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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1462 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti BOLDRINI - LESCA) RICORRENTE
contro
CP_1
GNASCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di reversibilità al figlio inabile
I Con ricorso depositato il 18/02/2025, il sig. chiede di Parte_1 condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore della CP_1 pensione di reversibilità del defunto genitore , ai Persona_1 sensi dell'art. 22, L. 903/1965.
I.1 Resiste in giudizio l' contestando la sussistenza dei requisiti di CP_1 legge per accordare i benefici richiesti.
II Il ricorso è fondato. L'art. 13, c. 1, RDL 14.04.1939 n. 636 (convertito in
Legge 06.07.1939 n. 1272) così come sostituito dall'art. 2 L. 218/1952 e poi dall'art. 22 L. n. 903/1965, dispone:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge
e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”.
II.1 Ai sensi del successivo settimo comma, “…ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa…”.
III Ciò premesso, ritiene questo giudicante che la parte ricorrente abbia fornito adeguata prova tanto del requisito sanitario, quanto della cosiddetta
"vivenza a carico" del de cuius.
IV Sotto il primo profilo, si è ritenuto indispensabile disporre c.t.u. medico legale finalizzata ad accertare se alla data del decesso del genitore
(09/09/2021) il sig. si trovasse, a causa di infermità o Parte_1 difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
IV.1 L'esperta incaricata dal giudice, dopo avere visitato il sig. ed Pt_1 esaminata la documentazione versata in atti, ha dato risposta positiva al quesito: «Esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita documentazione medica, visitato il sig. e sentito il caregiver, si deve affermare Parte_1 come alla data dell'avvenuto decesso del di lui padre sig. il sig. Persona_1 si trovava e si trova a causa di infermità o difetto fisico o Parte_1 mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
IV.2 Le conclusioni assunte dal c.t.u. appaiono adeguatamente motivate ed immuni da censure, anche perché i consulenti tecnici di parte (compreso quello indicato dall' . non hanno mosso alcuna obiezione. CP_1
V Sotto il secondo profilo, occorre evidenziare che nella fase amministrativa l non ha disconosciuto la sussistenza del requisito della CP_1 cd. "vivenza a carico", avendo rigettato l'istanza per ritenuta carenza del solo requisito sanitario (doc. 7 di ricorso). In ogni caso, la prova della cd. “vivenza a carico” del defunto percettore di pensione da parte del congiunto in stato di inabilità è ricavabile dal certificato di stato di famiglia alla data del decesso del genitore (doc. 3) e dalla accertata impossibilità per il ricorrente di svolgere, come si è visto, alcun proficuo lavoro.
VI
Per questi motivi
, è accertato il diritto di alla pensione Parte_1 di reversibilità per i superstiti in qualità di figlio maggiorenne inabile del defunto genitore;
conseguentemente, l' deve Persona_1 CP_1 essere condannato a corrispondere al ricorrente la prestazione previdenziale oggetto di causa, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali.
VII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 26.000, ex art. 13 c.p.c.: cft.
Cass. S.U., n. 10454 del 21/05/2015), con distrazione in favore del procuratore antistatario. Analogamente, le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza rigettata,
accerta e dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità Parte_1 per i superstiti in qualità di figlio maggiorenne inabile del defunto genitore
; Persona_1
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della pensione di reversibilità nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.391,00, oltre c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Torino, il 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1462 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti BOLDRINI - LESCA) RICORRENTE
contro
CP_1
GNASCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di reversibilità al figlio inabile
I Con ricorso depositato il 18/02/2025, il sig. chiede di Parte_1 condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore della CP_1 pensione di reversibilità del defunto genitore , ai Persona_1 sensi dell'art. 22, L. 903/1965.
I.1 Resiste in giudizio l' contestando la sussistenza dei requisiti di CP_1 legge per accordare i benefici richiesti.
II Il ricorso è fondato. L'art. 13, c. 1, RDL 14.04.1939 n. 636 (convertito in
Legge 06.07.1939 n. 1272) così come sostituito dall'art. 2 L. 218/1952 e poi dall'art. 22 L. n. 903/1965, dispone:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge
e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”.
II.1 Ai sensi del successivo settimo comma, “…ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa…”.
III Ciò premesso, ritiene questo giudicante che la parte ricorrente abbia fornito adeguata prova tanto del requisito sanitario, quanto della cosiddetta
"vivenza a carico" del de cuius.
IV Sotto il primo profilo, si è ritenuto indispensabile disporre c.t.u. medico legale finalizzata ad accertare se alla data del decesso del genitore
(09/09/2021) il sig. si trovasse, a causa di infermità o Parte_1 difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
IV.1 L'esperta incaricata dal giudice, dopo avere visitato il sig. ed Pt_1 esaminata la documentazione versata in atti, ha dato risposta positiva al quesito: «Esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita documentazione medica, visitato il sig. e sentito il caregiver, si deve affermare Parte_1 come alla data dell'avvenuto decesso del di lui padre sig. il sig. Persona_1 si trovava e si trova a causa di infermità o difetto fisico o Parte_1 mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
IV.2 Le conclusioni assunte dal c.t.u. appaiono adeguatamente motivate ed immuni da censure, anche perché i consulenti tecnici di parte (compreso quello indicato dall' . non hanno mosso alcuna obiezione. CP_1
V Sotto il secondo profilo, occorre evidenziare che nella fase amministrativa l non ha disconosciuto la sussistenza del requisito della CP_1 cd. "vivenza a carico", avendo rigettato l'istanza per ritenuta carenza del solo requisito sanitario (doc. 7 di ricorso). In ogni caso, la prova della cd. “vivenza a carico” del defunto percettore di pensione da parte del congiunto in stato di inabilità è ricavabile dal certificato di stato di famiglia alla data del decesso del genitore (doc. 3) e dalla accertata impossibilità per il ricorrente di svolgere, come si è visto, alcun proficuo lavoro.
VI
Per questi motivi
, è accertato il diritto di alla pensione Parte_1 di reversibilità per i superstiti in qualità di figlio maggiorenne inabile del defunto genitore;
conseguentemente, l' deve Persona_1 CP_1 essere condannato a corrispondere al ricorrente la prestazione previdenziale oggetto di causa, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali.
VII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 26.000, ex art. 13 c.p.c.: cft.
Cass. S.U., n. 10454 del 21/05/2015), con distrazione in favore del procuratore antistatario. Analogamente, le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza rigettata,
accerta e dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità Parte_1 per i superstiti in qualità di figlio maggiorenne inabile del defunto genitore
; Persona_1
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della pensione di reversibilità nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.391,00, oltre c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Torino, il 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo