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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3699/23
promosso da
- nata a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...]. Sao Rafael 357, Joao Pessoa, Paraiba;
rappresentata e difesa dall'avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ) CodiceFiscale_2
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13.09.2023 la ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_1
a Pozzuolo del Friuli (Ud) il 7.12.1864.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 mancato assolvimento del relativo onere probatorio in ordine all'acquisizione della cittadinanza in capo all'avo della ricorrente inoltre evidenziava Persona_1 la mancanza e l'inefficacia probatoria della documentazione attestante la paternità di nei confronti di e di quest'ultimo nei Persona_1 Persona_2
confronti di . Eccepiva anche l'interruzione della trasmissione della CP_2 cittadinanza essendo maturata una circostanza ostativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, della L. n.
555 del 1912 in capo a . Il chiedeva infine il rigetto della CP_2 CP_1
domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti CP_1 connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole.
All'udienza del 12.04.2024, tenutasi con trattazione scritta, verificata la costituzione del , il procedimento veniva rinviato al 5.11.2024 concedendo a CP_1
parte ricorrente termine per controdedurre. L'udienza del 5.11.2024 veniva rinviata d'ufficio al 8.07.2025 per sostituzione del Giudice titolare del fascicolo. All'udienza del
8.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
[...]
nata a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]. Parte_1 PartitaIVA_1
Sao Rafael 357, Joao Pessoa, Paraiba;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
Parte resistente
“Chiedendo, allo stato degli atti, il rigetto dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio in ordine all'acquisizione della cittadinanza in capo all'avo della ricorrente oltre che mancanza ed inefficacia probatoria della documentazione Persona_1 attestante la paternità di ei confronti di di Persona_1 Persona_2 quest'ultimo nei confronti di . In ogni caso dichiarare interrotta la CP_2 trasmissione della cittadinanza essendo maturata una circostanza ostativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, della L. n. 555 del 1912 in capo a . Con rigetto della domanda subordinata CP_2 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_1 dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del
Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta non provata la linea di discendenza il ricorso non può trovare accoglimento.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso non trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
Il Tribunale ritiene che l'avo sia cittadino italiano, lo stesso Persona_1
infatti è nato il [...] in [...], prima quindi della costituzione del
Regno d'Italia. Il sig. risulta essere emigrato in Brasile il 8.10.1890 Persona_1
(documento allegato alla memoria dd. 24.10.2024 di parte ricorrente) e risulta non aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4). Il sig. era pertanto Persona_1
ancora in vita al momento dell'annessione del territorio di Pozzuolo del Friuli al Regno
d'Italia e non aveva acquisito la cittadinanza straniera. In ogni caso, anche richiamando l'applicazione dell'art. 24 dello Statuto IN (normativa citata dal Ministero) il sig. deve ritenersi cittadino italiano essendo stata provata la sua Persona_1 permanenza in Italia successivamente alla data di annessione. Da quanto riportato nel ricorso introduttivo si evince che il sig. Persona_1 sposava la sig.ra e dalla loro unione nasceva e a Persona_3 Persona_2
sostegno di tale assunto viene allegato il doc. 6, che, come evidenziato dal Ministero è una dichiarazione di nascita fatta da un terzo ( ) che non può Persona_4 ritenersi idonea per provare il riconoscimento da parte di del figlio Persona_1
. Per_2
In ogni caso anche volendo analizzare l'insieme della documentazione versata in atti, dove in effetti il sig. viene indicato quale figlio di Persona_2 [...]
ostativo alla trasmissione della cittadinanza risultano i successivi passaggi Per_1 generazionali.
Parte ricorrente rileva che dall'unione tra e è nato Persona_2 Parte_2
e produce certificato di battesimo (doc. 7) dal quale si CP_2 Persona_5 evince che è stato battezzato e che lo stesso è figlio legittimo di CP_2 [...]
e . Il successivo documento (doc. 8), certificato di Persona_6 Persona_7 nascita di viene riportato solo il cognome , e viene specificato solo la Per_8 CP_2
nonna paterna , viene inoltre espressamente indicata quale “figlia Parte_2
illegittima” di Si condivide pertanto l'eccezione del , per CP_2 CP_1 altro non contestata da parte ricorrente nelle memorie di replica, il quale rileva che non sia stato allegato agli atti, alcun titolo legittimo da cui dedurre la paternità di
[...]
nei confronti di . La nascita di è provata Per_2 CP_2 CP_2 solo dal documento di battesimo e la circostanza che sia figlio legittimo di
[...]
non trova conferma nel complesso della documentazione versata in Persona_6 atti.
Non essendo stata provata la linea di discendenza tra parte ricorrente e l'avo italiano risultano assorbite le altre questioni relative alla qualifica di Persona_1 impiegato pubblico di . Persona_9
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3699/23
promosso da
- nata a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...]. Sao Rafael 357, Joao Pessoa, Paraiba;
rappresentata e difesa dall'avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ) CodiceFiscale_2
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13.09.2023 la ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_1
a Pozzuolo del Friuli (Ud) il 7.12.1864.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 mancato assolvimento del relativo onere probatorio in ordine all'acquisizione della cittadinanza in capo all'avo della ricorrente inoltre evidenziava Persona_1 la mancanza e l'inefficacia probatoria della documentazione attestante la paternità di nei confronti di e di quest'ultimo nei Persona_1 Persona_2
confronti di . Eccepiva anche l'interruzione della trasmissione della CP_2 cittadinanza essendo maturata una circostanza ostativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, della L. n.
555 del 1912 in capo a . Il chiedeva infine il rigetto della CP_2 CP_1
domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti CP_1 connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole.
All'udienza del 12.04.2024, tenutasi con trattazione scritta, verificata la costituzione del , il procedimento veniva rinviato al 5.11.2024 concedendo a CP_1
parte ricorrente termine per controdedurre. L'udienza del 5.11.2024 veniva rinviata d'ufficio al 8.07.2025 per sostituzione del Giudice titolare del fascicolo. All'udienza del
8.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
[...]
nata a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]. Parte_1 PartitaIVA_1
Sao Rafael 357, Joao Pessoa, Paraiba;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
Parte resistente
“Chiedendo, allo stato degli atti, il rigetto dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio in ordine all'acquisizione della cittadinanza in capo all'avo della ricorrente oltre che mancanza ed inefficacia probatoria della documentazione Persona_1 attestante la paternità di ei confronti di di Persona_1 Persona_2 quest'ultimo nei confronti di . In ogni caso dichiarare interrotta la CP_2 trasmissione della cittadinanza essendo maturata una circostanza ostativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, della L. n. 555 del 1912 in capo a . Con rigetto della domanda subordinata CP_2 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_1 dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del
Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta non provata la linea di discendenza il ricorso non può trovare accoglimento.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso non trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
Il Tribunale ritiene che l'avo sia cittadino italiano, lo stesso Persona_1
infatti è nato il [...] in [...], prima quindi della costituzione del
Regno d'Italia. Il sig. risulta essere emigrato in Brasile il 8.10.1890 Persona_1
(documento allegato alla memoria dd. 24.10.2024 di parte ricorrente) e risulta non aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4). Il sig. era pertanto Persona_1
ancora in vita al momento dell'annessione del territorio di Pozzuolo del Friuli al Regno
d'Italia e non aveva acquisito la cittadinanza straniera. In ogni caso, anche richiamando l'applicazione dell'art. 24 dello Statuto IN (normativa citata dal Ministero) il sig. deve ritenersi cittadino italiano essendo stata provata la sua Persona_1 permanenza in Italia successivamente alla data di annessione. Da quanto riportato nel ricorso introduttivo si evince che il sig. Persona_1 sposava la sig.ra e dalla loro unione nasceva e a Persona_3 Persona_2
sostegno di tale assunto viene allegato il doc. 6, che, come evidenziato dal Ministero è una dichiarazione di nascita fatta da un terzo ( ) che non può Persona_4 ritenersi idonea per provare il riconoscimento da parte di del figlio Persona_1
. Per_2
In ogni caso anche volendo analizzare l'insieme della documentazione versata in atti, dove in effetti il sig. viene indicato quale figlio di Persona_2 [...]
ostativo alla trasmissione della cittadinanza risultano i successivi passaggi Per_1 generazionali.
Parte ricorrente rileva che dall'unione tra e è nato Persona_2 Parte_2
e produce certificato di battesimo (doc. 7) dal quale si CP_2 Persona_5 evince che è stato battezzato e che lo stesso è figlio legittimo di CP_2 [...]
e . Il successivo documento (doc. 8), certificato di Persona_6 Persona_7 nascita di viene riportato solo il cognome , e viene specificato solo la Per_8 CP_2
nonna paterna , viene inoltre espressamente indicata quale “figlia Parte_2
illegittima” di Si condivide pertanto l'eccezione del , per CP_2 CP_1 altro non contestata da parte ricorrente nelle memorie di replica, il quale rileva che non sia stato allegato agli atti, alcun titolo legittimo da cui dedurre la paternità di
[...]
nei confronti di . La nascita di è provata Per_2 CP_2 CP_2 solo dal documento di battesimo e la circostanza che sia figlio legittimo di
[...]
non trova conferma nel complesso della documentazione versata in Persona_6 atti.
Non essendo stata provata la linea di discendenza tra parte ricorrente e l'avo italiano risultano assorbite le altre questioni relative alla qualifica di Persona_1 impiegato pubblico di . Persona_9
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini