Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 16/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. DE GIOBBI ALESSANDRO;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 09/04/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. DE GIOBBI ALESSANDRO, anche munito di procura speciale ex art. 185 c.p.c. depositata agli atti telematici, nonché per la pratica forense il dott. er la pratica forense;
Persona_1
per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
L'Avv. DE GIOBBI chiede la liquidazione delle spese di lite per la soccombenza virtuale.
Il Giudice invita le parti alla discussione. I procuratori concordano sulla cessazione della materia del contendere.
Il procuratore attoreo, stante lo sgravio sopravvenuto alla proposizione dell'opposizione, chiede che la parte convenuta sia condannata alla rifusione delle spese di lite. Deposita nota spese.
L'Avv. PEREGO evidenzia, ai fini di una compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, che solo con il ricorso giudiziario si è appreso che l'attività di gestione delle immobili, comunque esistente, non era sufficiente a determinare l'iscrizione nella gestione commercianti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 16/2025 , avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO DE GIOBBI, ANTONIO AURILIO e GIOACCHINO BRUNO LUCA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 7/1/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
, impugnando l'avviso di addebito n. 434 2024 00007456 90 000,
[...]
notificato in data 27.11.2024, avente ad oggetto € 28.109,53, a titolo di contributi (e accessori), asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti dal 10/2017 al 12/2023.
A fondamento dell'interposta opposizione la difesa attorea ha dedotto vizi formali dell'avviso di addebito, nonché, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione
Commercianti, non essendovi prova dell'attività commerciale svolta con abitualità e prevalenza dal ricorrente, il quale -per
contro
- è stato iscritto alla gestione separata sino al pensionamento.
3 L si è costituito in giudizio, dando atto della cancellazione “retroattiva in autotutela CP_2
del ricorrente” e documentando lo sgravio dell'AVA.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
È pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'avviso di addebito è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso e del valore della causa, appare congrua la liquidazione dell'importo di € 2.000,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014 (tabella 4, cause di previdenza) e del valore della causa (scaglione da 26.000,00 a 52.000,00), nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, DM cit. (con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività di trattazione, istruzione e discussione della causa, che è stata decisa in prima udienza, quando la difesa attorea si è semplicemente riportata al ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, CP_2
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 9 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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