Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 2
Versione
11 marzo 1958
Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di eta'.
I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al Compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'.
Nulla e' innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, ne' a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.
Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di eta', il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione e' stabilito in anni quindici.
La pensione e' commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.
A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958
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