Articolo 2 della Legge 30 marzo 1949, n. 177
Articolo 1
Versione
22 maggio 1949
Art. 2.
La maggiore spesa dipendente dall'aumento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra, relativo agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, verra' compensata, con la riduzione di L. 2.000.000 dello stanziamento del capitolo 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 maggio 1949