Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria
Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 6 febbraio 2025, udite le conclusioni delle parti e letti gli atti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 23707/2023 avente ad OGGETTO: opposizione avviso addebito TRA nato a [...] [...] CF. Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. stabilito – abogado C.F._1
Angela De Carlo, la quale agisce d'intesa con l'avv. Mazza Mario del foro di Roma giusta dichiarazione d'intesa allegata in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Ennio Quirino Visconti, 55 Roma Opponente
E in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; CP_1
opposto Nonché
, con sede in Roma alla Via Controparte_2
Giuseppe Grezar, n. 14, codice fiscale e Partita IVA n. , in persona P.IVA_1 del sig. n.q. di giusta Controparte_3 Controparte_4 procura speciale, autenticata per atto Notaio in Roma, repertorio Persona_1 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Controparte_2
[...] nello studio dell' avv. Maria Lamberti che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto opposta FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.12.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9035577467 notificata il
15.11.2023, limitatamente alle poste debitorie portate dagli avvisi di addebito:
n.37120180018115692000; n. 37120190004161635000; n.
37120190015531184000; n. 37120210004833726000 relativi a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per l'anno CP_1
2017 al 2019, per un importo complessivamente pari ad euro 11.828,60.
Deduceva la nullita' della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90355774 67/000 per mancata allegazione alla stessa dei titoli/avvisi di addebito in ottemperanza dell'art. 7 L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) e della prova della rituale notifica degli avvisi;
l'omissione della notificazione degli atti presupposti, costituiti dai citati avvisi;
eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese ingiunte sia a decorrere dal termine di scadenza per i relativi versamenti contributivi, sia la prescrizione “sopravvenuta” decorrente dalle notifiche dei titoli esecutivi sino a quella dell'intimazione di pagamento, in mancanza di atti interruttivi intermedi. Concludeva chiedendo: “- Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. n.37120180018115692000; n. 37120190004161635000; n. 37120190015531184000; n. 37120210004833726000 sono estinti per prescrizione” con vittoria di spese ed attribuzione.
Il Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del ruolo come da decreto in atti con cui fissava la udienza di prima comparizione, non sussistendo gravi motivi. Si costituiva con propria memoria l opponendosi alla domanda e CP_1 chiedendone il rigetto;
eccepiva l'inammissibilità/intempestività dell'opposizione proposta e nel merito ne chiedeva il rigetto atteso il mancato compimento del termine prescrizionale, ed affermando la piena regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e dell'intimazione. Si costituiva anche ed eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed CP_5 infondatezza dell'opposizione, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva.
Deduceva la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione.
All'odierna udienza il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti, all'esito della Camera di Consiglio pronunciava la presente sentenza depositata in via telematica e di cui veniva data lettura.
L'azione proposta va innanzitutto qualificata quale opposizione all'esecuzione sotto il duplice profilo di cui all'art. 24 Dlgs. 46/99 nonchè di quello di cui all'art. 615 c.p.c, essendo essa volta a far valere una causa estintiva dei crediti vantati nei confronti del ricorrente maturatasi antecedentemente o, in alternativa, successivamente rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. E' da confermarsi pertanto sia la legittimazione passiva dell' quale ente titolare CP_1 delle pretese impositive, sia quella di , successore Controparte_2
a titolo universale del concessionario per la riscossione , Controparte_6 trattandosi in questa sede di verificare se sia stata effettivamente operata valida interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica degli avvisi nonché successivamente a tale momento. La domanda va altresì qualificata quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) nella parte in cui vengono fatti valere vizi riguardanti la regolarità del contenuto formale (omessa allegazione degli avvisi contenenti i crediti vantati dall' e della CP_1 prova di notifica degli stessi).
Alla stregua di quanto prospettato in ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva.
Di conseguenza risulta sussistente l'interesse ad agire, in quanto l'opponente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione una causa di estinzione del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta (prescrizione), laddove l'ente
Concessionario ha notificato apposito atto di intimazione, prodromico proprio all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva basata sugli avvisi di addebito. Altro profilo da valutare ai fini dell'ammissibilità del ricorso è quello della tempestività dello stesso.
Orbene, nel caso di specie, il ricorso è intempestivo e, dunque, inammissibile, con riferimento ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Più precisamente, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 l. n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. (Cass., sez. lav., 25-06-2007, n. 14692). L'art. 24, III comma, del d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.46 prevede che l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo può essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La disposizione pone, evidentemente, un termine di decadenza dalla proposizione della domanda giudiziaria, per il quale grava a carico della parte che intende proporre la domanda provare di avere agito tempestivamente, ovvero di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile (v. tra le altre Cass. 5-12-
2001 n. 15369). In merito all'individuazione dei termini per impugnare la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, iscritti a ruolo, va precisato che - ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973 – trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, (elevato a venti dall'art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio
2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.). Spetta al giudice qualificare il tipo di impugnazione scelta dal contribuente, interpretando la domanda (Cass. S.U. 16412 del 2007). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - nel caso di specie - risulta intempestiva e pertanto inammissibile, in quanto il presente ricorso è stato depositato in data 17.12.2023, oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento (15.11.2023, cfr. in atti). Passando al merito dell'opposizione all'esecuzione, e pertanto alla verifica della eccezione circa il decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata, portata dirimente nella fattispecie assume l'accertamento circa la sussistenza e validità della notifica dei titoli innanzi indicati.
A tal riguardo vanno esaminate le copie delle relate di notifica degli avvisi allegate dall' resistente alla produzione del relativo fascicolo. CP_7
Le stesse risultano essere stata perfezionate rispettivamente: in data 9.1.2019 a mani del destinatario (n.37120180018115692000); in data 9.1.2020 a mani del destinatario (n. 37120190015531184000); in data 30.11.2021 in via telematica mediante pec consegnata all'indirizzo del destinatario (n. 37120210004833726000). La relata dell'avviso di addebito n. 37120190004161635000, espletata a mezzo del servizio postale, risulta invece incompleta, non emergendo dalla stessa quale sia stata la procedura seguita e la data in cui si è compiuta la giacenza (cfr. in atti). A tal proposito va poi rammentato – in punto di diritto – che solo la relata costituisce prova adeguata della circostanza dell'avvenuta notifica delle cartelle (o avvisi di addebito), contenendo la stessa la trascrizione delle modalità concrete con cui è stata effettuata e le circostanze rilevate da parte del notificante.
Ed invero l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
L'opposizione proposta risulta pertanto inammissibile con riguardo all'eccezione di estinzione dei crediti per prescrizione anteriore alla notifica degli avvisi di addebito per quanto riguarda quelli n.37120180018115692000, n. 37120190015531184000
e n. 37120210004833726000, mentre risulta ammissibile con riguardo all'avviso n. 37120190004161635000. Ciò posto, nella concreta fattispecie deve tuttavia osservarsi che la mancanza di prova circa la esistenza e validità della notifica dell'avviso di addebito n. 37120190004161635000 non determina, nella fattispecie, il decorso integrale del termine prescrizionale quinquennale dei crediti contributivi ivi contenuti, posto che detto termine decorre dalla scadenza rispettivamente prevista per il pagamento delle contribuzioni (contributi IVS 2^ e 3^ rata 2018: 20 agosto e 16 novembre
2018), e che va tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale per CO (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 123, nonché dal successivo provvedimento normativo - art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni). In vista della sospensione in parola, pertanto, il termine quinquennale in scadenza alla data del 20 agosto 2023 va prolungato di ulteriori complessivi 123 + 182 giorni, giungendosi alla data del 25 giugno 2024; ne consegue che esso risulta validamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento (cfr. supra) avvenuta a novembre 2023.
Per quanto concerne i residui titoli esecutivi/avvisi (cfr. supra), dalla data delle rispettive (valide) notifiche non è del pari decorso il termine prescrizionale quinquennale sino all'atto interruttivo costituito dalla notifica della suindicata intimazione. L'opposizione va dunque rigettata e, per l'effetto, devono essere confermate le pretese creditorie di cui ai ruoli oggetto degli avvisi di addebito portati CP_1 dall'intimazione di pagamento suindicata. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito opposti;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le resistenti, liquidando le stesse in euro 1.380,00 per ciascuna, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge. Napoli, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino