Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 06/06/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2024, proposto da
SI AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento URB/126 del 31 maggio 2024 di rigetto della richiesta di permesso di costruire, numero pratica 562/23CO, per la realizzazione di un parcheggio di superficie con annesso impianto di autolavaggio;
- ove occorra e per quanto di interesse, della nota del 31 maggio 2024 di comunicazione del provvedimento URB/126 del 31 maggio 2024; del preavviso di diniego del 16 maggio 2023 numero 217228 di protocollo; della nota di riscontro alle osservazioni del 16 agosto 2023 numero 342867 di protocollo; di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, per effetto dei quali è stata rigettata la richiesta di permesso di costruire da ella presentata (pratica 562/23CO) per la realizzazione di un parcheggio di superficie con annesso impianto di autolavaggio, nel tratto di terreno sito in S. Giovanni Battista s.n.c., censito al foglio 4/B particella 1480, consistente nella installazione di tre moduli prefabbricati.
1.1. Rappresenta, in particolare, che con preavviso di diniego del 16 maggio 2023, il Comune le comunicava che l’intervento non sarebbe conforme alle norme di attuazione previste nella zona in cui ricade il terreno, in quanto: a) l’area sarebbe soggetta a “vincolo assoluto”, ricadendo in fascia cimiteriale; b) parte della particella ricadrebbe in zona interessata da Pericolosità idraulica “SA-sito di attenzione” e dal rischio idraulico “R4-rischio molto elevato”, in cui la realizzazione di nuovi volumi non sarebbe consentita.
1.2. La ricorrente, con nota del 6 giugno 2023, chiedeva il riesame della pratica sulla base della circostanza secondo cui, a suo parere, né il vincolo cimiteriale né il vincolo idrologico contestato sarebbero assolutamente ostativi alla realizzazione di nuovi manufatti a certe condizioni.
1.2.1. In particolare, a dire della ricorrente, il vincolo cimiteriale non avrebbe carattere assoluto, essendo consentite deroghe allo stesso per opere volte al perseguimento di interessi pubblici dell’intera collettività, come per esempio manufatti che, seppure di proprietà privata, siano destinati alla fruizione di servizi di uso pubblico, come il parcheggio in questione, che si rivelerebbe complementare e strumentale alla fruizione del cimitero, non contrastando, dunque, con le finalità sottese al vincolo; inoltre, il progetto presentato non prevedrebbe alcuna nuova edificazione, non essendo qualificabile come tale l’installazione di tre prefabbricati di natura precaria, di cui solo uno ricadente all’interno della fascia di rispetto, progetto che avrebbe peraltro acquisito il nulla osta sanitario da parte dell’ASP.
1.2.2. Dall’altro lato, la ricorrente rilevava, altresì, che il progetto non contrasterebbe nemmeno con le norme del P.A.I., atteso che, quest’ultimo, nelle more della classificazione dell’effettivo livello di pericolosità (a cura dell’ARTA), non escluderebbe nuovi interventi edilizi nei cd. “siti di attenzione e di rischio idraulico”; peraltro, il progetto prevedrebbe l’adozione di tecniche di drenaggio urbano sostenibile.
1.3. Con nota del 16 agosto 2023, il Comune riscontrava le predette controdeduzioni ribadendo l’impossibilità di assentire il progetto, in considerazione delle circostanze secondo cui: i) “ soltanto attraverso un esplicito parere o atto di consenso dell’ARTA il Comune potrebbe trovarsi nella condizione di prendere in considerazione l’approvabilità del progetto, salva l’eventuale verifica circa la natura monumentale e paesaggistica del Cimitero ”; ii) “ altro aspetto qualificante di cui il progetto non fa sufficiente menzione, è inerente la permeabilità dei suoli e l’invarianza idraulica ”.
1.3.1. Con nota del 23 agosto 2023, la ricorrente, per il tramite del proprio tecnico di fiducia, riscontrava la predetta ulteriore determinazione negativa del comune, rappresentando che: a) ogni eventuale necessario parere da parte di altre amministrazioni, in relazione al rischio idrogeologico e alla natura monumentale del cimitero, avrebbe dovuto essere acquisito d’ufficio dal Comune, anche attraverso l’indizione di una eventuale conferenza di servizi; b) contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Comune, il progetto era corredato da calcoli idrologici, conformemente alla normativa di settore.
In relazione alle predette considerazioni, la ricorrente chiedeva un ulteriore riesame della pratica.
1.3.2. Con nota PEC del 10 febbraio 2024, inoltre, la ricorrente inviava al Comune uno studio di compatibilità idraulica e di invarianza elaborato dal proprio tecnico, da sottoporre all’Amministrazione regionale per l’approvazione.
1.4. Con il provvedimento n.A07/URB/126 del 31 maggio 2024, tuttavia, il Comune ha confermato la propria determinazione negativa di non assentibilità del progetto, sulla base del contrasto dello stesso con l’art. 26 N.T.A. del P.R.G. ( rectius art. 27) prevedente il vincolo cimiteriale, ostativo alla realizzazione all’interno della fascia di rispetto di ogni tipo di costruzione, quale sarebbero qualificabili anche i prefabbricati progettati dalla ricorrente, per la natura stabile e duratura delle opere, nonché in considerazione del contrasto con l’art. 12 N.T.A. del P.A.I., che impedirebbe la realizzazione di nuovi volumi in zone interessate da pericolosità idraulica (livello SA-sito di attenzione) e rischio idraulico (R4-rischio molto elevato), quale quella su cui dovrebbe essere realizzato l’intervento.
1.5. Con nota del 10 giugno 2024, la ricorrente ha presentato ulteriore istanza di riesame in autotutela, sottoponendo all’amministrazione la valutazione di ulteriori controdeduzioni tecniche e giuridiche, non ottenendo, tuttavia, alcun riscontro.
2. Le predette controdeduzioni sono state, quindi, trasfuse nel ricorso in esame, con cui la ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati sulla base dei seguenti motivi di diritto.
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 338 Regio Decreto 1265/1934, come modificato dall’articolo 28 della legge 166/2002 – Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione sulla compatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale.
- La ricorrente contesta, in primo luogo, il carattere assoluto del vincolo cimiteriale, in considerazione della circostanza che, il comma quinto dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 28 della L. 166/2002, prevedrebbe ora la possibilità, in assenza di ostative ragioni igienico sanitarie (ritenute escluse dalla rilasciata autorizzazione ASP), la possibilità di ridurre la zona di rispetto, per autorizzare la realizzazione di opere di pubblica fruizione, tra cui sono ricompresi espressamente i parcheggi pubblici e privati.
- Il Comune, dunque, avrebbe errato nel ritenere il vincolo di inedificabilità in fascia di rispetto cimiteriale un vincolo assoluto, non valutando la circostanza secondo cui l’intervento proposto dalla ricorrente fosse mirato alla realizzazione di un’opera a servizio della collettività e strumentale alla migliore fruizione del parcheggio, che peraltro aveva già ricevuto l’assenso, dal punto di vista igienico sanitario, da parte dell’ASP competente.
- Il Comune avrebbe altresì trascurato di considerare la natura precaria dei prefabbricati (tali da potersi ritenere, addirittura, esenti dalla necessità di ottenere uno specifico permesso di costruire), nonché la circostanza che solo uno di essi ricadrebbe all’interno della fascia di rispetto, in cui, peraltro, sarebbe esclusa qualsiasi possibilità di espansione cimiteriale, stante la presenza di una arteria stradale.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 338 Regio Decreto 1265/1934, come modificato dall’articolo 28 della legge 166/2002 – Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione sulla compatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale.
- Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo anche nella parte in cui rileva che parte della particella ricadrebbe in zona interessata da pericolosità idraulica di livello “SA-Sito di Attenzione” e da rischio idraulico di livello “R4-Rischio molto Elevato”, i quali a dire del Comune precluderebbero la realizzazione di nuovi volumi. Tali classificazioni, a dire della ricorrente, riguarderebbero una minima parte della particella di ampiezza pari a circa 6 metri. Peraltro, nella porzione interessata dal rischio idraulico non sarebbe previsto nessun intervento, essendo la stessa destinata esclusivamente ad ingresso del parcheggio, mentre nella porzione interessata dalla pericolosità idraulica sarebbe previsto esclusivamente il posizionamento del modulo prefabbricato adibito a box di guardiania/cassa, non prevedente alcun allaccio.
- Inoltre, la ricorrente avrebbe comprovato che la reale classificazione del livello di rischio sarebbe R2/P2, in cui, ai sensi dell'articolo 22 delle N.A. P.A.I., sarebbe possibile l’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali e di settore, purché vengano soddisfatte le condizioni ivi previste.
- Avrebbe elaborato, inoltre, degli specifici calcoli sul livello di rischio, contenuti nello studio di compatibilità idraulica prodotto al Comune in sede di contraddittorio procedimentale, che l’Amministrazione avrebbe dovuto sottoporre all’Autorità regionale per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 15 del P.A.I. Tale ultima norma, infatti, prevede che “…15.1 Nelle aree classificate come “siti d'attenzione”, l'Autorità competente provvede ad effettuare le indagini e gli studi necessari per la classificazione dell'effettivo livello di pericolosità e di rischio. 15.2 I soggetti pubblici o privati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla definizione della pericolosità e del rischio dei siti di attenzione e proporne la classificazione seguendo le procedure indicate nell'art. 7. 15.3 Nei “siti di attenzione”, nelle more della classificazione di cui ai commi precedenti, l’attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata… ”.
- In ogni caso, a dire della ricorrente, anche qualora, a seguito dell’attività di classificazione prevista dall’art. 20, fosse emerso che l’area rientrasse nel livello di rischio “R4-Rischio molto Elevato”, l’intervento in oggetto sarebbe comunque stato assentibile ai sensi dell’articolo articolo 26, comma 3, lett. d) delle N.A. del P.A.I. che consente nelle aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3), previa verifica di compatibilità, la realizzazione di opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone e attrezzature leggere amovibili, quale sarebbe l’opera in esame, trattandosi dell’ingresso di un parcheggio per la sosta limitata nel tempo, peraltro senza la realizzazione di alcuna opera, salvo la sistemazione del suolo esistente.
- L’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente omesso di trasmettere la documentazione prodotta all’ARTA, così di fatto decidendo sulla base di una istruttoria incompleta e impedendo alla ricorrente di beneficiare delle previsioni delle su richiamate norme, che avrebbero potuto consentire l’assentibilità del progetto.
3. Il Comune di CA si è costituito per resistere al giudizio, depositando puntuale memoria e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.; quindi, all’udienza pubblica del 20 maggio 2025, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Il diniego del permesso di costruire impugnato è stato motivato dall’Amministrazione comunale in base a due distinte ed autonome ragioni: i) la ricadenza degli interventi in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, in cui le norme di legge e di attuazione del PRG vietano ogni tipo di costruzione, quale sarebbe qualificabile, in relazione alla funzione non meramente temporanea, l’opera che la ricorrente intendere realizzare; ii) la ricadenza di parte della particella su cui dovrebbero essere realizzate le opere in zona con livello di pericolosità idraulica SA-sito di attenzione e di rischio idraulico R4-rischio molto elevato, in cui, ai sensi dell’art. 12 delle N.A. del P.A.I., sarebbe vietata la creazione di nuovi volumi.
Trattasi, dunque, di atto plurimotivato, in grado di esplicare efficacia purché anche solo una delle suddette autonome motivazioni resista al sindacato di legittimità.
5.2. Quanto alla prima delle ragioni ostative individuate dal Comune, inerente l’insistenza di parte delle opere all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, la ricorrente eccepisce che il vincolo ivi imposto non sarebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, essendo consentite, a suo dire, delle deroghe, tanto in forza dei chiarimenti forniti dal giudice amministrativo, quanto in considerazione delle modifiche apportate dall’art. 28 della L. 166/2002 al comma quinto dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, che oggi prevederebbe la possibilità di ridurre la fascia di rispetto al fine di consentire l’esecuzione di opere di interesse collettivo.
Più precisamente, la norma dispone testualmente che “ Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre ”.
5.2.1. La censura non è fondata.
In materia di vincolo cimiteriale, copiosa giurisprudenza (cfr., di recente, Cons. Stato sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5825, e giurisprudenza ivi citata) ha affermato che:
- il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;
- il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale;
- il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
5.2.2. Per quanto attiene più specificamente al comma quinto dell’art. 338, per come modificato nel 2002, il Collegio premette di non ignorare il dibattito profilatosi in relazione alla portata dispositiva della predetta norma, che ha visto alternarsi due orientamenti interpretativi di segno opposto, l’uno più estensivo, invocato dalla ricorrente, che ammette deroghe al vincolo anche ai fini della realizzazione di opere private ma di interesse pubblico, sempre compatibilmente con le esigenze sottese all'esistenza del vincolo cimiteriale; e l’altro più restrittivo, ma nettamente prevalente, che invece ammette deroghe solo per la realizzazione di opere pubbliche.
Tra le predette contrapposte soluzioni ermeneutiche, tuttavia, il Collegio ritiene maggiormente condivisibile e conforme alla ratio legis sottesa al vincolo de quo quella più restrittiva, già prevalente e ribadita da ultimo dal Consiglio di Stato (cfr. la già citata sentenza del 2.7.2024 n. 5825), il quale, facendo leva sul carattere tendenzialmente assoluto del vincolo di inedificabilità interessante le aree limitrofe ai cimiteri e sui molteplici interessi pubblici a cui esso è sotteso, ha chiarito come la deroga introdotta abbia carattere eccezionale e di stretta interpretazione, dovendo essere giustificata da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblicisti, purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona. Gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento, dunque, devono intendersi solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli sottesi all’imposizione della fascia di rispetto di duecento metri.
La deroga non sarebbe mai ammissibile, invece, in presenza di interessi privati, quale sarebbe quello sotteso agli interventi di cui al progetto in questione, il quale è preordinato alla realizzazione di un parcheggio con annesso autolavaggio che, seppure qualificabili quali servizi aventi utilità collettiva, costituiscono attività di natura imprenditoriale non assimilabili ad opere pubbliche in senso stretto.
5.2.3. L’interpretazione teleologica della norma comporta inevitabilmente, infatti, una interpretazione restrittiva dei riferimenti testuali a “ interventi urbanistici ” e “ parcheggi privati ” di cui al comma quinto dell’art. 338, dovendosi necessariamente ricondurre le predette locuzioni nell’alveo delle opere pubbliche strettamente intese.
Ritiene il Collegio, dunque, che la deroga in questione possa operare per la realizzazione dei soli parcheggi che, anche se di proprietà o a gestione privata, siano asserviti all’utilizzo pubblico e dunque resi accessibili in maniera continuativa e senza impedimenti alla collettività, sulla base di un diritto di uso e servitù di fonte pubblicistica (cd. parcheggi privati ad uso pubblico).
Solo ragionando in tali termini l’interesse pubblico sotteso all’opera - che sia un parcheggio, ovvero un parco, un giardino, una zona attrezzata, ecc., opere anch’esse citate dal comma quinto dell’art. 338 e a cui, pure, il Collegio ritiene applicabili le coordinate ermeneutiche di cui sopra - potrebbe considerarsi prevalente (come imposto dalla necessità di bilanciamento dello stesso con gli altri rilevanti interessi pubblici sottesi alla regola cui si intende derogare; cfr. giurisprudenza sopra citata) e non meramente collaterale all’interesse economico e imprenditoriale del privato che intenda realizzare opere di natura privatistica, pur con destinazione preordinata ad offrire un servizio di interesse collettivo.
Non appare casuale, in tal senso, che il disposto normativo preveda come la deroga debba comunque essere approvata in seno al Consiglio Comunale, organo di definizione degli indirizzi politici e programmatici nell’ambito del governo del territorio, vincolato al perseguimento degli interessi pubblici.
5.2.4. La soluzione ermeneutica sopra delineata trova conferma anche nel comma settimo dell’art.338 in commento che, in relazione agli immobili preesistenti prevede che all'interno della zona di rispetto “ sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso ”, oltre che agli interventi di recupero del patrimonio esistente.
Condivisibile giurisprudenza, ha, difatti, affermato che quello di cui al comma settimo dell’art. 338 è l ’unico procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto, e riguarda, non a caso, solo edificazioni preesistenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2024 n. 5825, cit.), mentre il procedimento di cui al comma quinto è di esclusiva iniziativa del Consiglio Comunale.
Nel caso di specie la ricorrente non fa mistero della natura commerciale ed imprenditoriale del progetto presentato che, difatti, prevede, oltre che la realizzazione di uno spazio adibito a parcheggio, anche la realizzazione di un autolavaggio, i cui asservimento all’interesse pubblico e compatibilità con la sacralità dell’area cimiteriale sono ancora più sfumati.
5.2.5. Da quanto sopra, deriva altresì che uno stringente obbligo motivazionale si impone in capo all’Amministrazione, solo nel caso di esercizio del potere di deroga, stante che, derivando l’inedificabilità assoluta direttamente dal disposto normativo, è la stessa legge a impedire ogni tipo di costruzione all’interno della fascia di rispetto, senza che l’Amministrazione, in sede di rigetto delle istanze di permesso di costruire, abbia l’onere di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo. Pertanto, l'Amministrazione, nel rigettare l'istanza, non è tenuta a motivare in ordine alle concrete caratteristiche del manufatto realizzato e alla sua idoneità a pregiudicare gli interessi pubblici sottesi all'imposizione del vincolo cimiteriale, essendo sufficiente il rilievo circa l'avvenuta realizzazione dell'intervento edilizio in zona sottoposta a fascia di rispetto cimiteriale e, quindi, in zona gravata da vincolo comportante inedificabilità assoluta (Cons. St., Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2370).
5.2.6. Non coglie nel segno, poi, l’argomentazione difensiva formulata dalla ricorrente secondo cui nel caso di specie non si configurerebbe una ipotesi di nuova costruzione o edificazione, la quale soltanto incorrerebbe nel divieto di inedificabilità assoluta sotteso al vincolo cimiteriale, in considerazione della circostanza che il progetto presentato per l’ottenimento del permesso prevede la semplice installazione di tre fabbricati, privi di allaccio, che per definizione costituirebbero strutture precarie, facilmente amovibili e non assimilabili ad una costruzione in senso stretto.
La previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. n. 380 del 2001, infatti, include tra gli interventi di nuova costruzione anche " l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore ”.
In ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, sono stati individuati in astratto due possibili criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776). È, pertanto, necessario un titolo edilizio - secondo la sentenza ora richiamata - per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.
Ciò trova conferma nella disposizione di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del medesimo Testo Unico che ricomprende nella c.d. edilizia libera le sole "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale ".
La ricorrente, facendo evidentemente applicazione del criterio strutturale, sostiene la precarietà delle opere di cui al progetto presentato sulla base della loro agevole amovibilità stante la non permanente affissione al suolo, sul quale le stesse si collocherebbero semplicemente in aderenza.
Omette di considerare, tuttavia, che la precarietà è esclusa, secondo i criteri ermeneutici sopra enunciati, in considerazione dell’aspetto funzionale che caratterizza l’intervento che ella aspira ad effettuare, che consiste nella realizzazione di un parcheggio privato di superficie con annesso autolavaggio, per finalità tutt’altro che temporanee e contingenti e dunque evidentemente destinato a mutare durevolmente lo stato dei luoghi.
La tesi della non assimilabilità di tali opere ad una nuova costruzione, pertanto, non può essere accolta.
5.2.7. Altrettanto irrilevante è, poi, la circostanza secondo cui solo uno dei prefabbricati (quello con destinazione di box vigilanza e guardiania) ricadrebbe all’interno della fascia di rispetto, non potendosi ipotizzare un’assentibilità parziale e parcellizzata soltanto di alcune delle opere progettate ed oggetto dell’istanza di permesso di costruire.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito come, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle stesse, che debbono essere vagliate in un quadro di insieme e non segmentato, in relazione alla alterazione edilizia e urbanistica del territorio, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata del progetto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019; T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 02 aprile 2024, n.213; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 2 gennaio 2023, n. 21).
La stessa Amministrazione, del resto, ha fatto salva la riproposizione di una nuova istanza sulla base di un progetto idoneo a superare le ostatività rilevate.
5.3. Il provvedimento di diniego impugnato si appalesa legittimo, dunque, già in relazione al profilo relativo al vincolo di inedificabilità assoluta imposto in area cimiteriale.
Stante la tenuta del sopra esaminato profilo motivazionale, avente carattere determinante, il Collegio ritiene di poter omettere l’esame delle restanti censure mosse dalla ricorrente in relazione agli ulteriori vincoli ostativi di pericolosità idraulica e di rischio idraulico, risultanti inevitabilmente assorbite, in quanto, anche ove questi ultimi fossero superabili, per come supposto dalla ricorrente in relazione alle articolate argomentazioni esplicate in ricorso, l’intervento non sarebbe comunque assentibile per effetto del vincolo di inedificabilità assoluta in fascia cimiteriale.
E’ principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “ in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice ” (Consiglio di Stato sez. II, 21 marzo 2025, n.2373 e giurisprudenza ivi richiamata).
6. In conclusione, il ricorso è infondato a va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune costituito, che liquida in €. 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO