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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12561/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4/6/2025, - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
nato a [...], il [...], e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avvocati Fernando
Caracuta e Anna Serena Giurgola
Ricorrente
O Controparte_1
con sede legale in Bari (BA), in persona del legale rappresentante, CP_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Ivan Turco e Daniele Miccoli
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 29/10/2019, il ricorrente di cui in epigrafe, espone di aver lavorato dall'1/8/2018 al 30/4/2019, senza regolare contratto, alle dipendenze di con mansioni di Responsabile di negozio, ascrivibili al I° Livello del CCNL CP_2
Commercio, presso il punto vendita sito in Lecce, Via Braccio Martello, nei seguenti giorni ed orari: dall'1/8/2018 al 31/10/2018 da Martedì a Sabato dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30 e nel giorno di Lunedì dalle ore 17:00 alle ore
20:30, dall'1/11/2018 al 30/04/2019 da Martedì a Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 16:30 alle ore 20:30 e nel giorno di Lunedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30; il ricorrente, inoltre, afferma di essersi occupato della completa gestione del negozio, della apertura e della chiusura del punto vendita, dei rapporti con i clienti, nonché della cassa, di essere stato munito di delega ad operare sulla Cassa continua del CP_3
di aver proceduto ad effettuare presso tale i versamenti degli incassi in
[...] CP_4 contanti e di aver comunicato giornalmente, dopo la chiusura del negozio, il riepilogo dell'incasso all'Amministratore della Società convenuta, Sig. , tramite Controparte_5 messaggi telefonici, di aver percepito una retribuzione mensile di € 1.000,00 nel 2018 e di 1.200,00 nell'anno 2019, di essere stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico dell'Amministratore della società sig. , di aver rispettato gli orari di Controparte_5 lavoro e le modalità organizzative imposte dalla società e di aver dovuto CP_2 giustificare le proprie assenze dal lavoro.
Parte ricorrente, tanto premesso ed esposto, lamenta di aver ricevuto una retribuzione mensile di importo inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria e dall'art. 36
Cost. e di non aver percepito il compenso per lavoro straordinario, né l'indennità di cassa, né il Trattamento di Fine Rapporto e rappresenta di aver invano rivendicato le somme spettanti con l'invio di una missiva in data 13/5/2019.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con per il periodo dall'1/8/2018 al 30/4/2019 secondo i giorni, gli orari e le CP_2 modalità dedotte in ricorso, con mansioni di “Responsabile di negozio”, da inquadrarsi nel 1° Livello del C.C.N.L. Commercio e l'accertamento del suo diritto alle differenze retributive dovute a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità di cassa e differenze su
T.F.R. e, conseguentemente, chiede la condanna di al pagamento della CP_2 somma di € 28.310,00, come da conteggi allegati al ricorso, e alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede la reiezione del CP_6 ricorso per infondatezza, esponendo quanto segue: che parte ricorrente in data
21/12/2017 avviava una trattativa con la finalizzata all'acquisto Controparte_7 dell'attività commerciale situata alla Via Braccio Martello n. 18 con sede in Lecce, al fine di intraprendere in proprio un'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento maschile di pregio, potendo, a suo dire, contare su una buona esperienza e su un cospicuo pacchetto di clienti, che in data 31/1/2018 formulava una offerta di acquisto pari a €
30.000, 00 mediante corresponsione di n. 30 cambiali da € 1.000,00 ciascuna, offerta che veniva rifiutata dalla che il ricorrente, nonostante la mancata Controparte_7 conclusione dell'acquisto del negozio, si dichiarava disponibile a lavorare quale procacciatore di affari in favore del soggetto che avesse eventualmente rilevato la attività commerciale di Lecce, Via Braccio Martello, n.18, mettendo a disposizione del potenziale acquirente il proprio pacchetto clienti, che in data 27/6/2018 l'odierna resistente,
subentrava nella titolarità del negozio e che il Sig. si offriva quale CP_2 Pt_1 venditore e procacciatore di clienti di cui vantava il possesso di oltre 100 nominativi, che in data 1/8/2018 il sig. intraprendeva la attività di collaborazione con la Pt_1 come procacciatore di affari, in totale autonomia e senza vincolo di CP_2 subordinazione, concordando un compenso pari al 20% del venduto con un acconto fisso di € 1.000,00, nella prospettiva di una verifica della possibilità da parte del di Pt_1 rilevare la attività commerciale, dopo l'avviamento della stessa grazie al suo pacchetto di clienti che il ricorrente sperava di fidelizzare.
Parte resistente, dopo aver evidenziato che il sig. durante i sette mesi della Pt_1 intercorsa collaborazione è stato titolare di Partita IVA, aperta il 10/11/2017, per svolgere attività di consulenza alle imprese finalizzata alle ricerche di mercato e in data
1/6/2018 ha denunciato parziale variazione in attività di commercio al dettaglio di
2 alimenti e bevande con somministrazione non assistita, attività svolta presso l'esercizio commerciale denominata “Baghettiamo” e sita Lecce, Vico dei Fedele, con orario di apertura 10.00 – 14.00 e 18.00 – 23.00, rappresenta che il ricorrente tra l'1/9/2018 e il
31/12/2018 ha emesso fatture regolarmente pagate dalla società le prime CP_2 tre per € 1.000,00 ciascuna e le altre due di € 1.050,00 e di € 1.300,00, per complessivi
€ 5.350,00, che tra le parti era stato concordato un aumento dell'acconto fisso perché il fatturato era in costante aumento, che tuttavia nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo
2019 il ricorrente non ha più emesso fatture e ha chiesto di essere pagato in contanti, che da Aprile 2019 il sig. ha omesso di svolgere la sua attività di procacciatore Pt_1 di affari e ha aperto il negozio soltanto per due ore al giorno durante i primi quindici giorni di Aprile e poi ha smesso di recarsi al negozio che è rimasto chiuso con grave danno per la azienda, lamenta che non ha mai ricevuto le fatture per gli CP_2 acconti di € 1.300,00 ciascuno corrisposti a Gennaio, Febbraio e Marzo 2019, sostiene che dai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti emerge la assenza di rapporto di subordinazione, elenca nel punto 25 della memoria gli incassi ricevuti dalla società da
Agosto 2018 ad Aprile 2019 mese per mese e afferma che, poiché il ricorrente aveva diritto al 20% sul volume di affari, pari alla somma di € 5.745,70 e ha invece percepito la complessiva somma di € 9.250,00 a titolo di acconto, egli è tenuto a restituire alla CP_2 la differenza pari ad € 3.504,30, deduce la sussistenza di un contratto d'opera tra
[...] le parti ex art.2222 cod. civ., sostiene la assenza di poteri di gestione del negozio in capo al ricorrente perché il sig. chiedeva la autorizzazione per far lavare i vetri o per Pt_1 far realizzare i tappeti dei camerini, o per cambiare un faretto, come da messaggi whatsapp intercorsi tra le parti.
Parte ricorrente chiede pertanto, soltanto qualora fosse accolta anche solo parzialmente la domanda attorea in ordine all'accertamento del carattere subordinato del rapporto, in via riconvenzionale il risarcimento del danno derivato alla azienda dalla mancata apertura del negozio nel mese di Aprile 2019 quantificato in € 5.000,00, il risarcimento del danno da perdita di avviamento, quantificato in € 10.000 e il pagamento della indennità di mancato preavviso.
Parte resistente chiede testualmente: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- Rigettare integralmente, perché infondato in fatto ed in diritto, il ricorso avversario e in via riconvenzionale condannare il ricorrente alla restituzione di € 3.504,30, ovvero quella somma maggiore e/o minore che risulterà indebitamente percepita, oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo sodisfo;
- In via subordinata rideterminare in minus l'accertamento del quantum debeatur in ragione della assoluta irriconducibilità del rapporto inter partes alla declaratoria di cui al
1° livello del CCNL Confsal e, in generale, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, con esplicita esclusione di ogni e qualsiasi voce diversa dalla retribuzione base (arg. ex art. 36 Cost.)
In accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata spiegata, accertare e dichiarare che il non ha aperto il negozio sito in Lecce alla via Braccio Martello n. Pt_1
3 18 al quale afferma di essere addetto e per l'effetto accertare il suo grave inadempimento con conseguente danno all'avviamento e all'immagine, diretto ed immediato, per la resistente, di € 15.000,00 secondo l'argomentazione giuridica esposta nel corpo del presente atto in ordine alla quantificazione con conseguente condanna al pagamento della medesima somma, ovvero quell'altra maggiore e/o minore ritenuto equa e di giustizia;
- Disporre l'eventuale compensazione delle reciproche ragioni di credito;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Parte ricorrente si è costituito avverso la domanda riconvenzionale con memoria nella quale ribadisce di aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di CP_2 nel negozio di Lecce, Via Braccio Martello, n.18, afferma di aver gestito contemporaneamente la attività commerciale “Baghettiamo” unitamente alla propria moglie, , e con l'aiuto di sostiene di essere stato Persona_1 Persona_2 costretto ad emettere le fatture citate nella memoria della resistente per poter ricevere la retribuzione e di non aver ricevuto alcun compenso nei mesi di Gennaio, Febbraio e
Marzo 2019, sostiene che il decremento del fatturato del negozio avvenuto nel mese di
Aprile 2019 è addebitabile esclusivamente alla poiché quest'ultima non ha CP_2 provveduto all'approvvigionamento della merce per il negozio, nonostante le continue richieste del Sig. rimaste senza esito, rileva di non aver mai ricevuto alcuna Pt_1 lettera di conferimento di incarico di procacciatore d'affari e conclude per la reiezione della domanda riconvenzionale spiegata da controparte.
Tali essendo le avverse prospettazioni, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del 5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e
4 disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre, Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013 e, più, recentemente, sentenza n.14434 del
10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Nel caso in esame si deve rilevare come parte ricorrente non abbia offerto alcuna prova ragionevolmente certa delle proprie allegazioni circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo 1/8/2018 – 30/4/2019. CP_2
Infatti, le tre testi di parte ricorrente, , e Persona_2 Testimone_1 Tes_2
, hanno descritto l'attività lavorativa del ricorrente secondo le modalità che
[...] seguono.
La teste ha dichiarato: “conosco perché sono amica di Persona_2 Parte_1 sua moglie dal 2017 o 2018. Io ho collaborato nel locale di per R_ Parte_1 fare un'esperienza lavorativa a titolo di amicizia. Confermo che io e la sig.ra R_ aprivamo il locale e provvedevamo alle pulizie e alla sistemazione del locale fino all'ora di apertura al pubblico alle ore 12,00, poi da quell'ora accoglievamo i clienti. Il locale era aperto sino alle ore 14,00 a volte fino alle 14,30, e dalle ore 18,00 fino alle 23,00. Io collaboravo anche durante l'orario pomeridiano”, “il sig, arrivava nel Parte_1 locale “Baghettiamo” alle ore 13,15- 13,30 e restava fino alla chiusura e la sera arrivava verso le 20.45 - 21.00 e rimaneva fino alla chiusura del locale”, “io sapevo che Parte_1
era il titolare del locale Baghettiamo. Il sig, veniva a lavorare presso il
[...] Pt_1 locale Baghettiamo dopo che aveva chiuso il negozio di abbigliamento, quindi come ho già detto, verso le 13,00 fino a chiusura del locale e così pure la sera, prima chiudeva il negozio e poi veniva a lavorare nel locale. Il sig. il Lunedì mattina era libero dalla Pt_1 attività del negozio e veniva prima, sin dalla mattina, presso il locale. Suppongo, perciò, che il sig. lavorasse presso il negozio la mattina dalle 9,00 alle 13,00 e il pomeriggio Pt_1 dalle 16,00 fin verso le 21,00. Non so dire se il sig. per il negozio di abbigliamento Pt_1 si occupasse di effettuare versamenti presso il Non so dire se il sig. Controparte_3
presso il negozio di abbigliamento riceveva direttive da . Non
Pt_1 Controparte_5 so dire se il sig. dovesse giustificare le assenze dal lavoro presso il negozio di
Pt_1 abbigliamento, né so dire quale retribuzione prendeva”, “mi recavo tutti i giorni presso il negozio di abbigliamento dove lavorava il sig.. perché dovevo prendere da lui la
Pt_1 lista della spese dei prodotti da comprare per il locale e i soldi per acquistarli. Quando mi recavo nel negozio, verso le 11.00 – 11,30, trovavo il sig. da solo”.
Pt_1
La teste ha dichiarato: “conosco perché ho Testimone_1 Parte_1 lavorato in un negozio sito accanto al negozio in cui lavorava il sig. , dal 2018 al Pt_1
5 2019. Ho visto il sig. lavorare nel negozio in Via Braccio Martello accanto al Pt_1 negozio Thun shop, sito in Via Braccio Martello n.20, in cui lavoravo io. Ricordo che il sig arrivava al negozio verso le 9.00-9.15 e apriva il negozio, entrambi chiudevamo Pt_1 verso le 13.00- 13,15, a seconda che nel negozio ci fossero clienti o meno. Specifico che su quella strada tutti i negozi hanno più o meno lo stesso orario di apertura e chiusura. Nel pomeriggio il sig. lo vedevo aprire il negozio verso le 17.00-17,30 e chiudere il Pt_1 negozio verso le 21.00-21.30, infatti facevamo più o meno gli stessi orari. Io lavoravo da
Lunedì pomeriggio al Sabato, tranne l'ultima Domenica del mese in cui il negozio Thun resta aperto di pomeriggio. Credo che anche il negozio ove lavorava il sig. fosse Pt_1 chiuso Lunedì mattina, perché in quella strada tutti i negozi sono chiusi al Lunedì mattina.
Io vedevo i clienti che entravano nel negozio ove lavorava il sig. , ma non so cosa
Pt_1 succedeva nel negozio, né so dire se il sig. versava gli incassi al
Pt_1 Controparte_3 né so se aveva un obbligo di rendicontazione serale. Non so dire se il sig. riceveva
Pt_1 direttive dal sig. . Nulla so dire sulla retribuzione del sig. ”, “con il CP_5 Pt_1 negozio Thun ho svolto dapprima uno stage e poi un contratto di apprendistato nel 2018 e nel 2019, poi sono stata trasferita nel punto di vendita di Cavallino, però continuavo a fare la spola tra il punto vendita di Cavallino e quello di Lecce. Una volta ebbi un incidente con la mia macchina e non sapevo come raggiungere il negozio di Cavallino e in quella occasione chiesi aiuto al sig. . Ricordo che avevo orari lavorativi dalle 9.00 alle
Pt_1
13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 circa. Ricordo che alla sera verso le 21.00- 21,30 vedevo il sig. andare via in bicicletta”, “qualche volta mi sono recata presso il negozio in cui Pt_1 lavorava il sig. a comprare dei regali ed è stato lui a servirmi. Ricordo che era da Pt_1 solo nel negozio. Ricordo che i negozi sulla strada di Via Braccio Martello in inverno aprivano un'ora prima, verso le 16,30, questo valeva per tutti i negozi, perché i titolari si mettevamo d'accordo. Ho lavorato nel negozio di Lecce per tutto il 2018 e nei primi mesi del
2019, poi sono stata trasferita a Cavallino, ma come ho già detto, anche in tale secondo periodo ho continuato ad andare frequentemente presso il negozio di Lecce. Io ho visto che il sig. lavorava sempre da solo nel negozio, non ho mai visto altre persone andare Pt_1
a lavorare nel negozio del sig. ”. Pt_1
La teste coniuge del ricorrente in regime di separazione dei Testimone_2 beni, ha dichiarato: “ricordo che mio marito andava presso il negozio, sito in Lecce Via
Braccio Martello, alle ore 9.00, tornava a casa alle 13.00 – 13,15 e poi andava nuovamente nel negozio al pomeriggio alle ore 16.00 – 16.30, a volte prima perché doveva aspettare i fornitori, così come all'uscita dal lavoro doveva recarsi in Banca ad effettuare i versamenti. Mio marito aveva le chiavi del negozio e nel negozio faceva tutto lui perché era da solo. Se non ricordo male, mio marito ha lavorato nel suddetto negozio nell'anno 2017.
Non ho mai conosciuto , né l'ho mai visto nel negozio, so che mio marito Controparte_5 si era accordato con il sig. per telefono e ricordo che a fine mese mio marito CP_5 doveva fare più di qualche telefonata per avere il suo compenso, ma ribadisco che mio marito era da solo nel negozio, quando passavo dal negozio c'era soltanto mio marito e a volte qualche cliente. Mio marito non si è mai assentato dal lavoro, quindi non ha mai
6 avuto necessità di avvertire nessuno delle sue assenze. ogni tanto Controparte_5 portava roba nel negozio, oppure la merce veniva portata presso il negozio dagli spedizionieri. Era il titolare del negozio, , ad occuparsi degli acquisti, mentre CP_5 mio marito si occupava dell'allestimento e si occupava di servire i clienti all'interno del negozio. L'esercizio commerciale “Baghettiamo” sito in Piazza Sant'Oronzoera di mio marito, ma ero io ad aprire quest'esercizio commerciale, si trattava di una attività che era aperta in orario serale e mio marito veniva presso il locale, dopo la chiusura del negozio, in bicicletta verso le ore 21,30. Qualche volta il locale lo abbiamo aperto anche di giorno verso le 12.00, ma in tale caso c'ero io nel locale insieme ad una ragazza di nome , mentre Per_2 mio marito era al negozio. Ribadisco che il locale Baghettiamo era aperto per lo più di sera e soltanto nel periodo estivo o in qualche domenica o giorno festivo è stato aperto di giorno.”, “io non lavoravo nel locale Baghettiamo, mi limitavo ad aprire e a stare nel locale assieme alla ragazza, , che ci dava una mano ma non era una dipendente, finchè Per_2 non arrivava mio marito”, “in ordine alla retribuzione che riceveva mio marito, posso dire che mio marito doveva chiamare più volte il sig. per averla, a volte veniva il CP_5 sig. a portare i soldi, a volte diceva a mio marito di trattenere i soldi CP_5 dall'incasso, tanto so perché mi è stato riferito da mio marito, io non ho mai visto assegni riguardanti la retribuzione, so soltanto che mio marito a volte tornava a casa con mille euro e quindi doveva averli ricevuti come retribuzione”, “io ho contattato il sig. perché
CP_8 mio marito voleva acquistare il negozio e ho preso appuntamento con lui. Io e mio marito ci siamo recati presso la sede della azienda in Martina Franca per parlare con ma
CP_8 poi non abbiamo concluso nulla, non ricordo che mio marito in quella occasione abbia proposto al sig. di procurare clienti al medesimo o di adoperarsi come
CP_8 procacciatore d'affari. Ricordo che quest'incontro è avvenuto prima che mio marito iniziasse a lavorare nel negozio. Ribadisco che non ho mai conosciuto . Per CP_5 quello che ricordo era socio del negozio e c'erano nella società anche altre
CP_8 persone di cui non conosco il nome. Durante il rapporto lavorativo nel negozio di Via
Braccio Martello, per quanto io ne sappia, mio marito si interfacciava soltanto con
”, “per prendere appuntamento con il sig. io ho trovato il numero di CP_5 CP_8 telefono della azienda, ho chiamato e la segretaria della azienda mi ha dato il numero di telefono del sig. numero di telefono che ha anche mio marito, e io ho preso
CP_8 appuntamento per incontrare il sig. in azienda. Non mi ricordo se dopo
CP_8 quest'incontro ci sono stati altri contatti con il sig. ricordo soltanto che il sig.
CP_8 non ha voluto concludere l'accordo e che mio marito non ha acquistato il
CP_8 negozio.”.
Da queste dichiarazioni si evince che il ricorrente ha lavorato presso il negozio sito in
Lecce, Via Braccio Martello n. 18 nel periodo indicato in ricorso ma allo stesso tempo dalle testimonianze non è possibile evincere, con ragionevole certezza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CP_2
Infatti nessuna delle tre testi ha riferito di ordini o direttive dati dal sig. al CP_5 ricorrente, né di necessità del ricorrente di giustificare le proprie assenze dal lavoro.
7 Sul punto la teste ha dichiarato: “Non so dire se il sig. presso il negozio Per_2 Pt_1 di abbigliamento riceveva direttive da . Non so dire se il sig. Controparte_5 Pt_1 dovesse giustificare le assenze dal lavoro presso il negozio di abbigliamento, né so dire quale retribuzione prendeva”, la teste ha dichiarato: “Non so cosa succedeva nel Tes_1 negozio, né so dire se il sig. versava gli incassi al né so se aveva Pt_1 Controparte_3 un obbligo di rendicontazione serale. Non so dire se il sig. riceveva direttive dal Pt_1 sig. . Nulla so dire sulla retribuzione del sig. ” e la teste CP_5 Pt_1 Tes_2 ha dichiarato “Non ho mai conosciuto , né l'ho mai visto nel negozio, so Controparte_5 che mio marito si era accordato con il sig. per telefono e ricordo che a fine CP_5 mese mio marito doveva fare più di qualche telefonata per avere il suo compenso, ma ribadisco che mio marito era da solo nel negozio, quando passavo dal negozio c'era soltanto mio marito e a volte qualche cliente. Mio marito non si è mai assentato dal lavoro, quindi non ha mai avuto necessità di avvertire nessuno delle sue assenze.”
Peraltro, si deve evidenziare la contraddittorietà tra l'affermazione contenuta a foglio 2 del ricorso, secondo cui il ricorrente “inoltre, doveva giustificare le proprie assenze dal lavoro” e l'affermazione della teste , coniuge del medesimo, secondo la quale, R_ invece, il marito “non si è mai assentato dal lavoro”.
Neanche dalle testimonianze acquisite per parte resistente si evince la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Il teste sul punto ha dichiarato “So che nel negozio di Testimone_3 Parte_1
Via Braccio Martello non era un dipendente, ma un procacciatore di affari perché aveva un pacchetto di clienti. Non era nel negozio come commesso. Però non conosco e CP_5
Ricordo che il sig. mi disse che era nel negozio perché voleva CP_8 Pt_1 acquistare la attività commerciale. Ricordo che il sig. mi diceva di avere un Pt_1 pacchetto di circa 100 clienti, perché in precedenza aveva lavorato da e da CP_9
Non so quali erano i rapporti del sig. con la non so se c'era tra Pt_2 Pt_1 CP_2 loro un contratto di procacciamento d'affari. Nulla so dire sulle circostanze riportate nei capitoli 20 e 21 della memoria di Il negozio non era aperto regolarmente, perché CP_2 era un negozio che non osservava i normali orari di apertura e chiusura. Ricordo che ad
Aprile il negozio era chiuso, ma non so perché.”
La teste ha dichiarato sul punto che “conosco perché è Testimone_4 Parte_1 venuto in Martina Franca presso la sede della di cui sono responsabile ad CP_2 incontrare il sig e a rappresentargli che aveva intenzione di acquistare il negozio CP_8 di Lecce, Via Braccio Martello, ma non so se il sig. gestiva un locale chiamato Pt_1
“Baghettiamo” in Lecce. Ricordo che il sig. non acquistò il negozio, perché non si Pt_1 raggiunse un accordo sul prezzo. Ricordo che il sig. disse di avere un pacchetto Pt_1 di clienti da portare nel negozio di Lecce e che si propose come procacciatore d'affari. Io ero presente alla conversazione tra il, sig. e il sig. e ricordo che i due Pt_1 CP_8 fissarono un compenso fisso e un compenso a percentuale, se non ricordo male, del 20%.
Non ricordo se quest'accordo era finalizzato ad un futuro acquisto della azienda, ricordo che il sig. disse che aveva dei suoi clienti da portare. Ricordo che il compenso Pt_1
8 fisso fu aumentato a seguito dell'aumento del fatturato, ricordo che inizialmente il sig.
presentava delle fatture, poi non ha più presentato fatture e ha chiesto il Pt_1 pagamento in contanti, ma non rilasciava una ricevuta. Tanto so perché, essendo io la responsabile della sede legale, il sig. si rivolgeva a me per i pagamenti. Io non so CP_8 in quali orari apriva e chiudeva il negozio, ricordo però che quando mandavamo i capi di abbigliamento dalla sede di Martina Franca a quella di Lecce i corrieri trovavano il negozio chiuso e ricordo che a volte telefonavamo di mattina e il negozio era chiuso. Ricordo che gli accordi con il sig. erano nel senso che il sig. doveva recarsi presso il CP_8 Pt_1 negozio quando c'erano i clienti, con i quali il sig. prefissava un appuntamento. Pt_1
Dal fatto che il corriere trovava il negozio chiuso e dal fatto che non mi rispondeva nessuno quando chiamavo abbiamo capito, io e il sig che il negozio restava aperto per CP_8 poche ore al giorno. Ricordo che ad un certo punto, da Aprile 2019, perdemmo le tracce del sig. e che da allora in poi il negozio è rimasto chiuso e l'attività commerciale in Pt_1
Lecce è cessata”, “io non sono socia della ma sono Responsabile delle vendite, CP_2 sia per il negozio di Martina Franca, sia per il negozio di Lecce;
il sig. si rivolgeva CP_8
a me quando occorreva mandare merce da Martina Franca a Lecce. Non sono parente del sig. . Ho conosciuto il sig. quando è venuto nel negozio di Martina CP_5 Pt_1
Franca con la moglie, poi siamo saliti negli uffici ed ero presente quando il sig. ha
Pt_1 parlato con il sig. e anche a me il sig disse che aveva un folto pacchetto CP_8 Pt_1 di clienti”, “Ricordo che il sig. mi chiedeva di procurargli il denaro contante per CP_8 pagare il sig. e ricordo che un dipendente della andava a portare i soldi
Pt_1 CP_2 al sig. a Lecce. Ricordo che ogni tanto andavo a Lecce per controllare il negozio,
Pt_1 ma lo trovavo sempre chiuso. Ricordo di aver avuto una volta una conversazione telefonica con il sig. per un disguido”, “che io sappia, l'accordo tra il sig. e il sig.
Pt_1 Pt_1 era che il sig. si recasse nel negozio quando vi erano appuntamenti con CP_8 Pt_1
i clienti. Il sig. mi ha chiesto di interessarmi del negozio di Lecce per la mia CP_8 esperienza, perché in precedenza, prima che lo acquistasse me ne ero occupata, CP_2 quando il negozio apparteneva ad e perché sono stata io ad avviare il negozio CP_10 di Lecce se non ricordo male nel 2012. Io sono dipendente di di cui il sig. CP_10
socio”. CP_8
La teste ha dichiarato: “conosco perché si presentò nel Testimone_5 Parte_1
2018 presso la sede di Martina Franca della ove io lavoro come impiegata CP_10 dell'ufficio amministrativo e ci disse che aveva un pacchetto di un centinaio di clienti. Nel
2017 la aveva chiuso il negozio di Lecce e aveva mantenuto il locale come CP_10 vetrina e anche quando cedette il locale a della quale CP_10 CP_2 CP_10 aveva un quota societaria, il locale venne usato sempre come vetrina, la signora Pt_3 prendeva appuntamenti presso il locale di Lecce al numero di telefono che era impresso sulla vetrina, la signora , una volta preso l'appuntamento con il cliente, si Testimone_6 recava presso il locale di Lecce, ove si incontrava con il cliente. Il sig. doveva Pt_1 prendere appuntamenti con i suoi clienti presso il locale gestito da in Lecce come CP_2 prima fatto dalla sig.ra e se la vendita andava a buon fine riscuoteva una Pt_3
9 percentuale. Ribadisco che il negozio di Lecce veniva aperto soltanto in occasione degli appuntamenti con i clienti e non era aperto al pubblico. Io mi sono recata presso il negozio di Lecce quando apparteneva ad poi, da quando è stato ceduto a non CP_10 CP_2 vi sono più andata. Il negozio di Lecce non aveva orari di apertura e chiusura predeterminati perché veniva aperto soltanto per gli appuntamenti. Non so esattamente che tipo di accordo c'era tra il sig. e i signori , so soltanto Pt_1 CP_8 CP_5 che il sig. aveva detto di avere un pacchetto di clienti e che era prevista una Pt_1 percentuale in suo favore sulle vendite. Non so dire se il sig. abbia prospettato la Pt_1 possibilità di un futuro acquisto del negozio. Non so se la percentuale concordata tra le parti sia stata poi aumentata. Non so dire come la percentuale veniva corrisposta al sig.
, né se veniva pagata in contanti. Non so in quali orari il sig. si recava Pt_1 Pt_1 presso il negozio, ribadisco che per quanto ne so il sig. , come già faceva la Pt_1 signora prima di lui, apriva il negozio quando c'erano gli appuntamenti e non credo Pt_3 che aprisse spesso il negozio perché poi ho saputo che le cose non andavano bene. Nulla so dire sulla interruzione dei rapporti di collaborazione o lavorativi tra il sig. e Pt_1
Non so dire se il sig. abbia aperto il negozio ad Aprile 2019 per un paio CP_2 Pt_1 di ore al giorno, perché ribadisco che io so che il sig. apriva il locale soltanto Pt_1 quando c'erano appuntamenti con i clienti”, “lavoro presso la sede di in Martina CP_10
Franca, per quanto io ne sappia il sig. titolare di una quota di ma non CP_8 CP_2 so dire se la quota di appartiene al sig. o ad Ho conosciuto il CP_2 CP_8 CP_10 sig. quando è venuto presso la sede di e l'ho accompagnato dal sig. Pt_1 CP_10
e l'ho sentito dire che era stato dipendente di e che aveva un pacchetto CP_8 Pt_2 di circa cento clienti e che poteva prendere appuntamenti con i clienti. Ho anche sentito che il sig. e il sig. parlavano delle percentuali da riconoscere al sig. CP_8 Pt_1
sulle vendite. So che il negozio di Lecce veniva aperto soltanto per appuntamenti, Pt_1 perché anche dopo che il negozio fu ceduto a la signora ha CP_2 Testimone_6 continuato a prendere appuntamenti presso quel negozio con i clienti rimasti di e CP_10 quando si recava a Lecce per incontrare i clienti doveva aprire il negozio, perché lo trovava chiuso”., “la vende abiti da uomo di confezione sartoriale, la signora CP_10 Pt_3 aveva le chiavi del negozio e si recava a Lecce per incontrare i clienti. Ribadisco che dal
2018 il negozio è stato utilizzato come show room sia da sia da . CP_10 CP_2
Dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente nulla si evince in ordine ai rapporti intercorsi tra , quale amministratore di e Controparte_5 CP_2 Parte_1
, in quanto il teste ha dichiarato di non conoscere né
[...] Tes_3 [...]
, né e di non sapere quali rapporti vi fossero tra e CP_5 CP_8 CP_2
, la teste non ha mai incontrato il ricorrente nel negozio di Parte_1 Pt_3
Lecce Via Braccio Martello e la teste non ha mai avuto rapporti di lavoro con Tes_5
e non si è mai recate nel negozio di Via Braccio Martello una volta che tale CP_2 negozio è passato a CP_2
10 Anche dai messaggi whatsapp intercorsi tra e Parte_4 Parte_1 emerge che il ricorrente non riceveva direttive dal sig. e non era CP_5 subordinato al medesimo.
Infatti, nelle conversazioni telefoniche alla data del 14/8/2018 si legge che
[...]
chiede “facciamo il 60% sulle giacche?” e risponde “per CP_5 Parte_1 me no poi decidi tu.”, e ancora il 28/8/2018 chiede “Tu sei sempre Controparte_5 convinto di non abbassare i prezzi su alcuni articoli?”, il 19/9/2018 Parte_1 avverte “Buongiorno, chiudo 15 minuti prima perché viene il Carroattrezzi a prendere la macchina che si è rotta” e risponde “ok”, il 27/9/2018 nuovamente Controparte_5
chiede a “non conviene farlo più economico?”. Parte_4 Parte_1
Dalle conversazioni whatsapp emerge che il 25/9/2018 propone a Parte_1
di acquistare arredi per il negozio (cristalliere e pedane) in acciaio e Controparte_5
chiede se il colore va bene e se il prodotto è buono e che il Controparte_5
17/10/2018 comunica “oggi chiudo alle 12.30, ho da sbrigare una Parte_1 cosa” e ancora una volta risponde “ok”, il 29/10/2018 Parte_4 Parte_1
avvisa “nel pomeriggio non apro al pubblico sono ancora in negozio con i
[...] pittori, bisogna fare le pulizie è pieno di polvere in ogni angolo”, Controparte_5 risponde “ok”; il 30/10/2018 propone “dovremmo inventarci una Parte_1 promozione con sms da inviare ai miei contatti. Tutti lo stanno facendo con risultati scarsissimi perché non c'è gente in giro” e risponde “ne parliamo Controparte_5 quando vengo a Lecce”.
Ancora, il 28/12/2018 chiede “scusa ma con chi hai pattuito questi Controparte_5 straordinari?” e risponde “ mi disse che le domeniche e altri Parte_1 Per_3 giorni che il negozio era chiuso venivano pagate se lavoravo, in più c'è 1 di provvigione da agosto a gennaio da liquidare entro il 31 gennaio”.
Nei messaggi del 29/12/2018 si legge che comunica a Parte_1 [...]
“Buonasera bisogna fare gli adesivi per i saldi più la lettera al sindaco” e CP_5
risponde “ok”, il 30/1/2019 afferma “ti devo Controparte_5 Controparte_5 fare un contratto a sei mesi”e risponde “non credo possa essere Parte_1 assicurato ti faccio sapere tra un po'”, il 12/3/2019 comunica Parte_1
“stasera chiudo alle 20.00 fa freddissimo e un vento fortissimo non ci sono anime in giro” e risponde “ok”. Controparte_5
Dai messaggi riportati emerge dunque che non vi era un rapporto di subordinazione tra e , ma che decideva Parte_1 Controparte_5 Parte_1 liberamente gli orari di chiusura del negozio e proponeva arredi da acquistare per il negozio e vendite a prezzo promozionali e che chiedeva il suo Controparte_5 consiglio sui prezzi da applicare alla merce in vendita.
Dai messaggi inoltre emerge che il lavoro svolto da non era retribuito Parte_1 con un compenso determinato da , ma con provvigioni sul venduto. Controparte_5
Pertanto, né dalle testimonianze, né dai messaggi telefonici emerge prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
11 Ne consegue che il ricorso va respinto.
Del pari va respinta la domanda riconvenzionale avanzata da e volta ad CP_2 ottenere la restituzione della somma di € 3.504,30, in quanto non è stata offerta prova del pagamento di compensi per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 da parte resistente.
Sul punto il teste di parte resistente ha dichiarato: “Non so quali erano i Testimone_3 rapporti del sig. con la non so se c'era tra loro un contratto di Pt_1 CP_2 procacciamento d'affari. Nulla so dire sulle circostanze riportate nei capitoli 20 e 21 della memoria di ( laddove il capitolo di prova articolato a foglio 14 della memoria di CP_2 parte resistente “21) “Se vero che la S.V. nei successivi mesi di gennaio, febbraio, marzo
2019 chiedeva di essere pagato in contanti senza tuttavia mai rilasciare alcuna fattura”).
La teste di parte resistente ha dichiarato “Ricordo che il compenso fisso fu Testimone_6 aumentato a seguito dell'aumento del fatturato, ricordo che inizialmente il sig. Pt_1 presentava delle fatture, poi non ha più presentato fatture e ha chiesto il pagamento in contanti, ma non rilasciava una ricevuta. Tanto so perché, essendo io la responsabile della sede legale, il sig. si rivolgeva a me per i pagamenti”, ma non ha precisato né CP_8 quando sono stati effettuati questi pagamenti né quali fossero gli importi.
La teste di parte resistente ha dichiarato “Non so se la percentuale Testimone_5 concordata tra le parti sia stata poi aumentata. Non so dire come la percentuale veniva corrisposta al sig. , né se veniva pagata in contanti”. Pt_1
Non si evince, pertanto, da tali dichiarazioni testimoniali che abbia Parte_1 ricevuto provvigioni o compensi non spettanti.
Va poi respinta la domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento del ricorso e volta ad ottenere il risarcimento da perdita di incasso e di avviamento e la indennità di mancato preavviso delle dimissioni, in quanto la domanda attorea è stata respinta.
Le spese vanno compensate per un terzo stante la soccombenza della resistente in ordine alla domanda riconvenzionale e nel resto seguono la soccombenza principale e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Compensa le spese processuali tra le parti per un terzo e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Lecce, li 4/6/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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