Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/05/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 01814/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2025, proposto da
AL LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Varalda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE BS, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illeggitimtà e per l’annullamento
del silenzio – rigetto formatosi a seguito della richiesta, avanzata dalla ricorrente in data 24.12.2024, di accesso alla documentazione relativa all’interpello U.INAIL.13000.11/11/2024.0175471 promosso dall’INAIL per il conferimento di un incarico di I° livello (PO1).
e per l’accertamento del diritto
della ricorrente all’esercizio pieno del diritto di accesso agli atti e/o documenti richiesti
e per la relativa condanna
dell’Amministrazione all’ostensione degli atti e/o documenti richiesti.
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che le cause in materia di accesso devono essere decise con sentenza in forma semplificata ex art. 116 c.p.a.;
Rilevato che:
- la ricorrente è una dipendente dell’Inail inquadrata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come Funzionario ex C5 ed ha partecipato ad un interpello (U.INAIL.13000.11 /11 /2024.0175471) per il conferimento dell’incarico di I° livello, concluso con l’assegnazione del posto alla parte controintereSSta;
- la ricorrente formulava un’istanza di accesso ex art. 22 della legge 1990 n. 241, chiedendo visione e copia dei seguenti atti: a) curriculum vitae depositato dalla D.SS TE BS unitamente alla domanda di partecipazione all'interpello; b) documentazione -tutta- depositata dalla D.SS TE BS unitamente alla domanda di partecipazione all'interpello sulla cui base la Direzione Regionale ha valutato la candidata; c) modalità con le quali la Direzione Regionale ha valutato i candidati, fornendo dettagliata partecipazione circa i criteri valutativi adoperati e le risultanze emerse all'esito dell'analisi della documentazione fornita dai candidati; d) scheda/e di valutazione (o atti /documenti di similare valore) licenziati dalla parte datoriale all'esito dell'analisi della documentazione fornita dai D.SS TE BS; e) verbale (o atti /documenti di similare valore) licenziato dalla parte datoriale ove siano state espresse le ragioni motivazionali dell'individuazione della D.SS TE BS quale avente diritto all'assegnazione dell'incarico; f) verbale (o atti /documenti di similare valore) licenziato dalla parte datoriale ove siano state espresse le ragioni motivazionali dell'esclusione della D.SS AL LU; g) verbale (o atti /documenti di similare valore) licenziato dalla parte datoriale ove siano state espresse le ragioni per le quali non sia stata positivamente considerata, ai fini valutativi, l'esperienza maturata dalla D.SS AL LU quale assegnataria, per il periodo maggio 2022/novembre 2024, della posizione organizzativa in sostituzione della OP1 Inf. FoSSti e per il cui pensionamento, determinante una posizione vacante, l'INAIL ha indetto l'interpello; h) atti e/o documenti dai quali emerge, ai sensi dell'art. 19 CIA 2006-2009, il rispetto delle procedure ivi previste e, nella specie, la richiesta di parere al Dirigente Medico di II° livello regionale ed il parere dallo stesso fornito; i) atti e/o documenti dai quali emergono le ragioni giuridico-motivazionali che hanno determinato l'Amministrazione a scegliere l'interruzione dell'incarico già ricoperto dalla D.SS LU (in sostituzione della Inf. FoSSti) in favore dell'interpello; l) atti e/o documenti con i quali la PA destinataria dell'accesso abbia formalizzato ogni e qualsivoglia determinazione presupposta all'indizione dell'interpello; m) di ogni altro atto, provvedimento e/o verbale e/o documento e/o dichiarazione direttamente e/o indirettamente connesso, successivo e/o comunque presupposto e/o consequenziale alla fattispecie de qua;
- con determinazione del 24.01.2025, l’Amministrazione accoglieva la domanda di accesso e dichiaratamente consentiva l’ostensione dei “documenti nella disponibilità della scrivente”, individuandoli in: a) stralcio del Contratto Integrativo Economico 2006-2009, allo stato vigente, relativo al conferimento delle posizioni organizzative vacanti -art. 19; b) nota dell’11 novembre 2024, prot. 175471 di avvio della procedura di conferimento dell'incarico di I° livello, profilo della collaborazione sanitaria-infermieri professionali, presso la Direzione regionale-Sovrintendenza sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 19 del CIE 2006-2009; c) domanda di partecipazione della Dott.SS Brigitta BS, all'interpello sopra citato, pervenuta in data 19 novembre 2024, prot. 180428; d) provvedimento di conferimento alla dott.SS Brigitta BS della posizione organizzativa di I° livello, del 28 novembre 2024, prot. 186993;
Ritenuta l’infondatezza del ricorso, in quanto:
- la ricorrente ritiene che l’amministrazione abbia serbato un illegittimo silenzio quanto all’ostensione dei documenti ulteriori rispetto a quelli di cui ha consentito la conoscenza, che sarebbero essenziali per dimostrare il rispetto dell’art. 19 CIE 2006 2009 e per comprendere il percorso motivazionale che ha condotto ad assegnare alla controintereSSta l’incarico di I° livello;
- fermo restando che l’istanza di accesso non riflette, con riferimento ad alcune richieste - in particolare quelle sub. lettere h), i), l), m) - i neceSSri caratteri di specificità, assumendo una connotazione esplorativa, va osservato, in primo luogo, che le argomentazioni sviluppate nel ricorso sono almeno in parte dirette a contestare l’operato dell’amministrazione in sede di interpello, sicché non integrano delle censure attinenti all’oggetto della causa che riguarda solo l’accesso;
- non solo, la determinazione Inail del 24.01.2025, sottoscritta dal Direttore regionale, oltre ad accogliere l’istanza di accesso, precisa che i documenti esibiti sono quelli nella disponibilità dell’amministrazione;
- tale affermazione, per il suo oggettivo contenuto e per la provenienza dal direttore competente, munito dei neceSSri poteri di rappresentanza, integra la dichiarazione che gli altri documenti richiesti dalla ricorrente non sono nella disponibilità dell’amministrazione;
- quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi ovviamente la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l’interesse ostensivo della parte ricorrente deve ritenersi soddisfatto;
- in presenza di una dichiarazione espreSS dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (Cons. Stato, sez. IV, 27.03.2020, n. 2142);
- anche in sede di memoria processuale l’amministrazione ha ribadito l’inesistenza degli ulteriori documenti richiesti dalla ricorrente e, seppure tale affermazione non è di per sé sufficiente ad impegnare l’amministrazione – proprio perché non proveniente dalla parte intereSSta in sede di esercizio delle attribuzioni amministrative di cui è titolare, ma contenuta in un atto defensionale – nondimeno nel caso di specie assume significato, perché corrobora quanto già dichiarato con il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso;
- vale osservare che, con la memoria prodotta in giudizio, la parte ricorrente, pur prendendo atto della dichiarata inesistenza dei documenti non ostesi, utilizza questo dato per lamentare una lacuna procedimentale, ma, come già evidenziato, in tal modo introduce argomenti volti, in tesi, a censurare l’operato dell’amministrazione nella gestione della procedura di interpello, argomenti estranei al presente giudizio che concerne solo la lamentata violazione del diritto di accesso;
- va pertanto ribadita l’infondatezza delle censure proposte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada respinto, mentre la peculiarità della situazione complessiva consente di compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO