Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2373 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Cerzeto (CS) alla via G. Catundo n. 34, (c.f. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Chiara Gravina,
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] e residente in [...] alla CP_1
Contrada Inzurato n. 13, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Federica Leopardi,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio Parte_1 con oramai cessata, e che dalla relazione sono nati, a Ferrara il 29.10.2020, CP_1
e , a Cosenza il 3.06.2022, ha chiesto Parte_2 Parte_3
Costituitosi in giudizio il resistente contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, non opponendosi alla richiesta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e alla previsione di un mantenimento per la prole. All'udienza del 24 marzo 2025, i procuratori hanno congiuntamente chiesto recepirsi interamente l'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti e, di conseguenza, disporsi l'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre secondo il calendario riportato nell'accordo e, per quanto attiene al mantenimento dei minori, il versamento da parte di della somma complessiva di 250,00 euro da corrispondersi entro il 5 di ogni CP_1 mese alla ricorrente e il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma