CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2527/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello, da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Fiorilde Ricioppo (C.F. ) e Mario Santopietro (C.F. C.F._2
) con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi sito in Milano, C.F._3
Via Podgora n. 11, giusta procura agli atti
- appellante - contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), nella C.F._5 Controparte_3 C.F._6 loro qualità di eredi del defunto (C.F. ), Persona_1 C.F._7 rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Marinoni (C.F. ) e C.F._8 CP_4
(C.F. ), giusta procura agli atti
[...] CodiceFiscale_9
- appellati e appellanti incidentali-
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6018/2023, emessa il 13.07.2023, pubblicata in data 14.07.2023 e notificata in data 24.07.2023.
Conclusioni
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata e le avverse domande ed eccezioni e, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 6018/2023, pubblicata il 14/07/23, così giudicare:
pagina 1 di 13 - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6018/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa Burza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 38204/2021 +
40437/2021, depositata in data 13/07/2023 e pubblicata in data 14/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o illegittimità della opposizione
Rg n. 38204/21 proposta dagli ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per le ragioni esposte Parte_2 in atti, con tutte le conseguenze di legge;
- relativamente al giudizio recante Rg n. 40437/21, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o illegittimità dell'opposizione avversaria per contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado, come meglio esposto in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO: rigettare, per tutte le ragioni in narrativa, entrambe le opposizioni ex adverso proposte, poiché infondate in fatto e diritto;
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare che l'importo di Euro 260.000 è composto da capitale dovuto e penale contrattualmente pattuita dalle parti, come esposto in narrativa, e, conseguentemente, condannare gli al pagamento in favore del sig. degli Parte_2 _1 importi quantificati nell'atto di precetto notificato in data 02.09.2021, ovvero della maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, determinando l'importo del credito dovuto, maggiorato della penale maturata da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo e degli interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo;
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non dovuta la penale contrattualmente prevista dalle parti, quantificare il risarcimento del maggior danno occorso al sig. per il mancato trasferimento della proprietà dei beni di cui al _1 contratto del 2.07.1999 e per la mancata e/o ritardata restituzione del prezzo versato, per il trasferimento immobiliare non perfezionatosi, protratta da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo, il tutto oltre interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% spese generali forfettarie, IVA e CPA, con condanna degli Eredi Bonfatti ex art. 96 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, per lite temeraria, con liquidazione del relativo danno in via equitativa
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli Appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e appellanti incidentali Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
“Voglia la Ecc.ma Corte, in forza di quanto esposto in atti, in relazione alla sentenza del
Tribunale di Milano n. 6018/2023, pubblicata il 14 luglio 2023:
- nel merito, confermare la Sentenza nel capo che ha accertato la debenza degli interessi di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma di € 260.590,64 (paragrafo VII della motivazione)
e rigettare i motivi di appello del sig. ; Parte_1 pagina 2 di 13 - in via incidentale, riformare il capo della Sentenza (paragrafo VIII della motivazione) che ha accertato la debenza dell'importo di € 17.807,98 per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a procedere a esecuzione nei confronti dei signori _1
, e nei limiti dell'importo di € 260.590,64, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 oltre interessi ai sensi del I comma dell'art. 1284 c.c.;
- sulle spese: con vittoria delle spese giudiziali, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il 22 gennaio 2016, notificava a il decreto ingiuntivo Parte_1 Persona_1 provvisoriamente esecutivo n. 161/2016 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di €
260.000,00, oltre “interessi come da domanda”1, basato su una dichiarazione di
“riconoscimento di debito” del dell'aprile 2014, in relazione a un prestito. CP_1
Avverso tale ingiunzione veniva proposta da quest'ultimo opposizione nel giudizio rubricato al n. 11357/2016 R.G., proseguito poi dai suoi eredi, nel quale, in estrema sintesi, contestava di essere debitore dell'intimante, non avendo mai ricevuto in prestito -da questi- denaro, e lamentava l'apocrifia delle firme presenti sull'asserito riconoscimento di debito e sui due solleciti posti a fondamento dell'ingiunzione evidenziando, in ogni caso, la “natura inequivocabilmente dubbia del preteso riconoscimento”.
Costituitosi in giudizio, il sosteneva che l'obbligazione de quo traeva origine “dal _1 mancato perfezionamento del contratto di compravendita del 2 luglio 1999 a fronte del quale il sig. si era reso debitore della restituzione del prezzo di Lire 950.000.000, già pagato CP_1 dal sig. , oltre interessi, spese e penale, garantendo l'adempimento mediante la consegna _1 di cambiali”. Il contratto prevedeva che il rogito avrebbe dovuto essere stipulato “entro e non oltre il 2 Luglio 2000” e che “trascorsa tale data sulla somma versata di L. 950.000.000
(novecentocinquantamilioni) la parte venditrice verserà alla parte acquirente gli interessi del
10% annuo ed una penale di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni mese di ritardo oltre eventuali spese legali”.
Sosteneva l'opposto che, a causa dell'esistenza di un pignoramento sugli immobili promessi in vendita dal il contratto definitivo non era stato sottoscritto e le parti si erano accordate CP_1 per la restituzione della somma già versata dal . Proseguiva quest'ultimo affermando che, _1 in esecuzione di tale accordo, il gli aveva consegnato in garanzia degli assegni in lire, CP_1 poi sostituiti da cambiali in euro, ma che, “stanco dei ritardi” e dei parziali/mancati pagamenti, in ragione “dell'aggravarsi della sua situazione di salute, chiedeva al debitore di sottoscrivere una nuova ricognizione di debito, con riguardo alle cambiali già scadute e non pagate”, formalizzata nel mese di aprile del 2014 e posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4460/2021, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 161/2016, dichiarandolo esecutivo, e condannava gli eredi al CP_1 pagamento delle spese di lite e di CTU, decisione poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza avverso la quale gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione, tuttora CP_1 pendente. 1 Formulata nei seguenti termini: “oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo effettivo” pagina 3 di 13 2. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il 21.9.2021, gli eredi CP_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato da il 2.9.2021 Parte_1 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 399.937,88 di cui € 260.000,00 per capitale,
€ 3.098,63 per interessi legali dall'1.4.2014 al 18.11.2015, € 118.440,33 per interessi moratori ex art. 1284, II e IV comma c.c. dal 19.11.2015 al 27.7.2021, € 17.807,98 per tassa di registrazione del D.I. ed € 590,94 per spese legali relative al precetto, “oltre al costo di notifica del presente atto (…), al costo della tassa di registrazione della sentenza n. 4460/21 non ancora liquidata, agli ulteriori interessi ex art. 1282 [rectius 1284], II e IV comma c.c. maturandi sino al saldo effettivo, alle spese successive occorrende”. Gli opponenti sostenevano che il non aveva diritto “a procedere ad esecuzione forzata _1 con riferimento all'importo intimato a titolo di interessi”, con riferimento alla “abnorme somma” di € 118.440,33, e che quello che “nel precetto l'asserito creditore vorrebbe far passare come semplice 'capitale' della pretesa (i.e. € 260.000), in realtà è un importo già maggiorato di interessi”. Contestavano in ogni caso l'errore nella determinazione degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, II e IV co. c.c., in quanto “né il Titolo Esecutivo, né le stesse domande dell'asserito creditore nel giudizio di merito, hanno mai cristallizzato una simile pretesa”.
Gli eredi contestavano altresì il diritto del di procedere ad esecuzione forzata CP_1 _1 anche con riferimento all'importo riguardante la tassa di registro afferente il decreto ingiuntivo, non avendo egli dimostrato “che la stessa tassa [fosse] stata già corrisposta”. Sollevavano infine eccezioni di irregolarità e comunque nullità dell'atto di precetto sotto il profilo squisitamente formale.
Si costituiva in giudizio il rivendicando il proprio diritto di conseguire “l'immediato _1 pagamento dell'importo di Euro 260.590,94 non contestato, senza ulteriori dilazioni”, essendo oggetto di contestazione unicamente le voci relative agli interessi e alla tassa di registro, precisando che “l'importo di Euro 260.000, indicato dalle Parti come dovuto all'Aprile 2014,
è la somma capitale riportata dalle cambiali scadute e non pagate sino a tale data, maggiorate della penale dovuta per ciascun mese di ritardo”, somma dalla quale erano maturati gli interessi richiesti con il precetto opposto. Chiedeva pertanto, in via principale, il rigetto dell'opposizione, in via subordinata l'accertamento che l'importo di € 260.000,00 era composto da capitale e penale contrattualmente pattuita dalle parti e, in ulteriore subordine, “nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non dovuta la penale contrattualmente prevista dalle parti”, il risarcimento del maggior danno occorso per il mancato trasferimento della proprietà dei beni e per la “mancata e/o ritardata restituzione del prezzo versato”.
3. Nelle more, il notificava un secondo atto di precetto, con il quale chiedeva, “al fine di _1 soddisfare celermente il proprio credito, in pendenza dell'opposizione,” il pagamento dell'importo di € 260.590,64, di cui € 260.000,00 per (sola) sorte capitale, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 4460/2021 del Tribunale di Milano e dal decreto ingiuntivo n. 161/2016, al netto pertanto delle somme oggetto di contestazione.
Avverso tale atto proponevano opposizione gli eredi lamentando la “violazione del CP_1 giusto processo in tema di frazionamento del credito” e del disposto di cui all'art. 754 c.c., avendo il intimato il pagamento delle somme in via solidale laddove, al contrario, ciascun _1 erede è tenuto a rispondere “distintamente ed esclusivamente nei limiti della propria quota ereditaria”. pagina 4 di 13 Si costituiva ritualmente il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità _1 dell'opposizione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
In accoglimento dell'istanza formulata dagli eredi con provvedimento in data 10 CP_1 febbraio 2022, il G.E. del procedimento n. 40437/2021 R.G.E. ne disponeva la riunione a quello precedentemente introdotto (R.G.E. 38204/2021) per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Tenuto conto della disposta riunione, gli eredi contestavano: CP_1
A) il diritto del Sisto di procedere ad esecuzione forzata ex art 615 comma I cpc con particolare riferimento:
A1) all'importo riguardante la tassa di registro;
A 2) all'importo intimato a titolo di interessi in ragione:
- dell'applicazione di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
- dell'erronea determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'inapplicabilità nella fattispecie del disposto di cui al quarto comma;
- della mancata indicazione della base del calcolo degli interessi;
B) l'irregolarità del titolo esecutivo e del precetto con i seguenti motivi riconducibili all'art 617 comma I c.p.c.:
- difetto di sottoscrizione da parte di tutti i procuratori del creditore;
- violazione del principio del giusto processo;
- irregolarità formali dell'atto di precetto: per mancata indicazione della data in cui è stata apposta la formula esecutiva alla sentenza e per mancata concessione del termine di 10 giorni per pagare.
Con sentenza n. 6018/2023 emessa il 13.7.2023 e pubblicata il 14.7.2023, il Tribunale di Milano così decideva: “accerta che parte opposta ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della parte opponente per gli importi di cui al secondo precetto, datato 24.9.21, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma I c.c. dalla domanda monitoria fino al saldo e oltre alla tassa di registro di € 17.807,98; dichiara inammissibili le domande svolte in via riconvenzionale dall'opposta; spese di lite compensate.”
4. Con atto di citazione in appello notificato il 21.09.23, ha interposto gravame Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi di seguito esposti.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza CP_1 nel capo che ha accertato la debenza degli interessi di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma di € 260.590,64 nonché, in via incidentale, la riforma del capo della sentenza che ha accertato la debenza dell'importo di € 17.807,98 a titolo di tassa di registro, con conseguente dichiarazione del “diritto del sig. a procedere a esecuzione (…) nei limiti dell'importo di _1
€ 260.590,64, oltre interessi ai sensi del I comma dell'art. 1284 c.c.”.
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2024 ex art. art
352 c.p.c. Viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024.
5. Partendo dall'esame dell'appello principale proposto dal , con il primo motivo, rubricato _1
“contraddittoria ed erronea interpretazione dei poteri di cognizione del Giudice dell'opposizione, carenza di motivazione ed erronea applicazione del disposto dell'art. 1284, I comma c.c. piuttosto che dell'art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda giudiziale”, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado che, “sviato dall'inesatta ricostruzione fattuale pagina 5 di 13 e dall'equivoco in merito ai propri poteri di cognizione quale Giudice dell'opposizione, si è limitato ad accogliere l'opposizione, senza entrare nel merito della questione, affermando di non poter decidere 'in relazione all'applicabilità alla fattispecie degli interessi nella misura ex art. 1284 comma IV cc.' in quanto la relativa domanda avrebbe dovuto essere formulata nella fase di merito”.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere dovuti gli interessi di cui al I comma del 1284 c.c. anziché quelli moratori di cui al IV comma, da reputarsi dovuti anche a prescindere da una domanda il tal senso. Inoltre, il G.E., avendo poteri di cognizione piena in sede di opposizione, avrebbe dovuto egli stesso stabilire il saggio degli interessi applicabile, a prescindere da un'espressa domanda di parte. Dunque, il Giudice dell'opposizione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 1284, IV comma c.c., norma generale che prevederebbe l'automatica determinazione degli interessi moratori nella misura prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a partire dalla domanda giudiziale. Tale disposizione, introdotta dal D.L. 132/2014, non richiederebbe ulteriori specificazioni da parte del creditore.
Nel caso di specie, il , nel ricorso per decreto ingiuntivo con il quale richiedeva il capitale _1
“oltre interessi”, avrebbe “senz'altro inteso richiedere quelli ex art. 1284, IV comma c.c.”, considerando che la proposizione della domanda generica sarebbe sufficiente per l'applicazione automatica degli interessi moratori, tenuto conto altresì della natura contrattuale dell'obbligazione pecuniaria accertata nei precedenti gradi di giudizio derivando dall'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita del 1999 e dal riconoscimento di debito sottoscritto nel 2014, con un capitale dovuto di € 260.000,00. L'appellante inoltre evidenzia come la ratio dell'art. 1284, IV comma c.c., volta a ridurre la durata dei processi civili e a scoraggiare l'abuso del processo, renderebbe vieppiù necessaria una riforma della sentenza impugnata, considerato l'esito pressoché infruttuoso dei molteplici tentativi di pignoramento presso terzi esperiti e le ulteriori iniziative assunte per il recupero del credito.
Sottolinea altresì che la reiterata inadempienza della controparte, favorita dall'assenza di interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c., incentiverebbe il debitore a prolungare il contenzioso, arrecando un danno ulteriore al creditore.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante rileva infine che tra le parti è pendente altro giudizio (n. 38372/2021 R.G.) incardinato dagli eredi i quali sostengono che il loro CP_1 defunto padre avrebbe già restituito al la restante somma di € 518.061,00 (pari alla _1 differenza tra € 778.061,00 e € 260.000,00) e chiedono la restituzione di tale importo perché
“senza causa corrisposto”, affermando che il de cuius sarebbe “caduto vittima di disegno illecito”.
Questo nuovo giudizio confermerebbe “la finalità meramente dilatoria che anima le azioni di controparte la quale persevera nel mancato pagamento delle somme dovute”.
5.1 Con il secondo motivo di appello, rubricato “errata, falsa applicazione e interpretazione dell'art. 1282, I comma c.c., nella parte in cui la sentenza appellata riconosce gli interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. con decorrenza dalla data della domanda monitoria piuttosto che dal dovuto (da rinvenirsi nella data del riconoscimento di debito – doc. 11)”, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente fatto pagina 6 di 13 decorrere gli interessi ex art. 1284, I comma c.c. dalla data della domanda monitoria anziché dal momento in cui il credito sarebbe diventato liquido ed esigibile, ovvero dal riconoscimento del debito da parte del defunto nell'aprile 2014. Infatti, ai sensi dell'art. 1282, I comma CP_1
c.c., i crediti liquidi ed esigibili produrrebbero interessi automaticamente, senza necessità di messa in mora del debitore. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito per € 260.000,00 sarebbe chiaro, non condizionato e immediatamente esigibile. Pertanto, gli interessi legali decorrerebbero dal 1° aprile 2014 fino al 19 novembre 2015, data della domanda giudiziale, come correttamente quantificati nel precetto notificato il 2.9.2021.
5.2 Con il terzo motivo di appello, rubricato “contraddittoria ed erronea interpretazione dei poteri del Giudice dell'opposizione in merito alle domande riconvenzionali proposte dalla parte opposta”, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali svolte dalla difesa , _1 sostenendo che avrebbero dovuto essere avanzate nella causa di merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto relative al contratto preliminare del 1999 oggetto del vaglio a cognizione piena da parte del giudice del merito, “con ogni relativa domanda (derivante dallo stesso) che in quella sede avrebbe dovuto essere eventualmente avanzata dalle parti e con conseguente preclusione del dedotto e del deducibile”.
In sede di opposizione agli atti di precetto (nei procedimenti riuniti n. 38204/2021 R.G. e n.
40437/2021 R.G.), l'appellante afferma di avere richiesto, in subordine, di “accertare e dichiarare che l'importo di Euro 260.000 è composto da capitale dovuto e penale contrattualmente pattuita dalle parti (…) e, conseguentemente, condannare gli Parte_2 al pagamento in favore del sig. degli importi quantificati nell'atto di precetto notificato _1 in data 02.09.2021, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinando
l'importo del credito dovuto, maggiorato della penale maturata da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo e degli interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo”. In ulteriore subordine, “nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non dovuta la penale contrattualmente prevista dalle parti, quantificare il risarcimento del maggior danno occorso al sig. per il mancato trasferimento della proprietà dei beni di cui al contratto _1 del 2.07.1999 e per la mancata e/o ritardata restituzione del prezzo versato, per il trasferimento immobiliare non perfezionatosi, protratto da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo, il tutto oltre interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo e rivalutazione monetaria”. Secondo la prospettazione dell'appellante, tali domande, formulate in sede di opposizione al precetto, deriverebbero dall'assenza, nel decreto ingiuntivo, di domande relative a penali o interessi contrattuali, non richiesti nel primo atto di precetto “per evitare contestazioni” ma mai rinunciati. A seguito delle opposizioni degli eredi sulla corresponsione degli interessi CP_1 al tasso moratorio, il avrebbe allora integrato la propria difesa richiedendo, in subordine, _1
“nella denegata ipotesi di mancato rigetto dell'opposizione, il versamento della penale e il pagamento degli interessi convenzionali al tasso del 10% pattuito nell'atto di compravendita”.
6. Hanno proposto appello incidentale gli eredi CP_1
Questi ultimi, con un unico motivo rubricato “erronea applicazione dell'art. 57 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 91 c.p.c.”, censurano la decisione del giudice di primo grado nella pagina 7 di 13 parte in cui ha statuito che “non può meritare accoglimento l'eccezione relativa alla tassa di registro derivante dal decreto ingiuntivo, atteso che tale voce è dovuta ex lege”.
Secondo i il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto dell'opposto CP_1 di procedere esecutivamente per l'importo dell'imposta di registro di € 17.807,98 dal momento che controparte non risultava aver corrisposto tale imposta e, pertanto, non avrebbe avuto diritto a ripeterla.
Preso atto, in sede di memoria di replica, dell'avvenuto pagamento dell'imposta da parte del nelle more del presente giudizio (il 9 maggio 2024), la difesa ha ribadito il _1 CP_1 permanete interesse dei suoi assistiti a coltivare la domanda con riguardo all'an, e cioè
l'interesse a che venga statuito “il diritto del sig. ad agire in via esecutiva per il recupero _1 del valore della sola imposta di registro (pari a € 10.821,94), maggiorata degli interessi legali dal 10 maggio 2024 e non, invece, delle sanzioni che dipendono dalla esclusiva condotta negligente del sig. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e non degli i _1 Parte_2 quali sarebbero estranei rispetto all'Erario”.
7. Passando all'esame dell'appello principale, i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, non possono che essere disattesi.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, nell'esaminare la questione di diritto se la mera previsione degli «interessi legali» nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., oppure se, per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione, hanno espresso il seguente principio di diritto: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, partono infatti dalla premessa che il quarto comma dell'art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia a una fattispecie i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Dunque oggetto di accertamento del giudice della cognizione, a seguito dell'introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sarà anche la ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 1284, comma quarto, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la natura della fonte dell'obbligazione, l'esistenza di un accordo contrattuale specifico sulle condizioni di interesse che, se valido, impedisce l'applicazione del tasso legale maggiorato, l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in discorso.
Pertanto, la Suprema Corte ritiene necessario effettuare un accertamento di natura propriamente giurisdizionale, volto a verificare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astratta pagina 8 di 13 relativa alla spettanza degli interessi maggiorati. Questo giudizio sussuntivo, risolutivo rispetto al punto controverso e suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata, rientra nell'attività di cognizione che costituisce la base del titolo esecutivo giudiziale e deve essere necessariamente compiuta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda.
In conclusione, il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve contenere l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata.
Ne consegue che, con riferimento al procedimento esecutivo, la mera previsione - contenuta nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo - di condanna al pagamento degli
“interessi legali” non è sufficiente ad integrare tale accertamento, in ragione dell'autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati, rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio. Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite2, la sentenza di primo grado deve essere confermata in quanto ha correttamente escluso, in totale assenza -nella fase di merito- di una domanda e, conseguentemente, di un relativo accertamento, l'applicabilità alla fattispecie degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il decreto ingiuntivo n. 161/2016 condannava infatti l'opponente al pagamento della somma di
€ 260.000,00 oltre “interessi come da domanda” e il ricorso monitorio chiedeva di voler ingiungere il pagamento della somma di € 260.000,00 “oltre interessi legali”.
In difetto di un titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione forzata per gli interessi ad un tasso più elevato di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., va ritenuto conforme a diritto il dispositivo finale della decisione impugnata che accerta il diritto di parte opposta a procedere esecutivamente nei confronti di parte opponente per gli importi del secondo precetto, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla domanda monitoria fino al saldo.
Correttamente il primo giudice, attenendosi ai principi sanciti dall'art. 1282, I comma c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ha ricondotto la liquidità e l'esigibilità del credito alla data dell'introduzione del ricorso monitorio in quanto l'atto monitorio è stato ritenuto, in ossequio alla richiamata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'elemento determinante per l'accertamento definitivo del credito consacrato nel titolo giudiziale, ovvero nel decreto ingiuntivo fatto valere.
Pertanto la pronuncia impugnata va, sul punto, confermata.
7.1 Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la censura svolta dall'appellante in ordine alla statuizione della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità delle domande svolte in via CP_ riconvenzionale dal (per la prima volta) nel procedimento di opposizione a precetto e cioè di quantificazione del maggior danno occorso allo stesso in ragione del mancato trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui al contratto preliminare del 2.7.1999 e della mancata/ritardata restituzione del prezzo, della penale e degli interessi contrattuali, non richiesti in sede di ricorso monitorio né nel primo atto di precetto “per evitare contestazioni”, ma mai rinunciati. 2 e ribaditi anche da Cass. n. 19015/2024. pagina 9 di 13 Il Tribunale ha ritenuto che tali domande, attenendo al contratto preliminare “riemerso” come contratto sottostante nella causa di merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere avanzate dal in tale giudizio, con conseguente “preclusione del dedotto e _1 del deducibile”.
La Corte, sul punto, formula le seguenti osservazioni.
Come è noto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell'ammissibilità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di domande diverse da quelle azionate in sede monitoria formulate dall'opposto con la comparsa di costituzione, era nel senso di ritenere che, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si fosse venuto a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, con possibilità di proporre quindi eventuale reconventio reconventionis.
Tale orientamento ha costituito oggetto di rimeditazione a seguito di due sentenze della
Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 12310/2015 e n. 22404/2018) con le quali si è affermato che tra le attività consentite alle parti alla prima udienza (art. 183, co. 5, c.p.c.) e, al più tardi, nella prima memoria di trattazione (art. 183, co. 6, c.p.c.), non rientra soltanto la mera precisazione delle domande già formulate - tradizionalmente identificata con l'attività di emendatio libelli, distinta dalla mutatio libelli che, in quanto integrante il mutamento radicale della domanda originaria nei suoi elementi essenziali, equivale alla proposizione (inammissibile) di domanda nuova - ma anche, secondo la lettera dello stesso codice, la modificazione che non dia forma a una nuova domanda.
Coerente con tale nuovo percorso ermeneutico, le Sezioni Unite - con recente sentenza n.
26727/2024 - hanno riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta oltre i limiti della reconventio reconventionis, aggiungendo in tale atto finanche pretese alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Con specifico riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il creditore procedente può proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni eventuale ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto e persino domandare la condanna dell'opponente anche per altro titolo, deducendo in via riconvenzionale un'ulteriore ragione creditoria che possa consentire in quella sede la formazione di un nuovo titolo esecutivo, in sostituzione (se invalido) o in aggiunta a quello per cui si procede (cfr. da ultimo Cass. n.
29636/2024).
Secondo la Corte, all'interno del giudizio di opposizione è consentito quindi all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente ma per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, trovando applicazione le regole generali in tema di cumulo pagina 10 di 13 oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria.
Analogamente si è ammesso, ex latere debitoris, che questi possa legittimamente chiedere, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto a un controcredito opposto in compensazione
(Cass. n. 11449/2003; Cass. n. 971/1963), con ciò superando il diverso orientamento espresso da isolata pronuncia della Cassazione (sentenza n. 1602/1979), secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, e al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio.
Tuttavia, l'ambito di proponibilità di domande riconvenzionali da parte del creditore opposto deve avere riguardo a ragioni creditorie differenti da quelle azionate, potendo diversamente incorrere in una valutazione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento di pretese creditorie che avrebbero potuto e dovuto essere azionate in uno stesso contesto trovando titolo, come nel caso di specie, in un medesimo ed unico rapporto obbligatorio e risolvendosi le stesse in un unilaterale aggravio della posizione debitoria lesivo sia del principio di correttezza e buona fede che conforma l'esecuzione contrattuale, sia del principio costituzionale del giusto processo, volto a rispettare la sua ragionevole durata (Cass. SS.UU. n. 23726/2007).
La pretesa, pertanto, dell'odierno appellante di formulare solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione domande relative a penali o interessi contrattuali non richiesti né con il ricorso monitorio né nel successivo giudizio di merito “per evitare contestazioni” e, in estremo subordine, il maggior danno occorso per la mancata/ritardata restituzione del prezzo versato non può pertanto trovare tutela in questa sede.
Alla luce dei principi sopra illustrati, ritiene pertanto la Corte di confermare sul punto la pronuncia impugnata.
8. Passando all'esame dell'appello incidentale, gli eredi con un unico motivo, hanno CP_1 chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito (§ VIII) il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente per l'importo di € 17.807,98 relativo all'imposta di registro liquidata per il decreto ingiuntivo3 e ciò sul rilievo del mancato pagamento di tale imposta da parte del
, presupposto per la sua ripetizione. _1
A fronte del documentato pagamento effettuato dall'appellante nelle more del presente giudizio4 e del sopravvenuto venir meno, secondo la prospettazione di controparte, di un interesse attuale e concreto a coltivare l'appello incidentale, gli eredi hanno ritenuto la CP_1 permanenza del loro interesse a sostenere le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione incidentale affermando che, non avendo il provveduto al pagamento dell'imposta nel _1 corso del giudizio di primo grado, “non aveva diritto di agire esecutivamente per il recupero dell'imposta di registro non versata”. Ne deriverebbe pertanto il diritto dello stesso di procedere ad esecuzione per il rimborso della sola imposta di registro (e non delle sanzioni) “solamente dopo l'intervenuto pagamento della stessa”, con la conseguenza che il quantum deve essere identificato, “oltre alla sola tassa di registro (pari a € 10.812,94) (…) negli interessi legali ex art. 1284, 1° comma c.c., a decorrere dal 9 maggio 2024 (vale a dire: dalla data del versamento del sig. )”. _1
Come di recente sottolineato dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga (ord.n.
32669/2024), “in base all'espressa previsione dell'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie)5, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto”.
Di conseguenza, il ritardo nel pagamento dell'imposta e la conseguente sanzione non può, nella specie, ritenersi imputabile agli odierni appellanti incidentali, quali obbligati in solido nei confronti dell'erario.
È pertanto erroneo l'assunto del tribunale che ha rigettato l'eccezione sollevata sul punto dagli eredi sul presupposto che tale voce fosse dovuta ex lege anche da questi ultimi. CP_1
A fronte di tale errore di diritto, risultano del tutto inconferenti le ulteriori considerazioni di fatto relative allo svolgimento dei rapporti contrattuali inter partes, svolte dal nei propri _1 atti difensivi.
9. Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento di quello incidentale, consegue la condanna di a rifondere alla controparte le spese di lite del grado che si liquidano Parte_1 come da dispositivo, tenuto conto dell'indicato valore della domanda oggetto dell'appello principale (€ 400.000,00), in applicazione dei valori medi previsti dalle vigenti Tariffe forensi.
A carico di grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così Parte_1 come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e sull'appello incidentale da questi ultimi avanzato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano n. 6018/2023, pubblicata in data 14.07.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, accerta il diritto di ad agire in via esecutiva per il recupero Parte_1 della somma di € 10.812,94 corrisposta a titolo di imposta di registro e oneri di riscossione, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dal 9.5.2024 al saldo effettivo;
pagina 12 di 13 3. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 20.119,00 per compensi di cui
€ 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 per la somma iscritta a ruolo di € 17.807,98, di cui € 10.498,00 a titolo di imposta di registro e il residuo per oneri Pt_ di riscossione, interessi e sanzioni (doc. 13 all. 4 fascicolo ) Pt_ 4 Doc. 42 fascicolo attestante il versamento in data 9.5.2024 della somma di € 19.307,97 pagina 11 di 13 5 Art. 57. Soggetti obbligati al pagamento. “Oltre ai Pubblici Ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto e avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimento di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello, da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Fiorilde Ricioppo (C.F. ) e Mario Santopietro (C.F. C.F._2
) con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi sito in Milano, C.F._3
Via Podgora n. 11, giusta procura agli atti
- appellante - contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), nella C.F._5 Controparte_3 C.F._6 loro qualità di eredi del defunto (C.F. ), Persona_1 C.F._7 rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Marinoni (C.F. ) e C.F._8 CP_4
(C.F. ), giusta procura agli atti
[...] CodiceFiscale_9
- appellati e appellanti incidentali-
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6018/2023, emessa il 13.07.2023, pubblicata in data 14.07.2023 e notificata in data 24.07.2023.
Conclusioni
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata e le avverse domande ed eccezioni e, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 6018/2023, pubblicata il 14/07/23, così giudicare:
pagina 1 di 13 - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6018/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa Burza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 38204/2021 +
40437/2021, depositata in data 13/07/2023 e pubblicata in data 14/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o illegittimità della opposizione
Rg n. 38204/21 proposta dagli ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per le ragioni esposte Parte_2 in atti, con tutte le conseguenze di legge;
- relativamente al giudizio recante Rg n. 40437/21, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o illegittimità dell'opposizione avversaria per contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado, come meglio esposto in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO: rigettare, per tutte le ragioni in narrativa, entrambe le opposizioni ex adverso proposte, poiché infondate in fatto e diritto;
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare che l'importo di Euro 260.000 è composto da capitale dovuto e penale contrattualmente pattuita dalle parti, come esposto in narrativa, e, conseguentemente, condannare gli al pagamento in favore del sig. degli Parte_2 _1 importi quantificati nell'atto di precetto notificato in data 02.09.2021, ovvero della maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, determinando l'importo del credito dovuto, maggiorato della penale maturata da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo e degli interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo;
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non dovuta la penale contrattualmente prevista dalle parti, quantificare il risarcimento del maggior danno occorso al sig. per il mancato trasferimento della proprietà dei beni di cui al _1 contratto del 2.07.1999 e per la mancata e/o ritardata restituzione del prezzo versato, per il trasferimento immobiliare non perfezionatosi, protratta da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo, il tutto oltre interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% spese generali forfettarie, IVA e CPA, con condanna degli Eredi Bonfatti ex art. 96 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, per lite temeraria, con liquidazione del relativo danno in via equitativa
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli Appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e appellanti incidentali Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
“Voglia la Ecc.ma Corte, in forza di quanto esposto in atti, in relazione alla sentenza del
Tribunale di Milano n. 6018/2023, pubblicata il 14 luglio 2023:
- nel merito, confermare la Sentenza nel capo che ha accertato la debenza degli interessi di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma di € 260.590,64 (paragrafo VII della motivazione)
e rigettare i motivi di appello del sig. ; Parte_1 pagina 2 di 13 - in via incidentale, riformare il capo della Sentenza (paragrafo VIII della motivazione) che ha accertato la debenza dell'importo di € 17.807,98 per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a procedere a esecuzione nei confronti dei signori _1
, e nei limiti dell'importo di € 260.590,64, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 oltre interessi ai sensi del I comma dell'art. 1284 c.c.;
- sulle spese: con vittoria delle spese giudiziali, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il 22 gennaio 2016, notificava a il decreto ingiuntivo Parte_1 Persona_1 provvisoriamente esecutivo n. 161/2016 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di €
260.000,00, oltre “interessi come da domanda”1, basato su una dichiarazione di
“riconoscimento di debito” del dell'aprile 2014, in relazione a un prestito. CP_1
Avverso tale ingiunzione veniva proposta da quest'ultimo opposizione nel giudizio rubricato al n. 11357/2016 R.G., proseguito poi dai suoi eredi, nel quale, in estrema sintesi, contestava di essere debitore dell'intimante, non avendo mai ricevuto in prestito -da questi- denaro, e lamentava l'apocrifia delle firme presenti sull'asserito riconoscimento di debito e sui due solleciti posti a fondamento dell'ingiunzione evidenziando, in ogni caso, la “natura inequivocabilmente dubbia del preteso riconoscimento”.
Costituitosi in giudizio, il sosteneva che l'obbligazione de quo traeva origine “dal _1 mancato perfezionamento del contratto di compravendita del 2 luglio 1999 a fronte del quale il sig. si era reso debitore della restituzione del prezzo di Lire 950.000.000, già pagato CP_1 dal sig. , oltre interessi, spese e penale, garantendo l'adempimento mediante la consegna _1 di cambiali”. Il contratto prevedeva che il rogito avrebbe dovuto essere stipulato “entro e non oltre il 2 Luglio 2000” e che “trascorsa tale data sulla somma versata di L. 950.000.000
(novecentocinquantamilioni) la parte venditrice verserà alla parte acquirente gli interessi del
10% annuo ed una penale di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni mese di ritardo oltre eventuali spese legali”.
Sosteneva l'opposto che, a causa dell'esistenza di un pignoramento sugli immobili promessi in vendita dal il contratto definitivo non era stato sottoscritto e le parti si erano accordate CP_1 per la restituzione della somma già versata dal . Proseguiva quest'ultimo affermando che, _1 in esecuzione di tale accordo, il gli aveva consegnato in garanzia degli assegni in lire, CP_1 poi sostituiti da cambiali in euro, ma che, “stanco dei ritardi” e dei parziali/mancati pagamenti, in ragione “dell'aggravarsi della sua situazione di salute, chiedeva al debitore di sottoscrivere una nuova ricognizione di debito, con riguardo alle cambiali già scadute e non pagate”, formalizzata nel mese di aprile del 2014 e posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4460/2021, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 161/2016, dichiarandolo esecutivo, e condannava gli eredi al CP_1 pagamento delle spese di lite e di CTU, decisione poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza avverso la quale gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione, tuttora CP_1 pendente. 1 Formulata nei seguenti termini: “oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo effettivo” pagina 3 di 13 2. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il 21.9.2021, gli eredi CP_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato da il 2.9.2021 Parte_1 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 399.937,88 di cui € 260.000,00 per capitale,
€ 3.098,63 per interessi legali dall'1.4.2014 al 18.11.2015, € 118.440,33 per interessi moratori ex art. 1284, II e IV comma c.c. dal 19.11.2015 al 27.7.2021, € 17.807,98 per tassa di registrazione del D.I. ed € 590,94 per spese legali relative al precetto, “oltre al costo di notifica del presente atto (…), al costo della tassa di registrazione della sentenza n. 4460/21 non ancora liquidata, agli ulteriori interessi ex art. 1282 [rectius 1284], II e IV comma c.c. maturandi sino al saldo effettivo, alle spese successive occorrende”. Gli opponenti sostenevano che il non aveva diritto “a procedere ad esecuzione forzata _1 con riferimento all'importo intimato a titolo di interessi”, con riferimento alla “abnorme somma” di € 118.440,33, e che quello che “nel precetto l'asserito creditore vorrebbe far passare come semplice 'capitale' della pretesa (i.e. € 260.000), in realtà è un importo già maggiorato di interessi”. Contestavano in ogni caso l'errore nella determinazione degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, II e IV co. c.c., in quanto “né il Titolo Esecutivo, né le stesse domande dell'asserito creditore nel giudizio di merito, hanno mai cristallizzato una simile pretesa”.
Gli eredi contestavano altresì il diritto del di procedere ad esecuzione forzata CP_1 _1 anche con riferimento all'importo riguardante la tassa di registro afferente il decreto ingiuntivo, non avendo egli dimostrato “che la stessa tassa [fosse] stata già corrisposta”. Sollevavano infine eccezioni di irregolarità e comunque nullità dell'atto di precetto sotto il profilo squisitamente formale.
Si costituiva in giudizio il rivendicando il proprio diritto di conseguire “l'immediato _1 pagamento dell'importo di Euro 260.590,94 non contestato, senza ulteriori dilazioni”, essendo oggetto di contestazione unicamente le voci relative agli interessi e alla tassa di registro, precisando che “l'importo di Euro 260.000, indicato dalle Parti come dovuto all'Aprile 2014,
è la somma capitale riportata dalle cambiali scadute e non pagate sino a tale data, maggiorate della penale dovuta per ciascun mese di ritardo”, somma dalla quale erano maturati gli interessi richiesti con il precetto opposto. Chiedeva pertanto, in via principale, il rigetto dell'opposizione, in via subordinata l'accertamento che l'importo di € 260.000,00 era composto da capitale e penale contrattualmente pattuita dalle parti e, in ulteriore subordine, “nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non dovuta la penale contrattualmente prevista dalle parti”, il risarcimento del maggior danno occorso per il mancato trasferimento della proprietà dei beni e per la “mancata e/o ritardata restituzione del prezzo versato”.
3. Nelle more, il notificava un secondo atto di precetto, con il quale chiedeva, “al fine di _1 soddisfare celermente il proprio credito, in pendenza dell'opposizione,” il pagamento dell'importo di € 260.590,64, di cui € 260.000,00 per (sola) sorte capitale, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 4460/2021 del Tribunale di Milano e dal decreto ingiuntivo n. 161/2016, al netto pertanto delle somme oggetto di contestazione.
Avverso tale atto proponevano opposizione gli eredi lamentando la “violazione del CP_1 giusto processo in tema di frazionamento del credito” e del disposto di cui all'art. 754 c.c., avendo il intimato il pagamento delle somme in via solidale laddove, al contrario, ciascun _1 erede è tenuto a rispondere “distintamente ed esclusivamente nei limiti della propria quota ereditaria”. pagina 4 di 13 Si costituiva ritualmente il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità _1 dell'opposizione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
In accoglimento dell'istanza formulata dagli eredi con provvedimento in data 10 CP_1 febbraio 2022, il G.E. del procedimento n. 40437/2021 R.G.E. ne disponeva la riunione a quello precedentemente introdotto (R.G.E. 38204/2021) per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Tenuto conto della disposta riunione, gli eredi contestavano: CP_1
A) il diritto del Sisto di procedere ad esecuzione forzata ex art 615 comma I cpc con particolare riferimento:
A1) all'importo riguardante la tassa di registro;
A 2) all'importo intimato a titolo di interessi in ragione:
- dell'applicazione di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
- dell'erronea determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'inapplicabilità nella fattispecie del disposto di cui al quarto comma;
- della mancata indicazione della base del calcolo degli interessi;
B) l'irregolarità del titolo esecutivo e del precetto con i seguenti motivi riconducibili all'art 617 comma I c.p.c.:
- difetto di sottoscrizione da parte di tutti i procuratori del creditore;
- violazione del principio del giusto processo;
- irregolarità formali dell'atto di precetto: per mancata indicazione della data in cui è stata apposta la formula esecutiva alla sentenza e per mancata concessione del termine di 10 giorni per pagare.
Con sentenza n. 6018/2023 emessa il 13.7.2023 e pubblicata il 14.7.2023, il Tribunale di Milano così decideva: “accerta che parte opposta ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della parte opponente per gli importi di cui al secondo precetto, datato 24.9.21, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma I c.c. dalla domanda monitoria fino al saldo e oltre alla tassa di registro di € 17.807,98; dichiara inammissibili le domande svolte in via riconvenzionale dall'opposta; spese di lite compensate.”
4. Con atto di citazione in appello notificato il 21.09.23, ha interposto gravame Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi di seguito esposti.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza CP_1 nel capo che ha accertato la debenza degli interessi di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma di € 260.590,64 nonché, in via incidentale, la riforma del capo della sentenza che ha accertato la debenza dell'importo di € 17.807,98 a titolo di tassa di registro, con conseguente dichiarazione del “diritto del sig. a procedere a esecuzione (…) nei limiti dell'importo di _1
€ 260.590,64, oltre interessi ai sensi del I comma dell'art. 1284 c.c.”.
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2024 ex art. art
352 c.p.c. Viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024.
5. Partendo dall'esame dell'appello principale proposto dal , con il primo motivo, rubricato _1
“contraddittoria ed erronea interpretazione dei poteri di cognizione del Giudice dell'opposizione, carenza di motivazione ed erronea applicazione del disposto dell'art. 1284, I comma c.c. piuttosto che dell'art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda giudiziale”, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado che, “sviato dall'inesatta ricostruzione fattuale pagina 5 di 13 e dall'equivoco in merito ai propri poteri di cognizione quale Giudice dell'opposizione, si è limitato ad accogliere l'opposizione, senza entrare nel merito della questione, affermando di non poter decidere 'in relazione all'applicabilità alla fattispecie degli interessi nella misura ex art. 1284 comma IV cc.' in quanto la relativa domanda avrebbe dovuto essere formulata nella fase di merito”.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere dovuti gli interessi di cui al I comma del 1284 c.c. anziché quelli moratori di cui al IV comma, da reputarsi dovuti anche a prescindere da una domanda il tal senso. Inoltre, il G.E., avendo poteri di cognizione piena in sede di opposizione, avrebbe dovuto egli stesso stabilire il saggio degli interessi applicabile, a prescindere da un'espressa domanda di parte. Dunque, il Giudice dell'opposizione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 1284, IV comma c.c., norma generale che prevederebbe l'automatica determinazione degli interessi moratori nella misura prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a partire dalla domanda giudiziale. Tale disposizione, introdotta dal D.L. 132/2014, non richiederebbe ulteriori specificazioni da parte del creditore.
Nel caso di specie, il , nel ricorso per decreto ingiuntivo con il quale richiedeva il capitale _1
“oltre interessi”, avrebbe “senz'altro inteso richiedere quelli ex art. 1284, IV comma c.c.”, considerando che la proposizione della domanda generica sarebbe sufficiente per l'applicazione automatica degli interessi moratori, tenuto conto altresì della natura contrattuale dell'obbligazione pecuniaria accertata nei precedenti gradi di giudizio derivando dall'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita del 1999 e dal riconoscimento di debito sottoscritto nel 2014, con un capitale dovuto di € 260.000,00. L'appellante inoltre evidenzia come la ratio dell'art. 1284, IV comma c.c., volta a ridurre la durata dei processi civili e a scoraggiare l'abuso del processo, renderebbe vieppiù necessaria una riforma della sentenza impugnata, considerato l'esito pressoché infruttuoso dei molteplici tentativi di pignoramento presso terzi esperiti e le ulteriori iniziative assunte per il recupero del credito.
Sottolinea altresì che la reiterata inadempienza della controparte, favorita dall'assenza di interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c., incentiverebbe il debitore a prolungare il contenzioso, arrecando un danno ulteriore al creditore.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante rileva infine che tra le parti è pendente altro giudizio (n. 38372/2021 R.G.) incardinato dagli eredi i quali sostengono che il loro CP_1 defunto padre avrebbe già restituito al la restante somma di € 518.061,00 (pari alla _1 differenza tra € 778.061,00 e € 260.000,00) e chiedono la restituzione di tale importo perché
“senza causa corrisposto”, affermando che il de cuius sarebbe “caduto vittima di disegno illecito”.
Questo nuovo giudizio confermerebbe “la finalità meramente dilatoria che anima le azioni di controparte la quale persevera nel mancato pagamento delle somme dovute”.
5.1 Con il secondo motivo di appello, rubricato “errata, falsa applicazione e interpretazione dell'art. 1282, I comma c.c., nella parte in cui la sentenza appellata riconosce gli interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. con decorrenza dalla data della domanda monitoria piuttosto che dal dovuto (da rinvenirsi nella data del riconoscimento di debito – doc. 11)”, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente fatto pagina 6 di 13 decorrere gli interessi ex art. 1284, I comma c.c. dalla data della domanda monitoria anziché dal momento in cui il credito sarebbe diventato liquido ed esigibile, ovvero dal riconoscimento del debito da parte del defunto nell'aprile 2014. Infatti, ai sensi dell'art. 1282, I comma CP_1
c.c., i crediti liquidi ed esigibili produrrebbero interessi automaticamente, senza necessità di messa in mora del debitore. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito per € 260.000,00 sarebbe chiaro, non condizionato e immediatamente esigibile. Pertanto, gli interessi legali decorrerebbero dal 1° aprile 2014 fino al 19 novembre 2015, data della domanda giudiziale, come correttamente quantificati nel precetto notificato il 2.9.2021.
5.2 Con il terzo motivo di appello, rubricato “contraddittoria ed erronea interpretazione dei poteri del Giudice dell'opposizione in merito alle domande riconvenzionali proposte dalla parte opposta”, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali svolte dalla difesa , _1 sostenendo che avrebbero dovuto essere avanzate nella causa di merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto relative al contratto preliminare del 1999 oggetto del vaglio a cognizione piena da parte del giudice del merito, “con ogni relativa domanda (derivante dallo stesso) che in quella sede avrebbe dovuto essere eventualmente avanzata dalle parti e con conseguente preclusione del dedotto e del deducibile”.
In sede di opposizione agli atti di precetto (nei procedimenti riuniti n. 38204/2021 R.G. e n.
40437/2021 R.G.), l'appellante afferma di avere richiesto, in subordine, di “accertare e dichiarare che l'importo di Euro 260.000 è composto da capitale dovuto e penale contrattualmente pattuita dalle parti (…) e, conseguentemente, condannare gli Parte_2 al pagamento in favore del sig. degli importi quantificati nell'atto di precetto notificato _1 in data 02.09.2021, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinando
l'importo del credito dovuto, maggiorato della penale maturata da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo e degli interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo”. In ulteriore subordine, “nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non dovuta la penale contrattualmente prevista dalle parti, quantificare il risarcimento del maggior danno occorso al sig. per il mancato trasferimento della proprietà dei beni di cui al contratto _1 del 2.07.1999 e per la mancata e/o ritardata restituzione del prezzo versato, per il trasferimento immobiliare non perfezionatosi, protratto da ciascuna scadenza delle cambiali insolute al saldo effettivo, il tutto oltre interessi convenzionali e/o moratori maturati da ciascuna scadenza al saldo effettivo e rivalutazione monetaria”. Secondo la prospettazione dell'appellante, tali domande, formulate in sede di opposizione al precetto, deriverebbero dall'assenza, nel decreto ingiuntivo, di domande relative a penali o interessi contrattuali, non richiesti nel primo atto di precetto “per evitare contestazioni” ma mai rinunciati. A seguito delle opposizioni degli eredi sulla corresponsione degli interessi CP_1 al tasso moratorio, il avrebbe allora integrato la propria difesa richiedendo, in subordine, _1
“nella denegata ipotesi di mancato rigetto dell'opposizione, il versamento della penale e il pagamento degli interessi convenzionali al tasso del 10% pattuito nell'atto di compravendita”.
6. Hanno proposto appello incidentale gli eredi CP_1
Questi ultimi, con un unico motivo rubricato “erronea applicazione dell'art. 57 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 91 c.p.c.”, censurano la decisione del giudice di primo grado nella pagina 7 di 13 parte in cui ha statuito che “non può meritare accoglimento l'eccezione relativa alla tassa di registro derivante dal decreto ingiuntivo, atteso che tale voce è dovuta ex lege”.
Secondo i il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto dell'opposto CP_1 di procedere esecutivamente per l'importo dell'imposta di registro di € 17.807,98 dal momento che controparte non risultava aver corrisposto tale imposta e, pertanto, non avrebbe avuto diritto a ripeterla.
Preso atto, in sede di memoria di replica, dell'avvenuto pagamento dell'imposta da parte del nelle more del presente giudizio (il 9 maggio 2024), la difesa ha ribadito il _1 CP_1 permanete interesse dei suoi assistiti a coltivare la domanda con riguardo all'an, e cioè
l'interesse a che venga statuito “il diritto del sig. ad agire in via esecutiva per il recupero _1 del valore della sola imposta di registro (pari a € 10.821,94), maggiorata degli interessi legali dal 10 maggio 2024 e non, invece, delle sanzioni che dipendono dalla esclusiva condotta negligente del sig. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e non degli i _1 Parte_2 quali sarebbero estranei rispetto all'Erario”.
7. Passando all'esame dell'appello principale, i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, non possono che essere disattesi.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, nell'esaminare la questione di diritto se la mera previsione degli «interessi legali» nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., oppure se, per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione, hanno espresso il seguente principio di diritto: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, partono infatti dalla premessa che il quarto comma dell'art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia a una fattispecie i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Dunque oggetto di accertamento del giudice della cognizione, a seguito dell'introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sarà anche la ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 1284, comma quarto, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la natura della fonte dell'obbligazione, l'esistenza di un accordo contrattuale specifico sulle condizioni di interesse che, se valido, impedisce l'applicazione del tasso legale maggiorato, l'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in discorso.
Pertanto, la Suprema Corte ritiene necessario effettuare un accertamento di natura propriamente giurisdizionale, volto a verificare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astratta pagina 8 di 13 relativa alla spettanza degli interessi maggiorati. Questo giudizio sussuntivo, risolutivo rispetto al punto controverso e suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata, rientra nell'attività di cognizione che costituisce la base del titolo esecutivo giudiziale e deve essere necessariamente compiuta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda.
In conclusione, il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve contenere l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata.
Ne consegue che, con riferimento al procedimento esecutivo, la mera previsione - contenuta nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo - di condanna al pagamento degli
“interessi legali” non è sufficiente ad integrare tale accertamento, in ragione dell'autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati, rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio. Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite2, la sentenza di primo grado deve essere confermata in quanto ha correttamente escluso, in totale assenza -nella fase di merito- di una domanda e, conseguentemente, di un relativo accertamento, l'applicabilità alla fattispecie degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il decreto ingiuntivo n. 161/2016 condannava infatti l'opponente al pagamento della somma di
€ 260.000,00 oltre “interessi come da domanda” e il ricorso monitorio chiedeva di voler ingiungere il pagamento della somma di € 260.000,00 “oltre interessi legali”.
In difetto di un titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione forzata per gli interessi ad un tasso più elevato di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., va ritenuto conforme a diritto il dispositivo finale della decisione impugnata che accerta il diritto di parte opposta a procedere esecutivamente nei confronti di parte opponente per gli importi del secondo precetto, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla domanda monitoria fino al saldo.
Correttamente il primo giudice, attenendosi ai principi sanciti dall'art. 1282, I comma c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ha ricondotto la liquidità e l'esigibilità del credito alla data dell'introduzione del ricorso monitorio in quanto l'atto monitorio è stato ritenuto, in ossequio alla richiamata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'elemento determinante per l'accertamento definitivo del credito consacrato nel titolo giudiziale, ovvero nel decreto ingiuntivo fatto valere.
Pertanto la pronuncia impugnata va, sul punto, confermata.
7.1 Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la censura svolta dall'appellante in ordine alla statuizione della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità delle domande svolte in via CP_ riconvenzionale dal (per la prima volta) nel procedimento di opposizione a precetto e cioè di quantificazione del maggior danno occorso allo stesso in ragione del mancato trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui al contratto preliminare del 2.7.1999 e della mancata/ritardata restituzione del prezzo, della penale e degli interessi contrattuali, non richiesti in sede di ricorso monitorio né nel primo atto di precetto “per evitare contestazioni”, ma mai rinunciati. 2 e ribaditi anche da Cass. n. 19015/2024. pagina 9 di 13 Il Tribunale ha ritenuto che tali domande, attenendo al contratto preliminare “riemerso” come contratto sottostante nella causa di merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere avanzate dal in tale giudizio, con conseguente “preclusione del dedotto e _1 del deducibile”.
La Corte, sul punto, formula le seguenti osservazioni.
Come è noto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell'ammissibilità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di domande diverse da quelle azionate in sede monitoria formulate dall'opposto con la comparsa di costituzione, era nel senso di ritenere che, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si fosse venuto a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, con possibilità di proporre quindi eventuale reconventio reconventionis.
Tale orientamento ha costituito oggetto di rimeditazione a seguito di due sentenze della
Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 12310/2015 e n. 22404/2018) con le quali si è affermato che tra le attività consentite alle parti alla prima udienza (art. 183, co. 5, c.p.c.) e, al più tardi, nella prima memoria di trattazione (art. 183, co. 6, c.p.c.), non rientra soltanto la mera precisazione delle domande già formulate - tradizionalmente identificata con l'attività di emendatio libelli, distinta dalla mutatio libelli che, in quanto integrante il mutamento radicale della domanda originaria nei suoi elementi essenziali, equivale alla proposizione (inammissibile) di domanda nuova - ma anche, secondo la lettera dello stesso codice, la modificazione che non dia forma a una nuova domanda.
Coerente con tale nuovo percorso ermeneutico, le Sezioni Unite - con recente sentenza n.
26727/2024 - hanno riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta oltre i limiti della reconventio reconventionis, aggiungendo in tale atto finanche pretese alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Con specifico riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il creditore procedente può proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni eventuale ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto e persino domandare la condanna dell'opponente anche per altro titolo, deducendo in via riconvenzionale un'ulteriore ragione creditoria che possa consentire in quella sede la formazione di un nuovo titolo esecutivo, in sostituzione (se invalido) o in aggiunta a quello per cui si procede (cfr. da ultimo Cass. n.
29636/2024).
Secondo la Corte, all'interno del giudizio di opposizione è consentito quindi all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente ma per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, trovando applicazione le regole generali in tema di cumulo pagina 10 di 13 oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria.
Analogamente si è ammesso, ex latere debitoris, che questi possa legittimamente chiedere, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto a un controcredito opposto in compensazione
(Cass. n. 11449/2003; Cass. n. 971/1963), con ciò superando il diverso orientamento espresso da isolata pronuncia della Cassazione (sentenza n. 1602/1979), secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, e al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio.
Tuttavia, l'ambito di proponibilità di domande riconvenzionali da parte del creditore opposto deve avere riguardo a ragioni creditorie differenti da quelle azionate, potendo diversamente incorrere in una valutazione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento di pretese creditorie che avrebbero potuto e dovuto essere azionate in uno stesso contesto trovando titolo, come nel caso di specie, in un medesimo ed unico rapporto obbligatorio e risolvendosi le stesse in un unilaterale aggravio della posizione debitoria lesivo sia del principio di correttezza e buona fede che conforma l'esecuzione contrattuale, sia del principio costituzionale del giusto processo, volto a rispettare la sua ragionevole durata (Cass. SS.UU. n. 23726/2007).
La pretesa, pertanto, dell'odierno appellante di formulare solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione domande relative a penali o interessi contrattuali non richiesti né con il ricorso monitorio né nel successivo giudizio di merito “per evitare contestazioni” e, in estremo subordine, il maggior danno occorso per la mancata/ritardata restituzione del prezzo versato non può pertanto trovare tutela in questa sede.
Alla luce dei principi sopra illustrati, ritiene pertanto la Corte di confermare sul punto la pronuncia impugnata.
8. Passando all'esame dell'appello incidentale, gli eredi con un unico motivo, hanno CP_1 chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito (§ VIII) il diritto dell'opposto di procedere esecutivamente per l'importo di € 17.807,98 relativo all'imposta di registro liquidata per il decreto ingiuntivo3 e ciò sul rilievo del mancato pagamento di tale imposta da parte del
, presupposto per la sua ripetizione. _1
A fronte del documentato pagamento effettuato dall'appellante nelle more del presente giudizio4 e del sopravvenuto venir meno, secondo la prospettazione di controparte, di un interesse attuale e concreto a coltivare l'appello incidentale, gli eredi hanno ritenuto la CP_1 permanenza del loro interesse a sostenere le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione incidentale affermando che, non avendo il provveduto al pagamento dell'imposta nel _1 corso del giudizio di primo grado, “non aveva diritto di agire esecutivamente per il recupero dell'imposta di registro non versata”. Ne deriverebbe pertanto il diritto dello stesso di procedere ad esecuzione per il rimborso della sola imposta di registro (e non delle sanzioni) “solamente dopo l'intervenuto pagamento della stessa”, con la conseguenza che il quantum deve essere identificato, “oltre alla sola tassa di registro (pari a € 10.812,94) (…) negli interessi legali ex art. 1284, 1° comma c.c., a decorrere dal 9 maggio 2024 (vale a dire: dalla data del versamento del sig. )”. _1
Come di recente sottolineato dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga (ord.n.
32669/2024), “in base all'espressa previsione dell'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie)5, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto”.
Di conseguenza, il ritardo nel pagamento dell'imposta e la conseguente sanzione non può, nella specie, ritenersi imputabile agli odierni appellanti incidentali, quali obbligati in solido nei confronti dell'erario.
È pertanto erroneo l'assunto del tribunale che ha rigettato l'eccezione sollevata sul punto dagli eredi sul presupposto che tale voce fosse dovuta ex lege anche da questi ultimi. CP_1
A fronte di tale errore di diritto, risultano del tutto inconferenti le ulteriori considerazioni di fatto relative allo svolgimento dei rapporti contrattuali inter partes, svolte dal nei propri _1 atti difensivi.
9. Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento di quello incidentale, consegue la condanna di a rifondere alla controparte le spese di lite del grado che si liquidano Parte_1 come da dispositivo, tenuto conto dell'indicato valore della domanda oggetto dell'appello principale (€ 400.000,00), in applicazione dei valori medi previsti dalle vigenti Tariffe forensi.
A carico di grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così Parte_1 come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e sull'appello incidentale da questi ultimi avanzato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano n. 6018/2023, pubblicata in data 14.07.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, accerta il diritto di ad agire in via esecutiva per il recupero Parte_1 della somma di € 10.812,94 corrisposta a titolo di imposta di registro e oneri di riscossione, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dal 9.5.2024 al saldo effettivo;
pagina 12 di 13 3. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 20.119,00 per compensi di cui
€ 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 per la somma iscritta a ruolo di € 17.807,98, di cui € 10.498,00 a titolo di imposta di registro e il residuo per oneri Pt_ di riscossione, interessi e sanzioni (doc. 13 all. 4 fascicolo ) Pt_ 4 Doc. 42 fascicolo attestante il versamento in data 9.5.2024 della somma di € 19.307,97 pagina 11 di 13 5 Art. 57. Soggetti obbligati al pagamento. “Oltre ai Pubblici Ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto e avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimento di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.