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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 30/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 208/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/05/1979, CF , CodiceFiscale_2 Parte_3
nato a [...] il [...], CF e CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], CF Parte_4
, tutti elett.te dom.ti in Caltanissetta Corso CodiceFiscale_4
Vittorio Emanuele, 126 presso lo studio legale associato Panepinto e rapp.ti e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati
Francesco Panepinto e Antonio Palazzo, giusta procura in calce all'atto di appello.
1 APPELLANTI
CONTRO la Controparte_1
e CF , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta in Via
Don Minzoni, 20, presso lo studio dell'avv. P.Giorgio Middione, subentrato all'avv. Gaia Puglisi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§ Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:” Si chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni tutte precisate con l'atto di appello del 30/08/2021 e che qui di seguito si trascrivono integralmente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente disporre il rinnovo della
CTU – o disporla ex novo - onde procedere all'accertamento dei danni subiti dagli attori conformemente a quanto disposto dalla precedente ordinanza del 9/6/2015, da confermare e reiterare in ogni sua parte.-
Accogliere il presente appello ed, in riforma della sentenza n. 89/2021 con la quale è stata determinato in Euro 8.070,48 il risarcimento spettante ai sigg.ri , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
ed accogliere
[...] Parte_5
integralmente le domande risarcitorie tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014 e conseguentemente condannare la al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 139.945,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dalla Corte
2 di Appello.- Accogliere le domande tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.- Condannare la Controparte_2
nelle spese e compensi tutti del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e nelle spese relativi al procedimento di mediazione”......”.
Per parte appellata: “In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c., l'appello proposto dai
Sigg.ri e per le ragioni indicate nella comparsa di Pt_1 Pt_4
costituzione e risposta a firma dell'Avv.Gaia Puglisi, da intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta, nonché accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la medesima impugnazione;
In via principale e nel merito, rigettare la preliminare richiesta avanzata dagli odierni appellanti in ordine al rinnovo della
CTU atteso la inammissibilità e l'irrilevanza dell'ulteriore istruttoria per i motivi ampiamente esposti nella comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avv.Gaia Puglisi, da intendersi quo integralmente ripetuta e trascritta, nonché rigettare le domande, le richieste ed i motivi tutti formulati da parte appellante, in quanto inammissibili, illegittimi e infondati in fatto e in diritto. Conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n.89/2021, emessa dal
Tribunale Civile di Caltanissetta il 16.02.2021, nel giudizio iscritto al n.1980/2014 R.G., oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni appellanti chiedevano dichiararsi l'inadempimento della società , CP_1
3 degli obblighi nascenti dal “contratto di spandimento dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili, provenienti dagli impianti di depurazione della provincia di Caltanissetta”, stipulato tra le parti in data 27/10/2011, con conseguente e risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza del predetto inadempimento, quantificati in complessivi € 139.945,82. Precisavano che la , essendo CP_1
stata autorizzata all'uso agronomico di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dei Comuni di Caltanissetta, , Parte_6
Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa e si era obbligata a Pt_7
conferire i fanghi stessi presso i terreni degli attori affinché fossero utilizzati per lo spandimento nei detti terreni, per un corrispettivo di €
38,00, iva esclusa, per ogni tonnellata di fanghi conferiti nell'area di stoccaggio. Esponevano altresì che la società convenuta si era obbligata a realizzare, a proprie spese e all'interno del terreno degli attori, un'area di stoccaggio, un capannone a servizio della predetta area di stoccaggio, nonché tutte le pertinenze e le strade di accesso alla detta area. La società convenuta si era, altresì, impegnata a rimborsare gli attori dell'importo di € 4.726,90 che questi avrebbero dovuto corrispondere ad un professionista, per la progettazione, i rilievi e le stime propedeutiche alla realizzazione del detto capannone.
Esponevano che, la , dopo aver realizzato la stradella di CP_3
accesso e l'area di stoccaggio, avrebbe omesso sia di conferire i fanghi provenienti dai propri impianti di depurazione, sia di completare le ulteriori opere necessarie all'espletamento dell'attività degli attori. La società convenuta avrebbe, inoltre, rifiutato di rimborsare gli attori delle somme da costoro anticipate per le competenze tecniche del geometra incaricato della progettazione del capannone. Per_1
Chiedevano, pertanto, la condanna della società convenuta al
4 risarcimento dei danni patiti per effetto della mancata percezione del corrispettivo annuo, contrattualmente pattuito, per la menzionata attività di spandimento dei fanghi, quantificato in euro 16.427,40 annui. Rappresentavano, inoltre, che gli interventi realizzati sui propri terreni da parte della società convenuta, hanno sottratto all'attività agricola una superficie complessiva di metri quadri 3.750, determinando in tal modo una “considerevole perdita di produzione dei fondi di proprietà degli attori”, nonché la perdita della possibilità di accedere agli aiuti e ai premi comunitari di cui alla misura agroambientale 214, il cui importo complessivo sarebbe stato pari, in un quinquennio, ad € 87.908,20. Chiedevano, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento dei predetti danni, al rimborso delle spese sostenute per la citata perizia tecnica, al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un trattore necessario per l'attività di spandimento, nonché il risarcimento del danno determinato dai necessari interventi di ripristino del fondo.
Si costituiva in giudizio la società , ritenendo insussistente CP_1
l'inadempimento ascrittole da parte attrice, chiedendo il rigetto delle spiegate domande. Rilevava che il contratto di spandimento dei fanghi non conteneva alcuna indicazione in ordine ad un volume minimo di fanghi da conferire. Eccepiva, altresì, che la mancata partecipazione dell'azienda agricola attrice, al bando di gara per l'erogazione degli aiuti comunitari, costituiva il frutto di una autonoma valutazione imprenditoriale, in alcun modo imputabile alla Controparte_1
Eccepiva, altresì, che la realizzazione da parte propria dell'area
[...]
di stoccaggio, nonché della strada di accesso di terreni, oltre ad essere avvenuta in “esecuzione degli obblighi contrattuali assunti”, avrebbe ulteriormente determinato una miglioria del fondo degli attori.
5 Rilevava, inoltre, che i terreni degli attori non risultavano coltivati in modo continuativo, a causa della loro natura argillosa. Quanto all'allegata impossibilità, per gli attori, di accedere agli aiuti comunitari, evidenziava che le relative domande erano già scadute un anno prima della stipula del contratto per cui è causa. In ordine poi al mancato utilizzo del fondo a fini agricoli, replicava che il riutilizzo agronomico dei fanghi non avrebbe in alcun modo determinato l'indisponibilità dei terreni per gli usi agricoli. Riteneva, infine, non provata la circostanza che l'acquisto del trattore fosse stato determinato dagli impegni assunti dagli attori per effetto del contratto in parola
Con sentenza n. 89/2021, pubblicata in data 16/02/2021, resa in pari data, il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1980/2014, dichiarava risolto il contratto stipulato tra le parti in data 27/10/2021, condannando la Controparte_4
al risarcimento del danno subito dagli attori che
[...]
liquidava in complessivi € 8.070,48, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva indicato. Compensava tra le parti le spese di lite, ponendo a carico degli attori in solido le spese di CTU.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza i sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e proponevano appello, chiedendo Parte_3 Parte_4
“…Preliminarmente disporre il rinnovo della CTU – o disporla ex novo – onde procedere all'accertamento dei danni subiti dagli attori conformemente a quanto disposto dalla precedente ordinanza del
9/6/2015, da confermare e reiterare in ogni sua parte.-Accogliere il presente appello ed, in riforma della sentenza n. 89/2021 con la quale
è stata determinato in Euro 8.070,48 il risarcimento spettante ai
6 sigg.ri , , e ed Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
accogliere integralmente le Parte_5
domande risarcitorie tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014 e conseguentemente condannare la
[...]
al pagamento della somma di Euro 139.945,82 Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dalla Corte di Appello.-
Accogliere le domande tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.- Condannare la Controparte_2
nelle spese e compensi tutti del doppio grado del giudizio da distrarsi
a favore dei sottoscritti difensori a sensi dell'art. 93 c.p.c. e nelle spese relativi al procedimento di mediazione”.....”.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva dichiararsi CP_1
l'appello inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c. e comunque rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata CP_1
, non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito
[...]
che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
7 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice osserva che gli attori non hanno formulato una domanda risarcitoria relativa al mancato sfruttamento dell'intero loro fondo, avendo invece limitato la domanda al pregiudizio subito per effetto del mancato sfruttamento agricolo delle porzioni di terreno occupate dall'area di stoccaggio e dalla stradella di accesso, nonchè per la perdita degli aiuti comunitari. Deduce
l'appellante che tale assunto sarebbe erroneo e non corrispondente alla realtà processuale, privo di alcuna fondatezza o pregio giuridico.
Infatti sempre a dire dell'appellante a pag. 5 dell'atto di citazione gli attori esponevano che tale inadempimento aveva determinato gravi conseguenze a carico dei sigg.ri e i quali avevano Pt_1 Pt_4
programmato l'utilizzo economico dei fondi di loro proprietà proprio in funzione di quell'attività di spandimento dei fanghi che la società convenuta non ha mai posto in essere, e a pag 6 che la indisponibilità del fondo conseguente alla sottoscrizione del contratto di spandimento ha precluso alla ditta la possibilità di accedere agli aiuti Pt_8 Pt_1
e ai premi comunitari. Continua l'appellante che il Tribunale non
8 avrebbe minimamente considerato che la domanda di risarcimento era stata quantificata in complessivi € 139.945,82 sulla scorta di allegata perizia del dott. . Per_2
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere non proposta la domanda risarcitoria conseguente alla mancata coltivazione dell'intero fondo sulla scorta di una immotivata pretesa interpretazione letterale della domanda dell'attrice, e non invece sulla scorta del contenuto sostanziale della domanda stessa. Per l'appellante è indubbio che trattasi di azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale con la indiscutibile conseguenza che ai sensi dell'art 1223 cc gli attori hanno diritto a richiedere il risarcimento integrale del danno che deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno, avendo altresì gli stessi rinunciato in conseguenza di quanto esposto a partecipare al bando Reg CE 1698/05 PSR Sicilia 2007/2013.
La censura non è fondata.
E' senz'altro vero che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la domanda va interpretata con riguardo non al tenore letterale delle conclusioni, ma sulla base dell'intero atto, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, come emergente dalla natura delle vicende rappresentate e dall'utilità concretamente perseguita (si vedano, fra le tante, Cass. 11 luglio 2022 n. 21865,
Cass. 27 giugno 2024 n. 17787, Cass. 19 luglio 2021 n. 20552).
Ma, nella specie, il Tribunale non ha affatto violato tale principio.
L'art. 163 co. 3 n. 3 richiede la “determinazione della cosa oggetto di domanda” così imponendo all'attore un evidente onere di specificazione.
Il richiamo degli appellanti a quanto da loro evidenziato a pag. 5 dell'atto di citazione è privo di consistenza perché la doglianza ivi
9 espressa di avere subito “gravi conseguenze” per avere essi programmato l'utilizzo economico dei fondi in funzione delle attività che la avrebbe dovuto svolgervi è palesemente generica ed CP_1
indeterminata.
Come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, gli attori avevano proceduto alla determinazione dell'oggetto della domanda con quanto successivamente rappresentato nelle pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione, nei punti da 3.1 a 3.6. in cui lamentavano il pregiudizio avuto in seguito: 1) al venir meno del corrispettivo annuo contrattualmente previsto per l'attività di spandimento fanghi;
2) alla sottrazione alla agricoltura della superficie di mq 3.750,00, a seguito della modifica dello stato dei luoghi con realizzazione di stradella di accesso e capannone quale area di stoccaggio;
3) agli interventi necessari per recuperare alla coltivazione le aree interessate dai lavori;
4) all'impossibilità ad accedere agli aiuti comunitari;
5) alle spese di progettazione;
6) all'acquisto di una nuova trattrice.
Da notare, in particolare, i punti 3.3, in cui gli attori evidenziavano la necessità ed il costo degli interventi necessari “al fine di recuperare alla coltivazione le aree interessate dai lavori sopra indicati”, aree della superficie limitata indicata al precedente punto 3.2, sottratta all'agricoltura, a conferma di quanto osservato dal Tribunale sulla carenza di “una domanda risarcitoria relativa al mancato sfruttamento dell'intero loro fondo”.
A conferma di ciò, nella parte strettamente petitoria dell'atto di citazione, gli attori chiedevano un risarcimento di quasi 140.000 euro
“sulla base delle singole voci di danno ed i relativi importi meglio specificati nella parte narrativa”, quindi sono stati loro stessi a
10 circoscrivere l'oggetto della pretesa risarcitoria a quelle voci di danno, peraltro ribadite nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Il giudice di prime cure ha perciò correttamente riconosciuto agli attori le somme per il mancato utilizzo delle aree interessate alle costruzioni per un periodo di 16 mesi (dal 27/10/2011 al 15/02/2013 data di scadenza della ultima autorizzazione amministrativa art 3 contratto), per € 350,00; le spese e competenze tecniche che in base al contratto la si era obbligata a rimborsare agli attori (art 4 CP_3
contratto) per € 5.945,88 (€ 4.724,96 oltre iva); e i danni conseguenti all'omesso conferimento dei fanghi in € 1.774,60. Quest'ultimo sganciato dai metri quadrati di terreno utilizzati avendo le stesse pattuito di conferire un quantitativo massimo di 46.7 tonnellate sino alla scadenza delle autorizzazioni ad € 38,00 per ogni tonnellata conferita).
La censura è pertanto infondata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda inerente alle spese occorrenti per la eliminazione dei manufatti realizzati nel fondo, sulla circostanza che non sarebbe stato provato che i predetti interventi
(realizzazione area di stoccaggio, capannone e stradella di accesso), abbiano determinato un pregiudizio per l'attività agricola svolta da parte attrice.
Il motivo è infondato.
E' vero che il Tribunale ha fatto un erroneo riferimento all'art. 936 cod. civ., rilevando che gli attori non avevano formulato domande ai sensi di tale disposizione senza considerare che, per le ragioni evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di
11 appello, l'art. 936 cod. civ. non aveva attinenza al caso di specie, in cui le opere sono state realizzate da nell'ambito di un CP_1
rapporto contrattuale e non sine titulo da un terzo.
Resta il fatto, però, che gli attori non avevano chiesto la condanna della società convenuta alla riduzione in pristino né chiesto il risarcimento del danno derivante dal costo da essi sostenuto per già effettuate e documentate opere di demolizione. E' vero che, risolto il contratto, gli attori avrebbero diritto alla restitutio in integrum, ma è proprio questo che essi non hanno richiesto, lamentando piuttosto, come esattamente rilevato dal Tribunale, che “all'esito della presente controversia” – quindi in un momento futuro – essi avrebbero dovuto far eseguire “ingenti e costose opere volte alla riduzione in pristino … nonché per il ripristino delle colture pregresse”, opere, quindi, di là da venire, che nessuno garantisce sarebbero state e saranno davvero realizzate, dal momento che, come pure ragionevolmente osserva il primo giudice, nessuna prova attesta che “gli interventi posti in essere dalla società rappresentino un effettivo pregiudizio per CP_3
l'impresa di parte attrice, e non invece una miglioria che verrà invece ritenuta dagli attori all'esito della causa”. L'esecuzione dell'opera, per quanto rimasta senza titolo per effetto della dichiarazione di risoluzione del contratto, di per sé potrebbe essere tanto un danno effettivo quanto, in realtà, una miglioria e, in ambito imprenditoriale, un'opportunità di nuove iniziative. Mancando la prova della ricorrenza della prima eventualità, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura il rigetto della domanda di risarcimento inerente ai danni conseguenti alla
12 partecipazione degli aiuti e premi comunitari di cui alla misura 214 azione 1/8. Rimarcano, soprattutto, gli appellanti che il Tribunale avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di ritenere i fatti non contestati dalla controparte. Nella specie, “la esistenza dei requisiti per partecipare al bando e la rinuncia alla partecipazione sono dati di fatto mai contestati da parte convenuta, la quale ha solamente labialmente contestato i motivi della rinunzia”.
La doglianza non ha alcun fondamento.
L'applicazione del principio di cui agli artt. 115 e 416 c.p.c.
(rispettivamente per il rito ordinario e per il rito del lavoro), in base al quale i fatti non contestati devono ritenersi processualmente acquisiti senza necessità di ulteriore prova, presuppone che si tratti di fatti costitutivi del diritto azionato, ritualmente allegati in ricorso (cfr.
Cass. 26 ottobre 2018 n. 27274, Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2019 n.
21460) e soprattutto, per quanto qui interessa, conosciuti o quanto meno conoscibili dalla controparte (cfr. Cass. 15 febbraio 2023 n.
4681, Cass. 1° aprile 2022 n. 10589 Cass. 25 gennaio 2022 n. 2223,
Cass. 1° febbraio 2021 n. 2174, Cass. 18 luglio 2016 n. 14652, Cass.
13 febbraio 2013 n. 3576).
Trattandosi di aspetti interni all'organizzazione dell'impresa agricola, non era ragionevolmente in condizioni di conoscere CP_1
l'esistenza o meno in capo all'azienda degli attori dei requisiti per l'ammissione al bando, requisiti che, del resto, sarebbero stati oggetto di esame e valutazione da parte degli organi preposti all'erogazione dei benefici e non certo di . Non può dunque che convenirsi CP_1
col Tribunale sul fatto che la parte attrice non ha provato né di possedere i requisiti per potere partecipare al bando e ottenere i relativi benefici comunitari, né che la mancata partecipazione al
13 bando, sia stata o meno determinata dagli obblighi assunti col contratto stipulato tra la stessa e la . CP_3
Condivisibile, dunque, il rigetto anche di questa parte di domanda.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui compensa le spese di giudizio e pone a loro carico esclusivo le spese di CTU.
La censura è fondata limitatamente alla sua seconda parte.
Quanto alla compensazione, l'enorme divario fra importo del risarcimento richiesto e quello accordato (rispettivamente, poco meno di € 140.000,00 e poco più di € 8.000,00) giustifica da sé l'esercizio del potere discrezionale di compensazione da parte del giudice, tanto più che, nella specie, non si tratta di una diversa quantificazione dello stesso danno, ma di una somma che deriva dall'esclusione dall'ambito risarcitorio di alcune e consistenti voci di danno (v. precedenti motivi di appello nonché costo della nuova trattrice, in relazione alla quale la pronuncia di rigetto del Tribunale non è oggetto di doglianza). Non si tratta, detto altrimenti, di una domanda risarcitoria, ma di più domande risarcitorie afferenti a varie tipologie di danno, pur derivanti dallo stesso inadempimento contrattuale.
Sulla CTU, invece, posto che l'indagine tecnica è stata comunque necessaria all'accertamento dei danni e che la relativa domanda, nei ristretti limiti evidenziati, è stata accolta, non si comprende perché il relativo costo debba gravare esclusivamente sugli attori e non essere invece oggetto, anch'esso, di compensazione.
Su questo limitatissimo aspetto la sentenza di primo grado va dunque emendata.
14 Permangono, all'esito dell'appello, le ragioni di compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.89/2021, pubblicata in data 16/02/2021, resa in data
16/02/2021 dal Tribunale di Caltanissetta che per il resto conferma, pone le spese della CTU espletata in primo grado e come ivi liquidate a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna (intesi gli attori ed appellanti come unica parte), fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti del CTU;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 208/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/05/1979, CF , CodiceFiscale_2 Parte_3
nato a [...] il [...], CF e CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], CF Parte_4
, tutti elett.te dom.ti in Caltanissetta Corso CodiceFiscale_4
Vittorio Emanuele, 126 presso lo studio legale associato Panepinto e rapp.ti e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati
Francesco Panepinto e Antonio Palazzo, giusta procura in calce all'atto di appello.
1 APPELLANTI
CONTRO la Controparte_1
e CF , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta in Via
Don Minzoni, 20, presso lo studio dell'avv. P.Giorgio Middione, subentrato all'avv. Gaia Puglisi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§ Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:” Si chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni tutte precisate con l'atto di appello del 30/08/2021 e che qui di seguito si trascrivono integralmente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente disporre il rinnovo della
CTU – o disporla ex novo - onde procedere all'accertamento dei danni subiti dagli attori conformemente a quanto disposto dalla precedente ordinanza del 9/6/2015, da confermare e reiterare in ogni sua parte.-
Accogliere il presente appello ed, in riforma della sentenza n. 89/2021 con la quale è stata determinato in Euro 8.070,48 il risarcimento spettante ai sigg.ri , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
ed accogliere
[...] Parte_5
integralmente le domande risarcitorie tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014 e conseguentemente condannare la al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 139.945,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dalla Corte
2 di Appello.- Accogliere le domande tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.- Condannare la Controparte_2
nelle spese e compensi tutti del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e nelle spese relativi al procedimento di mediazione”......”.
Per parte appellata: “In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c., l'appello proposto dai
Sigg.ri e per le ragioni indicate nella comparsa di Pt_1 Pt_4
costituzione e risposta a firma dell'Avv.Gaia Puglisi, da intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta, nonché accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la medesima impugnazione;
In via principale e nel merito, rigettare la preliminare richiesta avanzata dagli odierni appellanti in ordine al rinnovo della
CTU atteso la inammissibilità e l'irrilevanza dell'ulteriore istruttoria per i motivi ampiamente esposti nella comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avv.Gaia Puglisi, da intendersi quo integralmente ripetuta e trascritta, nonché rigettare le domande, le richieste ed i motivi tutti formulati da parte appellante, in quanto inammissibili, illegittimi e infondati in fatto e in diritto. Conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n.89/2021, emessa dal
Tribunale Civile di Caltanissetta il 16.02.2021, nel giudizio iscritto al n.1980/2014 R.G., oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni appellanti chiedevano dichiararsi l'inadempimento della società , CP_1
3 degli obblighi nascenti dal “contratto di spandimento dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili, provenienti dagli impianti di depurazione della provincia di Caltanissetta”, stipulato tra le parti in data 27/10/2011, con conseguente e risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza del predetto inadempimento, quantificati in complessivi € 139.945,82. Precisavano che la , essendo CP_1
stata autorizzata all'uso agronomico di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dei Comuni di Caltanissetta, , Parte_6
Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa e si era obbligata a Pt_7
conferire i fanghi stessi presso i terreni degli attori affinché fossero utilizzati per lo spandimento nei detti terreni, per un corrispettivo di €
38,00, iva esclusa, per ogni tonnellata di fanghi conferiti nell'area di stoccaggio. Esponevano altresì che la società convenuta si era obbligata a realizzare, a proprie spese e all'interno del terreno degli attori, un'area di stoccaggio, un capannone a servizio della predetta area di stoccaggio, nonché tutte le pertinenze e le strade di accesso alla detta area. La società convenuta si era, altresì, impegnata a rimborsare gli attori dell'importo di € 4.726,90 che questi avrebbero dovuto corrispondere ad un professionista, per la progettazione, i rilievi e le stime propedeutiche alla realizzazione del detto capannone.
Esponevano che, la , dopo aver realizzato la stradella di CP_3
accesso e l'area di stoccaggio, avrebbe omesso sia di conferire i fanghi provenienti dai propri impianti di depurazione, sia di completare le ulteriori opere necessarie all'espletamento dell'attività degli attori. La società convenuta avrebbe, inoltre, rifiutato di rimborsare gli attori delle somme da costoro anticipate per le competenze tecniche del geometra incaricato della progettazione del capannone. Per_1
Chiedevano, pertanto, la condanna della società convenuta al
4 risarcimento dei danni patiti per effetto della mancata percezione del corrispettivo annuo, contrattualmente pattuito, per la menzionata attività di spandimento dei fanghi, quantificato in euro 16.427,40 annui. Rappresentavano, inoltre, che gli interventi realizzati sui propri terreni da parte della società convenuta, hanno sottratto all'attività agricola una superficie complessiva di metri quadri 3.750, determinando in tal modo una “considerevole perdita di produzione dei fondi di proprietà degli attori”, nonché la perdita della possibilità di accedere agli aiuti e ai premi comunitari di cui alla misura agroambientale 214, il cui importo complessivo sarebbe stato pari, in un quinquennio, ad € 87.908,20. Chiedevano, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento dei predetti danni, al rimborso delle spese sostenute per la citata perizia tecnica, al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un trattore necessario per l'attività di spandimento, nonché il risarcimento del danno determinato dai necessari interventi di ripristino del fondo.
Si costituiva in giudizio la società , ritenendo insussistente CP_1
l'inadempimento ascrittole da parte attrice, chiedendo il rigetto delle spiegate domande. Rilevava che il contratto di spandimento dei fanghi non conteneva alcuna indicazione in ordine ad un volume minimo di fanghi da conferire. Eccepiva, altresì, che la mancata partecipazione dell'azienda agricola attrice, al bando di gara per l'erogazione degli aiuti comunitari, costituiva il frutto di una autonoma valutazione imprenditoriale, in alcun modo imputabile alla Controparte_1
Eccepiva, altresì, che la realizzazione da parte propria dell'area
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di stoccaggio, nonché della strada di accesso di terreni, oltre ad essere avvenuta in “esecuzione degli obblighi contrattuali assunti”, avrebbe ulteriormente determinato una miglioria del fondo degli attori.
5 Rilevava, inoltre, che i terreni degli attori non risultavano coltivati in modo continuativo, a causa della loro natura argillosa. Quanto all'allegata impossibilità, per gli attori, di accedere agli aiuti comunitari, evidenziava che le relative domande erano già scadute un anno prima della stipula del contratto per cui è causa. In ordine poi al mancato utilizzo del fondo a fini agricoli, replicava che il riutilizzo agronomico dei fanghi non avrebbe in alcun modo determinato l'indisponibilità dei terreni per gli usi agricoli. Riteneva, infine, non provata la circostanza che l'acquisto del trattore fosse stato determinato dagli impegni assunti dagli attori per effetto del contratto in parola
Con sentenza n. 89/2021, pubblicata in data 16/02/2021, resa in pari data, il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1980/2014, dichiarava risolto il contratto stipulato tra le parti in data 27/10/2021, condannando la Controparte_4
al risarcimento del danno subito dagli attori che
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liquidava in complessivi € 8.070,48, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva indicato. Compensava tra le parti le spese di lite, ponendo a carico degli attori in solido le spese di CTU.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza i sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e proponevano appello, chiedendo Parte_3 Parte_4
“…Preliminarmente disporre il rinnovo della CTU – o disporla ex novo – onde procedere all'accertamento dei danni subiti dagli attori conformemente a quanto disposto dalla precedente ordinanza del
9/6/2015, da confermare e reiterare in ogni sua parte.-Accogliere il presente appello ed, in riforma della sentenza n. 89/2021 con la quale
è stata determinato in Euro 8.070,48 il risarcimento spettante ai
6 sigg.ri , , e ed Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
accogliere integralmente le Parte_5
domande risarcitorie tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014 e conseguentemente condannare la
[...]
al pagamento della somma di Euro 139.945,82 Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dalla Corte di Appello.-
Accogliere le domande tutte proposte dagli attori con l'atto di citazione del 9/9/2014, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.- Condannare la Controparte_2
nelle spese e compensi tutti del doppio grado del giudizio da distrarsi
a favore dei sottoscritti difensori a sensi dell'art. 93 c.p.c. e nelle spese relativi al procedimento di mediazione”.....”.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva dichiararsi CP_1
l'appello inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c. e comunque rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata CP_1
, non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito
[...]
che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
7 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
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Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice osserva che gli attori non hanno formulato una domanda risarcitoria relativa al mancato sfruttamento dell'intero loro fondo, avendo invece limitato la domanda al pregiudizio subito per effetto del mancato sfruttamento agricolo delle porzioni di terreno occupate dall'area di stoccaggio e dalla stradella di accesso, nonchè per la perdita degli aiuti comunitari. Deduce
l'appellante che tale assunto sarebbe erroneo e non corrispondente alla realtà processuale, privo di alcuna fondatezza o pregio giuridico.
Infatti sempre a dire dell'appellante a pag. 5 dell'atto di citazione gli attori esponevano che tale inadempimento aveva determinato gravi conseguenze a carico dei sigg.ri e i quali avevano Pt_1 Pt_4
programmato l'utilizzo economico dei fondi di loro proprietà proprio in funzione di quell'attività di spandimento dei fanghi che la società convenuta non ha mai posto in essere, e a pag 6 che la indisponibilità del fondo conseguente alla sottoscrizione del contratto di spandimento ha precluso alla ditta la possibilità di accedere agli aiuti Pt_8 Pt_1
e ai premi comunitari. Continua l'appellante che il Tribunale non
8 avrebbe minimamente considerato che la domanda di risarcimento era stata quantificata in complessivi € 139.945,82 sulla scorta di allegata perizia del dott. . Per_2
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere non proposta la domanda risarcitoria conseguente alla mancata coltivazione dell'intero fondo sulla scorta di una immotivata pretesa interpretazione letterale della domanda dell'attrice, e non invece sulla scorta del contenuto sostanziale della domanda stessa. Per l'appellante è indubbio che trattasi di azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale con la indiscutibile conseguenza che ai sensi dell'art 1223 cc gli attori hanno diritto a richiedere il risarcimento integrale del danno che deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno, avendo altresì gli stessi rinunciato in conseguenza di quanto esposto a partecipare al bando Reg CE 1698/05 PSR Sicilia 2007/2013.
La censura non è fondata.
E' senz'altro vero che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la domanda va interpretata con riguardo non al tenore letterale delle conclusioni, ma sulla base dell'intero atto, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, come emergente dalla natura delle vicende rappresentate e dall'utilità concretamente perseguita (si vedano, fra le tante, Cass. 11 luglio 2022 n. 21865,
Cass. 27 giugno 2024 n. 17787, Cass. 19 luglio 2021 n. 20552).
Ma, nella specie, il Tribunale non ha affatto violato tale principio.
L'art. 163 co. 3 n. 3 richiede la “determinazione della cosa oggetto di domanda” così imponendo all'attore un evidente onere di specificazione.
Il richiamo degli appellanti a quanto da loro evidenziato a pag. 5 dell'atto di citazione è privo di consistenza perché la doglianza ivi
9 espressa di avere subito “gravi conseguenze” per avere essi programmato l'utilizzo economico dei fondi in funzione delle attività che la avrebbe dovuto svolgervi è palesemente generica ed CP_1
indeterminata.
Come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, gli attori avevano proceduto alla determinazione dell'oggetto della domanda con quanto successivamente rappresentato nelle pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione, nei punti da 3.1 a 3.6. in cui lamentavano il pregiudizio avuto in seguito: 1) al venir meno del corrispettivo annuo contrattualmente previsto per l'attività di spandimento fanghi;
2) alla sottrazione alla agricoltura della superficie di mq 3.750,00, a seguito della modifica dello stato dei luoghi con realizzazione di stradella di accesso e capannone quale area di stoccaggio;
3) agli interventi necessari per recuperare alla coltivazione le aree interessate dai lavori;
4) all'impossibilità ad accedere agli aiuti comunitari;
5) alle spese di progettazione;
6) all'acquisto di una nuova trattrice.
Da notare, in particolare, i punti 3.3, in cui gli attori evidenziavano la necessità ed il costo degli interventi necessari “al fine di recuperare alla coltivazione le aree interessate dai lavori sopra indicati”, aree della superficie limitata indicata al precedente punto 3.2, sottratta all'agricoltura, a conferma di quanto osservato dal Tribunale sulla carenza di “una domanda risarcitoria relativa al mancato sfruttamento dell'intero loro fondo”.
A conferma di ciò, nella parte strettamente petitoria dell'atto di citazione, gli attori chiedevano un risarcimento di quasi 140.000 euro
“sulla base delle singole voci di danno ed i relativi importi meglio specificati nella parte narrativa”, quindi sono stati loro stessi a
10 circoscrivere l'oggetto della pretesa risarcitoria a quelle voci di danno, peraltro ribadite nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Il giudice di prime cure ha perciò correttamente riconosciuto agli attori le somme per il mancato utilizzo delle aree interessate alle costruzioni per un periodo di 16 mesi (dal 27/10/2011 al 15/02/2013 data di scadenza della ultima autorizzazione amministrativa art 3 contratto), per € 350,00; le spese e competenze tecniche che in base al contratto la si era obbligata a rimborsare agli attori (art 4 CP_3
contratto) per € 5.945,88 (€ 4.724,96 oltre iva); e i danni conseguenti all'omesso conferimento dei fanghi in € 1.774,60. Quest'ultimo sganciato dai metri quadrati di terreno utilizzati avendo le stesse pattuito di conferire un quantitativo massimo di 46.7 tonnellate sino alla scadenza delle autorizzazioni ad € 38,00 per ogni tonnellata conferita).
La censura è pertanto infondata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda inerente alle spese occorrenti per la eliminazione dei manufatti realizzati nel fondo, sulla circostanza che non sarebbe stato provato che i predetti interventi
(realizzazione area di stoccaggio, capannone e stradella di accesso), abbiano determinato un pregiudizio per l'attività agricola svolta da parte attrice.
Il motivo è infondato.
E' vero che il Tribunale ha fatto un erroneo riferimento all'art. 936 cod. civ., rilevando che gli attori non avevano formulato domande ai sensi di tale disposizione senza considerare che, per le ragioni evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di
11 appello, l'art. 936 cod. civ. non aveva attinenza al caso di specie, in cui le opere sono state realizzate da nell'ambito di un CP_1
rapporto contrattuale e non sine titulo da un terzo.
Resta il fatto, però, che gli attori non avevano chiesto la condanna della società convenuta alla riduzione in pristino né chiesto il risarcimento del danno derivante dal costo da essi sostenuto per già effettuate e documentate opere di demolizione. E' vero che, risolto il contratto, gli attori avrebbero diritto alla restitutio in integrum, ma è proprio questo che essi non hanno richiesto, lamentando piuttosto, come esattamente rilevato dal Tribunale, che “all'esito della presente controversia” – quindi in un momento futuro – essi avrebbero dovuto far eseguire “ingenti e costose opere volte alla riduzione in pristino … nonché per il ripristino delle colture pregresse”, opere, quindi, di là da venire, che nessuno garantisce sarebbero state e saranno davvero realizzate, dal momento che, come pure ragionevolmente osserva il primo giudice, nessuna prova attesta che “gli interventi posti in essere dalla società rappresentino un effettivo pregiudizio per CP_3
l'impresa di parte attrice, e non invece una miglioria che verrà invece ritenuta dagli attori all'esito della causa”. L'esecuzione dell'opera, per quanto rimasta senza titolo per effetto della dichiarazione di risoluzione del contratto, di per sé potrebbe essere tanto un danno effettivo quanto, in realtà, una miglioria e, in ambito imprenditoriale, un'opportunità di nuove iniziative. Mancando la prova della ricorrenza della prima eventualità, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura il rigetto della domanda di risarcimento inerente ai danni conseguenti alla
12 partecipazione degli aiuti e premi comunitari di cui alla misura 214 azione 1/8. Rimarcano, soprattutto, gli appellanti che il Tribunale avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di ritenere i fatti non contestati dalla controparte. Nella specie, “la esistenza dei requisiti per partecipare al bando e la rinuncia alla partecipazione sono dati di fatto mai contestati da parte convenuta, la quale ha solamente labialmente contestato i motivi della rinunzia”.
La doglianza non ha alcun fondamento.
L'applicazione del principio di cui agli artt. 115 e 416 c.p.c.
(rispettivamente per il rito ordinario e per il rito del lavoro), in base al quale i fatti non contestati devono ritenersi processualmente acquisiti senza necessità di ulteriore prova, presuppone che si tratti di fatti costitutivi del diritto azionato, ritualmente allegati in ricorso (cfr.
Cass. 26 ottobre 2018 n. 27274, Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2019 n.
21460) e soprattutto, per quanto qui interessa, conosciuti o quanto meno conoscibili dalla controparte (cfr. Cass. 15 febbraio 2023 n.
4681, Cass. 1° aprile 2022 n. 10589 Cass. 25 gennaio 2022 n. 2223,
Cass. 1° febbraio 2021 n. 2174, Cass. 18 luglio 2016 n. 14652, Cass.
13 febbraio 2013 n. 3576).
Trattandosi di aspetti interni all'organizzazione dell'impresa agricola, non era ragionevolmente in condizioni di conoscere CP_1
l'esistenza o meno in capo all'azienda degli attori dei requisiti per l'ammissione al bando, requisiti che, del resto, sarebbero stati oggetto di esame e valutazione da parte degli organi preposti all'erogazione dei benefici e non certo di . Non può dunque che convenirsi CP_1
col Tribunale sul fatto che la parte attrice non ha provato né di possedere i requisiti per potere partecipare al bando e ottenere i relativi benefici comunitari, né che la mancata partecipazione al
13 bando, sia stata o meno determinata dagli obblighi assunti col contratto stipulato tra la stessa e la . CP_3
Condivisibile, dunque, il rigetto anche di questa parte di domanda.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui compensa le spese di giudizio e pone a loro carico esclusivo le spese di CTU.
La censura è fondata limitatamente alla sua seconda parte.
Quanto alla compensazione, l'enorme divario fra importo del risarcimento richiesto e quello accordato (rispettivamente, poco meno di € 140.000,00 e poco più di € 8.000,00) giustifica da sé l'esercizio del potere discrezionale di compensazione da parte del giudice, tanto più che, nella specie, non si tratta di una diversa quantificazione dello stesso danno, ma di una somma che deriva dall'esclusione dall'ambito risarcitorio di alcune e consistenti voci di danno (v. precedenti motivi di appello nonché costo della nuova trattrice, in relazione alla quale la pronuncia di rigetto del Tribunale non è oggetto di doglianza). Non si tratta, detto altrimenti, di una domanda risarcitoria, ma di più domande risarcitorie afferenti a varie tipologie di danno, pur derivanti dallo stesso inadempimento contrattuale.
Sulla CTU, invece, posto che l'indagine tecnica è stata comunque necessaria all'accertamento dei danni e che la relativa domanda, nei ristretti limiti evidenziati, è stata accolta, non si comprende perché il relativo costo debba gravare esclusivamente sugli attori e non essere invece oggetto, anch'esso, di compensazione.
Su questo limitatissimo aspetto la sentenza di primo grado va dunque emendata.
14 Permangono, all'esito dell'appello, le ragioni di compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.89/2021, pubblicata in data 16/02/2021, resa in data
16/02/2021 dal Tribunale di Caltanissetta che per il resto conferma, pone le spese della CTU espletata in primo grado e come ivi liquidate a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna (intesi gli attori ed appellanti come unica parte), fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti del CTU;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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