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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9642 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa UN NA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53936 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 30.01.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Federico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Giovanni Paisiello n.27, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Controparte_1
Roma, in persona del Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN DE AI e presso di lei elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n.119/A -
Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale giusta procura generale alle liti rep.1496/2022 in atti
CONVENUTA
E
pagina 1 di 9 , in persona del procuratore Avv. Elisabetta Scosceria (giusta procura ai rogiti del Notaio CP_2 di Roma, rep. 72.714, racc. 23.646 dell'8 marzo 2022, quale mandataria della società Persona_1 CP_3
in forza di mandato per atti Notaio Dott. di Roma del 17 giugno 2015, rep. 43.065,
[...] Persona_1
racc. 14262, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Silvetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, lungotevere dei Mellini n.7, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc in data 23- 28- 29 gennaio 2025 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.07.2022, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale la e l' chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2
delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill. mo Tribunale civile di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione rigettata, riconoscere la natura di occupazione usurpativa ai danni del Sig. sul fondo oggetto di causa Parte_1
catastalmente distinto a pag. 6 e ss. con conseguente indennizzo per complessivi euro 520.000,00 della Per_ relazione collegiale dei Dott. Dott. e Dott. Persona_2 Persona_3 Per_4
del 5.10.2021, oltre rivalutazione ed interessi di legge dal momento della illegittima occupazione
[...] fino all'avvenuto saldo trattandosi di illecito permanente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
A tal fine, parte attrice esponeva che: - era titolare di una impresa individuale agricola con terreni ubicati nella zona periferica est del territorio del Comune di Roma;
- con decreto dirigenziale n. 380 del
22.7.2003 della Provincia di Roma, su istanza dell' era autorizzata l'occupazione in via CP_2
d'urgenza delle aree necessarie per i lavori di costruzione di elettrodotto a 150 Kv a due terne separate più cavi interrati Roma Est – Aniene, interessando anche il fondo di;
- in data 17.02.2015 Parte_1 ricorreva alla Corte d'Appello di Roma per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo a seguito di decreto definitivo di asservimento per costruzione di elettrodotto ed omessa determinazione pagina 2 di 9 dell'indennità; - a seguito della nomina del CTU da parte delle Corte di Appello di Roma emergeva che l'area occupata temporaneamente per l'esecuzione dell'opera di mq 44.000, era maggiore di mq 18.500 rispetto a quella decretata (mq 25.500) e andava quindi sommata a quella presunta nel decreto di occupazione temporanea, “anche ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, sempre di competenza della Corte d'Appello” , cfr. p. 10 dell'atto di citazione); - nel corso del giudizio, e in particolare nel corso dell'indagine tecnica demandata al ctu, l'attore si doleva che quest'ultimo, ignorando totalmente i rilevi del CTP, depositava il primo elaborato peritale senza procedere ad alcun confronto tra l'opera prevista nel Decreto di P.U. e di Occupazione, con quella realizzata sulla proprietà del sig. - in sostanza, la prima relazione tecnica dell'Ing. aveva preso in esame Parte_1 Per_5 una collocazione dell'elettrodotto diversa da quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità in violazione dello stesso quesito della Corte;
- le integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Corte al ctu confermavano la correttezza delle doglianze di parte attrice, in quanto era emerso che la consistenza dell'area asservita ed espropriata era di mq 27.672 e la lunghezza complessiva delle due linee di alta tensione era di ml 1012, in luogo dei rispettivi mq 25.500 e dei ml 940 previsti nei Decreti di Pubblica
Utilità, di Occupazione e confermati nel Decreto n.1190 del 26.02.2008 di costituzione di servitù permanente di elettrodotto;
- le maggiori consistenze rilevate erano di mq 2.172 di superficie asservita espropriata e di ml 72 di lunghezza delle linee di alta tensione;
- con ordinanza dell'8.01.2019 la Corte di
Appello di Roma determinava in euro 140.000,00, oltre interessi legali dal 26.2.2008, l'indennità dovuta da , quale mandataria di;
- sulla base della condivisibile ctu espletata da parte dell'Ing. CP_2 CP_3
e dei chiarimenti da lui forniti, l'indennità di asservimento per la realizzazione Persona_6 dell'elettrodotto era determinata “tenendo conto della effettiva superficie asservita, mq. 27.672 riscontrata dal ctu a seguito degli accertamenti suppletivi e dai rilievi da lui effettuati a seguito della autorizzazione di questa Corte, in luogo di quella di mq. 25.500 riportata nella planimetria prodotta dalla Citta Metropolitana di Roma. L'indennità di asservimento, quindi, divesamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle note conclusive, è stata determinata dal ctu, avendo riguardo all'opera effettivamente realizzata e alla superficie realmente asservita”; - l'ordinanza quantificava in euro pagina 3 di 9 33.055,00 oltre interessi legali, l'indennità di occupazione legittima dovuta da prodromica CP_2 all'asservimento dell'area (al netto della prescrizione).
Ciò detto, l'attore deduceva che l'indennità dovuta per l'asservimento dell'area non poteva essere assimilata al risarcimento del danno spettante in caso di sconfinamento dell'opera pubblica e che, a seguito del provvedimento della Corte di Appello di Roma dell'8 gennaio 2019, aveva inviato alla
[...]
all' e all' l'intimazione del 30.05.2020 “al Controparte_1 CP_2 CP_3 fine di denunciare l'occupazione usurpativa ignorata dalla consulenza tecnica depositata nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma, che appartiene all'esclusiva giurisdizione dell'A.G.O. ma davanti al Tribunale Civile competente di Roma stante la specifica competenza della Corte d'Appello per i soli giudizi di determinazione dell'indennità di asservimento e di occupazione legittima”.
Ciò detto, evidenziava di avere diritto all'indennizzo - risarcimento del danno da occupazione usurpativa emerso nella sua esistenza nel corso del giudizio davanti alla Corte di Appello, da quantificarsi con riferimento al valore venale del bene in euro 520.000, sulla base della “Perizia di Stima Analitica” redatta il 5 ottobre 2021 dai tecnici incaricati di determinare l'attuale probabile valore di mercato del fondo agricolo del Pt_1
Si costituiva tempestivamente , quale mandataria della società , contestando quanto CP_2 CP_3 dedotto e richiesto da parte attrice. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione di parte attrice, in quanto avente ad oggetto la revisione di un provvedimento già passato in giudicato (Corte di
Appello di Roma RG n. 846/2015), e quindi per violazione del principio del “ne bis in idem”.
La convenuta deduceva, in sintesi, che: - non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario adito, in quanto in presenza della dichiarazione della pubblica utilità la domanda risarcitoria era devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo (l'oggetto del contenzioso era relativo all'accertamento dell'occupazione illegittima in cui l'esercizio del potere si era manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, in virtù dell'art. 133 c.1 lett. G) c.p.a. e della determinazione
Dirigenziale n. 56/2003 con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera di costruzione dell'elettrodo a 150 Kv a due terne separate); - era priva di legittimazione passiva, in quanto CP_2
la procedura espropriativa era stata gestita in via esclusiva dalla;
- il Controparte_1
pagina 4 di 9 diritto al risarcimento dei danni era prescritto, posto che il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947
c.1 c.c. iniziava a decorrere fin dalla data dell'occupazione e aveva una durata quinquennale (il fondo era stato occupato dal 17.10.2003 fino al 26.02.2008 e il diritto al risarcimento danni azionato si era prescritto in data 26.02.2013); - la CTU svolta nel giudizio Rg n.846/2015 aveva accertato che l'amministrazione aveva operato correttamente senza porre in essere alcuna condotta illegittima;
-
l'attore aveva già percepito un ristoro economico per i mq.
2.172 asseritamente occupati dall'amministrazione sine titulo e, pertanto, non poteva esserci una duplicazione del risarcimento dei danni;
- l'attore era rimasto proprietario del bene asseritamente occupato illegittimamente, per cui al massimo il risarcimento del danno subito doveva coprire non già il valore venale del bene, bensì il solo valore d'uso del bene medesimo (in termini, TAR Lazio, Roma, 6 aprile 2020, n.3803); - il danno preteso, quantificato in complessivi € 520.000,00 in relazione all'asserita occupazione illegittima di mq 2.172 di terreno agricolo, non era provato e comunque andava quantificato in via equitativa ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro di cui all'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (TAR Campania, Napoli, 12 febbraio 2019, n. 774). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In via preliminare: - dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo;
- in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione esperita ex adverso per violazione del principio del “ne bis in idem”;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP_3 dichiararne in limine l'estromissione dal presente giudizio
B. Nel merito: respingere la domanda avversaria alla luce dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'Attore e in ogni caso perché infondata in fatto e in diritto;
C. In ogni caso: - condannare l'Attore al risarcimento dei danni subiti dall'esponente ai sensi dell'art.
96, 1° comma, c.p.c. ovvero al pagamento a favore di quest'ultima di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
pagina 5 di 9 Si costituiva tempestivamente la , contestando la domanda. In Controparte_1
particolare, deduceva che: - la domanda di parte attrice era inammissibile per violazione del principio del
“ne bis in idem”, in quanto la Corte d'Appello con ordinanza passata in giudicato aveva accertato l'intervenuto sconfinamento e quantificato, in notevole aumento, la correlativa indennità di asservimento;
- la domanda attorea era inammissibile, per competenza funzionale della Corte d'Appello di Roma;
- difettava la propria legittimazione passiva, in quanto era il soggetto autorizzato alla CP_2 costruzione dell'elettrodotto e, quale beneficiaria della servitù, era obbligata al pagamento della indennità di asservimento;
- nel caso in cui dovesse essere considerata Controparte_1
titolare del potere ablativo, era tenuta a manlevarla;
- il tracciato effettivo
[...] CP_2 dell'elettrodo era già stato oggetto di accertamento, consacrato con la pronuncia passata in giudicato e la correlativa indennità era stata già liquidata;
- la domanda di parte attrice era errata, sia in ordine all'accertamento della effettiva superficie asservita, sia in relazione alla effettiva destinazione urbanistica dell'area (trattandosi di aree non edificabili, qualificazione non contestata dal Sig. nel giudizio Pt_1
dinanzi la Corte di Appello); - i valori unitari e complessivi richiesti dal Sig. non erano quindi Pt_1
corrispondenti ad alcun parametro, né in termini di superfici asservite né di coefficienti applicabili ai beni oggetto di servitù. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. dichiarare inammissibile ed infondata la domanda formulata dal Sig. per i motivi Pt_1
singolarmente dedotti comparsa;
2. autorizzare la chiamata in garanzia di con sede in Roma, p.le Ostiense n.2 (cod. fisc. e CP_3
partiva I.V.A ) al fine di essere da essa garantita e manlevata nel caso di condanna, P.IVA_1 chiedendo altresì lo spostamento dell'udienza allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini fissati dall'art. 163 bis c.p.c.., condannando, all'esito dell'integrazione del contraddittorio e ove la domanda formulata dal Sig. dovesse trovare accoglimento, in via diretta al Pt_1 CP_3
pagamento delle somme eventualmente riconosciute a parte attrice nonché al pagamento di ogni onere e spesa di giudizio sopportata dall'Ente;
3. in ogni caso, con condanna di parte attrice e di anche in solido tra loro, al pagamento di CP_3 onorari, spese di giudizio ed accessori di legge”.
pagina 6 di 9 Differita l'udienza di prima comparizione per consentire la richiesta citazione di da parte della CP_3
convenuta Citta Metropolitana, la causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
A fronte della domanda proposta da parte attrice di risarcimento del danno per l'asserita occupazione usurpativa ai suoi danni e, alla luce del noto principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo la quale “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. tra tante Cass., Sez. Un., 15.09.2017, n. 21522), in via pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito (pure nei limiti di cui si dirà infra), atteso che l'odierna controversia non coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. (ovvero la legittimità del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e delle successive determinazioni della p.a.), avendo ad oggetto la controversia l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento dei danni provocati dall'asserita occupazione illecita del fondo di proprietà del sig. Pt_1
Al riguardo è appena il caso di richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione citata anche da parte attrice (cfr. Cass. S.U. n.8237/2020) secondo cui “in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
(così, da ultimo, SSUU 18272/2019; in termini, SSUU 25044/2016, SSUU 3723/2007)”.
La domanda è tuttavia inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
pagina 7 di 9 Non ignora il Tribunale che nei casi di occupazione acquisitiva e/o usurpativa, la p.a. non può negare al privato il risarcimento del danno preteso, posto che la pretesa risarcitoria attinente allo sconfinamento dell'opera pubblica costituisce un aliud rispetto all'indennità dovuta per l'asservimento dell'area.
Tuttavia, nel caso di specie (correttamente o meno) l'effettivo sconfinamento - pure a fronte delle medesime allegazioni in fatto dedotte da parte attrice anche nell'odierno giudizio- è stato escluso dalla ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.105/2019 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) che ha accertato, in un giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l'effettivo tracciato dell'elettrodotto (pure differente da quello contenuto nella dichiarazione di pubblica utilità, nel decreto di occupazione dell'opera e nel decreto di asservimento) ed ha liquidato la relativa indennità sulla base della “effettiva superficie asservita”, ovvero sulla base della superficie indicata da parte attrice come oggetto di sconfinamento (“riscontrata dal CTU a seguito degli accertamenti suppletivi e dai rilievi da lui effettuati”), maggiore rispetto a quella “riportata nella planimetria prodotta dalla
[...]
” e oggetto del decreto di asservimento. CP_1
La predetta ordinanza ha liquidato l'importo di euro 140.000 (di gran lunga maggiore di quello di euro
14.150,51 liquidato nel decreto di asservimento) e ha espressamente affermato che “l'indennità di asservimento, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle note conclusive, è stata determinata dal CTU avendo riguardo all'opera effettivamente realizzata ed alla superficie realmente asservita”.
Lo sconfinamento denunciato da parte attrice è stato quindi evidentemente ritenuto legittimo dalla Corte
d'Appello che su tale presupposto ha liquidato l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione
(quest'ultima al netto della prescrizione). Il provvedimento non è stato impugnato da parte attrice, la quale aveva interesse a censurare la decisione che nella sostanza ha accertato come legittimo uno sconfinamento che tale non era (almeno secondo le allegazioni di parte attrice).
Ne consegue che non è consentita a questo giudice alcuna rivalutazione degli accertamenti già compiuti, né una diversa qualificazione degli stessi fatti esaminati e oggetto di una decisione ormai definitiva perché passata in giudicato.
Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
pagina 8 di 9 l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto
o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo” (cfr. Cass. n.4352/2004; Cass. n.7140/2002;
Cass.n.6041/2000).
In conclusione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n.55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute, liquidate, per ciascuna parte convenuta, in euro 6.023,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 27.06.2025
Il Giudice
UN NA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa UN NA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53936 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 30.01.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Federico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Giovanni Paisiello n.27, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Controparte_1
Roma, in persona del Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN DE AI e presso di lei elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n.119/A -
Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale giusta procura generale alle liti rep.1496/2022 in atti
CONVENUTA
E
pagina 1 di 9 , in persona del procuratore Avv. Elisabetta Scosceria (giusta procura ai rogiti del Notaio CP_2 di Roma, rep. 72.714, racc. 23.646 dell'8 marzo 2022, quale mandataria della società Persona_1 CP_3
in forza di mandato per atti Notaio Dott. di Roma del 17 giugno 2015, rep. 43.065,
[...] Persona_1
racc. 14262, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Silvetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, lungotevere dei Mellini n.7, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc in data 23- 28- 29 gennaio 2025 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.07.2022, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale la e l' chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2
delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill. mo Tribunale civile di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione rigettata, riconoscere la natura di occupazione usurpativa ai danni del Sig. sul fondo oggetto di causa Parte_1
catastalmente distinto a pag. 6 e ss. con conseguente indennizzo per complessivi euro 520.000,00 della Per_ relazione collegiale dei Dott. Dott. e Dott. Persona_2 Persona_3 Per_4
del 5.10.2021, oltre rivalutazione ed interessi di legge dal momento della illegittima occupazione
[...] fino all'avvenuto saldo trattandosi di illecito permanente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
A tal fine, parte attrice esponeva che: - era titolare di una impresa individuale agricola con terreni ubicati nella zona periferica est del territorio del Comune di Roma;
- con decreto dirigenziale n. 380 del
22.7.2003 della Provincia di Roma, su istanza dell' era autorizzata l'occupazione in via CP_2
d'urgenza delle aree necessarie per i lavori di costruzione di elettrodotto a 150 Kv a due terne separate più cavi interrati Roma Est – Aniene, interessando anche il fondo di;
- in data 17.02.2015 Parte_1 ricorreva alla Corte d'Appello di Roma per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo a seguito di decreto definitivo di asservimento per costruzione di elettrodotto ed omessa determinazione pagina 2 di 9 dell'indennità; - a seguito della nomina del CTU da parte delle Corte di Appello di Roma emergeva che l'area occupata temporaneamente per l'esecuzione dell'opera di mq 44.000, era maggiore di mq 18.500 rispetto a quella decretata (mq 25.500) e andava quindi sommata a quella presunta nel decreto di occupazione temporanea, “anche ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, sempre di competenza della Corte d'Appello” , cfr. p. 10 dell'atto di citazione); - nel corso del giudizio, e in particolare nel corso dell'indagine tecnica demandata al ctu, l'attore si doleva che quest'ultimo, ignorando totalmente i rilevi del CTP, depositava il primo elaborato peritale senza procedere ad alcun confronto tra l'opera prevista nel Decreto di P.U. e di Occupazione, con quella realizzata sulla proprietà del sig. - in sostanza, la prima relazione tecnica dell'Ing. aveva preso in esame Parte_1 Per_5 una collocazione dell'elettrodotto diversa da quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità in violazione dello stesso quesito della Corte;
- le integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Corte al ctu confermavano la correttezza delle doglianze di parte attrice, in quanto era emerso che la consistenza dell'area asservita ed espropriata era di mq 27.672 e la lunghezza complessiva delle due linee di alta tensione era di ml 1012, in luogo dei rispettivi mq 25.500 e dei ml 940 previsti nei Decreti di Pubblica
Utilità, di Occupazione e confermati nel Decreto n.1190 del 26.02.2008 di costituzione di servitù permanente di elettrodotto;
- le maggiori consistenze rilevate erano di mq 2.172 di superficie asservita espropriata e di ml 72 di lunghezza delle linee di alta tensione;
- con ordinanza dell'8.01.2019 la Corte di
Appello di Roma determinava in euro 140.000,00, oltre interessi legali dal 26.2.2008, l'indennità dovuta da , quale mandataria di;
- sulla base della condivisibile ctu espletata da parte dell'Ing. CP_2 CP_3
e dei chiarimenti da lui forniti, l'indennità di asservimento per la realizzazione Persona_6 dell'elettrodotto era determinata “tenendo conto della effettiva superficie asservita, mq. 27.672 riscontrata dal ctu a seguito degli accertamenti suppletivi e dai rilievi da lui effettuati a seguito della autorizzazione di questa Corte, in luogo di quella di mq. 25.500 riportata nella planimetria prodotta dalla Citta Metropolitana di Roma. L'indennità di asservimento, quindi, divesamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle note conclusive, è stata determinata dal ctu, avendo riguardo all'opera effettivamente realizzata e alla superficie realmente asservita”; - l'ordinanza quantificava in euro pagina 3 di 9 33.055,00 oltre interessi legali, l'indennità di occupazione legittima dovuta da prodromica CP_2 all'asservimento dell'area (al netto della prescrizione).
Ciò detto, l'attore deduceva che l'indennità dovuta per l'asservimento dell'area non poteva essere assimilata al risarcimento del danno spettante in caso di sconfinamento dell'opera pubblica e che, a seguito del provvedimento della Corte di Appello di Roma dell'8 gennaio 2019, aveva inviato alla
[...]
all' e all' l'intimazione del 30.05.2020 “al Controparte_1 CP_2 CP_3 fine di denunciare l'occupazione usurpativa ignorata dalla consulenza tecnica depositata nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma, che appartiene all'esclusiva giurisdizione dell'A.G.O. ma davanti al Tribunale Civile competente di Roma stante la specifica competenza della Corte d'Appello per i soli giudizi di determinazione dell'indennità di asservimento e di occupazione legittima”.
Ciò detto, evidenziava di avere diritto all'indennizzo - risarcimento del danno da occupazione usurpativa emerso nella sua esistenza nel corso del giudizio davanti alla Corte di Appello, da quantificarsi con riferimento al valore venale del bene in euro 520.000, sulla base della “Perizia di Stima Analitica” redatta il 5 ottobre 2021 dai tecnici incaricati di determinare l'attuale probabile valore di mercato del fondo agricolo del Pt_1
Si costituiva tempestivamente , quale mandataria della società , contestando quanto CP_2 CP_3 dedotto e richiesto da parte attrice. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione di parte attrice, in quanto avente ad oggetto la revisione di un provvedimento già passato in giudicato (Corte di
Appello di Roma RG n. 846/2015), e quindi per violazione del principio del “ne bis in idem”.
La convenuta deduceva, in sintesi, che: - non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario adito, in quanto in presenza della dichiarazione della pubblica utilità la domanda risarcitoria era devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo (l'oggetto del contenzioso era relativo all'accertamento dell'occupazione illegittima in cui l'esercizio del potere si era manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, in virtù dell'art. 133 c.1 lett. G) c.p.a. e della determinazione
Dirigenziale n. 56/2003 con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera di costruzione dell'elettrodo a 150 Kv a due terne separate); - era priva di legittimazione passiva, in quanto CP_2
la procedura espropriativa era stata gestita in via esclusiva dalla;
- il Controparte_1
pagina 4 di 9 diritto al risarcimento dei danni era prescritto, posto che il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947
c.1 c.c. iniziava a decorrere fin dalla data dell'occupazione e aveva una durata quinquennale (il fondo era stato occupato dal 17.10.2003 fino al 26.02.2008 e il diritto al risarcimento danni azionato si era prescritto in data 26.02.2013); - la CTU svolta nel giudizio Rg n.846/2015 aveva accertato che l'amministrazione aveva operato correttamente senza porre in essere alcuna condotta illegittima;
-
l'attore aveva già percepito un ristoro economico per i mq.
2.172 asseritamente occupati dall'amministrazione sine titulo e, pertanto, non poteva esserci una duplicazione del risarcimento dei danni;
- l'attore era rimasto proprietario del bene asseritamente occupato illegittimamente, per cui al massimo il risarcimento del danno subito doveva coprire non già il valore venale del bene, bensì il solo valore d'uso del bene medesimo (in termini, TAR Lazio, Roma, 6 aprile 2020, n.3803); - il danno preteso, quantificato in complessivi € 520.000,00 in relazione all'asserita occupazione illegittima di mq 2.172 di terreno agricolo, non era provato e comunque andava quantificato in via equitativa ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro di cui all'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (TAR Campania, Napoli, 12 febbraio 2019, n. 774). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In via preliminare: - dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo;
- in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione esperita ex adverso per violazione del principio del “ne bis in idem”;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP_3 dichiararne in limine l'estromissione dal presente giudizio
B. Nel merito: respingere la domanda avversaria alla luce dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'Attore e in ogni caso perché infondata in fatto e in diritto;
C. In ogni caso: - condannare l'Attore al risarcimento dei danni subiti dall'esponente ai sensi dell'art.
96, 1° comma, c.p.c. ovvero al pagamento a favore di quest'ultima di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
pagina 5 di 9 Si costituiva tempestivamente la , contestando la domanda. In Controparte_1
particolare, deduceva che: - la domanda di parte attrice era inammissibile per violazione del principio del
“ne bis in idem”, in quanto la Corte d'Appello con ordinanza passata in giudicato aveva accertato l'intervenuto sconfinamento e quantificato, in notevole aumento, la correlativa indennità di asservimento;
- la domanda attorea era inammissibile, per competenza funzionale della Corte d'Appello di Roma;
- difettava la propria legittimazione passiva, in quanto era il soggetto autorizzato alla CP_2 costruzione dell'elettrodotto e, quale beneficiaria della servitù, era obbligata al pagamento della indennità di asservimento;
- nel caso in cui dovesse essere considerata Controparte_1
titolare del potere ablativo, era tenuta a manlevarla;
- il tracciato effettivo
[...] CP_2 dell'elettrodo era già stato oggetto di accertamento, consacrato con la pronuncia passata in giudicato e la correlativa indennità era stata già liquidata;
- la domanda di parte attrice era errata, sia in ordine all'accertamento della effettiva superficie asservita, sia in relazione alla effettiva destinazione urbanistica dell'area (trattandosi di aree non edificabili, qualificazione non contestata dal Sig. nel giudizio Pt_1
dinanzi la Corte di Appello); - i valori unitari e complessivi richiesti dal Sig. non erano quindi Pt_1
corrispondenti ad alcun parametro, né in termini di superfici asservite né di coefficienti applicabili ai beni oggetto di servitù. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. dichiarare inammissibile ed infondata la domanda formulata dal Sig. per i motivi Pt_1
singolarmente dedotti comparsa;
2. autorizzare la chiamata in garanzia di con sede in Roma, p.le Ostiense n.2 (cod. fisc. e CP_3
partiva I.V.A ) al fine di essere da essa garantita e manlevata nel caso di condanna, P.IVA_1 chiedendo altresì lo spostamento dell'udienza allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei termini fissati dall'art. 163 bis c.p.c.., condannando, all'esito dell'integrazione del contraddittorio e ove la domanda formulata dal Sig. dovesse trovare accoglimento, in via diretta al Pt_1 CP_3
pagamento delle somme eventualmente riconosciute a parte attrice nonché al pagamento di ogni onere e spesa di giudizio sopportata dall'Ente;
3. in ogni caso, con condanna di parte attrice e di anche in solido tra loro, al pagamento di CP_3 onorari, spese di giudizio ed accessori di legge”.
pagina 6 di 9 Differita l'udienza di prima comparizione per consentire la richiesta citazione di da parte della CP_3
convenuta Citta Metropolitana, la causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
A fronte della domanda proposta da parte attrice di risarcimento del danno per l'asserita occupazione usurpativa ai suoi danni e, alla luce del noto principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo la quale “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. tra tante Cass., Sez. Un., 15.09.2017, n. 21522), in via pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito (pure nei limiti di cui si dirà infra), atteso che l'odierna controversia non coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. (ovvero la legittimità del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e delle successive determinazioni della p.a.), avendo ad oggetto la controversia l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento dei danni provocati dall'asserita occupazione illecita del fondo di proprietà del sig. Pt_1
Al riguardo è appena il caso di richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione citata anche da parte attrice (cfr. Cass. S.U. n.8237/2020) secondo cui “in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
(così, da ultimo, SSUU 18272/2019; in termini, SSUU 25044/2016, SSUU 3723/2007)”.
La domanda è tuttavia inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
pagina 7 di 9 Non ignora il Tribunale che nei casi di occupazione acquisitiva e/o usurpativa, la p.a. non può negare al privato il risarcimento del danno preteso, posto che la pretesa risarcitoria attinente allo sconfinamento dell'opera pubblica costituisce un aliud rispetto all'indennità dovuta per l'asservimento dell'area.
Tuttavia, nel caso di specie (correttamente o meno) l'effettivo sconfinamento - pure a fronte delle medesime allegazioni in fatto dedotte da parte attrice anche nell'odierno giudizio- è stato escluso dalla ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.105/2019 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) che ha accertato, in un giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l'effettivo tracciato dell'elettrodotto (pure differente da quello contenuto nella dichiarazione di pubblica utilità, nel decreto di occupazione dell'opera e nel decreto di asservimento) ed ha liquidato la relativa indennità sulla base della “effettiva superficie asservita”, ovvero sulla base della superficie indicata da parte attrice come oggetto di sconfinamento (“riscontrata dal CTU a seguito degli accertamenti suppletivi e dai rilievi da lui effettuati”), maggiore rispetto a quella “riportata nella planimetria prodotta dalla
[...]
” e oggetto del decreto di asservimento. CP_1
La predetta ordinanza ha liquidato l'importo di euro 140.000 (di gran lunga maggiore di quello di euro
14.150,51 liquidato nel decreto di asservimento) e ha espressamente affermato che “l'indennità di asservimento, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nelle note conclusive, è stata determinata dal CTU avendo riguardo all'opera effettivamente realizzata ed alla superficie realmente asservita”.
Lo sconfinamento denunciato da parte attrice è stato quindi evidentemente ritenuto legittimo dalla Corte
d'Appello che su tale presupposto ha liquidato l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione
(quest'ultima al netto della prescrizione). Il provvedimento non è stato impugnato da parte attrice, la quale aveva interesse a censurare la decisione che nella sostanza ha accertato come legittimo uno sconfinamento che tale non era (almeno secondo le allegazioni di parte attrice).
Ne consegue che non è consentita a questo giudice alcuna rivalutazione degli accertamenti già compiuti, né una diversa qualificazione degli stessi fatti esaminati e oggetto di una decisione ormai definitiva perché passata in giudicato.
Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
pagina 8 di 9 l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto
o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo” (cfr. Cass. n.4352/2004; Cass. n.7140/2002;
Cass.n.6041/2000).
In conclusione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n.55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute, liquidate, per ciascuna parte convenuta, in euro 6.023,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 27.06.2025
Il Giudice
UN NA
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