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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/05/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1173/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. RICCI CRISTINA VIA F. SFORZA, 5 20122 MILANO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA FRANCESCO SFORZA, 5 20122 MILANO parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JORIS NICOLE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FESTAZ, 7 11100 AOSTA
parte appellata
OGGETTO: debito di gioco
CONCLUSIONI
Per parte appellante e per parte appellata: “i sottoscritti procuratori speciali dichiarano congiuntamente di rinunciare – spese compensate - agli atti del giudizio di appello ex art. 306 c.p.c. per cui è stata fissata l'udienza del 30.4.2024, chiedendo l'estinzione del processo.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
I
pagina 1 di 2 Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2023, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del tribunale di Aosta n. 60/23 del 20 febbraio 2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2022 emesso dal tribunale di Aosta, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
La parte appellante chiedeva a questa Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni di primo grado.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione Controparte_2
dell'appello.
Con ordinanza in data 16 gennaio 2024, all'esito della prima udienza, il consigliere istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 350 bis cpc.
Con memoria congiuntamente depositata in data 22 aprile 2024 i procuratori di parte appellante e di parte appellata, muniti di procura speciale, dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate
II
I difensori di parte appellante e di parte appellata, muniti di idonea procura, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'appello a spese compensate.
La dichiarazione del procuratore di parte appellata non può che essere interpretata come accettazione della rinuncia di controparte.
A norma dell'art. 306 cpc, richiamato dal successivo art. 359 cpc, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo.
Spese del gravame compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione I civile, visti gli artt. 306 e 359 cpc, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara compensate le spese di lite del grado.
Così deciso in Torino il 30/04/2024
Il Presidente est.
Dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. RICCI CRISTINA VIA F. SFORZA, 5 20122 MILANO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA FRANCESCO SFORZA, 5 20122 MILANO parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JORIS NICOLE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FESTAZ, 7 11100 AOSTA
parte appellata
OGGETTO: debito di gioco
CONCLUSIONI
Per parte appellante e per parte appellata: “i sottoscritti procuratori speciali dichiarano congiuntamente di rinunciare – spese compensate - agli atti del giudizio di appello ex art. 306 c.p.c. per cui è stata fissata l'udienza del 30.4.2024, chiedendo l'estinzione del processo.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
I
pagina 1 di 2 Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2023, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del tribunale di Aosta n. 60/23 del 20 febbraio 2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2022 emesso dal tribunale di Aosta, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
La parte appellante chiedeva a questa Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni di primo grado.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione Controparte_2
dell'appello.
Con ordinanza in data 16 gennaio 2024, all'esito della prima udienza, il consigliere istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 350 bis cpc.
Con memoria congiuntamente depositata in data 22 aprile 2024 i procuratori di parte appellante e di parte appellata, muniti di procura speciale, dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate
II
I difensori di parte appellante e di parte appellata, muniti di idonea procura, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'appello a spese compensate.
La dichiarazione del procuratore di parte appellata non può che essere interpretata come accettazione della rinuncia di controparte.
A norma dell'art. 306 cpc, richiamato dal successivo art. 359 cpc, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo.
Spese del gravame compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione I civile, visti gli artt. 306 e 359 cpc, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara compensate le spese di lite del grado.
Così deciso in Torino il 30/04/2024
Il Presidente est.
Dott. Gian Andrea Morbelli
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