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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SO RICHARD, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820180023779208000 ADEMP CATAST 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1159/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_1 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l'intimazione di pagamento n. 04820249005111358000 e la sottesa cartella di pagamento n.
04820180023779208000.
Costituitasi in resistenza, l'Agenzia delle entrate eccepisce l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di giustizia tributaria, atteso che la pretesa tributaria azionata tramite gli atti impugnati sarebbe riferibile alla
Direzione provinciale di Imperia dell'Agenzia e, pertanto, la competenza spetterebbe alla locale Corte di giustizia tributaria di primo grado, presso la quale pende analogo giudizio avente ad oggetto i medesimi atti;
inoltre, ad avviso dell'Ufficio, il gravame sarebbe improcedibile in quanto la ricorrente si è costituita in giudizio oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, inammissibile perché tardivamente proposto e ulteriormente inammissibile per difetto di autosufficienza dei motivi di impugnazione.
Previo deposito di memorie difensive, il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025 nel corso della quale, come risultante dal verbale di udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “Considerando che presso la CGT di primo grado di Imperia è pendente un ricorso avente analogo oggetto e contenuto e che pertanto il presente ricorso risulta sostanzialmente un duplicato, dichiara di rinunciare al presente ricorso senza che ciò comprometta il procedimento giudiziario in corso presso la
CGT di primo grado di Imperia”.
La causa, quindi, è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'espressa dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte ricorrente, nell'esercizio della facoltà conferitagli con la procura ad litem, e documentata nel relativo verbale, non resta che dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso.
Alla luce del contenuto degli scritti difensivi e della pendenza di analogo giudizio presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia, può radicalmente escludersi, infatti, la sussistenza di un effettivo interesse dell'Ufficio alla prosecuzione del presente giudizio.
Con la precisazione che la rinuncia al presente ricorso ha valenza solo in rito e, pertanto, non implica di per sé una rinuncia alla domanda che, come già precisato, è stata proposta anche con separato ricorso pendente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia.
La peculiarità della vicenda processuale induce a disporre, in via eccezionale, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova in composizione monocratica, Sezione 3, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SO RICHARD, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820180023779208000 ADEMP CATAST 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1159/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_1 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l'intimazione di pagamento n. 04820249005111358000 e la sottesa cartella di pagamento n.
04820180023779208000.
Costituitasi in resistenza, l'Agenzia delle entrate eccepisce l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di giustizia tributaria, atteso che la pretesa tributaria azionata tramite gli atti impugnati sarebbe riferibile alla
Direzione provinciale di Imperia dell'Agenzia e, pertanto, la competenza spetterebbe alla locale Corte di giustizia tributaria di primo grado, presso la quale pende analogo giudizio avente ad oggetto i medesimi atti;
inoltre, ad avviso dell'Ufficio, il gravame sarebbe improcedibile in quanto la ricorrente si è costituita in giudizio oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, inammissibile perché tardivamente proposto e ulteriormente inammissibile per difetto di autosufficienza dei motivi di impugnazione.
Previo deposito di memorie difensive, il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025 nel corso della quale, come risultante dal verbale di udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “Considerando che presso la CGT di primo grado di Imperia è pendente un ricorso avente analogo oggetto e contenuto e che pertanto il presente ricorso risulta sostanzialmente un duplicato, dichiara di rinunciare al presente ricorso senza che ciò comprometta il procedimento giudiziario in corso presso la
CGT di primo grado di Imperia”.
La causa, quindi, è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'espressa dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte ricorrente, nell'esercizio della facoltà conferitagli con la procura ad litem, e documentata nel relativo verbale, non resta che dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso.
Alla luce del contenuto degli scritti difensivi e della pendenza di analogo giudizio presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia, può radicalmente escludersi, infatti, la sussistenza di un effettivo interesse dell'Ufficio alla prosecuzione del presente giudizio.
Con la precisazione che la rinuncia al presente ricorso ha valenza solo in rito e, pertanto, non implica di per sé una rinuncia alla domanda che, come già precisato, è stata proposta anche con separato ricorso pendente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia.
La peculiarità della vicenda processuale induce a disporre, in via eccezionale, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova in composizione monocratica, Sezione 3, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.