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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1356/2024 promosso da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Antonella Di Maio dell'Avvocatura interna della Società, con sede in Genova, Via Dante n. 4, come da procura in atti.
- parte appellante in riassunzione - contro
(C.F.: e P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Silimbani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n.
57, come da procura in atti.
- parte appellata in riassunzione -
e contro
C.F. ). Controparte_3 P.IVA_4
- parte appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione, previa ogni meglio vista pronuncia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n 23388/2024 pubblicata il 30.8.2024, così decidere
Nel merito
Confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Asti n 619/2019 pubblicata il
1.7.2019 per le ragioni di difesa della esponente illustrate nei giudizi che precedono e
1 conseguentemente rigettare tutte le domande avanzate dalla Controparte_4
condannandola a restituire tutte le somme percepite a titolo di capitale interessi e spese in esecuzione della sentenza di secondo grado e le domande avanzate dalla terza chiamata
CP_3
In via istruttoria
Qualora Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino lo ritenga opportuno per
l'accoglimento del presente atto di riassunzione, si rinnovano parte integrante e per quanto attuali le istanze istruttorie avanzate nei precedenti gradi di giudizio, primo grado di merito
“In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di ulteriori istanze del prosieguo nel giudizio, si chiede, sin d'ora:
• Interrogatorio formale del legale rappresentante della e prova Controparte_2 per testi sul seguente capitolo preceduto dalla locuzione “vero che”:
“Vero che gli assegni di traenza emessi dalla allora BA (oggi UnipolAN)i per conto della Unipol Ass.ni ai propri assicurati a titolo di risarcimento danni, vengono inviati in posta ordinaria, tranne quelli diretti nella regione Campania, per i quali vi è l'obbligo di inviarli in posta raccomandata?”
• Prova per testi sulle circostanze in fatto tutte
Indicando a testi personale assegnato all'epoca dei fatti all'up Asti 7 che abbia trattato il servizio in discussione, con riserva di indicarne i nominativi all'occorrenza.
• In via istruttoria la difesa di si oppone, fin da subito, all'interrogatorio formale del CP_1 legale rappresentante di e alla prova per testi, così come articolata da parte attrice, CP_1 in quanto, preliminarmente, il legale rappresentante di non è a Controparte_1 conoscenza dei fatti di causa ed, inoltre, i capitoli di prova di parte attrice sono inammissibili perché contenenti circostanze valutative e già documentalmente provati e provabili nonché irrilevanti ai fini del decidere.
Con espressa riserva di ulteriori difese a termini di legge. “ secondo grado di merito
“In via istruttoria, si riprende quanto in primo grado per quanto ancora attuale, pertanto senza inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di ulteriori istanze del prosieguo nel giudizio, si chiede, sin d'ora:
Interrogatorio formale del legale rappresentante della e Controparte_4
della UnipolBA, e prova per testi sul seguente capitolo preceduto dalla locuzione
“vero che”:
2 “Vero che gli assegni di traenza emessi dalla allora AN SA ora UNIPOL BANCA per conto della ora Unipol Ass.ni ai propri assicurati a titolo di risarcimento Parte_1
danni, vengono inviati in posta ordinaria, tranne quelli diretti nella regione Campania, per i quali vi è l'obbligo di inviarli in posta raccomandata?”
Si indica a teste il legale rappresentante o chi per esso della AN SA, in persona del legale rappresentante pro tempore o chi per esso, con sede legale in Bologna, P.zza della
Costituzione n. 2
In via istruttoria la difesa di si oppone, fin da subito, all'interrogatorio formale del CP_1
legale rappresentante di e alla prova per testi, così come articolata da parte attrice, CP_1
in quanto, preliminarmente, il legale rappresentante di non è a Controparte_1
conoscenza dei fatti di causa ed, inoltre, i capitoli di prova di parte attrice sono inammissibili perché contenenti circostanze valutative e già documentalmente provati e provabili nonché irrilevanti ai fini del decidere.
Si richiamano come in premessa e ribadiscono, per quanto ancora attuali, le conclusioni rappresentate in precisazione nel primo grado di giudizio”.
Per parte appellata
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adìta, reiectis adversis;
1. previa ogni opportuna declaratoria di rito e del caso anche in ordine alla responsabilità ed alla gravità della colpa di per i fatti di causa;
Controparte_1
2. Accogliere il ricorso in appello introduttivo del giudizio RG1484/19, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Asti al n. 619/2019 in causa rg 3174/2016,
3. e previa declaratoria di NULLITÀ/ANNULLABILITÀ del contratto bancario (conto n.
24865869) intercorso tra la banca convenuta ed il sedicente Parte_2
nato a [...] il [...] e residente Torino in C.so Susa (alla luce dei docc.
[...]
8-9-10 che ne provano l'inesistenza):
NEL MERITO
a) condannare , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre ancora quelli maturandi durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014;
b) Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, anche stragiudiziali ex
DM 55/14 sia del presente grado che di tutti quelli precedenti.
IN VIA ISTRUTTORIA richiamate le produzioni documentali versate agli atti di causa, per loro conto sufficienti all'accoglimento della domanda di parte attrice - appellante, stante il comprovato
3 inadempimento della banca convenuta , con il presente atto si insta per CP_1
l'ammissione, ove ritenuto d'uopo dal Giudice adito, delle seguenti istanze:
A) chiede disporsi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di e sui seguenti capi, all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione Controparte_1
"vero che":
1) " intratteneva rapporto di conto corrente bancario presso la BANCA Parte_3
SAI. Nell'ambito di tale rapporto vi è prevista la facoltà di emettere assegni di traenza, ovvero assegni tratti sul conto corrente intestato all'attrice, i quali possono essere sottoscritti, però, direttamente dal beneficiario, che appare quale intestatario del titolo medesimo ";
2) "nell'ambito del rapporto di cui sopra, veniva emesso l'assegno n. 9101127102-02, con clausola di intrasferibilità ex art. 43, comma 2, Legge assegni, di importo pari ad euro
4.000,00, intestato a favore di , nato a [...]
SAAR ON (BN) in data 24/07/1949 e residente in [...]
(SA), Via Budetti n. 42 (doc. 2 e 5 a rammostrarsi);
3) "l'assegno n. 9101127102-02 così emesso ed intestato veniva, inviato al domicilio eletto del beneficiario , nato a [...]_2
(BN) in data 24/07/1949 e residente in [...], indicato in PAGANI (doc. 2 e 5 a rammostrarsi), veniva posto all'incasso presso una filiale di da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario del titolo, ovvero dal CP_1
sedicente nato a [...] il [...] e residente Parte_2
Torino in C.so Susa ";
4) "tale circostanza è emersa a seguito di contestazione operata dal legittimo beneficiario del titolo per cui è causa, Sig. , nato a [...]
SAAR ON (BN) in data 24/07/1949, il quale lamentava a , Parte_3
di non aver mai ricevuto l'assegno per cui è causa e, contestualmente, comunicava che
l'assegno non gli era mai pervenuto (doc. 3 a rammostrarsi) ";
5) " a seguito dei fatti sopra descritti, procedeva pertanto all'emissione Parte_3
di un secondo pagamento per euro 4.000,00 a favore della Sig.
[...]
, nato a [...] in data [...] e Parte_2
residente in [...], con assegno n. 8232991197 del 27 aprile 2007 di euro 4.000,00, docc. 6 e 7 a rammostrarsi”.
A) Ammettersi prova per testi sui medesimi capi indicando:
4 • Dott. /o , in San Donato Milanese Via CP_5 Controparte_4
Dell'Unione Europea n. 3/B a mezzo testimonianza scritta ovvero prova delegata ex art.
203 cpc presso il Tribunale di MILANO su tutti i capi sub. 1), 2), 3), 4), 5).
Chiedendo sin d'ora l'autorizzazione ad indicare - per ragioni di economia processuale - gli opportuni elementi di individuazione degli assegni per cui è causa (in particolare il numero) nell'atto di intimazione al teste CP_5
B) disporsi ordine ex art. 213 cpc al ordine di acquisizione del Controparte_6
certificato di nascita del sig. nato a [...] il Parte_2
16.10.1965
Declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d'occorrenza, declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Con ogni riserva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 25.07.2016 conveniva in giudizio Controparte_4
dinnanzi al Tribunale di Asti deducendo che: Controparte_1
(i) intratteneva un rapporto di conto corrente bancario con AN SA (attualmente e che, nell'ambito di tale rapporto, emetteva l'assegno con Controparte_3 clausola di intrasferibilità n. 91011127102-02 in data 09.01.2006 in favore di
, per un importo pari ad € 4.000,00; Parte_2
(ii) l'assegno era stato riscosso da un soggetto diverso dal legittimo prenditore e versato su un libretto postale aperto a tal fine solo pochi giorni prima presso una filiale delle;
CP_1
(iii) aveva nuovamente versato la somma suddetta in favore dell'effettivo creditore, visto che il primo pagamento non era andato a buon fine.
Domandava, pertanto, la dichiarazione di nullità del libretto postale e la condanna delle al rimborso dell'importato portato in assegno, stante la responsabilità di quest'ultima CP_1
per avere pagato un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, senza eseguire le adeguate verifiche.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande e la chiamata in CP_1
causa della (banca RA) ai fini della manleva in caso di condanna. Controparte_3
Eccepiva, in particolare: (i) la nullità della citazione in giudizio per carenza degli elementi
5 richiesti dagli artt. 163, comma 3 e 164 c.p.c.; (ii) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti;
(iii) la corretta osservanza del criterio di diligenza sia nella fase di identificazione del presentatore del titolo di pagamento, sia nella fase di negoziazione, avendo altresì la
AN RA autorizzato l'estinzione del titolo in fase di compensazione e (iv) un'incauta condotta di parte attrice e della AN RA per aver spedito il titolo mediante posta ordinaria.
Il Tribunale di Asti autorizzava la chiamata in causa di la quale si Controparte_3
costituiva, aderendo alle domande di parte attrice.
Con sentenza 619/2019 del 01.07.2019 il Tribunale di Asti respingeva le domande di parte attrice, ritenendo sufficiente ed adeguata la diligenza utilizzata dal personale delle;
CP_1 in particolare, il Giudice sosteneva che l'assegno era stato correttamente incassato, previa regolazione nella stanza di compensazione e il portatore era stato adeguatamente identificato tramite documenti privi di criticità, per cui non erano necessarie ulteriori verifiche. Condannava la parte attrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in €
6.000,00 a favore della parte convenuta e in € 3.000,00 a favore della terza chiamata.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza 619/2019, chiedendo CP_4
che venisse accertata la responsabilità di per mancata diligenza nel CP_1 pagamento dell'assegno e, di conseguenza, la riforma della sentenza. Domandava, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Si costituivano in giudizio e , richiamando le difese già presentate in CP_1 CP_3
primo grado;
, in particolare, chiedeva la conferma della sentenza appellata e il CP_3
rigetto di ogni pretesa azionata nei propri confronti.
Con sentenza n. 930/2020 del 25.09.2020 la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia impugnata, rilevando la responsabilità delle per colpa CP_1 lieve dell'operatore, per non aver controllato la corrispondenza delle generalità fornite dal portatore anche con riguardo al tesserino del codice fiscale, documento che da tempo era stato sostituito dalla tessera sanitaria. Riteneva sussistente, altresì, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della parte appellante per aver spedito l'assegno con mezzi CP_4 ordinari non tracciabili. La Corte d'Appello, pertanto, condannava parte appellata
[...]
a rifondere parte del danno capitale asserito da pari ad € 2.000,00. CP_1 CP_4
Condannava parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 liquidate in € 2.696,58 per il primo grado ed € 2.212,50 per il secondo grado, oltre a
6 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Dichiarava compensate le spese del grado di appello tra e CP_1 CP_3
Il ricorso in Cassazione
presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello CP_1
di Torino, n. 930/2020, sulla base dei seguenti tre motivi:
(i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 50 DL
268/2003, per avere la Corte d'Appello erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., atteso che non aveva provato di avere eseguito un nuovo pagamento CP_4 all'effettivo beneficiario. Affermava, altresì, l'assenza di colpa in capo a , la CP_1 quale aveva adeguatamente identificato il portatore dell'assegno, vista la coincidenza dei dati anagrafici di quest'ultimo con quelli dell'effettivo beneficiario;
il portatore, inoltre, non era soggetto sconosciuto, in quanto aveva antecedentemente aperto un libretto postale presso la filiale in cui aveva CP_1 in seguito riscosso l'assegno. Il tesserino del codice fiscale era, poi, documento ancora idoneo all'identificazione del soggetto, così come previsto dall'art. 50 DL
268/2003;
(ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 RD 1736/1933, 1218, 1172, 2697
c.c. e 115 c.p.c., stante la corretta condotta delle per avere effettuato il CP_1 pagamento nelle mani del prenditore, coincidente con i dati indicati nel titolo.
Parte ricorrente richiamava la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui nelle ipotesi in cui le irregolarità dei documenti non erano rilevabili con l'ordinaria diligenza, l'operatore non era tenuto ad utilizzare un'attrezzatura qualificata al fine di controllarne l'autenticità;
(iii) Assenza di prova del danno da parte di CP_4
si costituiva in giudizio e presentava ricorso incidentale, censurando la decisione CP_4 della Corte d'Appello per i seguenti motivi:
a) errato riconoscimento di un concorso di colpa tra i soggetti in causa;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c., in quanto non sussisteva nel caso di specie un concorso di colpa, poiché se non fosse stato stipulato il contratto di apertura del libretto postale, l'assegno non avrebbe potuto essere incassato;
c) errato riconoscimento di un profilo di responsabilità in capo a per Controparte_4 avere spedito l'assegno mediante posta ordinaria. non veniva chiamata in giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Controparte_3
7 Con ordinanza n. 23388/2024 del 30.08.2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di , ritenendo fondati i primi due motivi e considerando assorbito il terzo. CP_1
La Suprema Corte, in particolare, individuava quale oggetto dello scrutinio l'identificazione della diligenza richiesta all'operatore bancario in caso di presentazione di un titolo non alterato o contraffatto, accompagnato da un documento d'identità idoneo. La Corte richiamava il proprio consolidato principio secondo cui, in ipotesi di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di un soggetto non legittimato, la responsabilità colposa della banca che esegue il pagamento va valutata sulla base della diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c. Tale norma deve essere interpretata sulla base dei principi e degli standard valutativi dell'ordinamento, tra i quali non rientra la raccomandazione ABI del 2001 che richiedeva il controllo di due documenti di identità muniti di fotografia, siccome l'attività di identificazione dell'operatore bancario è normalmente eseguita mediante l'esame di un solo documento. In caso di assegni circolari e documenti d'identità privi di evidenti segni di contraffazione, lo sforzo di diligenza richiesto all'operatore si limita alla verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici riportati sul documento e quelli indicati nel titolo di pagamento.
La Corte ravvisava, poi, l'inammissibilità del motivo di ricorso incidentale concernente l'asserita nullità del contratto di apertura del libretto postale da parte del prenditore dell'assegno, in quanto la ricorrente incidentale non aveva individuato alcuna specifica domanda di nullità e, negli atti difensivi del giudizio di secondo grado, non aveva precisato i punti della sentenza del Tribunale di Asti che riteneva errati. La Corte di Cassazione, pertanto, riteneva il suddetto motivo inammissibile in quanto privo del necessario profilo dell'autosufficienza sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
In merito agli altri motivi di ricorso incidentale, la Corte richiamava il proprio orientamento secondo cui la posta ordinaria consente un facile trafugamento del titolo e rappresenta una condotta colposa causativa del danno, idonea a giustificare il riconoscimento di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., in quanto in questo modo il mittente si espone volontariamente a un rischio maggiore. La Corte riteneva che tale condotta, nel caso di specie, fosse un antecedente causale dell'evento dannoso, in quanto la modalità di spedizione era un elemento fondamentale della fattispecie. La Corte
d'Appello aveva correttamente aderito all'orientamento giurisprudenziale in materia e aveva adeguatamente determinato la misura del concorso di colpa nel 50% dell'importo preteso a titolo di risarcimento.
8 Tutto ciò premesso, la Cassazione accoglieva i primi due motivi del ricorso principale e riteneva assorbito il terzo;
dichiarava inammissibile i tre motivi di controricorso e cassava la sentenza d'appello impugnata, rimettendo la decisione alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche relativamente alle spese di lite del giudizio di Cassazione.
Il procedimento in riassunzione
Con atto di citazione del 26.11.2024 riassumeva il giudizio nei confronti di CP_1
e chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4 Controparte_3
di primo grado del Tribunale di Asti, n. 619/2019 e la conseguente condanna della alla restituzione delle somme percepite a titolo di capitale, interessi e spese. CP_4
Parte appellante si conformava ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e, per scrupolo difensivo, richiamava le difese presentate nel giudizio di appello, statuendo che:
(i) non era ravvisabile in capo all'operatore delle alcuna negligenza nella CP_1 condotta di controllo dei documenti del prenditore, in quanto questi non riportavano alcun segno visibile di contraffazione e i dati ivi contenuti corrispondevano a quelli indicati nell'assegno. Parte appellante evidenziava, inoltre, come trascorsi i giorni di segnalazione successivi alla presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione, la AN RA ( CP_3
non avesse individuato alcuna anomalia, né prescritto il blocco del titolo
[...] di pagamento. Parte appellante, mediante il deposito della documentazione già nei precedenti gradi di giudizio, aveva dimostrato la propria diligenza nell'esecuzione del pagamento;
(ii) sussisteva una responsabilità in capo a parte appellata per avere CP_4 spedito l'assegno mediante posta ordinaria, in quanto tale condotta – così come indicato dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità – era concausa dell'evento dannoso. Il comportamento di sarebbe stato diligente se CP_4 quest'ultima avesse spedito il titolo mediante posta assicurata: la modalità di spedizione prescelta rappresentava, pertanto, non un fatto sopravvenuto, bensì un antecedente logico e diretto a cagionare il danno lamentato da parte appellata. Non rilevava, inoltre, la giurisprudenza citata da controparte, in quanto si riferiva ad ipotesi concernenti assegni “sbarrati”, diversi da quello oggetto di causa. Parte appellante evidenziava come la particolare posizione ricoperta da nel mercato escludeva che questa non fosse a CP_4 conoscenza dei rischi derivanti dal mezzo di posta ordinaria.
9 Si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di CP_4 libretto postale avvenuto presso e la condanna di quest'ultima al rimborso CP_1 della somma di € 4.000,00, indebitamente pagata all'illegittimo prenditore.
Parte appellata affermava che i documenti depositati da controparte al fine di provare la propria diligenza nell'esecuzione del pagamento non erano idonei e, in ogni caso, il controllo sulla veridicità dei documenti avrebbe dovuto essere eseguito in modo più puntuale e non limitarsi alla semplice acquisizione, dalla quale non era possibile verificare l'effettiva veridicità del documento. Parte appellata sosteneva che controparte non avesse adempiuto al proprio onere probatorio, perché dalle sole fotocopie dei documenti versate in atti non era possibile ricavare la genuinità di quanto asserito da . CP_1
In merito alla modalità di spedizione dell'assegno, parte appellata sosteneva che la condotta, seppur negligente, non fosse di per sé sufficiente a costituire l'evento causativo del danno, tanto più che controparte richiamava una condotta il cui inadempimento era dovuto ad un suo stesso disservizio, dato sì che il vettore incaricato della spedizione era proprio . L'indagine circa la sussistenza di una responsabilità in capo a CP_1
non poteva, quindi, prescindere da una valutazione circa la colpa del vettore per CP_4
l'errata consegna della busta contenete l'assegno a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
Parte appellata ribadiva, inoltre, la nullità del contratto di apertura del libretto postale ai sensi degli artt. 1325 e 1343 c.c., sulla base dei principi relativi alla causa del contratto.
Nel caso di specie, l'unica causa del contratto di apertura del libretto era la volontà, in capo all'illegittimo portatore, di incassare l'assegno: il contratto era, pertanto, nullo, stante l'illegittimità della causa.
Non si costitutiva in giudizio la quale con ordinanza del 16.04.2025 Controparte_3
veniva dichiarata contumace.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
Motivi della Decisione
L'appello proposto da , in sede di giudizio di riassunzione avanti a Controparte_1
questa Corte, deve essere accolto.
Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza che ha rimesso gli atti avanti a questa Corte d'appello, accogliendo i primi due motivi del ricorso principale proposto da e dichiarando inammissibili i tre motivi di ricorso incidentale CP_1
proposti da deve infatti ritenersi che le abbiano Controparte_4 CP_1
prestato la diligenza richiesta all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di
10 titolo non alterato o contraffatto, mediante documento di identità anch'esso privo di alterazioni.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha richiamato i principi contenuti nelle sentenze della Prima sezione civile della stessa Corte, sentenze numero 34107 e 34108 del 19 dicembre 2019, nelle quali è stato deciso che “in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'articolo 1176, comma due, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi da una giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
è stato in particolare precisato che non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché
a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”.
Nell'affermare dunque tali principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che l'aveva condannata CP_1
a corrispondere ad la somma di euro 2000,00 oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibili i motivi di ricorso proposti da che lamentava di non essere assolutamente responsabile per avere spedito il CP_4
titolo di credito per posta ordinaria ed aveva proposto a sua volta ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Non essendo dunque possibile rinvenire alcuna responsabilità in capo a per CP_1
aver pagato un assegno bancario di euro 4.000,00 non trasferibile un soggetto diverso dal legittimo imprenditore, avendo la stessa richiesto l'esibizione di un solo documento di identità, a chi si era presentato per incassare l'assegno, avendo questi anche aperto un conto corrente presso , deve essere respinta la domanda originariamente CP_1
proposta da nei confronti di . Per le medesime Controparte_4 CP_1 ragioni e per quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha dichiarato
11 inammissibili i motivi di ricorso della , deve essere respinta Controparte_4
ogni domanda proposta avanti a questa Corte.
Le spese di lite.
L'esito del giudizio comporta che, per il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico di tutte le spese sostenute da , che Controparte_4 Controparte_1
devono essere liquidate, nel minimo (attesa la ridotta complessità della controversia), facendo riferimento allo scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Per quanto invece attiene alla posizione di , che non è stata citata nel CP_3
giudizio avanti alla Corte di Cassazione e non si è costituita nella presente fase, poiché la sentenza della Corte d'Appello di Torino è passata in giudicato nei suoi confronti anche in punto spese, non vi è nulla a provvedere.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- accoglie l'appello proposto da in sede di riassunzione a seguito di Controparte_1
ordinanza della Corte di Cassazione n. 23388/24;
- per l'effetto, respinge la domanda originariamente proposta da Controparte_4
nei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna l'appellata al rimborso, in favore di Controparte_4 Controparte_1
delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi
[...]
euro 1.278,00, di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge;
per il grado di appello in complessivi euro 962,00, di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge;
per il giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione in complessivi euro 939,00, di cui euro 355,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 195,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge;
per il presente grado di giudizio in complessivi euro 962,00, di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 12.12.2025.
12 La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1356/2024 promosso da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Antonella Di Maio dell'Avvocatura interna della Società, con sede in Genova, Via Dante n. 4, come da procura in atti.
- parte appellante in riassunzione - contro
(C.F.: e P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Silimbani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n.
57, come da procura in atti.
- parte appellata in riassunzione -
e contro
C.F. ). Controparte_3 P.IVA_4
- parte appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione, previa ogni meglio vista pronuncia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n 23388/2024 pubblicata il 30.8.2024, così decidere
Nel merito
Confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Asti n 619/2019 pubblicata il
1.7.2019 per le ragioni di difesa della esponente illustrate nei giudizi che precedono e
1 conseguentemente rigettare tutte le domande avanzate dalla Controparte_4
condannandola a restituire tutte le somme percepite a titolo di capitale interessi e spese in esecuzione della sentenza di secondo grado e le domande avanzate dalla terza chiamata
CP_3
In via istruttoria
Qualora Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino lo ritenga opportuno per
l'accoglimento del presente atto di riassunzione, si rinnovano parte integrante e per quanto attuali le istanze istruttorie avanzate nei precedenti gradi di giudizio, primo grado di merito
“In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di ulteriori istanze del prosieguo nel giudizio, si chiede, sin d'ora:
• Interrogatorio formale del legale rappresentante della e prova Controparte_2 per testi sul seguente capitolo preceduto dalla locuzione “vero che”:
“Vero che gli assegni di traenza emessi dalla allora BA (oggi UnipolAN)i per conto della Unipol Ass.ni ai propri assicurati a titolo di risarcimento danni, vengono inviati in posta ordinaria, tranne quelli diretti nella regione Campania, per i quali vi è l'obbligo di inviarli in posta raccomandata?”
• Prova per testi sulle circostanze in fatto tutte
Indicando a testi personale assegnato all'epoca dei fatti all'up Asti 7 che abbia trattato il servizio in discussione, con riserva di indicarne i nominativi all'occorrenza.
• In via istruttoria la difesa di si oppone, fin da subito, all'interrogatorio formale del CP_1 legale rappresentante di e alla prova per testi, così come articolata da parte attrice, CP_1 in quanto, preliminarmente, il legale rappresentante di non è a Controparte_1 conoscenza dei fatti di causa ed, inoltre, i capitoli di prova di parte attrice sono inammissibili perché contenenti circostanze valutative e già documentalmente provati e provabili nonché irrilevanti ai fini del decidere.
Con espressa riserva di ulteriori difese a termini di legge. “ secondo grado di merito
“In via istruttoria, si riprende quanto in primo grado per quanto ancora attuale, pertanto senza inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di ulteriori istanze del prosieguo nel giudizio, si chiede, sin d'ora:
Interrogatorio formale del legale rappresentante della e Controparte_4
della UnipolBA, e prova per testi sul seguente capitolo preceduto dalla locuzione
“vero che”:
2 “Vero che gli assegni di traenza emessi dalla allora AN SA ora UNIPOL BANCA per conto della ora Unipol Ass.ni ai propri assicurati a titolo di risarcimento Parte_1
danni, vengono inviati in posta ordinaria, tranne quelli diretti nella regione Campania, per i quali vi è l'obbligo di inviarli in posta raccomandata?”
Si indica a teste il legale rappresentante o chi per esso della AN SA, in persona del legale rappresentante pro tempore o chi per esso, con sede legale in Bologna, P.zza della
Costituzione n. 2
In via istruttoria la difesa di si oppone, fin da subito, all'interrogatorio formale del CP_1
legale rappresentante di e alla prova per testi, così come articolata da parte attrice, CP_1
in quanto, preliminarmente, il legale rappresentante di non è a Controparte_1
conoscenza dei fatti di causa ed, inoltre, i capitoli di prova di parte attrice sono inammissibili perché contenenti circostanze valutative e già documentalmente provati e provabili nonché irrilevanti ai fini del decidere.
Si richiamano come in premessa e ribadiscono, per quanto ancora attuali, le conclusioni rappresentate in precisazione nel primo grado di giudizio”.
Per parte appellata
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adìta, reiectis adversis;
1. previa ogni opportuna declaratoria di rito e del caso anche in ordine alla responsabilità ed alla gravità della colpa di per i fatti di causa;
Controparte_1
2. Accogliere il ricorso in appello introduttivo del giudizio RG1484/19, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Asti al n. 619/2019 in causa rg 3174/2016,
3. e previa declaratoria di NULLITÀ/ANNULLABILITÀ del contratto bancario (conto n.
24865869) intercorso tra la banca convenuta ed il sedicente Parte_2
nato a [...] il [...] e residente Torino in C.so Susa (alla luce dei docc.
[...]
8-9-10 che ne provano l'inesistenza):
NEL MERITO
a) condannare , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre ancora quelli maturandi durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014;
b) Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, anche stragiudiziali ex
DM 55/14 sia del presente grado che di tutti quelli precedenti.
IN VIA ISTRUTTORIA richiamate le produzioni documentali versate agli atti di causa, per loro conto sufficienti all'accoglimento della domanda di parte attrice - appellante, stante il comprovato
3 inadempimento della banca convenuta , con il presente atto si insta per CP_1
l'ammissione, ove ritenuto d'uopo dal Giudice adito, delle seguenti istanze:
A) chiede disporsi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di e sui seguenti capi, all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione Controparte_1
"vero che":
1) " intratteneva rapporto di conto corrente bancario presso la BANCA Parte_3
SAI. Nell'ambito di tale rapporto vi è prevista la facoltà di emettere assegni di traenza, ovvero assegni tratti sul conto corrente intestato all'attrice, i quali possono essere sottoscritti, però, direttamente dal beneficiario, che appare quale intestatario del titolo medesimo ";
2) "nell'ambito del rapporto di cui sopra, veniva emesso l'assegno n. 9101127102-02, con clausola di intrasferibilità ex art. 43, comma 2, Legge assegni, di importo pari ad euro
4.000,00, intestato a favore di , nato a [...]
SAAR ON (BN) in data 24/07/1949 e residente in [...]
(SA), Via Budetti n. 42 (doc. 2 e 5 a rammostrarsi);
3) "l'assegno n. 9101127102-02 così emesso ed intestato veniva, inviato al domicilio eletto del beneficiario , nato a [...]_2
(BN) in data 24/07/1949 e residente in [...], indicato in PAGANI (doc. 2 e 5 a rammostrarsi), veniva posto all'incasso presso una filiale di da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario del titolo, ovvero dal CP_1
sedicente nato a [...] il [...] e residente Parte_2
Torino in C.so Susa ";
4) "tale circostanza è emersa a seguito di contestazione operata dal legittimo beneficiario del titolo per cui è causa, Sig. , nato a [...]
SAAR ON (BN) in data 24/07/1949, il quale lamentava a , Parte_3
di non aver mai ricevuto l'assegno per cui è causa e, contestualmente, comunicava che
l'assegno non gli era mai pervenuto (doc. 3 a rammostrarsi) ";
5) " a seguito dei fatti sopra descritti, procedeva pertanto all'emissione Parte_3
di un secondo pagamento per euro 4.000,00 a favore della Sig.
[...]
, nato a [...] in data [...] e Parte_2
residente in [...], con assegno n. 8232991197 del 27 aprile 2007 di euro 4.000,00, docc. 6 e 7 a rammostrarsi”.
A) Ammettersi prova per testi sui medesimi capi indicando:
4 • Dott. /o , in San Donato Milanese Via CP_5 Controparte_4
Dell'Unione Europea n. 3/B a mezzo testimonianza scritta ovvero prova delegata ex art.
203 cpc presso il Tribunale di MILANO su tutti i capi sub. 1), 2), 3), 4), 5).
Chiedendo sin d'ora l'autorizzazione ad indicare - per ragioni di economia processuale - gli opportuni elementi di individuazione degli assegni per cui è causa (in particolare il numero) nell'atto di intimazione al teste CP_5
B) disporsi ordine ex art. 213 cpc al ordine di acquisizione del Controparte_6
certificato di nascita del sig. nato a [...] il Parte_2
16.10.1965
Declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d'occorrenza, declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Con ogni riserva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 25.07.2016 conveniva in giudizio Controparte_4
dinnanzi al Tribunale di Asti deducendo che: Controparte_1
(i) intratteneva un rapporto di conto corrente bancario con AN SA (attualmente e che, nell'ambito di tale rapporto, emetteva l'assegno con Controparte_3 clausola di intrasferibilità n. 91011127102-02 in data 09.01.2006 in favore di
, per un importo pari ad € 4.000,00; Parte_2
(ii) l'assegno era stato riscosso da un soggetto diverso dal legittimo prenditore e versato su un libretto postale aperto a tal fine solo pochi giorni prima presso una filiale delle;
CP_1
(iii) aveva nuovamente versato la somma suddetta in favore dell'effettivo creditore, visto che il primo pagamento non era andato a buon fine.
Domandava, pertanto, la dichiarazione di nullità del libretto postale e la condanna delle al rimborso dell'importato portato in assegno, stante la responsabilità di quest'ultima CP_1
per avere pagato un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, senza eseguire le adeguate verifiche.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande e la chiamata in CP_1
causa della (banca RA) ai fini della manleva in caso di condanna. Controparte_3
Eccepiva, in particolare: (i) la nullità della citazione in giudizio per carenza degli elementi
5 richiesti dagli artt. 163, comma 3 e 164 c.p.c.; (ii) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti;
(iii) la corretta osservanza del criterio di diligenza sia nella fase di identificazione del presentatore del titolo di pagamento, sia nella fase di negoziazione, avendo altresì la
AN RA autorizzato l'estinzione del titolo in fase di compensazione e (iv) un'incauta condotta di parte attrice e della AN RA per aver spedito il titolo mediante posta ordinaria.
Il Tribunale di Asti autorizzava la chiamata in causa di la quale si Controparte_3
costituiva, aderendo alle domande di parte attrice.
Con sentenza 619/2019 del 01.07.2019 il Tribunale di Asti respingeva le domande di parte attrice, ritenendo sufficiente ed adeguata la diligenza utilizzata dal personale delle;
CP_1 in particolare, il Giudice sosteneva che l'assegno era stato correttamente incassato, previa regolazione nella stanza di compensazione e il portatore era stato adeguatamente identificato tramite documenti privi di criticità, per cui non erano necessarie ulteriori verifiche. Condannava la parte attrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in €
6.000,00 a favore della parte convenuta e in € 3.000,00 a favore della terza chiamata.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza 619/2019, chiedendo CP_4
che venisse accertata la responsabilità di per mancata diligenza nel CP_1 pagamento dell'assegno e, di conseguenza, la riforma della sentenza. Domandava, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Si costituivano in giudizio e , richiamando le difese già presentate in CP_1 CP_3
primo grado;
, in particolare, chiedeva la conferma della sentenza appellata e il CP_3
rigetto di ogni pretesa azionata nei propri confronti.
Con sentenza n. 930/2020 del 25.09.2020 la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia impugnata, rilevando la responsabilità delle per colpa CP_1 lieve dell'operatore, per non aver controllato la corrispondenza delle generalità fornite dal portatore anche con riguardo al tesserino del codice fiscale, documento che da tempo era stato sostituito dalla tessera sanitaria. Riteneva sussistente, altresì, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della parte appellante per aver spedito l'assegno con mezzi CP_4 ordinari non tracciabili. La Corte d'Appello, pertanto, condannava parte appellata
[...]
a rifondere parte del danno capitale asserito da pari ad € 2.000,00. CP_1 CP_4
Condannava parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 liquidate in € 2.696,58 per il primo grado ed € 2.212,50 per il secondo grado, oltre a
6 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Dichiarava compensate le spese del grado di appello tra e CP_1 CP_3
Il ricorso in Cassazione
presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello CP_1
di Torino, n. 930/2020, sulla base dei seguenti tre motivi:
(i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 50 DL
268/2003, per avere la Corte d'Appello erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., atteso che non aveva provato di avere eseguito un nuovo pagamento CP_4 all'effettivo beneficiario. Affermava, altresì, l'assenza di colpa in capo a , la CP_1 quale aveva adeguatamente identificato il portatore dell'assegno, vista la coincidenza dei dati anagrafici di quest'ultimo con quelli dell'effettivo beneficiario;
il portatore, inoltre, non era soggetto sconosciuto, in quanto aveva antecedentemente aperto un libretto postale presso la filiale in cui aveva CP_1 in seguito riscosso l'assegno. Il tesserino del codice fiscale era, poi, documento ancora idoneo all'identificazione del soggetto, così come previsto dall'art. 50 DL
268/2003;
(ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 RD 1736/1933, 1218, 1172, 2697
c.c. e 115 c.p.c., stante la corretta condotta delle per avere effettuato il CP_1 pagamento nelle mani del prenditore, coincidente con i dati indicati nel titolo.
Parte ricorrente richiamava la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui nelle ipotesi in cui le irregolarità dei documenti non erano rilevabili con l'ordinaria diligenza, l'operatore non era tenuto ad utilizzare un'attrezzatura qualificata al fine di controllarne l'autenticità;
(iii) Assenza di prova del danno da parte di CP_4
si costituiva in giudizio e presentava ricorso incidentale, censurando la decisione CP_4 della Corte d'Appello per i seguenti motivi:
a) errato riconoscimento di un concorso di colpa tra i soggetti in causa;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c., in quanto non sussisteva nel caso di specie un concorso di colpa, poiché se non fosse stato stipulato il contratto di apertura del libretto postale, l'assegno non avrebbe potuto essere incassato;
c) errato riconoscimento di un profilo di responsabilità in capo a per Controparte_4 avere spedito l'assegno mediante posta ordinaria. non veniva chiamata in giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Controparte_3
7 Con ordinanza n. 23388/2024 del 30.08.2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di , ritenendo fondati i primi due motivi e considerando assorbito il terzo. CP_1
La Suprema Corte, in particolare, individuava quale oggetto dello scrutinio l'identificazione della diligenza richiesta all'operatore bancario in caso di presentazione di un titolo non alterato o contraffatto, accompagnato da un documento d'identità idoneo. La Corte richiamava il proprio consolidato principio secondo cui, in ipotesi di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di un soggetto non legittimato, la responsabilità colposa della banca che esegue il pagamento va valutata sulla base della diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c. Tale norma deve essere interpretata sulla base dei principi e degli standard valutativi dell'ordinamento, tra i quali non rientra la raccomandazione ABI del 2001 che richiedeva il controllo di due documenti di identità muniti di fotografia, siccome l'attività di identificazione dell'operatore bancario è normalmente eseguita mediante l'esame di un solo documento. In caso di assegni circolari e documenti d'identità privi di evidenti segni di contraffazione, lo sforzo di diligenza richiesto all'operatore si limita alla verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici riportati sul documento e quelli indicati nel titolo di pagamento.
La Corte ravvisava, poi, l'inammissibilità del motivo di ricorso incidentale concernente l'asserita nullità del contratto di apertura del libretto postale da parte del prenditore dell'assegno, in quanto la ricorrente incidentale non aveva individuato alcuna specifica domanda di nullità e, negli atti difensivi del giudizio di secondo grado, non aveva precisato i punti della sentenza del Tribunale di Asti che riteneva errati. La Corte di Cassazione, pertanto, riteneva il suddetto motivo inammissibile in quanto privo del necessario profilo dell'autosufficienza sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
In merito agli altri motivi di ricorso incidentale, la Corte richiamava il proprio orientamento secondo cui la posta ordinaria consente un facile trafugamento del titolo e rappresenta una condotta colposa causativa del danno, idonea a giustificare il riconoscimento di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., in quanto in questo modo il mittente si espone volontariamente a un rischio maggiore. La Corte riteneva che tale condotta, nel caso di specie, fosse un antecedente causale dell'evento dannoso, in quanto la modalità di spedizione era un elemento fondamentale della fattispecie. La Corte
d'Appello aveva correttamente aderito all'orientamento giurisprudenziale in materia e aveva adeguatamente determinato la misura del concorso di colpa nel 50% dell'importo preteso a titolo di risarcimento.
8 Tutto ciò premesso, la Cassazione accoglieva i primi due motivi del ricorso principale e riteneva assorbito il terzo;
dichiarava inammissibile i tre motivi di controricorso e cassava la sentenza d'appello impugnata, rimettendo la decisione alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche relativamente alle spese di lite del giudizio di Cassazione.
Il procedimento in riassunzione
Con atto di citazione del 26.11.2024 riassumeva il giudizio nei confronti di CP_1
e chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4 Controparte_3
di primo grado del Tribunale di Asti, n. 619/2019 e la conseguente condanna della alla restituzione delle somme percepite a titolo di capitale, interessi e spese. CP_4
Parte appellante si conformava ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e, per scrupolo difensivo, richiamava le difese presentate nel giudizio di appello, statuendo che:
(i) non era ravvisabile in capo all'operatore delle alcuna negligenza nella CP_1 condotta di controllo dei documenti del prenditore, in quanto questi non riportavano alcun segno visibile di contraffazione e i dati ivi contenuti corrispondevano a quelli indicati nell'assegno. Parte appellante evidenziava, inoltre, come trascorsi i giorni di segnalazione successivi alla presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione, la AN RA ( CP_3
non avesse individuato alcuna anomalia, né prescritto il blocco del titolo
[...] di pagamento. Parte appellante, mediante il deposito della documentazione già nei precedenti gradi di giudizio, aveva dimostrato la propria diligenza nell'esecuzione del pagamento;
(ii) sussisteva una responsabilità in capo a parte appellata per avere CP_4 spedito l'assegno mediante posta ordinaria, in quanto tale condotta – così come indicato dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità – era concausa dell'evento dannoso. Il comportamento di sarebbe stato diligente se CP_4 quest'ultima avesse spedito il titolo mediante posta assicurata: la modalità di spedizione prescelta rappresentava, pertanto, non un fatto sopravvenuto, bensì un antecedente logico e diretto a cagionare il danno lamentato da parte appellata. Non rilevava, inoltre, la giurisprudenza citata da controparte, in quanto si riferiva ad ipotesi concernenti assegni “sbarrati”, diversi da quello oggetto di causa. Parte appellante evidenziava come la particolare posizione ricoperta da nel mercato escludeva che questa non fosse a CP_4 conoscenza dei rischi derivanti dal mezzo di posta ordinaria.
9 Si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di CP_4 libretto postale avvenuto presso e la condanna di quest'ultima al rimborso CP_1 della somma di € 4.000,00, indebitamente pagata all'illegittimo prenditore.
Parte appellata affermava che i documenti depositati da controparte al fine di provare la propria diligenza nell'esecuzione del pagamento non erano idonei e, in ogni caso, il controllo sulla veridicità dei documenti avrebbe dovuto essere eseguito in modo più puntuale e non limitarsi alla semplice acquisizione, dalla quale non era possibile verificare l'effettiva veridicità del documento. Parte appellata sosteneva che controparte non avesse adempiuto al proprio onere probatorio, perché dalle sole fotocopie dei documenti versate in atti non era possibile ricavare la genuinità di quanto asserito da . CP_1
In merito alla modalità di spedizione dell'assegno, parte appellata sosteneva che la condotta, seppur negligente, non fosse di per sé sufficiente a costituire l'evento causativo del danno, tanto più che controparte richiamava una condotta il cui inadempimento era dovuto ad un suo stesso disservizio, dato sì che il vettore incaricato della spedizione era proprio . L'indagine circa la sussistenza di una responsabilità in capo a CP_1
non poteva, quindi, prescindere da una valutazione circa la colpa del vettore per CP_4
l'errata consegna della busta contenete l'assegno a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
Parte appellata ribadiva, inoltre, la nullità del contratto di apertura del libretto postale ai sensi degli artt. 1325 e 1343 c.c., sulla base dei principi relativi alla causa del contratto.
Nel caso di specie, l'unica causa del contratto di apertura del libretto era la volontà, in capo all'illegittimo portatore, di incassare l'assegno: il contratto era, pertanto, nullo, stante l'illegittimità della causa.
Non si costitutiva in giudizio la quale con ordinanza del 16.04.2025 Controparte_3
veniva dichiarata contumace.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
Motivi della Decisione
L'appello proposto da , in sede di giudizio di riassunzione avanti a Controparte_1
questa Corte, deve essere accolto.
Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza che ha rimesso gli atti avanti a questa Corte d'appello, accogliendo i primi due motivi del ricorso principale proposto da e dichiarando inammissibili i tre motivi di ricorso incidentale CP_1
proposti da deve infatti ritenersi che le abbiano Controparte_4 CP_1
prestato la diligenza richiesta all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di
10 titolo non alterato o contraffatto, mediante documento di identità anch'esso privo di alterazioni.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha richiamato i principi contenuti nelle sentenze della Prima sezione civile della stessa Corte, sentenze numero 34107 e 34108 del 19 dicembre 2019, nelle quali è stato deciso che “in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'articolo 1176, comma due, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi da una giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
è stato in particolare precisato che non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché
a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”.
Nell'affermare dunque tali principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che l'aveva condannata CP_1
a corrispondere ad la somma di euro 2000,00 oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibili i motivi di ricorso proposti da che lamentava di non essere assolutamente responsabile per avere spedito il CP_4
titolo di credito per posta ordinaria ed aveva proposto a sua volta ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Non essendo dunque possibile rinvenire alcuna responsabilità in capo a per CP_1
aver pagato un assegno bancario di euro 4.000,00 non trasferibile un soggetto diverso dal legittimo imprenditore, avendo la stessa richiesto l'esibizione di un solo documento di identità, a chi si era presentato per incassare l'assegno, avendo questi anche aperto un conto corrente presso , deve essere respinta la domanda originariamente CP_1
proposta da nei confronti di . Per le medesime Controparte_4 CP_1 ragioni e per quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha dichiarato
11 inammissibili i motivi di ricorso della , deve essere respinta Controparte_4
ogni domanda proposta avanti a questa Corte.
Le spese di lite.
L'esito del giudizio comporta che, per il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico di tutte le spese sostenute da , che Controparte_4 Controparte_1
devono essere liquidate, nel minimo (attesa la ridotta complessità della controversia), facendo riferimento allo scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Per quanto invece attiene alla posizione di , che non è stata citata nel CP_3
giudizio avanti alla Corte di Cassazione e non si è costituita nella presente fase, poiché la sentenza della Corte d'Appello di Torino è passata in giudicato nei suoi confronti anche in punto spese, non vi è nulla a provvedere.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- accoglie l'appello proposto da in sede di riassunzione a seguito di Controparte_1
ordinanza della Corte di Cassazione n. 23388/24;
- per l'effetto, respinge la domanda originariamente proposta da Controparte_4
nei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna l'appellata al rimborso, in favore di Controparte_4 Controparte_1
delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi
[...]
euro 1.278,00, di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge;
per il grado di appello in complessivi euro 962,00, di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge;
per il giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione in complessivi euro 939,00, di cui euro 355,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 195,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge;
per il presente grado di giudizio in complessivi euro 962,00, di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 12.12.2025.
12 La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
13