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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 113 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Bruno Taverniti e Maria Di Parte_1
Giorgio i quali eleggono domicilio digitale presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
),sopra giusta procura in calce al Email_2
ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Claudia Ruperto giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.1.2022 l'istante ha impugnato il provvedimento datato 17.5.2021 e notificato in data 30.6.2021 con cui l' la CP_1
informava dell'avvenuta riliquidazione della sua pensione cat. INVCIV n.
07122154 a decorrere dal 1° gennaio 2016 dal cui ricalcolo era derivato un debito di € 31.045,56 sino al 30 giugno 2021.
Avverso il citato provvedimento la ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 29.7.2021 rimasto senza riscontro.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
- l'illegittimità del provvedimento per la genericità del provvedimento amministrativo non avendo l' indicato le ragioni sottese alla richiesta di CP_1
restituzione dell'indebito;
- la mancata sospensione immediata dell'erogazione della prestazione revisionata e la conseguente revoca nell'arco dei successivi novanta giorni ex art. 37, comma 8, della L. 448/1998.
Ha invocato pertanto l'applicabilità dei principi di buona fede ed affidamento nonché l'assenza di un qualsivoglia comportamento doloso da parte della ricorrente.
Introdotto il giudizio ed instaurato ritualmente il contraddittorio, l' ha CP_1
contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'odierna udienza, il Giudice, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa depositando telematicamente la contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La presente controversia ha ad oggetto un' azione di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere l'indebito nei confronti della ricorrente percettrice CP_1 di pensione inabilità civile e indennità di accompagnamento.
La ricorrente contesta la lettera di indebito con cui l' comunica di aver CP_1
corrisposto ratei di pensione non spettanti a seguito di revisione sanitaria per il periodo dal 1.01.2016 al 30.6.2021 per un importo complessivo di € 31.045,56.
Va rammentato che nella materia dell'indebito anche assistenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi ricade sul creditore originario ossia in questo caso la ricorrente.
In tema anche di recente, a conferma di pregressi orientamenti, così si è pronunciata la Suprema Corte: " In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio
instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo
dell'””accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare
come adempimento quanto corrisposto" Cass sez.. L, Sentenza n. 2739 del
11/02/2016.
Nel caso in esame parte resistente deduce che la ricorrente era titolare di pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento dal mese di dicembre 2013, prestazione quest'ultima revocata a seguito di visita di revisione sanitaria del 01.6.2016, regolarmente comunicata dall' con lettera ricevuta CP_1
dalla ricorrente in data 25.06.2016 (doc. 4 e 5) e già solo per questo motivo, assume l' non può ritenersi sussistente la buona fede accipientis. CP_1
Conseguentemente, trattandosi di beneficio assistenziale connesso alla sussistenza e alla permanenza dell'invalidità civile in misura corrispondente a quanto previsto dall'art 1 della legge n. 18/1980, venuti meno i requisiti di legge che legittimano il mantenimento della prestazione economica, con il provvedimento TE08 emesso dall' in data 19.06.2021 (doc. 3) veniva CP_1 quantificata la somma indebita che la Sig.ra aveva continuato a percepire Pt_1
dal 01.06.2016 (data della disposta revisione) al 30.06.2021 nella misura di euro 31.045,56.
Ebbene, parte ricorrente non contesta di aver ricevuto la lettera contenente l'esito della visita medica, ma deduce che alle risultanze del verbale non avrebbe fatto seguito alcun provvedimento di sospensione e di revoca delle provvidenze in godimento da parte dell' in violazione dell'art. 37, comma 8, della L. CP_1
448/1998 che così recita:” In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e
provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica>>.
Per tali motivi continuava a fruire dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, partendo da tali premesse, la ricorrente, evidenziando il mancato invio di un provvedimento formale di revoca ex art 37 (“verifiche in materia di invalidità civile”), comma 8, della legge n. 448/1998, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha argomentato che non può addebitarsi al percipiente un' erogazione non dovuta dovendo essere tutelati la sua buona fede ed il suo legittimo affidamento.
Ciò in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi
“indebitamente” percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita, peraltro in assenza di un qualsivoglia comportamento doloso da parte del percipiente.
Ebbene l' assunto di parte ricorrente non è condivisibile.
Se è pur vero che l'art. 37, c. 8 della l. n. 448 del 1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-
legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di riconoscere la ripetibilità dei ratei erogati successivamente alla visita di revisione ed in assenza di un provvedimento di immediata sospensione della prestazione, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore.
Già con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004 la Corte di Cassazione aveva stabilito: “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge,
quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti
dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di
certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -
, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la
insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della
prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento
della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art.
2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono
all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati,
concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del
rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità
delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost.,
giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento
dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni”.
In senso conforme l'ordinanza della Cassazione Civile 5 gennaio 2023 n. 248 la quale ha ribadito il consolidato principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"),
produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C.
26162/2016; C. 26096/2010).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, parte ricorrente non ha pertanto assolto all'onere su di esso incombente, di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.
Peraltro la ricorrente non ha negato di essere a conoscenza dell'esito della visita di revisione pur deducendo di aver percepito le somme nel pieno affidamento che fossero dovute, non essendo mai stata modificata la percentuale dell'invalidità al 100%, circostanza che di per sé non può determinare l'insorgere di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole. Ben infatti avrebbe potuto la ricorrente rivolgersi agli enti preposti per ottenere i chiarimenti necessari.
A ciò si aggiunga che la stessa, come precisato nella lettera contenente il verbale sanitario ricevuta il 25.6.2016, avrebbe potuto fruire anche della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 qualora fosse stata in possesso del requisito economico essendo sicuramente presente quello anagrafico ( all'epoca aveva 65
anni).
Nella citata lettera infatti l' così specifica: Nel caso in cui la sua percentuale CP_1 di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella
già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e
i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà
nell'invio.
Se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita. In ogni caso i dati dovranno essere
trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione.
In conclusione, il complesso delle considerazioni che precedono comporta il rigetto del ricorso.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni anche in virtù del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in materia per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Civitavecchia, il 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis