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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.5191, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 2.5.2024, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Luciano SGRIZZI e con questi elettivamente domiciliato in CROTONE alla via GIOVANNI PAOLO II n.90 RICORRENTE in riassunzione
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in PAGANI alla via A. DE ROSA con gli avv.ti Gianluca GUARNACCIA e Giulio SOMMA che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono come da procura in atti RESISTENTE anche a seguito di riassunzione
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
declaratoria di nullità dell'intimato licenziamento con reintegra nel posto di lavoro e pagamento di indennità risarcitoria.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso in riassunzione veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 23 agosto 2023 il sig. si Parte_1
rivolgeva al Tribunale di TORRE ANNUNZIATA chiedendo fissarsi udienza ex art. 303 c.p.c. per la prosecuzione del procedimento, già incardinato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di CROTONE ed oggetto di regolamento di competenza, funzionale all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato intercorso fra esso istante e CP_1
e alla declaratoria di nullità del licenziamento intimato
[...]
dall'Azienda in data 12 luglio 2022 con conseguente condanna della società alla reintegra e alla erogazione delle indennità risarcitorie previste dalla normativa di riferimento.
Si costituiva ritualmente che, Controparte_1
preliminarmente, sollecitava la declaratoria di inammissibilità- improcedibilità-illegittimità-nullità del ricorso, incardinato a giudizio originario sospeso di diritto e comunque vulnerato da vizi formali intrinseci.
Nel merito, la resistente instava per il rigetto delle domande attoree asseritamente infondate.
Il contenzioso veniva mandato in decisione dopo la fissazione di udienza interlocutoria in presenza.
Ricevuta contezza delle successive note sostitutive inoltrate dalla sola parte resistente, spirati i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa restava assegnata a sentenza.
2 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, il sig. si è determinato alla presente Parte_1
iniziativa giudiziale dopo avere impugnato, con apposito regolamento di competenza in Cassazione, il provvedimento con il quale il G.U.L. del Tribunale di CROTONE negava la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di TORRE
ANNUNZIATA.
La formalizzazione di un ricorso in riassunzione nelle more della decisione della Corte Regolatrice è vietata dal vigente impianto sistemico che configura un caso di sospensione del procedimento originario fino alla pronuncia sul regolamento di competenza.
Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente dopo l'impugnazione della decisione assunta dal Giudice di CROTONE ha autonomamente iscritto a ruolo, presso il Tribunale ritenuto competente dal primo
Giudice compulsato, la causa senza attendere le determinazioni della Corte Regolatrice.
Se non che una tale iniziativa gli era preclusa dal meccanismo normativo che prevede la sospensione del procedimento dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa copia del ricorso per regolamento di competenza notificato.
Il riflesso della ineludibile applicazione di tale meccanismo è desumibile dallo stesso ricorso in riassunzione, peraltro erroneamente introdotto a norma dell'art. 303 c.p.c., con il quale l'istante sollecita, quale primo atto da assumere ad opera del G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA, la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Suprema Corte sul regolamento di competenza.
3 Evidente si palesa l'intrinseca incoerenza di una tale iniziativa, del tutto contraria alle logiche di speditezza ed economia processuali che ispirano il sistema.
La decisione è stata differita dallo scrivente per ragioni formali, non essendo stato prodotto l'esemplare del ricorso per regolamento di competenza depositato alla cancelleria del Giudice dichiaratosi incompetente la cui trasmissione integra l'adempimento che determinerebbe, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., la sospensione
“automatica” del procedimento evocata dalla società resistente a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso in riassunzione
(cfr. ordinanza in data 4 dicembre 2023).
Se non che nelle more un tale adempimento è divenuto anacronistico, la resistente avendo prodotto l'ordinanza con cui la
Corte Regolatrice, in accoglimento del ricorso attoreo, ha dichiarato la competenza del Tribunale di CROTONE.
Evidente appare che l'epilogo del ricorso implica necessariamente il positivo riscontro, ad opera dei Giudici di legittimità, dell'intera progressione procedimentale.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione formalizzato durante la sospensione automatica dell'originario procedimento pendente presso il Tribunale di
CROTONE.
Le spese di lite, al cui governo il G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA non può sottrarsi a cagione della autonomia della presente vicenda, restano a carico del ricorrente, determinatosi erroneamente ad una iniziativa giudiziale inibitagli dal meccanismo normativo vigente.
Alla liquidazione delle spese ritiene lo scrivente estranea qualsiasi valorizzazione del dato inerente l'infondatezza dell'eccezione di
4 incompetenza territoriale formalizzata dalla resistente, che sarà oggetto di valutazione nella sede competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa deduzione, istanza ed eccezione reietta,
[...]
così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione;
2. condanna il ricorrente alle spese di lite inerenti il presente
Giudizio che si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 1.500,00, oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 6/5/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.5191, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 2.5.2024, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Luciano SGRIZZI e con questi elettivamente domiciliato in CROTONE alla via GIOVANNI PAOLO II n.90 RICORRENTE in riassunzione
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in PAGANI alla via A. DE ROSA con gli avv.ti Gianluca GUARNACCIA e Giulio SOMMA che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono come da procura in atti RESISTENTE anche a seguito di riassunzione
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
declaratoria di nullità dell'intimato licenziamento con reintegra nel posto di lavoro e pagamento di indennità risarcitoria.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso in riassunzione veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 23 agosto 2023 il sig. si Parte_1
rivolgeva al Tribunale di TORRE ANNUNZIATA chiedendo fissarsi udienza ex art. 303 c.p.c. per la prosecuzione del procedimento, già incardinato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di CROTONE ed oggetto di regolamento di competenza, funzionale all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato intercorso fra esso istante e CP_1
e alla declaratoria di nullità del licenziamento intimato
[...]
dall'Azienda in data 12 luglio 2022 con conseguente condanna della società alla reintegra e alla erogazione delle indennità risarcitorie previste dalla normativa di riferimento.
Si costituiva ritualmente che, Controparte_1
preliminarmente, sollecitava la declaratoria di inammissibilità- improcedibilità-illegittimità-nullità del ricorso, incardinato a giudizio originario sospeso di diritto e comunque vulnerato da vizi formali intrinseci.
Nel merito, la resistente instava per il rigetto delle domande attoree asseritamente infondate.
Il contenzioso veniva mandato in decisione dopo la fissazione di udienza interlocutoria in presenza.
Ricevuta contezza delle successive note sostitutive inoltrate dalla sola parte resistente, spirati i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa restava assegnata a sentenza.
2 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, il sig. si è determinato alla presente Parte_1
iniziativa giudiziale dopo avere impugnato, con apposito regolamento di competenza in Cassazione, il provvedimento con il quale il G.U.L. del Tribunale di CROTONE negava la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di TORRE
ANNUNZIATA.
La formalizzazione di un ricorso in riassunzione nelle more della decisione della Corte Regolatrice è vietata dal vigente impianto sistemico che configura un caso di sospensione del procedimento originario fino alla pronuncia sul regolamento di competenza.
Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente dopo l'impugnazione della decisione assunta dal Giudice di CROTONE ha autonomamente iscritto a ruolo, presso il Tribunale ritenuto competente dal primo
Giudice compulsato, la causa senza attendere le determinazioni della Corte Regolatrice.
Se non che una tale iniziativa gli era preclusa dal meccanismo normativo che prevede la sospensione del procedimento dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa copia del ricorso per regolamento di competenza notificato.
Il riflesso della ineludibile applicazione di tale meccanismo è desumibile dallo stesso ricorso in riassunzione, peraltro erroneamente introdotto a norma dell'art. 303 c.p.c., con il quale l'istante sollecita, quale primo atto da assumere ad opera del G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA, la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Suprema Corte sul regolamento di competenza.
3 Evidente si palesa l'intrinseca incoerenza di una tale iniziativa, del tutto contraria alle logiche di speditezza ed economia processuali che ispirano il sistema.
La decisione è stata differita dallo scrivente per ragioni formali, non essendo stato prodotto l'esemplare del ricorso per regolamento di competenza depositato alla cancelleria del Giudice dichiaratosi incompetente la cui trasmissione integra l'adempimento che determinerebbe, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., la sospensione
“automatica” del procedimento evocata dalla società resistente a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso in riassunzione
(cfr. ordinanza in data 4 dicembre 2023).
Se non che nelle more un tale adempimento è divenuto anacronistico, la resistente avendo prodotto l'ordinanza con cui la
Corte Regolatrice, in accoglimento del ricorso attoreo, ha dichiarato la competenza del Tribunale di CROTONE.
Evidente appare che l'epilogo del ricorso implica necessariamente il positivo riscontro, ad opera dei Giudici di legittimità, dell'intera progressione procedimentale.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione formalizzato durante la sospensione automatica dell'originario procedimento pendente presso il Tribunale di
CROTONE.
Le spese di lite, al cui governo il G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA non può sottrarsi a cagione della autonomia della presente vicenda, restano a carico del ricorrente, determinatosi erroneamente ad una iniziativa giudiziale inibitagli dal meccanismo normativo vigente.
Alla liquidazione delle spese ritiene lo scrivente estranea qualsiasi valorizzazione del dato inerente l'infondatezza dell'eccezione di
4 incompetenza territoriale formalizzata dalla resistente, che sarà oggetto di valutazione nella sede competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa deduzione, istanza ed eccezione reietta,
[...]
così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione;
2. condanna il ricorrente alle spese di lite inerenti il presente
Giudizio che si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 1.500,00, oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 6/5/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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