Art. 89. Compiti delle Forze armate 1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
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9 ottobre 2010
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- 1. Corte di giustizia UE, quinta sezione, sentenza 18 giugno 2026https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2026 · 1
«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 1 - Oggetto - Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) - Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali - Normativa nazionale che obbliga i militari a farsi vaccinare contro il virus SARS-CoV-2 - Differenza di trattamento fondata sull'appartenenza a una categoria professionale - Nozione di "convinzioni personali"». Nella causa C-522/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 23 luglio 2024, pervenuta in …
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Giurisprudenza • 51
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 06/10/2023, n. 503Provvedimento: […] La Base Logistico-Addestrativa utilizza i fabbricati ivi situati per lo svolgimento di compiti istituzionali ed interventi di protezione sociale, previsti per legge, per il personale militare e civile del Ministero della Difesa. Le attività di protezione sociale di tipo ricreativo, compresa quella di “balneazione” durante il periodo estivo, sono attività che si inseriscono istituzionalmente nelle attività funzionali della Forza Armata ai sensi dell'art. 464 e 465 del DPR 90/2010. Le restanti attività “addestrativo-logistiche” rientrano nelle previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento Militare):Leggi di più...
- accoglimento ricorso·
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- art. 89 D.Lgs. 66/2010·
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