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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17048 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 18371/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 promossa
DA
(C.F. ; nato il [...] a [...]) e Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. nato il [...] a [...]) in qualità di
[...] C.F._2
congiunti della sig.ra (nata il [...] a [...] e Persona_2
deceduta il 14.8.2018 a Roma), rappresentati, difesi e assistiti dall'avv. Valerio
AN (C.F. e pec , C.F._3 Email_1
dall'avv. Elisabetta Segatori (C.F. e pec C.F._4
e dall'avv. DD OI (C.F. Email_2
e pec ), ed elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliati presso lo studio dell'avv. Valerio AN sito a Roma in via G. Nisio n. 57, giusta procura alle liti versata in atti
- parte attrice -
CONTRO (P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in via di Grottarossa n. 1035 a Roma, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. , rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Controparte_2
AN SA (C.F. e pec C.F._6
), ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_4
studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 131, giusta procura alle liti depositata in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare le responsabilità ascrivibili al personale dell
[...]
, presso cui la sig.ra venne Controparte_3 Persona_2
ricoverata dal 13 al 14/08/18 per i fatti di cui in premessa e per l'effetto voglia condannare la struttura convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso subiti dai concludenti, ognuno per il proprio titolo, e come di seguito allo stato quantificati:
- in favore di , coniuge convivente euro 300.000,00; Parte_1
- in favore di , figlio non convivente euro 220.000,00; Persona_1
per un totale pari ad euro 520.000,00 ovvero alla diversa misura - maggiore o minore
- che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e risarcimento del maggior danno da lucro cessante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei nominati
Procuratori che si dichiarano antistatari” Parte convenuta
“Accertare e dichiarare la assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al personale dell , nella causazione dell'evento per Controparte_4
cui è causa e per l'effetto rigettare comunque ed in ogni caso in toto la domanda delle parti attrici, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da quantificarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.3.2020, e Parte_1 Per_1
, in qualità di congiunti (rispettivamente, coniuge e figlio) della de cuius sig.ra
[...]
convennero, dinanzi al Tribunale di Roma, l Persona_2 [...]
(in seguito, anche il “ ) per Controparte_1 CP_1
ottenere condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
(quantificato in euro 300.000,00 e in euro 220.000,00, oltre interessi compensativi) sofferto a causa del decesso di , avvenuto il 14.8.2018, in seguito Persona_2
ad un'emorragia acuta conseguente alla lesione iatrogena dell'aorta toracica occorsa durante l'intervento chirurgico di asportazione di una neoformazione paravertebrale destra.
In particolare, a fondamento della domanda, gli attori deducevano che:
- in data 20.7.2018, la sig.ra si recava presso il Pronto Soccorso del polo Per_2
ospedaliero “San Filippo Neri” di Roma, a causa di dispnea ingravescente associata a tosse;
nel corso del ricovero, eseguito una Rx toracica e svolta una consulenza bronco- pneumologica, riceveva la diagnosi di versamento pleurico destro;
- trasferita presso l'Unità di Terapia Intensiva Respiratoria, era sottoposta a toracentesi con estrazione di 2.500 cc di liquido citrico (negativo per la presenza di cellule neoplastiche) ed una TC torace, che mostrava la presenza di un processo espansivo extra-parenchimale polmonare, in corrispondenza della cd. doccia costo-vertebrale destra all'altezza dei somi “D7, D8 E D9”;
- ricoverata presso il reparto di pneumologia del nosocomio ed eseguiti i sottesi approfondimenti diagnostici, l'esame istologico risultante da agobiopsia polmonare sinistra, eseguita con TC guidata il 2.8.2018, denotava l'esigenza di eseguire ulteriori campionamenti bioptici;
- il 6.8.2018, l'esame TAC “Total body” mostrava “un modesto incremento volumetrico della lesione della doccia costo vertebrale tra D7 e D9 precedentemente diagnosticata, l'aumento del versamento pleurico e la non modificazione della manifestazione espansiva a margini irregolari del segmento apicale del LIS” (pag. 2 dell'atto di citazione e cartella clinica n. 220722 del San Filippo Neri di Roma, doc. n.
1 allegato all'atto di citazione);
- dimessa dal San Filippo Neri con l'indicazione di proseguire l'iter clinico-diagnostico presso il nosocomio veniva in seguito ivi ricoverata, in data 13.8.2018, CP_1
nel reparto di chirurgia toracica, dove, nella medesima giornata, eseguiva un Rx del torace ricognitivo di una “opacità rotondeggiante delle dimensioni massime di circa
77 mm in sede parailare destro e abbondante quota di versamento pleurico in sede basale dx”. Di conseguenza, si sottoponeva ad intervento chirurgico di “biopsie pleuriche e biopsia escissionale della neoformazione paravertebrale mediante videotoracoscopia e minitoracotomia di servizio” (pag. 3 e cartella clinica n.
2018014366 del di Roma, doc. n. 2 allegato all'atto di citazione). CP_1
- senonché, durante l'esecuzione del suddetto intervento, il medico-chirurgo provocava una lacerazione a carico di una struttura vascolare sistematica maggiore in sede paravertebrale, sfociata in arresto cardiaco della paziente con Persona_2
conseguente decesso avvenuto il 14.8.2018.
Così ricostruita la vicenda clinica, secondo la prospettazione degli attori, il decesso della congiunta sarebbe stato causato dall'errata manovra del chirurgo operatore il quale, nell'atto del prelievo del tessuto organico (da considerarsi, peraltro, di natura routinaria), avrebbe provocato una lacerazione vascolare determinatrice dell'emorragia e del conseguente decesso della paziente, nei termini accertati dall'esame autoptico eseguito presso l'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
A tale riguardo, in particolare, i sanitari del Policlinico Umberto I riconoscevano la presenza di una “lacerazione della parete postero-laterale aortica, a circa 10 cm dall'arco, di dimensioni 2 x 0,8 cm”, con conseguente spiegazione causale del decesso della sig.ra dovuto a shock acuto meta-emorragico conseguente alla lesione Per_2
dell'aorta toracica, verificatasi durante l'intervento chirurgico di asportazione di una neoformazione paravertebrale destra (pag. 4). Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata il 13.8.2020, si costituiva in giudizio l' che domandava il rigetto della domanda attorea, Controparte_5
perché infondata nell'an e nel quantum debeatur. In particolare, secondo la struttura,
l'exitus della sig.ra sarebbe stato causato da un evento eccezionale ed Per_2
imprevedibile, ragione per cui “non erano esigibili condotte alternative rispetto a quelle tenute dai sanitari” (pag. 6).
Sul versante del quantum debeatur, veniva prospettata una ricostruzione – in diritto – della cornice giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, priva di contestazione specifica in ordine alla quantificazione attorea del danno da perdita del rapporto parentale.
Era esperito, senza successo, il tentativo obbligatorio di mediazione (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione).
Differita, con decreto del 1.7.2020 del Giudice di allora dott.ssa Wanda Verusio, la prima udienza di comparizione alla data del 7.9.2020 e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. (v. verbale di udienza del 7.9.2020), la causa era istruita dal Giudice subentrato dott. Guido Garavaglia, che disponeva CTU nominando CCTTUU il dott. , in qualità di Persona_3
specialista in medicina legale ed il dott. , specialista in chirurgia Persona_4
toracica.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022. Depositata la consulenza tecnica, con ordinanza del 31.10.2022, il Giudice dott.ssa LL Baiocco, ritenuta la relazione peritale esaustiva, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.3.2023 da tenersi ai sensi dell'art. 127, comma 3, c.p.c.
Successivamente, a causa del ruolo ereditato gravato da moltissime cause risalenti dal
2012 al 2019 da definire con priorità e delle cause, anch'esse ante 2020 di altri giudici
( in quiescenza, trasferiti, fuori ruolo e non sostituiti) assegnate a questo giudice e da definire con priorità rispetto a quelle del proprio ruolo, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la causa veniva rinviata e trattenuta in decisione con ordinanza del 10.6.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori deducono che l'exitus della sig.ra sia stato provocato Persona_2
dalla lesione iatrogena dell'aorta toracica, occorsa durante l'intervento chirurgico, eseguito il 14.8.2018, presso il di Roma, di asportazione di una CP_1
neoformazione paravertebrale destra (diagnosticata presso il San Filippo Neri di
Roma).
In particolare, nei termini già descritti nello “Svolgimento del processo”, viene argomentato che il decesso della congiunta sarebbe stato causato dall'errata manovra del chirurgo operatore il quale, nell'atto del prelievo del tessuto organico mediante biopsia della suddetta neoformazione mediastinica destra (da considerarsi, peraltro, di natura routinaria), avrebbe provocato la lacerazione della parete postero-laterale aortica di dimensioni pari a 2 x 0,8 cm, determinatrice, in prima battuta, di un'intensa emorragia, e, successivamente, del decesso della paziente, come confermato dall'esame autoptico svolto presso altro nosocomio il Policlinico Umberto I di Roma
(cfr. doc. n. 3).
Va premesso, che nell'ambito processuale civile, è ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, dove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del
“più probabile che non” (cfr. ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677: “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra”).
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria dell'Azienda ospedaliera convenuta, in ordine al danno da perdita del rapporto parentale sofferto dagli attori a causa del decesso della congiunta. Tale affermazione discende dall'esame della relazione definitiva dei CCTTUU dottori e , espletata e depositata nel presente giudizio, le Persona_3 Persona_4
cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Nella prospettazione dei consulenti tecnici, supportata da letteratura scientifica (cfr. pag. 18), l'exitus della paziente è, in armonia all'allegazione attorea, causalmente correlabile alla condotta dei sanitari del Sant'AN, sulla scorta dei seguenti, decisivi, rilievi.
Secondo la relazione peritale, (i) la dinamica temporale della concretizzazione dell'evento lesivo - consistente nella lacerazione dell'aorta toracica situata nel cavo pleurico sinistro -, occorsa il 14.8.2018, durante l'esecuzione di una biopsia di una neoformazione mediastinica destra, e cioè l'intervallo di tempo - pari a 70 minuti - tra l'inizio delle criticità manifestatesi alle ore 10:10 con modesto sanguinamento pari a
500 ml (1° arresto cardiaco) e il decesso della paziente alle ore 11:20 caratterizzato dalla perdita improvvisa di circa un litro di sangue in seguito alla (temporanea) ripresa dell'attività cardiaca (2° arresto cardiaco, irreversibile), unitamente al (ii) rilievo dell'assenza di comorbilità rilevanti e degne di note della paziente (esclusa la cd. ateromasia aortica in soggetto anziano di 79 anni) corroborano la tesi probabilistica della cd. lesione dell'aorta in due tempi (o, anche, “Partial disruption with contained rupture” secondo la definizione anglosassone), perché determinata, in prima battuta, da una lesione parziale della parete aortica, e, in particolare, dal distacco minimo di un vaso che origina dall'aorta, con la formazione di un ematoma cd. intramurale, evoluta, solo successivamente, in rottura completa in seguito all'esecuzione del massaggio cardiaco esterno (pag. 18 della CTU versata in atti) (pag. 18 della CTU).
In altri termini, secondo i CCTTUU, l'ipotesi più plausibile tra le altre illustrate, in armonia al principio del “più probabile che non”, e in assenza di una diversa eziologia dell'evento infausto descritta in cartella clinica dai chirurghi e/o dall'anestesista, consiste nella tesi per cui l'evento lesivo è stato causato, in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione della neoformazione paravertebrale destra (associata a versamento pleurico omolaterale e a lesione polmonare sinistra), da una manovra involontaria realizzatasi con la pinza bioptica, che avrebbe danneggiato un ramo arterioso afferente dall'aorta toracica nella lesione mediastinica, con conseguente ematoma della parete aortica e successiva rottura cd. “in due tempi” del vaso, in seguito al tentativo di rianimazione cardio-polmonare post-emorragia, nei termini confermati altresì dall'esame autoptico (pag. 19).
E infatti, viceversa, la lesione diretta “da morso” della pinza bioptica non si giustificherebbe alla luce del passaggio di tempo, pari a 70 minuti di tempo, intercorso tra l'inizio della criticità emodinamica con modesto sanguinamento ed exitus, giacché una lesione diretta, e non in due tempi, avrebbe provocato un'emorragia non contenibile, con decesso immediato della paziente.
Neppure risultano idonee a scalfire le deduzioni dei CCTTUU le note critiche pervenute dai consulenti di parte dell convenuta (la Controparte_1
dott.ssa e il Prof. , giacché, nella relazione Persona_5 Persona_6
definitiva, a queste è condivisibilmente
contro
-dedotto, in modo congruo e intellegibile, che:
(i) la lesione vascolare si è verificata in un momento precedente al primo arresto cardiaco causato dalla lesione dell'aorta toracica, che, successivamente, in esito alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, in sede di riscontro autoptico, presentava la caratteristica di “breccia a tutto spessore di forma irregolare, [dalle] dimensioni circa cm 2x0.8”; (ii) la rottura spontanea dell'aorta toracica non potrebbe esser stata stimolata ex se dalla mera presenza di fenomeni ateromasici in paziente in anestesia generale e con valori pressori inferiori alla norma;
(iii) la rimozione parziale della massa paravertebrale contigua all'aorta toracica non potrebbe aver provocato la lesione aortica, “trattandosi di due strutture non in contatto diretto”; (iv) una lesione chirurgica diretta sul lato destro della struttura vascolare rappresenta “un evento avverso possibile correlato ad errore di tecnica chirurgica” (pag. 28 della CTU); laddove era, invero,
“più probabile che non” che lo stress meccanico, dovuto al massaggio cardiaco esterno in seguito al primo arresto circolatorio, unitamente all'intervento chirurgico di riparazione mediante sutura dell'aorta, possono aver modificato le caratteristiche anatomiche della lesione.
Quanto poi alla struttura convenuta, solo con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., l'Azienda ospedaliera ha prodotto in atti una consulenza medico- legale del dott. datata 6.8.2019, e, con la terza memoria ai sensi Persona_7
dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ha formalmente eccepito che la lesione vascolare aortica
(con la conseguente emorragia prodottasi) scaturiva, invero, da uno sfiancamento della parete favorito dalla rimozione della massa paravertebrale e dallo stress meccanico correlato alle compressioni esercitate con il messaggio cardiaco (v. 3° memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta).
Secondo la tesi difensiva in parola, la complicanza, occorsa durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico, sarebbe stata causata da un (non meglio specificato) evento imprevisto e imprevedibile dai sanitari del secondo il canone della CP_1
diligenza qualificata, conformato dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento e
“sussumibile nella tragica fatalità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
Tale giustificazione della tragica fatalità, è ovviamente superata dalle considerazioni tecnico- scientifiche offerte dai CTU, nonché dall'esame autoptico.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento, perché, alla luce delle risultanze istruttorie della causa, risulta fornita la prova, in termini di preponderanza dell'evidenza, del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, attesa l'insussistenza di eventi intermedi tali da costituire di per sé causa dell'arresto cardiocircolatorio infausto diversi dalla lesione iatrogena dell'aorta toracica e stante il giudizio controfattuale, per cui in assenza della lesione iatrogena, il decesso si sarebbe evitato.
Chiarita la sussistenza dell'an debeatur alla luce dell'accertamento di responsabilità dell'Azienda , occorre esaminare la consistenza della pretesa Controparte_1
risarcitoria in relazione al lamentato danno-conseguenza da perdita del rapporto parentale. È utile ricordare, in via generale, che l'azione proposta dal coniuge o dai parenti stretti per il danno da cd. perdita del rapporto parentale - ha natura extracontrattuale. Secondo
l'orientamento granitico della giurisprudenza: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente,
e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (a titolo paradigmatico, v. Cass., 26.7.2021, n. 21404).
Ne consegue, sul versante dell'onere della prova, che, nel caso di responsabilità extracontrattuale, secondo il canone dell'art. 2043 c.c., gli oneri di allegazione e prova
(del fatto illecito, del danno ingiusto e del nesso di causalità) rimangono a carico dei parenti che agiscano in giudizio, giacché gli stretti congiunti non rientrano nella categoria di “terzi protetti dal contratto”, se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto e provato quanto posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ovvero che l'exitus della sig.ra è stato cagionato dalla Per_2
lesione iatrogena dell'aorta toracica, verificatasi, durante l'intervento chirurgico, eseguito in data 14.8.2018, di asportazione di una neoformazione paravertebrale destra, culminata, in seguito alla conseguente emorragia scaturita, nell'arresto cardiocircolatorio della congiunta.
Come è noto, in tema di risarcimento del danno da lesione o da perdita del rapporto parentale, “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass., 25.7.2025, n. 21339).
A tale riguardo, si rammenta che: “spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita” (cfr. Cass., 2025, n. 21339).
Nella presente fattispecie, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio sotto il profilo della sofferenza morale, patita dal coniuge e dal figlio della sig.ra (e, Per_2
cioè, da membri della famiglia cd. nucleare “successiva”), non risulta superata dalla dimostrazione, incombente sulla struttura convenuta, di eventuali rapporti di indifferenza e/o di odio tra le parti, tali da rendere insussistente in concreto l'aspetto della sofferenza interiore derivante dalla perdita.
Alla luce di tali considerazioni, il danno da perdita del rapporto parentale – nella duplice e coesistente componente della sofferenza interiore e del danno dinamico- relazionale –, desumibile dall'intensità del rapporto affettivo intercorrente tra i congiunti odierni attori (il coniuge convivente e il figlio ) Parte_1 Persona_1
e la de cuius, deve essere liquidato secondo il sistema tabellare, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto (ossia, l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza), ma altresì l'uniformità di giudizio in casi analoghi;
a tal fine, tenendo in considerazione l'età dei congiunti Pt_1
e (rispettivamente di anni 78 e di anni 56 al momento del decesso
[...] Persona_1
occorso il 14.8.2018, come da documentazione in atti), avuto riguardo altresì all'età della de cuius (venuta a mancare a 79 anni) nonché al grado di parentela e alla convivenza, in armonia alle Tabelle di Roma in uso presso l'Ufficio (anno 2025) vigenti al momento della decisione.
In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale è, quindi, quantificabile in euro 346.476,00 in favore di , in qualità di coniuge convivente come da Parte_1
certificato storico in atti (doc. n. 7 dell'atto di citazione), alla luce dell'età della de cuius e del congiunto convivente, e, in favore di , in euro 254.082,40, in Persona_1
qualità di figlio della de cuius (doc. n. 8 dell'atto di citazione), ed escluso il rapporto di convivenza.
Tali somme, quantificate, come si deve, in applicazione delle Tabelle di Roma dell'anno 2025 vigenti al momento della decisione (e quindi, non in base alle Tabelle di Roma del 2019 invocate, al tempo di proposizione della domanda, da parte degli attori, al fine della quantificazione del danno, “ovvero negli importi maggiori o minori che rispettivamente risulteranno di giustizia”) e in uso presso questo ufficio, sono liquidate in valori attuali, ragion per cui non sarà dovuta la rivalutazione monetaria.
Tali somme, essendo liquidate all'attualità, vanno devalutate alla data dell'exitus della congiunta e via via rivalutate da tale data sino alla sentenza, anno per anno secondo gli
Indici Istat. Invero, trattasi di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n.1 c.c., in quanto debito derivante da fatto illecito, sicché i congiunti avevano il diritto a ricevere il risarcimento immediatamente al momento del fatto illecito e dunque a ricevere subito una somma pari al valore che sarebbe stato liquidato all'epoca del fatto.
A tale riguardo, va precisato che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Proprio perché gli attori, in qualità di congiunti, ricevono queste somme a distanza di
7 anni dall'evento lesivo, sulle anzidette somme, liquidate in moneta attuale, devalutate e via via rivalutate dalla data dell'evento lesivo sino alla sentenza (danno emergente), vanno computati gli interessi compensativi, così come ribadito anche di recente dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n.32985/2022, al fine di compensare il danno consistente nel ritardo con cui il danneggiato riceve la somma (lucro cessante).
Ritiene questo giudice equo quantificare gli interessi compensativi nella misura del
2,5%, tenuto conto dell'aumento del potere di acquisto del denaro.
Una volta liquidata come sopra la somma dovuta, il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché sulla suddetta somma decorreranno gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie la domanda promossa dai sig.ri e Parte_1 Persona_1
in qualità di congiunti della sig.ra , e, per l'effetto, condanna la Persona_2
convenuta al pagamento di Controparte_1
complessivi euro 600.558,00, di cui euro 346.476,00 in favore di ed euro Parte_1
254.082,40 in favore di . Persona_1
Somme queste, che vanno devalutate alla data del 14.8.2018 e via via rivalutate secondo gli Indici Istat da tale data sino alla sentenza;
sulle somme come sopra via via rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2,5% dalla data del 14.8.2018 sino alla sentenza e sulla somma come sopra liquidata decorreranno gli interessi nella misura legale, dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
per l'effetto, parte convenuta
[...]
va condannata al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
in favore degli avv. Valerio AN, dell'avv. Elisabetta Segatori e dell'avv. DD
OI dichiaratisi procuratori antistatari degli attori e , così Parte_1 Persona_1
come liquidate in dispositivo, in base al valore della causa (decisum) e all'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, come liquidate in dispositivo, sono poste definitivamente a carico dell . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
LL Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e , in qualità di congiunti della sig.ra , Parte_1 Persona_1 Persona_2
nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda promossa dai sig.ri e in qualità di Parte_1 Persona_1
congiunti della sig.ra e, per l'effetto, condanna la convenuta Persona_2
al pagamento di complessivi euro Controparte_1
600.558,00 - di cui euro 346.476,00 in favore di ed euro 254.082,40 in Parte_1
favore di . Somme queste, che vanno devalutate alla data del 14.8.2018 Persona_1
e via via rivalutate secondo gli Indici Istat da tale data sino alla sentenza;
sulle somme come sopra via via rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2,5% dalla data del 14.8.2018 sin alla sentenza e sulla somma come sopra liquidata decorreranno gli interessi nella misura legale, dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
- condanna l al pagamento delle spese Controparte_3
di lite, in favore degli avv. Valerio AN, dell'avv. Elisabetta Segatori e dell'avv.
DD OI dichiaratisi procuratori antistatari degli attori e Parte_1 Per_1
, che si liquidano, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022,
[...]
in complessivi euro 14.598,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- le spese di CTU - liquidate, in favore di ciascun consulente, dottori Persona_3
e , in euro 2.654,13, oltre Iva, e detratto l'acconto versato -, sono Persona_4
poste definitivamente a carico dell . Controparte_1
Così decisa in Roma, il 5 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa LL Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 promossa
DA
(C.F. ; nato il [...] a [...]) e Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. nato il [...] a [...]) in qualità di
[...] C.F._2
congiunti della sig.ra (nata il [...] a [...] e Persona_2
deceduta il 14.8.2018 a Roma), rappresentati, difesi e assistiti dall'avv. Valerio
AN (C.F. e pec , C.F._3 Email_1
dall'avv. Elisabetta Segatori (C.F. e pec C.F._4
e dall'avv. DD OI (C.F. Email_2
e pec ), ed elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliati presso lo studio dell'avv. Valerio AN sito a Roma in via G. Nisio n. 57, giusta procura alle liti versata in atti
- parte attrice -
CONTRO (P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in via di Grottarossa n. 1035 a Roma, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. , rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Controparte_2
AN SA (C.F. e pec C.F._6
), ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_4
studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 131, giusta procura alle liti depositata in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare le responsabilità ascrivibili al personale dell
[...]
, presso cui la sig.ra venne Controparte_3 Persona_2
ricoverata dal 13 al 14/08/18 per i fatti di cui in premessa e per l'effetto voglia condannare la struttura convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso subiti dai concludenti, ognuno per il proprio titolo, e come di seguito allo stato quantificati:
- in favore di , coniuge convivente euro 300.000,00; Parte_1
- in favore di , figlio non convivente euro 220.000,00; Persona_1
per un totale pari ad euro 520.000,00 ovvero alla diversa misura - maggiore o minore
- che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e risarcimento del maggior danno da lucro cessante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei nominati
Procuratori che si dichiarano antistatari” Parte convenuta
“Accertare e dichiarare la assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al personale dell , nella causazione dell'evento per Controparte_4
cui è causa e per l'effetto rigettare comunque ed in ogni caso in toto la domanda delle parti attrici, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da quantificarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.3.2020, e Parte_1 Per_1
, in qualità di congiunti (rispettivamente, coniuge e figlio) della de cuius sig.ra
[...]
convennero, dinanzi al Tribunale di Roma, l Persona_2 [...]
(in seguito, anche il “ ) per Controparte_1 CP_1
ottenere condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
(quantificato in euro 300.000,00 e in euro 220.000,00, oltre interessi compensativi) sofferto a causa del decesso di , avvenuto il 14.8.2018, in seguito Persona_2
ad un'emorragia acuta conseguente alla lesione iatrogena dell'aorta toracica occorsa durante l'intervento chirurgico di asportazione di una neoformazione paravertebrale destra.
In particolare, a fondamento della domanda, gli attori deducevano che:
- in data 20.7.2018, la sig.ra si recava presso il Pronto Soccorso del polo Per_2
ospedaliero “San Filippo Neri” di Roma, a causa di dispnea ingravescente associata a tosse;
nel corso del ricovero, eseguito una Rx toracica e svolta una consulenza bronco- pneumologica, riceveva la diagnosi di versamento pleurico destro;
- trasferita presso l'Unità di Terapia Intensiva Respiratoria, era sottoposta a toracentesi con estrazione di 2.500 cc di liquido citrico (negativo per la presenza di cellule neoplastiche) ed una TC torace, che mostrava la presenza di un processo espansivo extra-parenchimale polmonare, in corrispondenza della cd. doccia costo-vertebrale destra all'altezza dei somi “D7, D8 E D9”;
- ricoverata presso il reparto di pneumologia del nosocomio ed eseguiti i sottesi approfondimenti diagnostici, l'esame istologico risultante da agobiopsia polmonare sinistra, eseguita con TC guidata il 2.8.2018, denotava l'esigenza di eseguire ulteriori campionamenti bioptici;
- il 6.8.2018, l'esame TAC “Total body” mostrava “un modesto incremento volumetrico della lesione della doccia costo vertebrale tra D7 e D9 precedentemente diagnosticata, l'aumento del versamento pleurico e la non modificazione della manifestazione espansiva a margini irregolari del segmento apicale del LIS” (pag. 2 dell'atto di citazione e cartella clinica n. 220722 del San Filippo Neri di Roma, doc. n.
1 allegato all'atto di citazione);
- dimessa dal San Filippo Neri con l'indicazione di proseguire l'iter clinico-diagnostico presso il nosocomio veniva in seguito ivi ricoverata, in data 13.8.2018, CP_1
nel reparto di chirurgia toracica, dove, nella medesima giornata, eseguiva un Rx del torace ricognitivo di una “opacità rotondeggiante delle dimensioni massime di circa
77 mm in sede parailare destro e abbondante quota di versamento pleurico in sede basale dx”. Di conseguenza, si sottoponeva ad intervento chirurgico di “biopsie pleuriche e biopsia escissionale della neoformazione paravertebrale mediante videotoracoscopia e minitoracotomia di servizio” (pag. 3 e cartella clinica n.
2018014366 del di Roma, doc. n. 2 allegato all'atto di citazione). CP_1
- senonché, durante l'esecuzione del suddetto intervento, il medico-chirurgo provocava una lacerazione a carico di una struttura vascolare sistematica maggiore in sede paravertebrale, sfociata in arresto cardiaco della paziente con Persona_2
conseguente decesso avvenuto il 14.8.2018.
Così ricostruita la vicenda clinica, secondo la prospettazione degli attori, il decesso della congiunta sarebbe stato causato dall'errata manovra del chirurgo operatore il quale, nell'atto del prelievo del tessuto organico (da considerarsi, peraltro, di natura routinaria), avrebbe provocato una lacerazione vascolare determinatrice dell'emorragia e del conseguente decesso della paziente, nei termini accertati dall'esame autoptico eseguito presso l'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
A tale riguardo, in particolare, i sanitari del Policlinico Umberto I riconoscevano la presenza di una “lacerazione della parete postero-laterale aortica, a circa 10 cm dall'arco, di dimensioni 2 x 0,8 cm”, con conseguente spiegazione causale del decesso della sig.ra dovuto a shock acuto meta-emorragico conseguente alla lesione Per_2
dell'aorta toracica, verificatasi durante l'intervento chirurgico di asportazione di una neoformazione paravertebrale destra (pag. 4). Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata il 13.8.2020, si costituiva in giudizio l' che domandava il rigetto della domanda attorea, Controparte_5
perché infondata nell'an e nel quantum debeatur. In particolare, secondo la struttura,
l'exitus della sig.ra sarebbe stato causato da un evento eccezionale ed Per_2
imprevedibile, ragione per cui “non erano esigibili condotte alternative rispetto a quelle tenute dai sanitari” (pag. 6).
Sul versante del quantum debeatur, veniva prospettata una ricostruzione – in diritto – della cornice giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, priva di contestazione specifica in ordine alla quantificazione attorea del danno da perdita del rapporto parentale.
Era esperito, senza successo, il tentativo obbligatorio di mediazione (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione).
Differita, con decreto del 1.7.2020 del Giudice di allora dott.ssa Wanda Verusio, la prima udienza di comparizione alla data del 7.9.2020 e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. (v. verbale di udienza del 7.9.2020), la causa era istruita dal Giudice subentrato dott. Guido Garavaglia, che disponeva CTU nominando CCTTUU il dott. , in qualità di Persona_3
specialista in medicina legale ed il dott. , specialista in chirurgia Persona_4
toracica.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022. Depositata la consulenza tecnica, con ordinanza del 31.10.2022, il Giudice dott.ssa LL Baiocco, ritenuta la relazione peritale esaustiva, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.3.2023 da tenersi ai sensi dell'art. 127, comma 3, c.p.c.
Successivamente, a causa del ruolo ereditato gravato da moltissime cause risalenti dal
2012 al 2019 da definire con priorità e delle cause, anch'esse ante 2020 di altri giudici
( in quiescenza, trasferiti, fuori ruolo e non sostituiti) assegnate a questo giudice e da definire con priorità rispetto a quelle del proprio ruolo, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la causa veniva rinviata e trattenuta in decisione con ordinanza del 10.6.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori deducono che l'exitus della sig.ra sia stato provocato Persona_2
dalla lesione iatrogena dell'aorta toracica, occorsa durante l'intervento chirurgico, eseguito il 14.8.2018, presso il di Roma, di asportazione di una CP_1
neoformazione paravertebrale destra (diagnosticata presso il San Filippo Neri di
Roma).
In particolare, nei termini già descritti nello “Svolgimento del processo”, viene argomentato che il decesso della congiunta sarebbe stato causato dall'errata manovra del chirurgo operatore il quale, nell'atto del prelievo del tessuto organico mediante biopsia della suddetta neoformazione mediastinica destra (da considerarsi, peraltro, di natura routinaria), avrebbe provocato la lacerazione della parete postero-laterale aortica di dimensioni pari a 2 x 0,8 cm, determinatrice, in prima battuta, di un'intensa emorragia, e, successivamente, del decesso della paziente, come confermato dall'esame autoptico svolto presso altro nosocomio il Policlinico Umberto I di Roma
(cfr. doc. n. 3).
Va premesso, che nell'ambito processuale civile, è ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, dove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del
“più probabile che non” (cfr. ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677: “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra”).
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria dell'Azienda ospedaliera convenuta, in ordine al danno da perdita del rapporto parentale sofferto dagli attori a causa del decesso della congiunta. Tale affermazione discende dall'esame della relazione definitiva dei CCTTUU dottori e , espletata e depositata nel presente giudizio, le Persona_3 Persona_4
cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Nella prospettazione dei consulenti tecnici, supportata da letteratura scientifica (cfr. pag. 18), l'exitus della paziente è, in armonia all'allegazione attorea, causalmente correlabile alla condotta dei sanitari del Sant'AN, sulla scorta dei seguenti, decisivi, rilievi.
Secondo la relazione peritale, (i) la dinamica temporale della concretizzazione dell'evento lesivo - consistente nella lacerazione dell'aorta toracica situata nel cavo pleurico sinistro -, occorsa il 14.8.2018, durante l'esecuzione di una biopsia di una neoformazione mediastinica destra, e cioè l'intervallo di tempo - pari a 70 minuti - tra l'inizio delle criticità manifestatesi alle ore 10:10 con modesto sanguinamento pari a
500 ml (1° arresto cardiaco) e il decesso della paziente alle ore 11:20 caratterizzato dalla perdita improvvisa di circa un litro di sangue in seguito alla (temporanea) ripresa dell'attività cardiaca (2° arresto cardiaco, irreversibile), unitamente al (ii) rilievo dell'assenza di comorbilità rilevanti e degne di note della paziente (esclusa la cd. ateromasia aortica in soggetto anziano di 79 anni) corroborano la tesi probabilistica della cd. lesione dell'aorta in due tempi (o, anche, “Partial disruption with contained rupture” secondo la definizione anglosassone), perché determinata, in prima battuta, da una lesione parziale della parete aortica, e, in particolare, dal distacco minimo di un vaso che origina dall'aorta, con la formazione di un ematoma cd. intramurale, evoluta, solo successivamente, in rottura completa in seguito all'esecuzione del massaggio cardiaco esterno (pag. 18 della CTU versata in atti) (pag. 18 della CTU).
In altri termini, secondo i CCTTUU, l'ipotesi più plausibile tra le altre illustrate, in armonia al principio del “più probabile che non”, e in assenza di una diversa eziologia dell'evento infausto descritta in cartella clinica dai chirurghi e/o dall'anestesista, consiste nella tesi per cui l'evento lesivo è stato causato, in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione della neoformazione paravertebrale destra (associata a versamento pleurico omolaterale e a lesione polmonare sinistra), da una manovra involontaria realizzatasi con la pinza bioptica, che avrebbe danneggiato un ramo arterioso afferente dall'aorta toracica nella lesione mediastinica, con conseguente ematoma della parete aortica e successiva rottura cd. “in due tempi” del vaso, in seguito al tentativo di rianimazione cardio-polmonare post-emorragia, nei termini confermati altresì dall'esame autoptico (pag. 19).
E infatti, viceversa, la lesione diretta “da morso” della pinza bioptica non si giustificherebbe alla luce del passaggio di tempo, pari a 70 minuti di tempo, intercorso tra l'inizio della criticità emodinamica con modesto sanguinamento ed exitus, giacché una lesione diretta, e non in due tempi, avrebbe provocato un'emorragia non contenibile, con decesso immediato della paziente.
Neppure risultano idonee a scalfire le deduzioni dei CCTTUU le note critiche pervenute dai consulenti di parte dell convenuta (la Controparte_1
dott.ssa e il Prof. , giacché, nella relazione Persona_5 Persona_6
definitiva, a queste è condivisibilmente
contro
-dedotto, in modo congruo e intellegibile, che:
(i) la lesione vascolare si è verificata in un momento precedente al primo arresto cardiaco causato dalla lesione dell'aorta toracica, che, successivamente, in esito alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, in sede di riscontro autoptico, presentava la caratteristica di “breccia a tutto spessore di forma irregolare, [dalle] dimensioni circa cm 2x0.8”; (ii) la rottura spontanea dell'aorta toracica non potrebbe esser stata stimolata ex se dalla mera presenza di fenomeni ateromasici in paziente in anestesia generale e con valori pressori inferiori alla norma;
(iii) la rimozione parziale della massa paravertebrale contigua all'aorta toracica non potrebbe aver provocato la lesione aortica, “trattandosi di due strutture non in contatto diretto”; (iv) una lesione chirurgica diretta sul lato destro della struttura vascolare rappresenta “un evento avverso possibile correlato ad errore di tecnica chirurgica” (pag. 28 della CTU); laddove era, invero,
“più probabile che non” che lo stress meccanico, dovuto al massaggio cardiaco esterno in seguito al primo arresto circolatorio, unitamente all'intervento chirurgico di riparazione mediante sutura dell'aorta, possono aver modificato le caratteristiche anatomiche della lesione.
Quanto poi alla struttura convenuta, solo con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., l'Azienda ospedaliera ha prodotto in atti una consulenza medico- legale del dott. datata 6.8.2019, e, con la terza memoria ai sensi Persona_7
dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ha formalmente eccepito che la lesione vascolare aortica
(con la conseguente emorragia prodottasi) scaturiva, invero, da uno sfiancamento della parete favorito dalla rimozione della massa paravertebrale e dallo stress meccanico correlato alle compressioni esercitate con il messaggio cardiaco (v. 3° memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta).
Secondo la tesi difensiva in parola, la complicanza, occorsa durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico, sarebbe stata causata da un (non meglio specificato) evento imprevisto e imprevedibile dai sanitari del secondo il canone della CP_1
diligenza qualificata, conformato dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento e
“sussumibile nella tragica fatalità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
Tale giustificazione della tragica fatalità, è ovviamente superata dalle considerazioni tecnico- scientifiche offerte dai CTU, nonché dall'esame autoptico.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento, perché, alla luce delle risultanze istruttorie della causa, risulta fornita la prova, in termini di preponderanza dell'evidenza, del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, attesa l'insussistenza di eventi intermedi tali da costituire di per sé causa dell'arresto cardiocircolatorio infausto diversi dalla lesione iatrogena dell'aorta toracica e stante il giudizio controfattuale, per cui in assenza della lesione iatrogena, il decesso si sarebbe evitato.
Chiarita la sussistenza dell'an debeatur alla luce dell'accertamento di responsabilità dell'Azienda , occorre esaminare la consistenza della pretesa Controparte_1
risarcitoria in relazione al lamentato danno-conseguenza da perdita del rapporto parentale. È utile ricordare, in via generale, che l'azione proposta dal coniuge o dai parenti stretti per il danno da cd. perdita del rapporto parentale - ha natura extracontrattuale. Secondo
l'orientamento granitico della giurisprudenza: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente,
e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (a titolo paradigmatico, v. Cass., 26.7.2021, n. 21404).
Ne consegue, sul versante dell'onere della prova, che, nel caso di responsabilità extracontrattuale, secondo il canone dell'art. 2043 c.c., gli oneri di allegazione e prova
(del fatto illecito, del danno ingiusto e del nesso di causalità) rimangono a carico dei parenti che agiscano in giudizio, giacché gli stretti congiunti non rientrano nella categoria di “terzi protetti dal contratto”, se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto e provato quanto posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ovvero che l'exitus della sig.ra è stato cagionato dalla Per_2
lesione iatrogena dell'aorta toracica, verificatasi, durante l'intervento chirurgico, eseguito in data 14.8.2018, di asportazione di una neoformazione paravertebrale destra, culminata, in seguito alla conseguente emorragia scaturita, nell'arresto cardiocircolatorio della congiunta.
Come è noto, in tema di risarcimento del danno da lesione o da perdita del rapporto parentale, “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass., 25.7.2025, n. 21339).
A tale riguardo, si rammenta che: “spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita” (cfr. Cass., 2025, n. 21339).
Nella presente fattispecie, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio sotto il profilo della sofferenza morale, patita dal coniuge e dal figlio della sig.ra (e, Per_2
cioè, da membri della famiglia cd. nucleare “successiva”), non risulta superata dalla dimostrazione, incombente sulla struttura convenuta, di eventuali rapporti di indifferenza e/o di odio tra le parti, tali da rendere insussistente in concreto l'aspetto della sofferenza interiore derivante dalla perdita.
Alla luce di tali considerazioni, il danno da perdita del rapporto parentale – nella duplice e coesistente componente della sofferenza interiore e del danno dinamico- relazionale –, desumibile dall'intensità del rapporto affettivo intercorrente tra i congiunti odierni attori (il coniuge convivente e il figlio ) Parte_1 Persona_1
e la de cuius, deve essere liquidato secondo il sistema tabellare, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto (ossia, l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza), ma altresì l'uniformità di giudizio in casi analoghi;
a tal fine, tenendo in considerazione l'età dei congiunti Pt_1
e (rispettivamente di anni 78 e di anni 56 al momento del decesso
[...] Persona_1
occorso il 14.8.2018, come da documentazione in atti), avuto riguardo altresì all'età della de cuius (venuta a mancare a 79 anni) nonché al grado di parentela e alla convivenza, in armonia alle Tabelle di Roma in uso presso l'Ufficio (anno 2025) vigenti al momento della decisione.
In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale è, quindi, quantificabile in euro 346.476,00 in favore di , in qualità di coniuge convivente come da Parte_1
certificato storico in atti (doc. n. 7 dell'atto di citazione), alla luce dell'età della de cuius e del congiunto convivente, e, in favore di , in euro 254.082,40, in Persona_1
qualità di figlio della de cuius (doc. n. 8 dell'atto di citazione), ed escluso il rapporto di convivenza.
Tali somme, quantificate, come si deve, in applicazione delle Tabelle di Roma dell'anno 2025 vigenti al momento della decisione (e quindi, non in base alle Tabelle di Roma del 2019 invocate, al tempo di proposizione della domanda, da parte degli attori, al fine della quantificazione del danno, “ovvero negli importi maggiori o minori che rispettivamente risulteranno di giustizia”) e in uso presso questo ufficio, sono liquidate in valori attuali, ragion per cui non sarà dovuta la rivalutazione monetaria.
Tali somme, essendo liquidate all'attualità, vanno devalutate alla data dell'exitus della congiunta e via via rivalutate da tale data sino alla sentenza, anno per anno secondo gli
Indici Istat. Invero, trattasi di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n.1 c.c., in quanto debito derivante da fatto illecito, sicché i congiunti avevano il diritto a ricevere il risarcimento immediatamente al momento del fatto illecito e dunque a ricevere subito una somma pari al valore che sarebbe stato liquidato all'epoca del fatto.
A tale riguardo, va precisato che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Proprio perché gli attori, in qualità di congiunti, ricevono queste somme a distanza di
7 anni dall'evento lesivo, sulle anzidette somme, liquidate in moneta attuale, devalutate e via via rivalutate dalla data dell'evento lesivo sino alla sentenza (danno emergente), vanno computati gli interessi compensativi, così come ribadito anche di recente dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n.32985/2022, al fine di compensare il danno consistente nel ritardo con cui il danneggiato riceve la somma (lucro cessante).
Ritiene questo giudice equo quantificare gli interessi compensativi nella misura del
2,5%, tenuto conto dell'aumento del potere di acquisto del denaro.
Una volta liquidata come sopra la somma dovuta, il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché sulla suddetta somma decorreranno gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie la domanda promossa dai sig.ri e Parte_1 Persona_1
in qualità di congiunti della sig.ra , e, per l'effetto, condanna la Persona_2
convenuta al pagamento di Controparte_1
complessivi euro 600.558,00, di cui euro 346.476,00 in favore di ed euro Parte_1
254.082,40 in favore di . Persona_1
Somme queste, che vanno devalutate alla data del 14.8.2018 e via via rivalutate secondo gli Indici Istat da tale data sino alla sentenza;
sulle somme come sopra via via rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2,5% dalla data del 14.8.2018 sino alla sentenza e sulla somma come sopra liquidata decorreranno gli interessi nella misura legale, dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
per l'effetto, parte convenuta
[...]
va condannata al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
in favore degli avv. Valerio AN, dell'avv. Elisabetta Segatori e dell'avv. DD
OI dichiaratisi procuratori antistatari degli attori e , così Parte_1 Persona_1
come liquidate in dispositivo, in base al valore della causa (decisum) e all'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, come liquidate in dispositivo, sono poste definitivamente a carico dell . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
LL Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e , in qualità di congiunti della sig.ra , Parte_1 Persona_1 Persona_2
nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda promossa dai sig.ri e in qualità di Parte_1 Persona_1
congiunti della sig.ra e, per l'effetto, condanna la convenuta Persona_2
al pagamento di complessivi euro Controparte_1
600.558,00 - di cui euro 346.476,00 in favore di ed euro 254.082,40 in Parte_1
favore di . Somme queste, che vanno devalutate alla data del 14.8.2018 Persona_1
e via via rivalutate secondo gli Indici Istat da tale data sino alla sentenza;
sulle somme come sopra via via rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2,5% dalla data del 14.8.2018 sin alla sentenza e sulla somma come sopra liquidata decorreranno gli interessi nella misura legale, dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
- condanna l al pagamento delle spese Controparte_3
di lite, in favore degli avv. Valerio AN, dell'avv. Elisabetta Segatori e dell'avv.
DD OI dichiaratisi procuratori antistatari degli attori e Parte_1 Per_1
, che si liquidano, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022,
[...]
in complessivi euro 14.598,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- le spese di CTU - liquidate, in favore di ciascun consulente, dottori Persona_3
e , in euro 2.654,13, oltre Iva, e detratto l'acconto versato -, sono Persona_4
poste definitivamente a carico dell . Controparte_1
Così decisa in Roma, il 5 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa LL Baiocco