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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1796 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1796 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
NI HI ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il 01/0 ) con il Controparte_1 C.F._3
NA SC (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/10/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_1
matrimonio celebrato in data 7.09.2002, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), il figlio e, in data Persona_1
9.12.2010, la figlia;
Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.02.2025 e 14.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I SIg.ri e vivranno separati, con l'obbligo Controparte_1 Parte_1
del mutuo rispetto;
2. Il SI. ha già trasferito il proprio domicilio, a far data dal mese di dicembre 2023, in Parte_1
Rimini alla Via Turchetta, n° 140, ma trovandosi nella necessità imprescindibile di dover prelevare i propri effetti personali e di lavoro dalla casa familiare che ad oggi si trovano ancora nell'abitazione familiare, quali:
- nr 50 circa vinili di musica;
- nr 50 circa cd di musica;
- diploma professionale;
- attrezzatura da lavoro (trapani, flessibile, martello pneumatico, pinzatrici, tavoli da lavoro…ecc);
l'elenco non si intende esaustivo;
- documentazione fiscale e commerciale relativa alla professione e personale;
- documentazione medica personale;
- due computer portatili;
- tagliaerba nella sua box.
3. I SIg.ri e sono consapevoli che i loro figli Controparte_1 Parte_1
e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Persona_1 Persona_2
continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In proposito, gli stessi danno atto che e hanno un Persona_1 Persona_2
buon rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di origine ed intendono garantirgli la piena attuazione del diritto di bigenitorialità;
4. I SIg.ri e concordano di assumere le Controparte_1 Parte_1
responsabilità dell'affidamento condiviso di , dato che è maggiorenne, con Per_2 Per_1
collocazione prevalente presso la casa della madre, sita in Rimini, in Via Donato Bramate n. 13 Int.
4, casa in locazione, con contratto che scadrà il prossimo novembre 2024 (Doc.3);
5. Il SI. , potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo Parte_1 Per_2
desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio della figlia e di lavoro dei comparenti, e comunque:
-due fine settimana alternati al mese con pernotto dalle ore 17,00 del venerdì fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata direttamente a scuola ovvero a casa della madre;
-durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé la figlia un giorno (il mercoledì), con pernotto fino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola e/o presso la residenza della madre;
FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di festeggiare con i figli parte delle due festività, si stabilisce che la minore, trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre e la settimana che va dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua trascorrerà alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo. Quanto a , il padre Per_1
potrà decidere di incontrarlo compatibilmente ai suoi impegni di lavoro e di studio;
FERIE NELL'ANNO
Le parti trascorreranno un periodo di due settimane di vacanza, anche non consecutive, con la figlia lasciando ai genitori la scelta del mese (giugno, luglio o agosto);
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate, ma in misura ed in modalità tali da non diminuire i periodi previsti, su accordo dei genitori;
6. Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e/o persone che godano della comune fiducia, nella gestione della minore;
7. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita della minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari;
8. E' fatto carico ad entrambi i genitori di informare tempestivamente l'altro genitore in relazione allo stato di salute della minore, della necessità di eventuali visite mediche, così come dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività della figlia;
9. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
10. I coniugi concordano e si impegnano, qualora avessero una nuova relazione sentimentale, a non ostacolare la frequentazione della figlia con il/la nuovo/a partner, ma solo quando la frequentazione sia duratura, importante e stabile;
11. In caso di malattia il genitore presso il quale si trova la figlia permetterà all'altro di visitarla presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra gli stessi;
12. I SIg.ri e eserciteranno separatamente la potestà genitoriale CP_1 Parte_1
sulla figlia relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le quali, conseguentemente, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della ragazzina presso ciascuno. Mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute sia di che di saranno assunte di comune accordo. Per_2 Per_1 13. Il SI. contribuirà il 15 di ogni mese al mantenimento dei figli Parte_1
e mediante il versamento di un assegno mensile pari ad €. 1.150,00 Per_1 Per_2
(millecentocinquanta/00) ovvero euro 575,00= (cinquecentosettantacinque/00) per ciascun figlio, rivalutabile ai fini ISTAT a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso sentenza di omologa, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre sul seguente IBAN SM 89 C
08540 09802 0000 2018 9912 . Il contributo al mantenimento verrà corrisposto sino a quando i figli e saranno divenuti economicamente autosufficienti. Sono da considerarsi comprese Per_1 Per_2
nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto, abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria escluso quello di inizio anno scolastico e comunque tutto ciò che non è indicato nelle spese straordinarie, di cui al punto relativo);
14. L'ASSEGNO UNICO verrà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. CP_1
La SI.ra si impegna sin da ora a comunicare la somma percepita a tale titolo al SI. CP_1
Parte_1
15. I SIg.ri si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o CP_1 Parte_1
rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personali (validi per l'espatrio);
16. I SIg.ri e si obbligano a non interferire l'uno nella vita CP_1 Parte_1
dell'altro e a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, in ogni caso, da non condizionare negativamente la formazione dei figli, anche confondendo il ruolo paterno o materno in dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi nati dopo la separazione;
17. I genitori contribuiranno al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi che di seguito si vengono a specificare E COMUNQUE COME APPROVATE NEL
PROTOCOLLO ADOTTATO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA, SPECIFICANDO QUANTO
SEGUE:
SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I
GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE FISCALE:
− spese mediche: A) visite specialistiche per trattamenti sanitari in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche/specialistiche entro €. 75 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
C) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
D) spese scolastiche: tasse scolastiche e oneri imposti dai istituti pubblici per scuole di istruzione di I° e di II°; E) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
F) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di I° e II° e per la durata prevista del corso di laurea;
I), mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di €. 12,00 al giorno); L) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista per il corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di
Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
M) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri famigliari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
N) spese ludico sportive/ricreative: non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa, attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlia se compatibili con la capacità economica dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €. 100,00 l'anno. La frequentazione di ulteriori attività sportive e ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori ed in difetto è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione della figlia.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE
SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
FISCALE:
− A) cure dentistiche oltre ad €. 75 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
B) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici, (ivi comprese cure termali e fisioterapiche), e interventi chirurgici in libera professionale;
C) cure non convenzionali;
spese scolastiche: rette scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie in istituti privati, alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
D) baby sitter, se necessaria nel caso in cui non vi siano altri famigliari disponibili ed idonei;
E) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
F) rilascio o ottenimento della patente di giuda (guide ed esami).
