Articolo 14 della Legge 20 giugno 1978, n. 287
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 luglio 1978
Art. 14.
Nei bilanci dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo per il culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono introdotte, per l'anno finanziario 1977, le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 6 luglio 1978