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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1561/2023 promossa da:
, P.IVA n. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTAGALLO RAFFAELLA, con domicilio P.IVA_1
eletto presso lo studio di questi in Penne alla PIAZZA LUCA DA PENNE 3, pec
Email_1
opponente contro
, P.IVA n. , rappresentato e difeso da Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti MONICA GALASSO e MASSIMO GALASSO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al VIALE PINDARO 27 - pec e Email_2
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opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - a parziale modifica a quanto domandato con atto di citazione chiede la revocare del D.I. n. 376/2023 del 06.03.2023 per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss.
pagina 1 di 7 c.p.c. e per l'insussistenza del diritto di credito;
rigettare le pretese creditorie di , in CP_1 persona dell'omonima ditta individuale, avanzate a qualunque titolo o ragione nei confronti dell'odierna società opponente, sia per quanto riguarda la sorte capitale, sia relativamente agli interessi, sia al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia e congruo;
ritenere inammissibile la domanda nuova ed in ogni caso manifestatamente infondata e quindi rigettare la richiesta di condanna avanzata in via gradata, al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia e congruo a titolo di indennizzo per utilizzo/occupazione sine/titulo, rimborso spese sostenute per servizi resi, costi utenze e mancato godimento di una porzione dei beni locati;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite e con il favore di ogni altra conseguenza di legge.
Parte opponente - respingere integralmente la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata, e per mero tuziorismo difensivo: nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere parzialmente fondata l'opposizione avversa, revocare il D.I. e condannare in ogni caso la
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante, al Parte_2 P.IVA_1 pagamento dell'importo complessivo ritenuto di giustizia e congruo, relativamente ai servizi offerti per stallo, ricovero paddock e pensione dei due cavalli “GE” e “RI”, nel periodo 5.11.2019/15.11.2021, facendone quantificazione in base ai parametri ritenuti di giustizia, si opus sit previa ammissione della C.T.U. già richiesta;
in via gradata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere parzialmente fondata l'opposizione avversa, revocare il D.I. e condannare in ogni caso la
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante, al Parte_2 P.IVA_1 pagamento dell'importo complessivo ritenuto di giustizia e congruo, a titolo di INDENNIZZO per utilizzo/occupazione sine titulo del magazzino/stalla e del relativo fondo esterno adibito a paddock, rimborso delle spese sostenute per i servizi svolti dal sig. ed i costi CP_1
utenze di energia elettrica ed altro, nonché per il mancato godimento da parte dello stesso affittuario di una porzione dei beni locati. Il tutto in ogni caso con il favore delle spese relative al presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla , in Controparte_2 Controparte_3 persona dei soci e , in opposizione al D.I. n. 376/2023 emesso dal Parte_2 Parte_2
Tribunale Ordinario di Pescara, con il quale è stato ingiunto di pagare in favore di CP_1 pagina 2 di 7 quale titolare della omonima ditta, la somma di € 42.240,00, nonché interessi come da domanda e spese di procedura.
Era contestata dalla difesa opponente la sussistenza del credito azionato e preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2954 c.c.
Si costituiva a parte opposta contestando la spiegata opposizione chiedendone il rigetto i quanto infondata in fatto e in diritto e avanza richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al D.I.
La difesa era a chiedere in via subordinata, in caso di accoglimento parziale all'opposizione, di accertare il credito nell'importo ritenuto di giustizia relativamente ai servizi offerti per stallo, ricovero paddock e pensione dei due cavalli GE e RI, nel periodo
5.11.2019/15.11.2021. In via gradata, laddove non fosse accertava l'esistenza del credito per le ragioni sopra accennate, la difesa opposta era a chiedere di accertate l'esistenza di un credito di natura diversa e nella misura ritenuta di giustizia e cioè a titolo di indennizzo per utilizzo/occupazione sine titulo del magazzino/stalla e del relativo fondo esterno adibito a paddock, rimborso delle spese sostenute per i servizi svolti da ed i costi utenze di CP_1
energia elettrica ed altro, nonché per il mancato godimento da parte dello stesso affittuario di una porzione dei beni locati.
La difesa opponente con la memoria 171 ter cpc modificava, parzialmente, la propria domanda nel senso che chiedeva anche il rigetto della domanda avanzata, in via gradata. Peraltro, in tale sede, nello specificare l'intera domanda avanzata non riproponeva più l'eccezione di intervenuta prescrizione;
pertanto, era da intendersi come rinuncia verso questo motivo di opposizione.
Le difese articolavano rispettivamente le richieste istruttorie con produzioni documentali e in sede di prima udienza il G.I. non era a concedere la provvisoria esecuzione al D.I. richiesta dalla difesa opposta.
Erano raccolte le prove orali ammesse, all'esito della quali era concessi i termini 189 cpc per rimette la causa a decisione son Sentenza non definitiva e limitatamente all'an del credito azionato. Alla successiva udienza la causa era rimessa a decisione.
Dala istruttoria condotta non si è raggiunta la prova dell'esistenza del credito di cui era ingiunto il pagamento.
Deve essere evidenziato il credito portata nel procedimento monitorio trovava la sua prova scritta pagina 3 di 7 nella emissione di una fattura, la n. 5 del 17.11.2022; si legge come oggetto della fattura il pagamento dovuto a titolo di prestazione di un servizio di “stallo, ricovero coperto più paddock pensione” n. 2 cavalli ed era specificatamente riportato il nome dei due cavalli e il rispettivo
“passaporto” indicata la durata della prestazione in 24 mesi.
A tale prestazione, non essendo ravvisabile in materia una normativa ad hoc, si applica il contratto di deposito ex artt. 1766 e s.s. c.c. nella misura che possa essere compatibile poiché presenta le sue peculiarità, in ragione della res affidata. In questa prospettazione assume carattere preminenti l'accordo sulla custodia del cavallo rimessa alla diligenza del buon padre di famiglia, fornendo ricovero, alimentazione e cure ordinarie necessarie al mantenimento dell'animale in buone condizioni di salute. Il custode risponde dell'inadempimento di tali obbligazioni secondo il regime generale dell'art. 1218 del Codice civile, con inversione dell'onere probatorio che grava sul debitore.
Nel presente giudizio veniva dunque chiesto il corrispettivo maturato per 24 mesi, ma deve essere precisato che la pretesa creditoria avanzata non è fondata su un contratto scritto. In tal senso la definizione e il contenuto del sinallagma raggiunto tra le parti deve essere accertato con l'istruttoria non potendo poggiare sulle specifiche pattuizioni riportate in un contratto scritto;
tale accertamento sul contenuto del contratto verbale trova peraltro le limitazioni previste dalla legge poiché all'evidenza nel caso trattato il valore del contratto non è modico.
Il contratto di deposito può essere concluso anche in forma orale e si presume gratuito ai sensi dell'articolo 1767 del codice civile, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti nel senso della onerosità del rapporto. La natura onerosa del contratto di deposito può essere desunta in modo lampante dalla qualità professionale del depositario, quando questi sia titolare di un maneggio presso il quale vengono tenuti a pensione altri animali, dalla natura gravosa delle prestazioni che non attengono alla sola custodia, ma comprendono il mantenimento, la cura, la movimentazione e l'alimentazione dell'animale, comportando inevitabilmente il sostenimento di costi fissi da parte del gestore della struttura. L'insieme di tali circostanze fa presumere che i servizi di pensionamento e mantenimento di animali presso strutture professionali non possano che essere a pagamento, risultando irrilevante in tale ipotesi l'eventuale rapporto di amicizia o parentale intercorso tra le parti quando dunque le prestazioni erogate presentino carattere professionale e pagina 4 di 7 continuativo nel tempo.
Nel caso concreto va rilevato preliminarmente rilevato che la parte opposta svolge come acclarato da visura camerale in atti: allevamento di bovini e bufalini da carne, allevamento di bovine e bufale da latte, produzione e commercio al dettaglio di latte e prodotti a base di latte, produzione, lavorazione e commercio di carne, con qualifica di piccolo imprenditore, sezione speciale – coltivatore diretto, che nulla ha a che vedere con attività di stallo, paddock e pensionamento di cavalli. Tale circostanza era altresì confermata come attività d fatto anche in sede di interrogatorio formale da parte opposta in risposta al capitolo 8b, valendo tali dichiarazioin rese con valore confessorio.
Deve essere precisato che la presunzione di gratuità del deposito di cui all'articolo 1767 del codice civile non può essere superata dalla mera qualifica di “allevatore” del depositario, richiedendo, invece, che questi eserciti abitualmente e professionalmente attività di custodia di animali di proprietà di terzi, con rilevanza tipica di tale servizio nell'ambito della propria attività economica.
Nel corso dell'istruttoria non è emerso che la parte opposta ha svolto attività di stallo anche ad altri cavalli, oltre a quelli oggetto di lite.
Non è sufficiente l'esercizio di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono dunque rilevanza caratteristica tale da rendere implicita l'onerosità del rapporto. La natura abituale e professionale della custodia costituisce elemento essenziale per escludere la gratuità della prestazione, integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi.
Dalla attività istruttoria è stato accertato dalle dichiarazioni rese dalla escussione dei testi che la cura l'alimentazione e la pulizia degli animali non era rimessa alla parte opposta e che dunque il suo operato della parte opposta era limitato alla mera custodia passiva dell'animale e non anche servizi di mantenimento, alimentazione, movimentazione e addestramento.
Solo dalla complessità di attività sopra descritte affidate alla parte opposta avrebbero deposto per la natura onerosa del rapporto.
La teste riferisce che “mie nonni accudivano i cavalli la mattina e io il Testimone_1
pomeriggio da ritorno da scuola”. Narra come la cura dei cavalli era affidata a loro pel periodo in pagina 5 di 7 cui gli animali erano alloggiati nei luoghi di causa, aggiunge che “accompagnavo Persona_1
a compare il fieno perché lui aveva il gancio per il rimorchio” aggiunge che la parte
[...]
atopposta entrava nelle stalle ma a lei risulta che questi non puliva i cavalli.
La teste al capitolo sub 7 “Vero che già nella prima parte dell'anno 2019 e poi Testimone_2 nel periodo oggetto di causa sua figlia e/o i genitori CP_4 Tes_1 Parte_2
e accedevano senza permesso nei terreni e nei locali aziendali detenuti in via Parte_2
esclusiva da (…)”, risponde “la circostanza è vero loro accedevano nelle aree CP_1 senza autorizzazione e io li ho visti, entravano a accudire i due cavalli”.
La teste riferisce che ha “visto loro accudire i cavalli dentro le stalle a quasi CP_4
sempre erano i noni a volte con frequentavo la famiglia nei luoghi con cadenza quasi Tes_1 giornaliera” aggiunge che “posso confermare che erano intendi a fare tali operazioni in quanto a volte io ero presente in loco”. Inoltre, riferisce che “un carello per il trasporto cavalli e mi recavo insieme alla IP per l'acquisto del fieno e la segatura e mangime dei loro cavalli”. Tes_1
La teste risulta che ben informata dai fatti in quanto dichiara che “frequentavo Testimone_3
e frequento i luoghi con frequenza in quanto parente e in quel periodo in particolare perché nel mese di novembre aiutavo la famiglia nella preparazione delle carni ed in particolare di quella di maiale e di vitello” aggiunge la teste che “quando andavo a trovare i miei parenti era mia consuetudine recarmi prima di tutto nella stalla ove erano ricoverati i cavalli in quanto sovente loro erano in loco ad accudire i cavalli;
ricordo che nei pomeriggi nella stalla trovavo anche poiché la mattina era a scuola”. Tes_1
Tutte le circostanze sopra evidenziate e le prove orali raccolte portano a non riconoscere l'esistenza di carattere oneroso riferito al ricovero dei cavalli e in tal senso non risulta raggiunto l'onere della prova (onus probandi incumbit ei qui dicit) che incombe sulla difesa opposta (qui parte attrice sostanziale) a sostegno della propria domanda.
Quanto accertato riguardo alla domanda principale e quindi il caratate gratuito e non oneroso della prestazione de qua porta a ritenere assorbente la domanda gradata avanzata dalla difesa opposta in questo giudizio di opposizione. Tale domanda risulta essere nuova e diversa da quella riportata nella procedura monitoria, ma risulta essere anche inammissibile e dunque in questo giudizio non può trovare una decisone.
Per potere ritenere la domanda gradata ammissibili e successivamente trovare un pronunciamento pagina 6 di 7 dovrebbe partire dall'assunto che era realizzata una occupazione sine titulo. Nel presente giudizio si ravvisa una contraddittorietà logica nella sua proposizione rispetto alla domanda di credito in sede monitoria, poiché da un lato la difesa opposta con la domanda principale afferma che ha espletato i servizi di cui pretende il pagamento, sic questo presuppone di avere avuto ampia e piena disponibilità sia dei locali che dell'area esterna e in questi termini non ha ragion d'essere una diversa richiesta sul stesso fatto storico, ma questa volta per un indennizzo per mancato utilizzo degli stessi locali.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il D.I. opposto;
condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che liquida in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap ed euro 286,00 per esborsi.
Pescara, 29 luglio 2025
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
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