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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10837/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA ROUL) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario legittimante l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2024;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di lite, liquidate CP_2
in tal misura in € 2.333,00 oltre spese generali, IVA e CPA (con distrazione ex art. 93 c.p.c.), compensando le restanti spese e ponendo a carico dell' le spese CP_2
della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione,
come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 16/7/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU con atto depositato il 21/06/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione riconosciuta, successiva alla domanda amministrativa, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CP_2
CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 1° luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
TI MP
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10837/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA ROUL) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario legittimante l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2024;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di lite, liquidate CP_2
in tal misura in € 2.333,00 oltre spese generali, IVA e CPA (con distrazione ex art. 93 c.p.c.), compensando le restanti spese e ponendo a carico dell' le spese CP_2
della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione,
come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 16/7/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU con atto depositato il 21/06/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione riconosciuta, successiva alla domanda amministrativa, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CP_2
CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 1° luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
TI MP
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro