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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 1506/2025 R.G., promosso con ricorso depositato il
28/03/2025
d a con l'avv. BARDI ERNESTO Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, (c.f.: nato a [...] il [...] ultima Parte_2 C.F._1 residenza nota , via Valmaura n. 31;
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza parziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi ( omologata dal Tribunale Ordinario di Trieste con decreto n. 2760/2022 del 20/12/2022 , previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 10.11.2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative alla prole ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il
24.04.2010 (atto n. 15, PARTE 2^ Serie A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 19/09/2025
Il giudice estensore
Filomena Piccirillo Il Presidente
Anna Lucia Fanelli