Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.1309 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Paola
Prima composta dai magistrati: dott. Antonio Scortecci Presidente dott. Luigi Varrecchione Giudice dott. Alberto Caprioli Giudice relatore. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa nel procedimento R.G. n.1309 2018, posta in decisione nella camera di consiglio
TRA
cf , rappresentato e difeso giusta delega in atti Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Arlotta Salvatore e Giuseppe Melazzo;
E
CONCETTA cf, appresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2
delega in atti dall'avv.to Maria Francesca Pizzini;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1
per sentir accertare e dichiarare che il contratto di compravendita Parte_2 stipulato in Notar in data 30.12.2009, n. 110.444 Rep. e n. 14.230 Racc., con il Persona_1
quale la sig.ra alienava in favore della sig.ra la propria Controparte_2 Parte_2 quota ideale di proprietà, pari a 6/9, dell'immobile sito in Via Marco Polo n. 204, per l'importo complessivo pari ad €. 16.000,00, è un contratto simulato, configurante fattispecie di “negotium
a restituire all'asse ereditario della compianta madre, sig.ra Parte_2 CP_2
anche mediante il conferimento dell'equivalente in denaro, la differenza tra il prezzo
[...] corrisposto da quest'ultima in sede di stipula del contratto di compravendita del 30.12.2009 e l'effettivo valore economico della quota ideale di proprietà dell'immobile appartenente al de cuius, pari ad 6/9, il tutto secondo la stima del valore dell'immobile al momento dell'apertura della detta successione, nonchè dell'importo dovuto a titolo di interessi maturati sulle tale somma, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
- di essere fratello germano delle NO Parte_2
e , tutti figli dei OR , deceduto in data 12.01.1997 e
[...] Controparte_3 Parte_3
, deceduta in data 03.09.2015; - che, alla morte del padre, IG. , i Controparte_2 Parte_3
figli sono subentrati, iure successionis, per la quota ideale di 1/9 ciascuno, nella titolarità di un bene immobile indiviso, sito in Messina, Via Marco Polo n. 204 (Contesse), posto al piano quarto, scala c
- interno 10, identificato in Catasto dei Fabbricati del Comune di Messina, censito al foglio 140 part. 154 sub. 43, Zona Cens. 2, Cat. A/4, classe 12, vani 5,5, rendita catastale €. 187,47, giusta denunzia di successione depositata all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 05.06.1998, registrata in data 25.09.1998, ai nn.ri 20396 R.G. e 17346 R.P.. La rimanente quota ideale di proprietà di tale cespite, pari a 6/9, è rimasta, invece, nella titolarità della moglie del IG. Parte_3
la IG.ra ; - che, con atto di compravendita stipulato in Notar
[...] Controparte_2 Per_1 il 30.12.2009, n. 110.444 Rep. e n. 14.230 Racc., la IG.ra ha alienato la
[...] Controparte_2 suddetta quota ideale di proprietà dell'immobile (pari a 6/9), sito in Via Marco Polo n. 204, per l'importo complessivo pari ad €. 16.000,00, in favore di uno dei propri figli, la IG.ra
[...]
; - che, con comunicazione inoltrata ai fratelli in data 09.07.2010 la IG.ra Parte_2 [...]
ha manifestato la volontà di vendere la propria quota ideale di proprietà Parte_2 dell'immobile de quo, pari a complessivi 7/9, chiedendo a quest'ultimi se fossero intenzionati ad acquistare tale quota e precisando, in ogni caso, che si sarebbe dovuto individuare un tecnico cui conferire l'incarico per la determinazione del valore di mercato dell'unità immobiliare;
- che, la
IG.ra ha conferito incarico al Geom. per la stima Parte_2 Controparte_4 dell'unità immobiliare, il quale, con la relazione redatta in data 26.11.2010, ha, così, riferito e concluso nella detta relazione: “il valore di mercato al metro quadro, sulla scorta dei valori attualmente in vigore in zona per immobili analoghi in normale stato di conservazione è di €.
1.050,00 mq;
si ha pertanto € 1.050,0' mq. X mq 113,00 = €. 118.650,00; Da quanto sopra esposto deriva la valutazione che segue, la quale corrisponde al più probabile valore venale di mercato dell'immobile e precisamente: Valore venale dell'immobile e pertinenze: €. 118,650,00; - che, a seguito delle successive e reiterate richieste avanzate dalla IG.ra , il IG. Parte_2
ha manifestato la volontà di vedere la propria quota ideale di proprietà di tale Parte_1
cespite, pari ad 1/9 e giusto contratto preliminare stipulato in data 23.01.2013, seguito da rogito in
Notar del 30.07.2013, n. Rep. 112738/15444, trascritto in data 20.08.2013 ai Persona_1
numeri 21887 R. Gen. e 17349 R.P, tale quota è stata acquistata dalla IG.ra Parte_2
per l'importo complessivo pari ad €. 16.000,00; - che, in data 03.09.2015, è deceduta la
[...]
IG.ra ; - che, per effetto del perfezionamento del contratto di compravendita Controparte_2
stipulato in data 30.12.2009, n. 110.444 Rep. e n. 14.230 Racc. 2009, tra la IG.ra Controparte_2
e la IG.ra , è stata lesa la quota ereditaria del IG. ; - di Parte_2 Parte_1
aver introdotto, in data 26.05.2017, il procedimento di mediazione civile obbligatoria, ratione materiae, nei confronti della IG.ra nell'ambito del quale quest'ultima Parte_2
non è comparsa al primo incontro fissato e il Mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento.
Si costituiva in giudizio la IG.ra che preliminarmente eccepiva Parte_2
l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010 s.m.i. e conseguente nullità del procedimento di mediazione obbligatoria espletato da parte attrice e nel merito instava perché fosse rigetta la domanda siccome inammissibile nonchè infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenza del giudizio;
in particolare eccepiva la temerarietà dell'azione di riduzione ex art. 555 c.c., la mancata allegazione degli elementi necessari per individuare l'asserita quota di legittima in capo a parte attrice, l'inammissibilità della richiesta ctu siccome esplorativa.
Quindi la causa espletata la mediazione presso il competente organismo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., assunto interrogatorio formale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 27 ter c.p.c. era riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve darsi atto che dalla lettura complessiva dell'atto (Cass. n. 4828/2006) è possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che
“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06); al riguardo la parte attrice ha chiesto che fosse dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita stipulato in Notar in data 30.12.2009, n. 110.444 Rep. e n. 14.230 Racc., con il quale la sig.ra Persona_1
alienava in favore della sig.ra , sorella dell'istante, la Controparte_2 Parte_2 propria quota ideale di proprietà, pari a 6/9, dell'immobile sito in Via Marco Polo n. 204, per l'importo complessivo pari ad €. 16.000,00, così ledendo la sua quota di legittima.
Dunque detto atto di compravendita del predetto immobile dissimulerebbe in realtà, secondo l'assunto attoreo, una donazione anche in ragione del prezzo oggettivamente sproporzionato tra quanto venduto sa esso istante alla propria sorella per un 1/9 e quanto corrisposto dalla sorella, odierna convenuta, per i restanti 6/9.
Al riguardo occorre considerare che in base all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità “L'erede che propone domanda di reintegrazione nella legittima è equiparato ai terzi ai fini della facoltà di provare per testimoni e presunzioni la simulazione degli atti compiuti in vita dal de cuius” (Cass.
19284/2009); ed ancora “a prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius" , non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio;
deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota” (Cass. n. 6632/2006 citata in parte dagli stessi convenuti).
Ed ancora l'erede legittimario il quale chieda l'accertamento della simulazione di una vendita effettuata dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni, quando proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario (Cass. n. 20868/2004).
Orbene, nello specifico, incontestata la qualità di eredi delle parti in causa, né al riguardo sono state allegate e né contestato la presenza nell'asse ereditario della de cuius di ulteriori bene tali da poter eventualmente compensare la quota di legittima dell'istante – elementi del resto evincibili dalla denuncia di successione versata in atti (cfr. allegati fascicolo parte attrice), deve rilevarsi l'oggettiva sproporzione tra il prezzo corrisposto ad esso istante dalla sorella erede per un 1/9 dell'immobile e quanto da quest'ultima invece pagato alla de cuius per l'acquisto dei restanti 6/9 dell'immobile medesimo.
Al riguardo la parte convenuta contesta la situazione fattuale anche in considerazione della circostanza che su istanze di tutti e tre gli eredi l'immobile inizialmente veniva posto in vendita ma con esito negativo dovendo poi la convenuta medesima provvedere alla manutenzione dello stesso;
la convenuta ha poi eccepito un difetto di allegazione da parte dell'attore ma, come detto, nello fattispecie di cui è causa può farsi ricorso anche a presunzioni.
Su quest'ultimo profilo occorre considerare che, riguardo all'eccepita inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, tale strumento non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., fra le tante,
Cass. civ. sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. civ. sez. III, 31 luglio 2002, n. 11359), il cui onere incombe come detto ex art. 2697 c.c. sull'istante medesima, ma non come nello specifico ove l'attore ha offerto un principio di prova basato su circostanze oggettive aventi peraltro natura tecnica, quale il valore economico dell'immobile e sproporzione tra il valore delle rispettive quote.
Per quanto concerne la situazione fattuale il ctu con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, dopo descrizione dell'immobile ed una chiara indicazione dei criteri valutativi seguiti, ha stimato che “del valore di mercato dell'immobile in questione all'anno 2009, anno della citata compravendita datata 30.12.2009, si riscontra il presente quesito attraverso il seguente calcolo:
- valore di mercato dell'immobile anno 2009 pari ad € 96.700,00 ne consegue che: € 96.700,00 / 9 =
€ 10.744,44 per cui moltiplicando per 6 si ottiene: € 10.744,44 x 6 = € 64.466,67 (quota 6/9 valore di mercato anno 2009) e proseguendo calcolando 1/3 di 2/3 di tale quota, come l'ill.mo IGnor
Giudice richiede, avremo: (€ 64.466,67 / 9) x 2 = € 14.325,92 che rappresenta la quota di legittima astrattamente spettante a (figlio) alla data della citata compravendita del 2009, “ Parte_1
ed ancora “valore di mercato dell'immobile anno 2015 pari ad € 86.700,00 ne consegue che: €
86.700,00 / 9 = € 9.633,33 per cui moltiplicando per 6 si ottiene: € 9.633,33 x 6 = € 57.800,00
(quota 6/9 valore di mercato anno 2015) e proseguendo, calcolando 1/3 di 2/3 di tale quota, come l'Ill.mo IGnor Giudice richiede, avremo: (€ 57.800,00 / 9) x 2 = € 12.844,44 che rappresenta la quota di legittima astrattamente spettante a (figlio) alla data di apertura della Parte_1
successione del 2015.”
Pertanto, “correlativamente al calcolo su esposto circa la quota di legittima astrattamente spettante a
, il contratto di compravendita del 30.12.2009 lederebbe la quota di legittima per Parte_1 € 12.844,44 importo considerato alla data di apertura della successione del 2015 tenendo conto del valore della quota di legittima riservata a (figlio) pari a 1/3 di 2/3 sul valore del Parte_1
bene oggetto di Consulenza”.
Infine il consulente ha concluso “la quota di legittima pari ad 1/3 di 2/3 astrattamente spettante a
(figlio) alla data di apertura della successione del 2015 per cui si determina Parte_1
l'importo in denaro necessario alla reintegrazione della quota di legittima dell'attore in €
12.844,44.” nonché “dovuto a titolo di interessi legali a partire dal momento dell'apertura della successione (data decesso 03.09.2015) è pari ad € 852,98.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ne deriva la fondatezza della domanda nei limiti sopra indicati dovendosi affermare, in ragione dei prezzi effettivamente corrisposti alla luce del valore dell'immobile alla data di apertura della successione, che il contratto di compravendita stipulato in
Notar in data 30.12.2009, n. 110.444 Rep. e n. 14.230 Racc., con il quale la sig.ra Persona_1
alienava in favore della sig.ra la propria quota ideale Controparte_2 Parte_2 di proprietà, pari a 6/9, dell'immobile sito in Via Marco Polo n. 204, per l'importo complessivo pari ad €. 16.000,00 dissimuli una donazione;
pertanto la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 12.844,44 oltre € 852,98 per interessi.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la qualità di erede legittimario dell'attore avente diritto alla quota di riserva, ex art. 537 c.c. di 1/3 dell'intero patrimonio;
2. accerta che la compravendita stipulata in Notar in data 30.12.2009, n. Persona_1
110.444 Rep. e n. 14.230 Racc., con il quale la sig.ra alienava in favore della Controparte_2
sig.ra la propria quota ideale di proprietà, pari a 6/9, dell'immobile sito in Parte_2
Via Marco Polo n. 204 – meglio indicato nella consulenza in atti - per l'importo complessivo pari ad
€. 16.000,00, dissimula una donazione e, per l'effetto, riduce tale donazione in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attore;
3. dichiara conseguentemente appartenente all'asse ereditario l'immobile di cui al capo che precede sul quale l'attore ha diritto ad una quota pari ad 1/3;
4. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €
12.844,44 oltre € 852,98 per interessi;
5. condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in € 545,00 per spese ed € 3.849,00 per compenso oltre spese generali ed accessori come per legge;
6. pone le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.
Paola, 10 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alberto Caprioli dott. Antonio Scortecci