18. Durante la convivenza presso la casa coniugale, i coniugi sono rimasti morosi dell'importo di
Euro 2.880,00 pari a numero 4 mesi di canone di locazione. I coniugi sono d'accordo nel provvedere al pagamento della propria quota parte del 50% dell'intero importo, espunta la quota che verserà la sig.ra madre della e con gli stessi conviventi nella predetta Parte_2 CP_1
abitazione, nelle seguenti modalità: il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_1
verseranno ciascuno la quota di euro 1.000,00= ciascuno, mentre la SI.ra verserà Parte_2
l'importo residua di euro 880,00=; 19. Salvo quanto ante qui convenuto e salve le obbligazioni assunte per il mantenimento dei figli, con la sottoscrizione del presente atto i coniugi confermano di avere definito tra di loro ogni altra questione patrimoniale, bancaria e quant'altro di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, a titolo di arretrati;
20. I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione del predetto, e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza presidenziale.
21. Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti, che contribuiranno per ciascuno alla loro rifusione.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 167 Parte II Serie C Anno 2002 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1796 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
NI HI ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il 01/0 ) con il Controparte_1 C.F._3
NA SC (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/10/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_1
matrimonio celebrato in data 7.09.2002, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), il figlio e, in data Persona_1
9.12.2010, la figlia;
Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.02.2025 e 14.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I SIg.ri e vivranno separati, con l'obbligo Controparte_1 Parte_1
del mutuo rispetto;
2. Il SI. ha già trasferito il proprio domicilio, a far data dal mese di dicembre 2023, in Parte_1
Rimini alla Via Turchetta, n° 140, ma trovandosi nella necessità imprescindibile di dover prelevare i propri effetti personali e di lavoro dalla casa familiare che ad oggi si trovano ancora nell'abitazione familiare, quali:
- nr 50 circa vinili di musica;
- nr 50 circa cd di musica;
- diploma professionale;
- attrezzatura da lavoro (trapani, flessibile, martello pneumatico, pinzatrici, tavoli da lavoro…ecc);
l'elenco non si intende esaustivo;
- documentazione fiscale e commerciale relativa alla professione e personale;
- documentazione medica personale;
- due computer portatili;
- tagliaerba nella sua box.
3. I SIg.ri e sono consapevoli che i loro figli Controparte_1 Parte_1
e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Persona_1 Persona_2
continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In proposito, gli stessi danno atto che e hanno un Persona_1 Persona_2
buon rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di origine ed intendono garantirgli la piena attuazione del diritto di bigenitorialità;
4. I SIg.ri e concordano di assumere le Controparte_1 Parte_1
responsabilità dell'affidamento condiviso di , dato che è maggiorenne, con Per_2 Per_1
collocazione prevalente presso la casa della madre, sita in Rimini, in Via Donato Bramate n. 13 Int.
4, casa in locazione, con contratto che scadrà il prossimo novembre 2024 (Doc.3);
5. Il SI. , potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo Parte_1 Per_2
desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio della figlia e di lavoro dei comparenti, e comunque:
-due fine settimana alternati al mese con pernotto dalle ore 17,00 del venerdì fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata direttamente a scuola ovvero a casa della madre;
-durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé la figlia un giorno (il mercoledì), con pernotto fino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola e/o presso la residenza della madre;
FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di festeggiare con i figli parte delle due festività, si stabilisce che la minore, trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre e la settimana che va dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua trascorrerà alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo. Quanto a , il padre Per_1
potrà decidere di incontrarlo compatibilmente ai suoi impegni di lavoro e di studio;
FERIE NELL'ANNO
Le parti trascorreranno un periodo di due settimane di vacanza, anche non consecutive, con la figlia lasciando ai genitori la scelta del mese (giugno, luglio o agosto);
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate, ma in misura ed in modalità tali da non diminuire i periodi previsti, su accordo dei genitori;
6. Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e/o persone che godano della comune fiducia, nella gestione della minore;
7. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita della minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari;
8. E' fatto carico ad entrambi i genitori di informare tempestivamente l'altro genitore in relazione allo stato di salute della minore, della necessità di eventuali visite mediche, così come dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività della figlia;
9. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
10. I coniugi concordano e si impegnano, qualora avessero una nuova relazione sentimentale, a non ostacolare la frequentazione della figlia con il/la nuovo/a partner, ma solo quando la frequentazione sia duratura, importante e stabile;
11. In caso di malattia il genitore presso il quale si trova la figlia permetterà all'altro di visitarla presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra gli stessi;
12. I SIg.ri e eserciteranno separatamente la potestà genitoriale CP_1 Parte_1
sulla figlia relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le quali, conseguentemente, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della ragazzina presso ciascuno. Mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute sia di che di saranno assunte di comune accordo. Per_2 Per_1 13. Il SI. contribuirà il 15 di ogni mese al mantenimento dei figli Parte_1
e mediante il versamento di un assegno mensile pari ad €. 1.150,00 Per_1 Per_2
(millecentocinquanta/00) ovvero euro 575,00= (cinquecentosettantacinque/00) per ciascun figlio, rivalutabile ai fini ISTAT a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso sentenza di omologa, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre sul seguente IBAN SM 89 C
08540 09802 0000 2018 9912 . Il contributo al mantenimento verrà corrisposto sino a quando i figli e saranno divenuti economicamente autosufficienti. Sono da considerarsi comprese Per_1 Per_2
nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto, abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria escluso quello di inizio anno scolastico e comunque tutto ciò che non è indicato nelle spese straordinarie, di cui al punto relativo);
14. L'ASSEGNO UNICO verrà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. CP_1
La SI.ra si impegna sin da ora a comunicare la somma percepita a tale titolo al SI. CP_1
Parte_1
15. I SIg.ri si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o CP_1 Parte_1
rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personali (validi per l'espatrio);
16. I SIg.ri e si obbligano a non interferire l'uno nella vita CP_1 Parte_1
dell'altro e a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, in ogni caso, da non condizionare negativamente la formazione dei figli, anche confondendo il ruolo paterno o materno in dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi nati dopo la separazione;
17. I genitori contribuiranno al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi che di seguito si vengono a specificare E COMUNQUE COME APPROVATE NEL
PROTOCOLLO ADOTTATO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA, SPECIFICANDO QUANTO
SEGUE:
SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I
GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE FISCALE:
− spese mediche: A) visite specialistiche per trattamenti sanitari in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche/specialistiche entro €. 75 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
C) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
D) spese scolastiche: tasse scolastiche e oneri imposti dai istituti pubblici per scuole di istruzione di I° e di II°; E) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
F) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di I° e II° e per la durata prevista del corso di laurea;
I), mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di €. 12,00 al giorno); L) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista per il corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di
Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
M) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri famigliari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
N) spese ludico sportive/ricreative: non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa, attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlia se compatibili con la capacità economica dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €. 100,00 l'anno. La frequentazione di ulteriori attività sportive e ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori ed in difetto è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione della figlia.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE
SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
FISCALE:
− A) cure dentistiche oltre ad €. 75 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
B) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici, (ivi comprese cure termali e fisioterapiche), e interventi chirurgici in libera professionale;
C) cure non convenzionali;
spese scolastiche: rette scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie in istituti privati, alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
D) baby sitter, se necessaria nel caso in cui non vi siano altri famigliari disponibili ed idonei;
E) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
F) rilascio o ottenimento della patente di giuda (guide ed esami).
18. Durante la convivenza presso la casa coniugale, i coniugi sono rimasti morosi dell'importo di
Euro 2.880,00 pari a numero 4 mesi di canone di locazione. I coniugi sono d'accordo nel provvedere al pagamento della propria quota parte del 50% dell'intero importo, espunta la quota che verserà la sig.ra madre della e con gli stessi conviventi nella predetta Parte_2 CP_1
abitazione, nelle seguenti modalità: il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_1
verseranno ciascuno la quota di euro 1.000,00= ciascuno, mentre la SI.ra verserà Parte_2
l'importo residua di euro 880,00=; 19. Salvo quanto ante qui convenuto e salve le obbligazioni assunte per il mantenimento dei figli, con la sottoscrizione del presente atto i coniugi confermano di avere definito tra di loro ogni altra questione patrimoniale, bancaria e quant'altro di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, a titolo di arretrati;
20. I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione del predetto, e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza presidenziale.
21. Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti, che contribuiranno per ciascuno alla loro rifusione.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 167 Parte II Serie C Anno 2002 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi