TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
FR AL GI
AN SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10762/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lonato del Garda (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RIVIELLO LUCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Lonato del Garda Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. RIVIELLO LUCA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile contratto in Airola (BN) il giorno 04/12/2003 tra i sig.ri e alle condizioni che qui si dettagliano: Parte_1 Parte_2
A)- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
1 B)- Assegnazione della casa coniugale posta in Bedizzole, Viale Aldo Moro n° 12 e del relativo arredo al sig. sino alla vendita in esecuzione del piano di sovraindebitamento. Parte_2
C)- Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre.
D)- In ragione del variabile orario di lavoro, previsto in turni talvolta notturni, potrà Parte_2
tenere presso la propria abitazione il figlio almeno in due giornate per ogni settimana con Per_1
possibilità di pernottamento durante weekend alternati.
Le frequentazioni padre-figli saranno favorite pertanto quando la occupazione lavorativa del padre e gli impegni del figlio lo consentiranno, previo congruo preavviso alla madre.
E)- Le parti, previo consenso dell'altro genitore, si concedono reciprocamente la possibilità di tenere il figlio per più giorni consecutivi, fino ad una intera settimana, durante le ferie estive. Per_1
Nelle festività potrà restare coi genitori in via alternata. Per_1
F)- I genitori si impegnano a favorire i contatti con il figlio nei momenti di permanenza con l'altro Per_1
genitore consentendo anche l'utilizzo di tecnologie utili alla geolocalizzazione ed al monitoraggio a distanza delle attività tecnologiche del minore.
G)- si impegna a corrispondere in favore della coniuge la somma di € 550,00 entro il Parte_2
giorno 16 di ogni mese quale contributo per il sostentamento del figlio da accreditare a mezzo Per_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso Banco Posta, Filiale di Parte_1
Bedizzole, IBAN [...] (salvo future modifiche da comunicare).
Oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
incasserà e gestirà anche l'assegno unico universale per figli a carico ed ogni altro contributo Parte_1
statale di cui sarà beneficiario, anche indirettamente. Per_1
H)- Spese mediche, scolastiche e straordinarie per la prole al 50% fra i coniugi come da protocollo del
Tribunale di Brescia.
I)- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio.
- Voglia il Tribunale ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Airola (BN) di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio civile ad LA (BN) in data 4.12.2003, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di LA al n. 9, parte I, anno 2003, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, e il 2.1.2013. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
FR AL GI
AN SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10762/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lonato del Garda (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RIVIELLO LUCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Lonato del Garda Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. RIVIELLO LUCA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile contratto in Airola (BN) il giorno 04/12/2003 tra i sig.ri e alle condizioni che qui si dettagliano: Parte_1 Parte_2
A)- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
1 B)- Assegnazione della casa coniugale posta in Bedizzole, Viale Aldo Moro n° 12 e del relativo arredo al sig. sino alla vendita in esecuzione del piano di sovraindebitamento. Parte_2
C)- Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre.
D)- In ragione del variabile orario di lavoro, previsto in turni talvolta notturni, potrà Parte_2
tenere presso la propria abitazione il figlio almeno in due giornate per ogni settimana con Per_1
possibilità di pernottamento durante weekend alternati.
Le frequentazioni padre-figli saranno favorite pertanto quando la occupazione lavorativa del padre e gli impegni del figlio lo consentiranno, previo congruo preavviso alla madre.
E)- Le parti, previo consenso dell'altro genitore, si concedono reciprocamente la possibilità di tenere il figlio per più giorni consecutivi, fino ad una intera settimana, durante le ferie estive. Per_1
Nelle festività potrà restare coi genitori in via alternata. Per_1
F)- I genitori si impegnano a favorire i contatti con il figlio nei momenti di permanenza con l'altro Per_1
genitore consentendo anche l'utilizzo di tecnologie utili alla geolocalizzazione ed al monitoraggio a distanza delle attività tecnologiche del minore.
G)- si impegna a corrispondere in favore della coniuge la somma di € 550,00 entro il Parte_2
giorno 16 di ogni mese quale contributo per il sostentamento del figlio da accreditare a mezzo Per_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso Banco Posta, Filiale di Parte_1
Bedizzole, IBAN [...] (salvo future modifiche da comunicare).
Oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
incasserà e gestirà anche l'assegno unico universale per figli a carico ed ogni altro contributo Parte_1
statale di cui sarà beneficiario, anche indirettamente. Per_1
H)- Spese mediche, scolastiche e straordinarie per la prole al 50% fra i coniugi come da protocollo del
Tribunale di Brescia.
I)- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio.
- Voglia il Tribunale ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Airola (BN) di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio civile ad LA (BN) in data 4.12.2003, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di LA al n. 9, parte I, anno 2003, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, e il 2.1.2013. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minorenne della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
3