mai visto CP_1 Pt_1
Preciso che lavoro per la cooperativa dal 2007. Non ricordo se utilizzasse un carrello elevatore Pt_1
e non ricorso nemmeno quanti dipendenti della vi fossero presso . Noi dipendenti CP CP_1 della osservavamo anche presso il seguente orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. CP CP_1
Sono sempre stato pagato a mezzo bonifico. Non ho mai avuto controversie pendenti. Ricordo che anche presso la la maglietta era di colore bleu con lo stemma .” CP CP CP_ Altro teste della società , sign. , per quanto qui rileva dichiarava: “Lavoro per la Testimone_6 CP_ società dal 2010, in precedenza lavoravo per ostuzioni. Mi occupo di raccolta dei rifiuti CP_8
e la mia sede di lavoro è stata sempre La Reggia Design Outlet in Marcianise. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13. Conosco il ricorrente. L'ho visto 5-6 volte presso la dove sono stato CP_1
3-4 anni fa quale dipendente della . Voglio precisare che dal 2010 al 2018 ho lavorato per CP
e dal 2018 ad oggi per . Il ricorrente l'ho conosciuto quando lavoravo per Laboria. CP _3
Sono stato in IFFCo per sostituire personale assente. Preciso che quando sono stato in CP_1 eravamo sempre in due o con o con qualcun altro. E' capitato anche che il ricorrente non fosse. Pt_1
Presso trasportavamo all'esterno i cassoni di rifiuti con un transpallet e li svuotavamo CP_1 all'interno di cassoni della nostra azienda. Personalmente anche in IFFCO ho preso sempre ordini
13 da ma non ricordo se li impartisse a Le indicazioni ci venivano solo da e Parte_6 Pt_1 Parte_6 non ricordo che alcun dipendente ci impartisse direttive o indicazioni. Anche in IFFCO noi CP_1 della avevamo sempre la divisa pantaloni blu e maglia. Non so di preciso di chi fossero i CP transpallet suppongo fossero di . Al di là di quelle 5-6 volte non ho più visto il ricorrente e CP_1 non so il rapporto di lavoro come sia finito. Preciso che l'ho visto solo presso .” CP_1
Il complesso delle deposizioni rese è ad avviso della giudicante sufficiente, come anzidetto, per escludere la sussistenza di un appalto illecito perché nessuno dei testimoni riferisce di un'interferenza da parte dei dipendenti nell'organizzazione aziendale, anzi tutti confermano che i profili CP_1 gestori delle singole posizioni lavorative erano proprie delle società succedutesi nell'appalto. Del tutto neutra è la circostanza, incontestata, dell'utilizzo del rilevatore delle presenze funzionale, come provato anche dai testimoni a garantire la sicurezza degli impianti. Diverse, come emerso dall'istruttoria orale, erano anche le divise di lavoro impiegati e, con riferimento agli strumenti, è stato documentalmente (cfr. doc. in atti summenzionata – doc. 6 prod. ) provato che gli stessi CP_1 fossero, in prevalenza, di pertinenza di terzi, quantomeno a far data dal 2015 (e quindi nel periodo di pertinenza della nostra indagine).
Inconferente, ad avviso della giudicante, è la circostanza sollevata dalla ricorrente, in sede di note autorizzate, circa lo scollamento temporale tra la durata dei contratti di appalto con le convenute CP_ e e i singoli rapporti di lavoro. Sicuramente questo dato potrebbe costituire un indice CP ma, in assenza degli altri dirimenti e, primo tra tutti, l'ingerenza nell'organizzazione del fattore umano, non può essere assunto quale fondante la prova dell'illiceità dell'appalto ma solo di una grossolana gestione dello stesso da parte delle società che si sono succedute con conseguenze, a valle, sulla sorte dei contratti da loro stipulati.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda principale deve essere respinta.
b) in subordine, accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti a termine sottoscritti dal ricorrente e delle relative proroghe nonché dei part-time e, per l'effetto, previa conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time sin dalla data della stipula del primo contratto o da quella di ritenuta ragione.
Parte ricorrente eccepisce sostanzialmente tre vizi dei contratti a termine stipulati sia con la CP_ cooperativa Laboria che con : mancata forma scritta e conseguente mancata consegna, assenza della valutazione dei rischi, inosservanza dei limiti numerici stabiliti dal CCNL.
Orbene, volendo compiere un'analisi della rilevanza dei vizi summenzionati giova precisare che sicuramente assorbente è la verifica della omessa osservanza della forma scritta ovvero dell'assenza della valutazione dei rischi.
In relazione al secondo elemento, come è noto, l'art. 20 del d.lgs. 81/2015 nella sua formulazione vigente ratione temporis, statuisce che è vietata l'apposizione di un termine al contratto d lavoro subordinato d) da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; la sanzione
14 prevista è la trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato (co.2 art. 20
d.lgs. 81/2015).
Nel caso di specie la resistente pur avendo fornito la prova dei diversi contratti a termine CP siglati e delle relative proroghe (superando così la deduzione della mancata prova scritta) non ha assolto questo onere probatorio per cui, dal momento che il contratto a termine è stato stipulato in vigenza di un divieto esso deve ritenersi trasformato in contratto a tempo indeterminato. In ordine alla decorrenza va precisato che essa non può che decorrere dal momento della violazione del divieto e, quindi, dal primo contratto stipulato, ergo a far data dal 02.01.2018. Va, tuttavia, precisato che l'impugnativa stragiudiziale, prodromica a quella giudiziale nella specie è tempestiva limitatamente all'ultima proroga esauritasi il 31.12.2019 (cfr. all. 2 prod. ric.), risalendo al febbraio 2020, con la conseguenza che la trasformazione del rapporto subordinato a tempo indeterminato deve decorrere da tale data, in presenza dell'eccepita e fondata decadenza per gli altri contratti. L'accoglimento di tale doglianza è, per le conseguenze che origina, assorbente rispetto alle altre censure sollevate in quanto l'affermazione della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società travolge, inesorabilmente anche il rapporto successivo alle dipendenze di CP
, viziato per le medesime ragioni considerato, in tale ultima ipotesi, il mancato caricamento _3 della documentazione a supporto della memoria nel fascicolo telematico (non emendabile/integrabile stante il regime delle preclusioni che caratterizza il rito del lavoro). Quanto alle conseguenze in punto risarcitorio, è noto che l'art. 28 del citato d.lgs. al co. 2 statuisce che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”. Nella specie ritiene questa giudice come la determinazione dell'indennizzo da riconoscersi al ricorrente non possa prescindere dai motivi addotti a sostegno della illegittimità del contratto a termine, dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nonché dalle condizioni di entrambe le parti. Se da un lato, quindi, l'indennizzo assolve la funzione di risarcire il lavoratore non può non essere parametrato anche in relazione alle condizioni del datore.
Tenuto conto della durata del rapporto e dei motivi dell'illegittimità del contratto a termine l'indennizzo deve essere determinato in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo, con conseguente condanna della resistente
. Controparte_2
Assorbite tutte le altre questioni inerenti il contratto a tempo determinato, va esaminata la domanda relativa alle differenze retributive.
c) Sulle differenze retributive
Parte ricorrente deduce il diritto al pagamento di differenze retributive in capo alle resistenti, in solido tra loro, per aver svolto un'attività lavorativa continuativa e non interrotta, retribuita al disotto delle
15 prescrizioni di cui all'art. 36 Cost.,.difformemente all'orario di lavoro svolto ergo sin dal 25.03.2010,
l'orario di lavoro in turni avvicendati a settimane alterne, erano dalle 07:00 alle 15:00, dalle 15:00 alle 23:00, dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato per sei giorni la settimana.
Come è noto l'onere probatorio dello svolgimento della prestazione secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo grava n capo al lavoratore.
Quanto alla prova orale la piattaforma è piuttosto labile perché solo i testimoni di parte ricorrente hanno riferito che il ricorrente ha disimpegnato per tutto il tempo dedotto le mansioni proprie lavorando su turni (cfr. deposizione e ma tali dichiarazioni sono parziali perché, Tes_1 Parte_3 ad esempio il teste , dice di aver lavorato con lui a partire dal 2010 e per circa 5-6 anni (periodo Tes_1 questo sottratto alla nostra indagine per come innanzi precisato). Del tutto inidonee a fondare l'assunto dell'istante sono le altre dichiarazioni in particolare quelle rese da da Testimone_2
e da che dichiarano, separatamente, di non aver sempre visto il Testimone_4 Testimone_6 ricorrente presso lo stabilimento e tali dichiarazioni, ad avviso della giudicante, valutate unitamente ai contratti frazionati in atti, sono sufficienti per escludere la continuità/non interruzione della prestazione resa.
In ordine alla prova documentale giova precisare che le buste paga del periodo alle dipendenze di sono state anche da quest'ultima depositate e, oltre ad essere ad essere sottoscritte sono anche CP accompagnate dalle distinte dei bonifici contenenti le causali.
Venendo alle richieste differenze retributive, fermo l'assorbimento delle plurime domande collegate al riconoscimento della continuità non interruzione del periodo dedotto, è necessario esaminare la domanda per differenze retributive aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di TFR, 13ª, ferie e altre indennità contrattuali nonché le differenze retributive. Tuttavia, sul punto, giova osservare che, per quanto riguarda il pagamento della retribuzione corrispondente alle ore lavorative concordate tra le parti in sede contrattuale, la sottoscrizione di tutte le buste paga da parte del lavoratore con annessi bonifici, risultante dalla produzione di parte resistente (cfr. doc. soc. , integra prova quanto CP meno presuntiva di estinzione dell'obbligazione retributiva, rispetto alla quale parte ricorrente non ha offerto alcuna prova contraria. Più specificamente, deve osservarsi che il pagamento della retribuzione contrattualmente pattuita risulta documentalmente supportato dai cedolini paga allegati dal datore di lavoro convenuto, tutti connotati dalla presenza, in calce agli stessi, di una quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore, il quale espressamente li sottoscrive “per ricevuta e quietanza”.
Orbene, se è vero, in linea di principio, che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga” (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 9588 del 14/07/2001), deve ad opinione di questa giudice, anche e proprio sulla scorta delle innumerevoli decisioni del Giudice di legittimità, operarsi un doveroso distinguo tra i casi in cui le buste paga siano semplicemente sottoscritte, o in calce ad esse vi sia apposta la firma semplicemente “per ricevuta”, dai casi in cui, invece – come quello in esame – il
16 lavoratore sottoscriva la busta paga indicando che firma “per ricevuta della somma sopra indicata”, ovvero “per ricevuta e quietanza”.
Nel primo caso, invero, se il lavoratore si limita a firmare il prospetto paga, tale firma – quand'anche apposta di seguito alla dizione “per ricevuta” – dimostra soltanto la ricezione del prospetto paga, cioè
l'assolvimento dell'onere gravante sul datore di lavoro di consegnare al dipendente il riepilogo del mese con l'indicazione delle ore lavorate e delle varie indennità percepite. In un caso del genere, qualora il lavoratore deduca di aver ricevuto meno di quanto indicato nei prospetti paga, graverà sul datore di lavoro la prova contraria di aver comunque pagato esattamente quanto risulti dalle buste paga. Qualora, invece, alla busta paga sia apposta una rituale quietanza, del tipo di quelle appena menzionate, si è in presenza di un atto rientrante a pieno titolo nelle quietanze disciplinate dall'art. 1199 c.c., costituenti confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento del credito, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sez.
2, sent. n. 26325 in data 31/10/2008).
Nel caso di specie parte ricorrente non deduce alcunché di specifico. In particolare nessuna allegazione sull'eventuale metus che avrebbe potuto indurre a firmare le buste paga si rinviene in ricorso, né, tantomeno, vi si articola una prova del tenore necessario ex art. 2732 c.c. per “sconfessare” il significato documentale della quietanza contenuta nei prospetti paga.
Appare doveroso, pertanto, il rinvio ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questa giudice, che non ravvisa ragioni per discostarsene ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn.
13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), secondo cui – posto che è onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3), e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula
“per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento – laddove si sia in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr. Cass. nn. 9503/2015;
7310/2001; 1150/1994, citt.). Detta prova, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita dal il Pt_1 quale, piuttosto sembra agganciare tale richiesta economica all'espletamento del lavoro notturno e straordinario che nella specie è stato escluso. Del resto la S.C., con riferimento alla maggiorazione per lavoro straordnario ha ritenuto che è onere del lavoratore, attore in giudizio, provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del 25/05/2006, rv.
591214; Cass. sez. lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141). Ne consegue, quindi, che la mancata
17 prova della esattezza della misura della turnazione come dedotta non consente alla giudicante di rideterminare, riproporziando le richieste maggiorazioni salariali negoziali per cui la domanda va respinta. Deve essere accolta, in assenza di una specifica contestazione di segno contrario la richiesta d restituzione delle somme trattenute sotto la voce “acconto stipendio” le quali, essendo riferibili al periodo in cui il rapporto di lavoro è stato alle dipendenze della società (febbraio-marzo- CP aprile 2018) devono porsi a carico di quest'ultima e sono pari ad euro 480,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Parimenti dovuti sono gli istituti di fonte legale relativi al contratto con la resistente atteso _3 che in atti, in assenza del deposito dei documenti, non è stata fornita, alla luce di quanto innanzi esposto in via generale, prova del pagamento per cui, assumendo quale base di calcolo i conteggi formulati dal ricorrente che sono immuni da vizi di natura contabile e sottratte le voci il cui onere della prova grava in capo alla parte (lavoro notturno, straordinario, ferie, permessi e festività, ROL)
e, nella specie, come prima esposto, non è stato assolto, parte resistente va condannata al _3 pagamento, a titolo di differenze retributive, euro 1042,73 per TFR ed euro 12400,00 a titolo di differenze retributive, calcolate sulla base dei conteggi ed anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
d) Sull'assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Del tutto infondata è l'impugnativa di licenziamento trattandosi, nella specie, come emerge chiaramente dagli atti, di una cessazione del rapporto di lavoro a termine per cui il rapporto è cessato per lo spirare del tempo e non possono ritenersi configurate ulteriori causali.
e) Sulle spese di lite
L'esito complessivo del ricorso che ha visto l'accoglimento solo parziale della domanda induce la giudicante ad applicare la regola della soccombenza e prevedere, nei confronti di Controparte_1 la compensazione integrale stante la complessità dell'accertamento e delle considerazioni in fatto e in diritto svolte, la compensazione per la metà nei confronti delle altre convenute Controparte_2
in persona del legale rappr. p.t. e in persona del legale rappr.p.t.; la residua
[...] _3 metà, a carico delle stesse, in solido tra loro si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda e, per le causali di cui in motivazione dichiara che tra parte ricorrente e la resistente sussiste un contratto di lavoro subordinato a Controparte_2 tempo indeterminato a far data dal 31.12.2019 e condanna la stessa alla corresponsione a titolo di indennizzo, in favore del ricorrente, di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
b) rigetta le altre domande come in parte motiva;
18 c) condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive _3 ad euro 1042,73 per TFR ed euro 12400,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
c) condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali di Controparte_2 cui in motivazione, della somma di euro 480,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo:
d) compensa le spese di lite con Controparte_1
e) compensa tra le altre parti le spese di lite per la metà e condanna per la residua metà le altre CP_ resistenti, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP lite che, in tale misura ridotta liquida in euro 2700,00 oltre IVA e CPA, spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 25 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note n sostituzione ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4620/2020
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli Avv.ti Delia Orsillo e Silvia Pettineo, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Sud Piazza d'Armi n. 28
RICORRENTE
E
C. F./IVA , in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato allegato alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Nunzio Rizzo e Nicoletta Rizzo, con cui elettivamente domicilia in Aversa, Via Montale 29 presso lo studio dell'avv. Gianluca
Sabatini
RESISTENTE
NONCHE'
CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa, giusta mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Donato Mincione, con cui elettivamente domicilia in S. Maria C. V. alla Via Mercadante n. 8
RESISTENTE
NONCHE'
partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, _3 P.IVA_3 giusta mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, con cui elettivamente domicilia in Capodrise alla Via Dante Alighieri n. 37
RESISTENTE
OGGETTO: appalto illecito e interposizione fittizia di manodopera;
costituzione rapporto di lavoro in capo all'utilizzatrice - nullità dei contratti a termini e part-time; differenze retributive;
responsabilità solidale;
risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di aver di fatto sempre lavorato, senza soluzione di continuità, sin dal 25.03.2010 alle dipendenze della CP_1
[...
presso la sede della stessa sita in Marcianise alla Contrada Casale snc ma di essere stato formalmente assunto alle dipendenze di diverse società e nello specifico della Controparte_2 dall'anno 2010 all'anno 2019 con vari contratti a termine e a tempo indeterminato, e della
[...] dal 7.01.2020 con contratto a tempo determinato part time, mai sottoscritto, con scadenza al _3
30.06.2020; di aver prestato la propria attività lavorativa sempre in ossequio agli ordini impartitigli CP_ dai sig.ri e dipendenti della , e sotto la direzione ed il Parte_2 Parte_3 controllo dei suddetti signori ai quali doveva fare riferimento per ogni problematica afferente il rapporto di lavoro, quali permessi, ferie, assenza, ritardo o malattia;
di essere stato assunto con le CP_ mansioni di facchino impiegato principalmente nel ritiro dei cassonetti dei vari reparti della , suddivisi a seconda del contenuto (plastica, carta, umido), nella conduzione degli stessi all'isola ecologica con un carrello elettrico, nella verifica che gli scarti fossero correttamente suddivisi nei vari cassonetti;
deduceva di essersi occupato personalmente della differenziazione dei vari prodotti in caso di errori;
di aver sempre osservato sin dal 25.03.2010, il seguente orario di lavoro in turni avvicendati a settimane alterne: dalle 07:00 alle 15:00, dalle 15:00 alle 23:00, dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al CP_ sabato per sei giorni la settimana;
di essere stato dotato di badge personale della che CP_1 era obbligato ad utilizzare all'inizio e alla fine del proprio turno lavorativo;
di aver sempre svolto la propria attività lavorativa utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà della rimaste Controparte_1 sempre le stesse ad ogni cambio di appalto e nello specifico: carrello elettrico, carrello elevatore, camice, cappellino e simili. Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto l'esistenza di un fenomeno di appalto illecito e somministrazione irregolare di manodopera in quanto al committente era messa a disposizione solo una prestazione meramente lavorativa, senza il fattore capitale (beni mobili ed immobili) e senza assunzione di alcun rischio di impresa;
tutte le attrezzature erano di proprietà della utilizzatrice ed alcun apporto organizzativo/imprenditoriale era fornito dalle società che si susseguivano, formalmente, nell'appalto; le dette società che si erano susseguite nell'appalto, inoltre, erano sfornite di quelle particolari competenze necessarie per la gestione autonoma del servizio oggetto di quello specifico appalto. Eccepiva l'inefficacia del licenziamento comminato dalla società coop in quanto mai comunicato e in ogni caso privo di giusta causa o di giustificato motivo CP oggettivo. Deduceva, altresì, la nullità dei contratti a termine e delle relative proroghe e della limitazione oraria del contratto part time in quanto non stipulati per iscritto e non consegnati.
Eccepiva, inoltre, l'insufficienza della retribuzione corrisposta ex art. 36 cost., e/o in relazione all'art. 2099 c.c., con riferimento alla normativa prevista dal CCNL di categoria applicato al caso di specie.
Lamentava di non aver percepito, alla cessazione dei vari rapporti, alcunché a titolo di tfr, indennità di mancato preavviso, nonché ratei di fine lavoro (13.ma, 14.ma, ferie, permessi e festività). Allegava specifico prospetto relativo ai crediti retributivi vantati. Invocava la responsabilità solidale delle società convenute. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo, accertarsi l'irregolarità e/o
2 l'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro era stato utilizzato alle dipendenze della presso la sede di quest'ultima, previa Controparte_1 declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato dalla CP
e dei termini apposti ai vari contratti, dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice con decorrenza 25.03.2010 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno come per legge;
in subordine, accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti a termine sottoscritti dal ricorrente e delle relative proroghe nonché dei part- time e, per l'effetto, previa conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time sin dalla data della stipula del primo contratto o da quella di ritenuta ragione, ordinarsi alla e la in relazione al periodo di competenza, l'immediato Controparte_2 _3 ripristino del rapporto e condannarle al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente, commisurato ad un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966; in via gradata, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla cooperativa per CP assenza di giustificato motivo oggettivo e condannarsi la stessa al ripristino del rapporto nelle sue concrete funzionalità nonché al pagamento, in favore di esso ricorrente del risarcimento del danno come da previsione normativa;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro “de quo” si è svolto per il periodo e con le modalità indicate in ricorso;
accertarsi e dichiararsi, pertanto, il diritto ad essere inquadrato alle dipendenze della convenuta sin dalla data di assunzione Controparte_1 di fatto nel livello invocato e al corrispondente trattamento economico e condannarla all'immediato ripristino del rapporto;
condannarsi, per l'effetto ed in ogni caso, la in via esclusiva Controparte_1
e/o solidale ex art. 29 DLgs 276/2003 e art. 1676 c.c. con la e la Controparte_2 _3
[... ciascuna per il proprio periodo di competenza, al pagamento in favore dell'istante di € 77.259,49
a titolo di differenze paga, straordinario e/o supplementare, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, permessi, ferie e festività non godute, oltre € 8.572,95 a titolo di t.f.r, per un totale di € 85.832,44, in conformità ai conteggi allegati ed in virtù della normativa contrattuale invocata, nonché ex art. 36 della Costituzione, oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
dichiararsi l'illegittimità della trattenuta mensile operata dalla cooperativa in busta paga e CP per l'effetto condannarsi la in via esclusiva e/o solidale ex art. 29 DLgs 276/2003 e Controparte_1 art. 1676 c.c. con al pagamento in favore dell'istante della complessiva Controparte_2 somma di € 480 a titolo di retribuzioni maturate dal lavoratore nell'intero periodo di lavoro. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle Controparte_1 domande di parte ricorrente. In particolare, eccepiva l'inopponibilità alla resistente delle vicende afferenti l'attività lavorativa prestata dal ricorrente fino al 31 luglio 2015. Evidenziava, infatti, di aver, con contratto del 30.07.2015, preso in fitto il ramo di azienda di cui faceva parte lo stabilimento di Marcianise nel quale il ricorrente aveva prestato la sua opera, appartenente alla “CO.DA.P. Cola
3 Dairy Products”, società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza 5.12.2014 e che detto contratto escludeva la trasmissione alla cessionaria dei crediti di qualsiasi genere e/o natura e dei debiti di qualsiasi genere e/o natura, risultanti o meno dalle scritture contabili delle società fallite. Nel merito, deduceva di aver stipulato regolari contratti di appalto per le pulizie e facchinaggio all'interno del predetto stabilimento prima con la e poi con la Contestava Controparte_4 _3
l'esistenza di un rapporto di subordinazione, nonché l'esercizio di poteri direttivi, disciplinari e di controllo intercorso tra essa società ed il ricorrente. Contestava, altresì, che il ricorrente avesse prestato la sua attività lavorativa, osservando gli ordini dei sigg. e Parte_2 Parte_3
in quanto essi erano operai con semplici mansioni di operatori di linea, senza alcuna
[...] possibilità e potere di esercitare funzioni di direzione e controllo. Quanto ai carrelli utilizzati ammetteva che venivano forniti dall'azienda nel legittimo ambito del contratto di appalto con la ditta di pulizia e facchinaggio. Quanto ai camici e cappellini, precisava di aver fornito al ricorrente camici monouso che abitualmente venivano forniti anche a esterni e ospiti ma giammai indumenti brandizzati
FC. Quanto al badge precisava che esso serviva a rilevare la sua presenza in azienda, anche per motivi di sicurezza, al pari di quanti altri accedessero ripetutamente alla stessa. Negava di aver imposto un orario di lavoro al ricorrente. Evidenziava inoltre, che le assenze, ferie, permessi, malattie ed ogni altro aspetto gestorio e funzionale del rapporto di lavoro, rientravano in un rapporto diretto con le società datrici di lavoro. Eccepiva, in ogni caso, la decadenza ex art. 32 della legge n.183/2010.
Infine, eccepiva l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art.411 c.p.c., avendo il ricorrente sottoscritto con la in data 16.11.2016 verbale di conciliazione di ogni pretesa e Controparte_5 spettanza maturati al 30. 9.2016, per il rapporto di lavoro iniziato il 25.3.2010. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Resisteva in giudizio anche la convenuta riconoscendo per il periodo dal 7.01.2020 al _3
30.06.20 l'esistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente, terminato per scadenza contratto e non per licenziamento. Deduceva di aver stipulato contratto di facchinaggio e gestione dell'isola ecologica, tra l'altro anche con la con decorrenza dal 01.1.2018 al 31.12.2018, Controparte_1 rinnovabile di anno in anno se nessuna delle parti avesse comunicato l'intenzione di recedere dallo stesso. Sosteneva di aver corrisposto al ricorrente a mezzo bonifico tutte le somme spettantategli per il lavoro prestato, come contabilizzate nelle buste paga emesse mensilmente, regolarmente consegnate al ricorrente e dallo stesso sottoscritte. Contestava i conteggi allegati al ricorso in quanto errati e generici. Negava che il avesse svolto lavoro straordinario. In ogni caso, eccepiva la Pt_1 decadenza del ricorrente dall'impugnativa del contratto a termine e del preteso licenziamento nei modi e termini di cui alla legge 183/2010. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Resisteva in giudizio, inoltre, la riconoscendo a sua volta l'esistenza di Controparte_2 un rapporto di lavoro con il ricorrente per i seguenti periodi: dal 25.03.2010 al 30.09.2016, dal
2.01.2018 al 31.05.18 e dal 14.01.2019 al 31.03.2019 prorogato prima al 30.06.19, poi al 5.09.19 e poi al 31.12.19. Deduceva di aver regolarmente stipulato i contratti di lavoro a tempo determinato
4 con con relative proroghe nei modi e termini consentiti e stabiliti dalle norme vigenti Parte_1 nel periodo interessato. Precisava che il ricorrente aveva cessato e risolto ogni rapporto il 31.12.2019 per scadenza proroga contratto a tempo determinato e non per licenziamento. Precisava, inoltre, che con verbale di avvenuta conciliazione di controversie individuali di lavori ex art. 411 c.p.c., sottoscritto in data 26.11.16 presso la sede territoriale della in Caserta, accettava Parte_4 il pagamento offerto dalla di €. 7.518,96 a tacitazione definitiva di ogni Controparte_2
e qualsiasi rivendicazione, per il periodo di lavoro dal 25/3/2010 al 30/9/2016, rinunciando ad ogni eventuale ulteriore spettanza e ad ogni relativa istanza ad azione anche sindacale, giudiziale ed arbitrale. Evidenziava di aver fornito al ricorrente i D.P.I. necessari per lo svolgimento delle proprie prestazioni ivi inclusi i camici e cappellini monouso necessari per entrare nelle sale di produzione, e di avergli corrisposto a mezzo bonifico tutto quanto dovutogli per l'intercorso rapporto di lavoro.
Negava anch'essa lo svolgimento lavoro straordinario e contestava i conteggi allegati al ricorso in quanto errati e generici. Infine, anch'essa eccepiva la decadenza ai sensi della legge 183/2010.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Ammessa ed espletata la prova orale ed acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione la giudicante decideva la causa come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente aziona una pluralità di domande nei confronti delle resistenti così riassumibili: a) illegittimità dell'appalto presso la e, quindi, previa declaratoria di illegittimità dei contratti a CP_1 termine, la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice a far data dal 25.03.2010; b) in via subordinata la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati e relative proroghe e part- time con ripristino del rapporto e condanna delle stesse al risarcimento di un'indennità omnicomprensiva;
c) in via gradata dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato da CP per carenza del GMO e ripristino della funzionalità del rapporto;
d) accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro per l'intero lasso temporale dedotto, secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo e, per l'effetto, condanna di tutte le resistenti in via esclusiva e/o solidale al pagamento della somma di euro 85832,44 a titolo di differenze retributive;
e) declaratoria di illegittimità della trattenuta operata da e, per l'effetto, condanna della con la al pagamento della CP CP_1 CP somma di euro 480,00 a titolo di retribuzioni nell'intero periodo lavorato.
E' opportuno esaminare la domanda principale il cui esito determina, a valle, molteplici implicazioni:
a) Sull'illegittimità dell'appalto presso la e, quindi, previa declaratoria di illegittimità CP_1 dei contratti a termine, la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice a far data dal 25.03.2010.
5 Quanto alla data di decorrenza dell'asserito rapporto di lavoro di fatto svoltosi alle dipendenze di giova evidenziare che, in via del tutto preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione delle CP_1 resistente e nonché della resistente sul punto. CP_1 CP
In particolare la società deduce e prova documentalmente di aver intrapreso l'attività presso CP_1 il cantiere di Marcianise a seguito di fitto di ramo d'azienda con contratto del luglio 2015 ed inopponibilità dei crediti della cedente alla cessionaria in applicazione della legge fallimentare che sterilizza la portata dell'art. 2112 c.c. Pertanto l'accertamento a carico della resistente non CP_1 può che compiersi a partire dalla data summenzionata.
In ordine alla resistente invece, la produzione documentale versata in atti (cfr. all.
3-4 della CP produzione), attesta l'intercorrenza di un verbale di conciliazione relativo al periodo 2010-2016 di fatto non impugnato e, quindi, cristallizzato quanto ad accertamento per cui anche per tale ragione,
l'accertamento della illiceità dell'appalto di , ai fini della tutela ripristinatoria del rapporto, CP_1 non può che avere quale dies a quo ai fini dell'accertamento l'anno 20216.
Parte ricorrente fonda l'illiceità dell'appalto e, quindi, il carattere fittizio dello stesso, con conseguente richiesta di costituzione del rapporto, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, presso l'utilizzatrice unica vera responsabile dell'organizzazione del lavoro e della gestione del personale, su molteplici fattori: esercizio del potere direttivo da parte di e (dipendenti Parte_2 Parte_3 della ), presenza di un badge per l'attestazione delle presenze, utilizzo di strumenti di CP_1 CP_1 lavoro di proprietà della (carrelli elevatori, elettrici, indumenti di lavoro) rimasti immutati CP_1 anche ai cambi di appalto.
Costituitasi ritualmente la società contestava puntualmente le avverse allegazioni CP_1 evidenziando la presenza di rituali contratti di appalto con le società convenute per l'attività di
“movimentazione e selezione del prodotto finito, imballaggi e scarti di produzione provenienti dalla linea di pro-duzione Bric, Spray e di tutte le tipologie di prodotti finiti dell'intera area dell'opificio”, dapprima con la cooperativa (cfr. doc. 5 prod. ) e, successivamente, a far data dal 2018 CP CP_1 con la società (cfr. doc. 7 prof. ); contestava, altresì, l'esercizio di poteri direttivi dei _3 CP_1 signori e sui dipendenti dell'appaltatrice, trattandosi d meri operatori di linea;
Pt_2 Parte_3 non contestava l'impiego di un badge comune stante le ragioni di sicurezza dello stabilimento e, quanto alle attrezzature deduceva l'esistenza di contratti, dapprima con la D&M (cfr. doc. 6 prod.
) e poi con la stessa . CP_1 _3
E' opportuno, prima di esaminare la documentazione versata in atti e le risultanze della prova orale espletata, richiamare la disciplina giuridica in tema di appalto onde verificare i casi in cui sussista un appalto illecito.
L'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, al primo comma, per quanto qui rileva, prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere
6 organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Per quanto disposto da tale norma, la genuinità dell'appalto deriva, dunque, dalla sussistenza congiunta in capo all'appaltatore dell'organizzazione dei mezzi e del rischio d'impresa, laddove l'organizzazione dei mezzi può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
E' ben possibile, nella fisiologia del rapporto, che vi sia connessione dell'attività appaltata con l'oggetto dell'impresa del committente ma la patologia postula che il lavoratore operi nell'ambito del potere discrezionale del committente che esercita in modo immediato i poteri che ineriscono ad un vero e proprio rapporto di lavoro;
in altri termini, deve trattarsi di una forma di ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica dell'appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive altrui (cfr. Cass.5598/82).
L' ingerenza del committente non sussiste, invece, qualora l'intervento del medesimo si mantenga nei limiti di una collaborazione che, senza togliere alle rispettive imprese il controllo sui propri dipendenti, è necessaria per armonizzare le rispettive attività e consentire l'esecuzione dell'opera appaltata in modo che risulti proficua per l'appaltatore (cfr. Cass.670/04; 6860/98; 6347/98; 2014/96).
La giurisprudenza di legittimità, confermando questo profilo, con la sentenza n. 12201 del 2011, ha ribadito che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. anche
Cass. n. 13015 del 1993, cui adde Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente"; in senso conforme recentemente Cass. n. 9139 del 12 aprile 2018).
Con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, così come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti " endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all' appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
(Nella specie, relativa a servizi di inserimento della documentazione bancaria gestita dalla committente nella piattaforma informatica, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva
7 riconosciuto il carattere vietato dell' appalto in ragione dell'estraneità dell' appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente nonché della fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell' appaltante e di quelli dell' appaltatrice, i quali avevano reso una prestazione diversa e più ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto, senza soluzione di continuità per oltre cinque anni).” (cfr. Cass. n. 27213 del 26.10.2018).
Tale principio, non disatteso dalla giudicante, è stato ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 12551 del
25.06.2020 secondo cui “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).”
Resta, pertanto, attuale il principio giurisprudenziale secondo cui l'appalto, dunque, è lecito anche se inserito nell'attività di impresa o nel suo ciclo produttivo, in quanto il risultato utile non deve essere necessariamente diverso ed ulteriore rispetto alla suddetta attività, potendo inserirsi normalmente nel ciclo produttivo dell'azienda anche relativamente ai risultati tipici della stessa, ma a condizione che ne costituisca un segmento autonomo del ciclo produttivo e la sua esecuzione avvenga in autonomia cioè con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (Cass. n.2305 del 08.07.2003). E, da ultimo, sempre negli stessi termini la S.C. con ordinanza n. 1557 del 2019 ha affermato che “
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs.
n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all'esigenza di
8 adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull'autonomia dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell'esercizio del potere disciplinare).”
Gli elementi che devono essere vagliati ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto sono, quindi, l'organizzazione ed il rischio d'impresa.
Per organizzazione si intende l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo delle risorse umane impiegate nell'appalto.
Per rischio d'impresa, invece, si intende l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche ed imprescindibili dell'appalto. Non costituisce, tuttavia, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, indice automatico della illiceità dell'appalto l'uso di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Vagliata dunque l'odierna pretesa attorea con riferimento a tale quadro normativo, si osserva che, in omaggio ai principi generali in tema di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio dare la prova dei fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. In particolare,
l'onere della prova dell'esistenza di un appalto illecito grava, nel procedimento che ci occupa, sul ricorrente che ha azionato pretese nei confronti della convenuta.
Mutuando i principi sopraesposti al caso di specie osserva la giudicante che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti deve propendersi per la natura lecita dell'appalto. CP_ Dalla disamina dei contratti di appalto sia con la cooperativa (cfr. doc. 5) che con la CP
(cfr. doc. 7) emerge che l'attività appaltata era, in sostanza, la gestione dell'isola ecologica all'interno della struttura della , con movimentazione di prodotto finito, scarti e imballaggi della linea di CP_1 produzione e dei rifiuti prodotti mediante l'utilizzo di cassoni di proprietà della . Alcuna CP_1 interferenza sull'organizzazione del lavoro aziendale emerge dai contratti perché l'organizzazione del lavoro, su tre turni, era affidata integralmente alle appaltatrici che gestivano e organizzavano sinanche il programma di lavoro del personale alle loro dipendenze, loro soggetto, quindi, integralmente.
Anche i testimoni hanno dichiarato l'assenza di qualsivoglia interferenza da parte della committente, anche quelli di parte ricorrente, che non riconoscono in e contrariamente a Pt_2 Parte_3 quanto dedotto in ricorso, i soggetti che impartivano loro direttive o che comunque si occupavano della loro gestione dal punto di vista anche amministrativo. Era, invece, loro unico Controparte_6 referente salvo variazioni nel programma di lavoro del tutto eccezionali, considerata anche la semplicità e ripetitività dell'azione.
In particolare il primo teste di parte ricorrente, sig. per quanto qui rileva, dichiarava: Tes_1
“attualmente sono benzinaio, ho lavorato per le resistenti dal 2010 sino al 2019 senza soluzione di continuità e non ho controversie in corso. Se non erro la prima società con la quale ho lavorato è stata e mi occupavo dello smaltimento dei rifiuti;
preciso che ero addetto allo smaltimento CP
9 dei cartoni e della plastica. All'epoca lavoravo presso la nella zona industriale di CP_1
Marcianise. Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare qualche mese dopo di me nello stesso anno. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni. Preciso che ho lavorato con il ricorrente circa cinque o sei anni. Per il lasso di tempo a cui ho fatto riferimento cioè cinque o sei anni sia io sia il ricorrente siamo sempre stati presso la nella zona industriale di Marcianise. Ricordo che il CP_1 ricorrente ha lavorato nel periodo prima indicato come me senza soluzione di continuità. Oltre me e il ricorrente in quel periodo vi erano altre due persone che disimpegnavano le stesse mansioni, se non erro uno si chiamava , mentre l'altro ma non ricordo il cognome. Persona_1 Per_2
Preciso che la divisa mi fu consegnata l'ultimo anno che ho lavorato da un tale di cui non Per_3 ricordo il cognome che lavorava per la mia stessa società, la cooperativa . Preciso che questo CP veniva molto di rado e non conosco nel dettaglio le mansioni. I turni erano articolati su tre Per_3 orari diversi: mattina dalle 7.00 alle 15.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 23.00, notte dalle 23.00 alle
7.00 di mattina. Osservavo una settimana il turno di mattina, una quello di pomeriggio ed una quello notturno. Eravamo di solito due dipendenti per turno mentre la notte solo uno. Sono stato sempre di turno con il ricorrente. La presenza veniva rilevata attraverso un badge elettronico e preciso che quest'ultimo veniva utilizzato da tutti coloro che erano presenti all'interno del capannone. Preciso che il badge era posizionato all'interno del capannone della mentre la nostra postazione di CP_1 lavoro era un container all'esterno dove eravamo solo noi quattro. Preciso che come attrezzatura di lavoro ci servivamo di un solo muletto per trasportare i cassoni dove venivano collocati i rifiuti poi trasportati in un piazzale dove poi erano caricati dai camion e portati via. In caso di assenza mi rivolgevo al proprietario, tale . Preciso che veniva di rado. Controparte_6 Controparte_6
Preciso che l'organizzazione del lavoro ci fu spiegata dal proprietario, e nel caso Controparte_6 in cui c'erano delle variazioni nel programma di lavoro erano quelli della fabbrica della che CP_1 ci dicevano come fare. Generalmente le cose che dovevamo fare quando c'erano variazioni di programma ci venivano dette da . Personalmente sono stato retribuito mensilmente a Parte_5 mezzo bonifico bancario. Per quanto mi riguarda sono stato talvolta pagato in ritardo, ma preciso che sono stato sempre pagato. Il mio rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni in quanto a seguito di verifiche non vi era regolarità nella posizione contributiva. Personalmente mi è stata consegnata solo nell'ultima fase qualche busta paga. Se non erro e Parte_2 Parte_3 erano dipendenti della . Non ricordo con precisione cosa facessero ma preciso che
[...] CP_1 svolgevano il lavoro all'interno della fabbrica. Preciso che i guanti e i camici che indossavamo li avevamo acquistati noi e solo nell'ultima fase ci furono consegnati dalla cooperativa. Non ricordo come ero inquadrato dal punto di vista contrattuale in quanto non ho mai firmato contratti. Se non erro ho iniziato a lavorare o verso la fine di gennaio o gli inizi di gennaio del 2010. Ricordo che il badge mi fu consegnato da appartenente al nostro stesso settore. Le ferie Parte_6 venivano autorizzate dal proprietario ”. Controparte_6
Escusso il primo teste della parte resistente , , per quanto qui rileva dichiarava: CP_1 Parte_5
“sono responsabile tecnico della manutenzione presso la società dal 2015, allorquando è CP_1
10 subentrata alla con le medesime mansioni. Personalmente mi interfaccio con le società CP_7 di servizi esterne. Conosco il ricorrente e ricordo che ha prestato la propria attività lavorativa per una delle società di servizi che cooperano con . Sicuramente a partire da quando è subentrata CP_1
e se non erro anche nel periodo antecedente. Se non erro l'ultima società è stata . So CP_1 _3 che il ricorrente si è occupato della gestione dei rifiuti siti all'interno dei cassoni che sono smaltiti nel reparto di produzione e all'esterno presso l'isola ecologica dello stabilimento. Preciso che non sempre ho visto il ricorrente e non conosco le ragioni per cui in alcuni periodi non c'era, in quanto
è la sua azienda ad occuparsi delle sostituzioni. Preciso che anche i dipendenti delle altre società che collaborano con la nostra sono tenuti, per motivi di sicurezza, ad utilizzare un badge, ossia un cartellino fornito dall'ufficio del personale della nostra società. I dipendenti delle società che collaborano con la nostra devono essere dotati di DPI forniti dalle società di provenienza e nel caso in cui dovessero avere una vestizione sporca la nostra società li dota di camici e cappellini monouso.
Generalmente il programma di lavoro è dettato dalla società di provenienza e per attività “fuori programma” generalmente o si rivolgono a me oppure qualche dipendente aziendale può chiedere loro di ritirare il cassone pieno. Le assenze non venivano comunicate a noi. Generalmente le unità impegnate presso l'isola ecologica sono tre, una la mattina, una il pomeriggio e una durante la notte.
Può anche capitare che siano due persone in turno a seconda della lavorazione e dell'evento.
Ribadisco che c'è autonomia da parte della società nell'organizzazione del servizio. Conosco
e che sono operatori di linea presso la . Conosco il Parte_2 Parte_3 CP_1 teste che prima ha deposto e ricordo che ha lavorato presso l'isola ecologica, non so se era in turno con il ricorrente”.
Il primo teste di parte resistente della società , sig. per quanto Controparte_2 Testimone_2 qui rileva dichiarava: ” Sono autista per la società Diemme conosco la cooperativa per conto CP della quale la mia società carica rifiuti presso lo stabilimento della . Conosco il ricorrente e
CP_1 ricordo di averlo visto presso la . Sicuramente ho visto il ricorrente a partire dal 2016 ma
CP_1 non posso essere più preciso. Effettuo il carico presso la con cadenza quasi quotidiana, e
CP_1 preciso che non vi è un orario preciso, tanto può capitare di mattina tanto può capitare di pomeriggio. Non sempre ho visto il ricorrente. Preciso che dove andavo io a caricare vi era una sola persona. Preciso che i cassoni erano sempre siti dove vi era lo spazio per l'indifferenziata, ma non so dove era la postazione di lavoro perché mi limitavo solo a caricare i cassoni. Non vedevo chi portava i cassoni. Non ricorso se i dipendenti indossassero o meno delle divise. Era il mio ufficio che mi diceva di andare a caricare presso . Se non erro ho visto il ricorrente per due-tre anni, per
CP_1 un periodo di tempo non l'ho visto e poi l'ho rivisto ma non ricordo di preciso per quanto altro tempo
l'ho rivisto”.
L'altro teste di parte ricorrente , per quanto qui rileva, dichiarava “Sono operaio Parte_3 presso l'azienda . Lavoro per la da più di 15 anni. Sono operatore alla palettizzazione. CP_1 CP_1
Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto lavorava all'interno della nostra azienda. Io indosso una divisa bianca con il mio nominativo ed un numero di riferimento, ricordo che il ricorrente
11 indossava una divisa diversa, spesso un pantalone diverso dalla maglia di colore blu. Il mio lavoro era anche all'epoca strutturato su tre turni: una settimana dalle 7 alle 15, una dalle 15 alle 23 ed una dalle 23 alle 07. E' capitato che fossi in turno con il ricorrente. Ricordo che loro giravano quasi Tes_ sempre in coppia e se non erro i turni di lavoro venivano fatti da un tale di cui non ricordo il cognome. Preciso che le ditte esterne si occupano di svuotare e ripulire i cassoni da imballaggio e, quindi, quando erano pieni li chiamavo per farli svuotare e ne portavano uno vuoto. Se il ricorrente si doveva assentare non chiedeva a me. In ordine alle ferie preciso che non si organizzavano con noi della . Non so chi facesse il piano ferie per loro. La società per la quale lavorava il ricorrente CP_1 la chiamavamo e ricordo che c'è stata per tutto il tempo in cui è stato il ricorrente, circa CP_6
10 anni. Conosco è un mio collega. Preciso che poiché sapevamo che l'azienda Parte_2 si occupava di svuotare i cassoni, quando serviva a me o ad altri li chiamavamo direttamente. Non ricordo se le loro presenze fossero rilevate mediante badge. Le attrezzature transpallet con le quali trasportavano all'esterno i cassoni per svuotarli non erano di nostra proprietà e so anche che le attrezzature che impiegavano nelle piazzole esterne non erano di proprietà della . Preciso che CP_1 quando ero di turno ho sempre visto il ricorrente. Preciso in ordine al mio rapporto di lavoro che sono stato anche dipendente Codap. Preciso che si occupa di palettizzazione alla spray Pt_2 mentre io sono al brick.”
La teste di parte resistente , per quanto qui rileva dichiarava: “Sono CP_1 Testimone_3 responsabile qualità, ambiente, sicurezza e salute della dal 1 ottobre 2017. Sono presente in CP_1 azienda quotidianamente. Conosco il ricorrente. Ricordo che lavorava per una ditta esterna che si occupa della gestione dell'isola ecologica e del ritiro dei rifiuti industriali e speciali. Ricordo che si occupava di trasportare all'esterno e precisamente nell'isola ecologica sita nelle aree esterne dello stabilimento il cassone pieno dei rifiuti nonché di procedere alla selezione degli stessi. Ricordo che la ditta si chiamava . Ricordo che i dipendenti della indossavano una loro divisa, se CP CP non erro di colore blu. I nostri dipendenti hanno una divisa da industria alimentare quindi sono vestiti in bianco ad eccezione degli addetti alla manutenzione che hanno una divisa blu sempre con il logo . Mentre i nostri dipendenti hanno anche il nominativo sulla divisa. I carrelli elevatori CP_1 con i quali conducono i cassoni all'esterno sono in comodato d'uso di . Ricordo che il CP_1 referente della era , ci interfacciavamo con lui per la diffusione delle CP Parte_6 nostre procedure interne. Non c'era nessuna interazione con il personale per quanto CP_1 riguarda la gestione del personale della (ferie, assenze). Non so se sia mai stata irrogata CP qualche sanzione disciplinare da parte di ai dipendenti .” CP_1 CP CP_ Il teste della società , , per quanto qui rileva dichiarava “Sono operaio presso Testimone_4 la che lavora ancora all'interno della società . Dal 2012- 2013 lavoro _3 CP_1 prevalentemente all'interno della . Lavoro per la società dal 2017, prima lavoravo CP_1 _3 per . Da sono passato direttamente con . Ho lavorato con il ricorrente CP CP _3 all'interno di e presso la per 4-5 anni che però non sono stati consecutivi in quanto CP CP_1 per alcuni periodi non veniva e non conosco la ragione anche perché anche io periodicamente mi
12 allontanavo in quanto andavo presso l'outlet di Marcianise oppure il Careffour. Sia io che il ricorrente ci occupavamo di svuotare i cassoni per la raccolta differenziata nell'isola ecologica della
. Muovevamo i cassoni con i trasnpallet presenti in azienda ma non so di chi siano. Quando CP_1 stavamo con indossavamo una polo blu scura ed in inverno la felpa. Ricordo che era CP
il referente sia di che della e a lui ci rivolgevamo per le Parte_6 _3 CP assenze/ferie. Il lavoro da svolgere lo conoscevamo ma per i lavori aggiuntivi era sempre Per_3
a dircelo. Preciso che solo in due siamo passati, per quanto ne sappia, da a .” CP _3
Il teste della parte , per quanto qui rileva dichiarava: “Mi occupo di CP Testimone_5 smaltimento dei rifiuti. Da circa due mesi lavoro per la società mentre in precedenza, _3 precisamente dal 2008, lavoravo per la cooperativa Laboria. Preciso che c'è stato un passaggio di CP_ cantiere con attualmente. Lavoro in Marcianise, zona Asi, ho sempre lavorato lì e mi occupo di differenziare i rifiuti. Conosco il ricorrente, ricordo di averlo visto circa 4 anni fa allorquando sono stato presso lo stabilimento per sostituire personale assente della su CP_1 CP indicazione di il marito della figlia del titolare . Preciso che Parte_6 Controparte_6 Pt_1 lavorava per la cooperativa e quando andavo alla mentre io stavo sopra alla CP CP_1 selezione dei materiali lui stava giù vicino ai cassoni e disimpegnava sempre le mie stesse mansioni.
Non posso essere preciso in ordine al numero di volte in cui sono andata. Ricordo che tutti i dipendenti della cooperativa indossavano la stessa divisa anche presso . Personalmente le CP_1 direttive le ricevevo da e non ho mai visto che fossero impartite le direttive a Parte_6 Pt_1
Capitava che utilizzassi un transpallet per la movimentazione ma non conosco la proprietà dello stesso. Non ricordo il nome di alcun capo turno o responsabile di . Non ricordo per quanto CP_1 tempo ho effettuato le sostituzioni. Preciso che sta capitando che stia andando adesso a fare le sostituzioni perché manca personale. Prima di incontrarlo presso non ho mai visto CP_1 Pt_1
Preciso che lavoro per la cooperativa dal 2007. Non ricordo se utilizzasse un carrello elevatore Pt_1
e non ricorso nemmeno quanti dipendenti della vi fossero presso . Noi dipendenti CP CP_1 della osservavamo anche presso il seguente orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. CP CP_1
Sono sempre stato pagato a mezzo bonifico. Non ho mai avuto controversie pendenti. Ricordo che anche presso la la maglietta era di colore bleu con lo stemma .” CP CP CP_ Altro teste della società , sign. , per quanto qui rileva dichiarava: “Lavoro per la Testimone_6 CP_ società dal 2010, in precedenza lavoravo per ostuzioni. Mi occupo di raccolta dei rifiuti CP_8
e la mia sede di lavoro è stata sempre La Reggia Design Outlet in Marcianise. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13. Conosco il ricorrente. L'ho visto 5-6 volte presso la dove sono stato CP_1
3-4 anni fa quale dipendente della . Voglio precisare che dal 2010 al 2018 ho lavorato per CP
e dal 2018 ad oggi per . Il ricorrente l'ho conosciuto quando lavoravo per Laboria. CP _3
Sono stato in IFFCo per sostituire personale assente. Preciso che quando sono stato in CP_1 eravamo sempre in due o con o con qualcun altro. E' capitato anche che il ricorrente non fosse. Pt_1
Presso trasportavamo all'esterno i cassoni di rifiuti con un transpallet e li svuotavamo CP_1 all'interno di cassoni della nostra azienda. Personalmente anche in IFFCO ho preso sempre ordini
13 da ma non ricordo se li impartisse a Le indicazioni ci venivano solo da e Parte_6 Pt_1 Parte_6 non ricordo che alcun dipendente ci impartisse direttive o indicazioni. Anche in IFFCO noi CP_1 della avevamo sempre la divisa pantaloni blu e maglia. Non so di preciso di chi fossero i CP transpallet suppongo fossero di . Al di là di quelle 5-6 volte non ho più visto il ricorrente e CP_1 non so il rapporto di lavoro come sia finito. Preciso che l'ho visto solo presso .” CP_1
Il complesso delle deposizioni rese è ad avviso della giudicante sufficiente, come anzidetto, per escludere la sussistenza di un appalto illecito perché nessuno dei testimoni riferisce di un'interferenza da parte dei dipendenti nell'organizzazione aziendale, anzi tutti confermano che i profili CP_1 gestori delle singole posizioni lavorative erano proprie delle società succedutesi nell'appalto. Del tutto neutra è la circostanza, incontestata, dell'utilizzo del rilevatore delle presenze funzionale, come provato anche dai testimoni a garantire la sicurezza degli impianti. Diverse, come emerso dall'istruttoria orale, erano anche le divise di lavoro impiegati e, con riferimento agli strumenti, è stato documentalmente (cfr. doc. in atti summenzionata – doc. 6 prod. ) provato che gli stessi CP_1 fossero, in prevalenza, di pertinenza di terzi, quantomeno a far data dal 2015 (e quindi nel periodo di pertinenza della nostra indagine).
Inconferente, ad avviso della giudicante, è la circostanza sollevata dalla ricorrente, in sede di note autorizzate, circa lo scollamento temporale tra la durata dei contratti di appalto con le convenute CP_ e e i singoli rapporti di lavoro. Sicuramente questo dato potrebbe costituire un indice CP ma, in assenza degli altri dirimenti e, primo tra tutti, l'ingerenza nell'organizzazione del fattore umano, non può essere assunto quale fondante la prova dell'illiceità dell'appalto ma solo di una grossolana gestione dello stesso da parte delle società che si sono succedute con conseguenze, a valle, sulla sorte dei contratti da loro stipulati.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la domanda principale deve essere respinta.
b) in subordine, accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti a termine sottoscritti dal ricorrente e delle relative proroghe nonché dei part-time e, per l'effetto, previa conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time sin dalla data della stipula del primo contratto o da quella di ritenuta ragione.
Parte ricorrente eccepisce sostanzialmente tre vizi dei contratti a termine stipulati sia con la CP_ cooperativa Laboria che con : mancata forma scritta e conseguente mancata consegna, assenza della valutazione dei rischi, inosservanza dei limiti numerici stabiliti dal CCNL.
Orbene, volendo compiere un'analisi della rilevanza dei vizi summenzionati giova precisare che sicuramente assorbente è la verifica della omessa osservanza della forma scritta ovvero dell'assenza della valutazione dei rischi.
In relazione al secondo elemento, come è noto, l'art. 20 del d.lgs. 81/2015 nella sua formulazione vigente ratione temporis, statuisce che è vietata l'apposizione di un termine al contratto d lavoro subordinato d) da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; la sanzione
14 prevista è la trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato (co.2 art. 20
d.lgs. 81/2015).
Nel caso di specie la resistente pur avendo fornito la prova dei diversi contratti a termine CP siglati e delle relative proroghe (superando così la deduzione della mancata prova scritta) non ha assolto questo onere probatorio per cui, dal momento che il contratto a termine è stato stipulato in vigenza di un divieto esso deve ritenersi trasformato in contratto a tempo indeterminato. In ordine alla decorrenza va precisato che essa non può che decorrere dal momento della violazione del divieto e, quindi, dal primo contratto stipulato, ergo a far data dal 02.01.2018. Va, tuttavia, precisato che l'impugnativa stragiudiziale, prodromica a quella giudiziale nella specie è tempestiva limitatamente all'ultima proroga esauritasi il 31.12.2019 (cfr. all. 2 prod. ric.), risalendo al febbraio 2020, con la conseguenza che la trasformazione del rapporto subordinato a tempo indeterminato deve decorrere da tale data, in presenza dell'eccepita e fondata decadenza per gli altri contratti. L'accoglimento di tale doglianza è, per le conseguenze che origina, assorbente rispetto alle altre censure sollevate in quanto l'affermazione della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società travolge, inesorabilmente anche il rapporto successivo alle dipendenze di CP
, viziato per le medesime ragioni considerato, in tale ultima ipotesi, il mancato caricamento _3 della documentazione a supporto della memoria nel fascicolo telematico (non emendabile/integrabile stante il regime delle preclusioni che caratterizza il rito del lavoro). Quanto alle conseguenze in punto risarcitorio, è noto che l'art. 28 del citato d.lgs. al co. 2 statuisce che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”. Nella specie ritiene questa giudice come la determinazione dell'indennizzo da riconoscersi al ricorrente non possa prescindere dai motivi addotti a sostegno della illegittimità del contratto a termine, dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nonché dalle condizioni di entrambe le parti. Se da un lato, quindi, l'indennizzo assolve la funzione di risarcire il lavoratore non può non essere parametrato anche in relazione alle condizioni del datore.
Tenuto conto della durata del rapporto e dei motivi dell'illegittimità del contratto a termine l'indennizzo deve essere determinato in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo, con conseguente condanna della resistente
. Controparte_2
Assorbite tutte le altre questioni inerenti il contratto a tempo determinato, va esaminata la domanda relativa alle differenze retributive.
c) Sulle differenze retributive
Parte ricorrente deduce il diritto al pagamento di differenze retributive in capo alle resistenti, in solido tra loro, per aver svolto un'attività lavorativa continuativa e non interrotta, retribuita al disotto delle
15 prescrizioni di cui all'art. 36 Cost.,.difformemente all'orario di lavoro svolto ergo sin dal 25.03.2010,
l'orario di lavoro in turni avvicendati a settimane alterne, erano dalle 07:00 alle 15:00, dalle 15:00 alle 23:00, dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato per sei giorni la settimana.
Come è noto l'onere probatorio dello svolgimento della prestazione secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo grava n capo al lavoratore.
Quanto alla prova orale la piattaforma è piuttosto labile perché solo i testimoni di parte ricorrente hanno riferito che il ricorrente ha disimpegnato per tutto il tempo dedotto le mansioni proprie lavorando su turni (cfr. deposizione e ma tali dichiarazioni sono parziali perché, Tes_1 Parte_3 ad esempio il teste , dice di aver lavorato con lui a partire dal 2010 e per circa 5-6 anni (periodo Tes_1 questo sottratto alla nostra indagine per come innanzi precisato). Del tutto inidonee a fondare l'assunto dell'istante sono le altre dichiarazioni in particolare quelle rese da da Testimone_2
e da che dichiarano, separatamente, di non aver sempre visto il Testimone_4 Testimone_6 ricorrente presso lo stabilimento e tali dichiarazioni, ad avviso della giudicante, valutate unitamente ai contratti frazionati in atti, sono sufficienti per escludere la continuità/non interruzione della prestazione resa.
In ordine alla prova documentale giova precisare che le buste paga del periodo alle dipendenze di sono state anche da quest'ultima depositate e, oltre ad essere ad essere sottoscritte sono anche CP accompagnate dalle distinte dei bonifici contenenti le causali.
Venendo alle richieste differenze retributive, fermo l'assorbimento delle plurime domande collegate al riconoscimento della continuità non interruzione del periodo dedotto, è necessario esaminare la domanda per differenze retributive aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di TFR, 13ª, ferie e altre indennità contrattuali nonché le differenze retributive. Tuttavia, sul punto, giova osservare che, per quanto riguarda il pagamento della retribuzione corrispondente alle ore lavorative concordate tra le parti in sede contrattuale, la sottoscrizione di tutte le buste paga da parte del lavoratore con annessi bonifici, risultante dalla produzione di parte resistente (cfr. doc. soc. , integra prova quanto CP meno presuntiva di estinzione dell'obbligazione retributiva, rispetto alla quale parte ricorrente non ha offerto alcuna prova contraria. Più specificamente, deve osservarsi che il pagamento della retribuzione contrattualmente pattuita risulta documentalmente supportato dai cedolini paga allegati dal datore di lavoro convenuto, tutti connotati dalla presenza, in calce agli stessi, di una quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore, il quale espressamente li sottoscrive “per ricevuta e quietanza”.
Orbene, se è vero, in linea di principio, che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga” (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 9588 del 14/07/2001), deve ad opinione di questa giudice, anche e proprio sulla scorta delle innumerevoli decisioni del Giudice di legittimità, operarsi un doveroso distinguo tra i casi in cui le buste paga siano semplicemente sottoscritte, o in calce ad esse vi sia apposta la firma semplicemente “per ricevuta”, dai casi in cui, invece – come quello in esame – il
16 lavoratore sottoscriva la busta paga indicando che firma “per ricevuta della somma sopra indicata”, ovvero “per ricevuta e quietanza”.
Nel primo caso, invero, se il lavoratore si limita a firmare il prospetto paga, tale firma – quand'anche apposta di seguito alla dizione “per ricevuta” – dimostra soltanto la ricezione del prospetto paga, cioè
l'assolvimento dell'onere gravante sul datore di lavoro di consegnare al dipendente il riepilogo del mese con l'indicazione delle ore lavorate e delle varie indennità percepite. In un caso del genere, qualora il lavoratore deduca di aver ricevuto meno di quanto indicato nei prospetti paga, graverà sul datore di lavoro la prova contraria di aver comunque pagato esattamente quanto risulti dalle buste paga. Qualora, invece, alla busta paga sia apposta una rituale quietanza, del tipo di quelle appena menzionate, si è in presenza di un atto rientrante a pieno titolo nelle quietanze disciplinate dall'art. 1199 c.c., costituenti confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento del credito, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sez.
2, sent. n. 26325 in data 31/10/2008).
Nel caso di specie parte ricorrente non deduce alcunché di specifico. In particolare nessuna allegazione sull'eventuale metus che avrebbe potuto indurre a firmare le buste paga si rinviene in ricorso, né, tantomeno, vi si articola una prova del tenore necessario ex art. 2732 c.c. per “sconfessare” il significato documentale della quietanza contenuta nei prospetti paga.
Appare doveroso, pertanto, il rinvio ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questa giudice, che non ravvisa ragioni per discostarsene ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn.
13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), secondo cui – posto che è onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3), e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula
“per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento – laddove si sia in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr. Cass. nn. 9503/2015;
7310/2001; 1150/1994, citt.). Detta prova, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita dal il Pt_1 quale, piuttosto sembra agganciare tale richiesta economica all'espletamento del lavoro notturno e straordinario che nella specie è stato escluso. Del resto la S.C., con riferimento alla maggiorazione per lavoro straordnario ha ritenuto che è onere del lavoratore, attore in giudizio, provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del 25/05/2006, rv.
591214; Cass. sez. lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141). Ne consegue, quindi, che la mancata
17 prova della esattezza della misura della turnazione come dedotta non consente alla giudicante di rideterminare, riproporziando le richieste maggiorazioni salariali negoziali per cui la domanda va respinta. Deve essere accolta, in assenza di una specifica contestazione di segno contrario la richiesta d restituzione delle somme trattenute sotto la voce “acconto stipendio” le quali, essendo riferibili al periodo in cui il rapporto di lavoro è stato alle dipendenze della società (febbraio-marzo- CP aprile 2018) devono porsi a carico di quest'ultima e sono pari ad euro 480,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Parimenti dovuti sono gli istituti di fonte legale relativi al contratto con la resistente atteso _3 che in atti, in assenza del deposito dei documenti, non è stata fornita, alla luce di quanto innanzi esposto in via generale, prova del pagamento per cui, assumendo quale base di calcolo i conteggi formulati dal ricorrente che sono immuni da vizi di natura contabile e sottratte le voci il cui onere della prova grava in capo alla parte (lavoro notturno, straordinario, ferie, permessi e festività, ROL)
e, nella specie, come prima esposto, non è stato assolto, parte resistente va condannata al _3 pagamento, a titolo di differenze retributive, euro 1042,73 per TFR ed euro 12400,00 a titolo di differenze retributive, calcolate sulla base dei conteggi ed anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
d) Sull'assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Del tutto infondata è l'impugnativa di licenziamento trattandosi, nella specie, come emerge chiaramente dagli atti, di una cessazione del rapporto di lavoro a termine per cui il rapporto è cessato per lo spirare del tempo e non possono ritenersi configurate ulteriori causali.
e) Sulle spese di lite
L'esito complessivo del ricorso che ha visto l'accoglimento solo parziale della domanda induce la giudicante ad applicare la regola della soccombenza e prevedere, nei confronti di Controparte_1 la compensazione integrale stante la complessità dell'accertamento e delle considerazioni in fatto e in diritto svolte, la compensazione per la metà nei confronti delle altre convenute Controparte_2
in persona del legale rappr. p.t. e in persona del legale rappr.p.t.; la residua
[...] _3 metà, a carico delle stesse, in solido tra loro si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda e, per le causali di cui in motivazione dichiara che tra parte ricorrente e la resistente sussiste un contratto di lavoro subordinato a Controparte_2 tempo indeterminato a far data dal 31.12.2019 e condanna la stessa alla corresponsione a titolo di indennizzo, in favore del ricorrente, di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
b) rigetta le altre domande come in parte motiva;
18 c) condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive _3 ad euro 1042,73 per TFR ed euro 12400,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
c) condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali di Controparte_2 cui in motivazione, della somma di euro 480,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo:
d) compensa le spese di lite con Controparte_1
e) compensa tra le altre parti le spese di lite per la metà e condanna per la residua metà le altre CP_ resistenti, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP lite che, in tale misura ridotta liquida in euro 2700,00 oltre IVA e CPA, spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 25 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
19