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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 42417/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. DI FONSO SIMONA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
Resistente
E
CP_2
Avv. Guido Eudizi
Resistente
E
Controparte_3
Avv. Giuseppina De Pascale
Resistente
E
CP_4
Contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.11.24, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“- In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento per cui si procede;
- In via principale, nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, la nullità-inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito in contestazione e da qui, l'inesistenza del credito, per cui si procede e, per l'effetto, dichiarare nulla, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la intimazione di pagamento opposta, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza. Si chiede dichiararsi l'ingiunzione in esame carente di motivazione e, quindi, nulla.
Si chiede dichiararsi prescritto il credito azionato”.
A tal fine ha esposto di aver ricevuto in data 31.10.24 la notifica da parte di di un atto di CP_5 pignoramento presso terzi per un credito complessivo di € 61.340,36 portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito di seguito indicati:
097 2018 0077162632 000 presuntivamente notificato il 10.08.2018;
097 2019 0183785903 000 presuntivamente notificato il 03.09.2019;
097 2020 0033764952 000 presuntivamente notificato il 22.02.2020;
097 2022 0014282832 000 presuntivamente notificato il 06.10.2022;
097 2022 0043332287 000 presuntivamente notificato il 06.04.2022;
097 2022 0170015170 000 presuntivamente notificato il 20.10.2022;
097 2022 0179780473 000 presuntivamente notificato il 05.12.2022;
097 2023 0053216958 000 presuntivamente notificato il 20.03.2023;
097 2023 0110160353 000 presuntivamente notificato il 03.05.2023;
097 2024 0041448603 000 presuntivamente notificato il 19.03.2024;
097 2024 0101046538 000 presuntivamente notificato il 26.03.2024;
397 2018 0010262362 000 presuntivamente notificato il 02.08.2018;
397 2018 0020808562 000 presuntivamente notificato il 03.12.2018;
397 2019 0018948848 000 presuntivamente notificato il 01.10.2019;
397 2023 0004106780 000 presuntivamente notificato il 08.07.2023;
397 2023 0022739233 000 presuntivamente notificato il 30.12.2023;
397 2024 0000241506 000 presuntivamente notificato il 02.02.2024.
pagina 2 di 6 A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
-“la degli atti in contestazione e segnatamente, dalla intimazione opposta per difetto di CP_6
indicazione degli estremi del titolo esecutivo (Cass. Sez. Unite n. 11722/2010) e della data di esecutività del ruolo (Cass. n. 22997/2010) e da qui il difetto di motivazione dell'atto”;
- “difetto di motivazione della cartella per difetto di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati”;
- omessa o inesistente o nulla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle richiamate;
- inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
- prescrizione del credito azionato, stante la nullità inesistenza della notifica degli atti impugnati.
2.- , costituitasi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni:
“in via preliminare: rigettare l'infondata istanza di sospensione;
accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire;
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione, per incompetenza per materia, perché tardiva oltre che irrituale;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa. Nel merito: dichiarare Controparte_3
l'infondatezza della proposta domanda per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto, sentirla rigettare;
condannare l'opponente al risarcimento ex art 96 cpc ed alla refusione delle spese e competenze di lite”.
3.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività e per i motivi suddetti;
In via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle CP_2
eccezioni di nullità della cartella esattoriale;
In subordine, nel merito: Respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e per intervenuto giudicato tra le parti, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto, confermare la esecuzione e condannare l'opponente al pagamento della somma dedotta nelle cartelle esattoriali impugnate, in favore dell' oltre interessi come per legge”. CP_2
CP_ 4.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi evidenziati;
- in via principale, rigettare l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto oggi impugnato e degli avvisi di addebito ad esso sottesi, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
pagina 3 di 6 - ancora in via principale, rigettare l'avversa domanda condannando in via diretta parte avversa agli importi relativi a contributi portati dagli avvisi di addebito, oltre sanzioni di legge sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- in via gradata dichiarare che controparte è tenuta al pagamento degli importi che risulteranno per dovuti all'esito dell'istruttoria oltre alle somme aggiuntive di legge maturate e maturande sino all'integrale pagamento e per l'effetto condannarla al relativo pagamento”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
5.- La Corte di Cassazione (n. 25170/2018) ha enunciato i materia di opposizione all'esecuzione i seguenti principi: «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e
618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»
5.1- Nel caso di specie, la società ha proposto opposizione, successiva alla notifica da parte di CP_5 del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/73, con ricorso rivolto non al giudice dell'esecuzione, ma alla sezione lavoro del Tribunale di Roma ed iscritto al ruolo di tale sezione, rassegnando le conclusioni sopra trascritte ovvero sospendere preliminarmente il provvedimento impugnato e in via principale nel merito dichiarare nulla l'intimazione di pagamento opposta e gli atti presupposti.
5.2- È stata quindi fissata udienza per il giorno 22.1.25 per la discussione del merito della controversia unitamente all'istanza di sospensione, con termine per la notifica sino a trenta giorni prima, termine non osservato, e per questo la causa è stata rinviata all'udienza odierna per consentire il rispetto dei termini di comparizione.
5.3- È mancata pertanto la preliminare fase sommaria rispetto alla opposizione proposta successivamente all'inizio dell'esecuzione. Non essendo stata rilevata tempestivamente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio (impostato come una opposizione ad intimazione di pagamento pagina 4 di 6 rivolta al giudice del lavoro), essa non è sanabile attraverso l'invio del fascicolo al giudice dell'esecuzione, avendo ormai il pignoramento esaurito i suoi effetti per decorso del termine di 60 giorni dalla notifica ex art 72 bis DPR 602/73.
5.4- Il ricorso va pertanto dichiarato improponibile.
6.- Per completezza va comunque evidenziato che, venendo in rilievo una opposizione, proposta dalla società ricorrente avverso l'esecuzione intrapresa da , in funzione recuperatoria in virtù CP_5
della asserita omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte, vi è il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle relative a tributi, ivi compresi i diritti camerali della Camera di Commercio (in tal senso cass. sez. un. 13549/2005), ovvero per le seguenti cartelle: 097 2022 0043332287 000, 097 2022 0170015170 000 , 097 2022 0179780473 000 , 097 2023
0053216958 000, 097 2023 0110160353 000 , 097 2024 0041448603 000 ,097 2024 0101046538 000.
6.1- Ciò in linea con l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., 05/06/2017, n.
13913, Cass., 07/05/2019, n. 11900, Cass., 24/4/22023, n. 10896), la quale ha chiarito che, a fronte di un'azione esecutiva che si assuma viziata per omessa o mancata notifica degli atti prodromici, e dunque della cartella, la parte contro cui siano intraprese le vie coattive può opporsi impugnando la pretesa fiscale sottesa davanti al giudice tributario competente, atteso che l'azione in parola, a valenza
“recuperatoria”, si risolve nell'impugnazione del primo atto con cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una specifica pretesa erariale.
7.- Quanto alle altre cartelle (097 2018 0077162632 000, 097 2019 0183785903 000, 097 2020
0033764952 000, 097 2022 0014282832 000), riferite a crediti , e agli avvisi di addebito per CP_2
CP_ crediti nn 397 2018 0010262362 000, 397 2018 0020808562 000, 397 2019 0018948848 000, 397
2023 0004106780 000 (esclusa la legittimazione passiva della poiché la cartolarizzazione CP_7
CP_ dei crediti contributivi dell' ha riguardato quelli maturati sino al 2008, laddove quelli oggetto di causa si riferiscono al periodo dal 2017 in poi), si tratta di titoli portati a conoscenza della società ricorrente con l'intimazione di pagamento n. 09720249076767666000, ritualmente notificata, a mezzo pec, il 10.07.24.
7.1- Se ne deduce che, rispetto ai titoli in questione, non tempestivamente impugnati, le contestazioni concernenti la prescrizione maturata prima della notifica di tale intimazione e quelle formali degli atti presupposti sono inammissibili per decorso dei termini perentori di 40 e 20 giorni
(rispettivamente previsi dall'art 24 d.lgs. 46/1999 per le contestazioni di merito e di prescrizione maturata prima della notifica della intimazione e dall'art. 617 cpc per le contestazioni formali) dalla notifica del 10.7.24 (in tal senso Cass. 18256/2020).
pagina 5 di 6 7.3- Analoghe considerazioni valgono per gli avvisi di addebito n. 397 2023 0022739233 000 e n.
397 2024 0000241506 000, le cui notifiche a mezzo pec, rispettivamente, in data 30.12.2023 e in data
CP_ 2.02.2024, sono state documentate dall'
8.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara il ricorso improponibile;
2) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate: in € 4700,00, oltre CP_ accessori, in favore dell' in € 4700,00, oltre accessori, in favore di CP_3 [...]
; in € 1500,00, oltre accessori in favore dell' Controparte_3 CP_2
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 42417/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. DI FONSO SIMONA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
Resistente
E
CP_2
Avv. Guido Eudizi
Resistente
E
Controparte_3
Avv. Giuseppina De Pascale
Resistente
E
CP_4
Contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.11.24, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“- In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento per cui si procede;
- In via principale, nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, la nullità-inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito in contestazione e da qui, l'inesistenza del credito, per cui si procede e, per l'effetto, dichiarare nulla, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la intimazione di pagamento opposta, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza. Si chiede dichiararsi l'ingiunzione in esame carente di motivazione e, quindi, nulla.
Si chiede dichiararsi prescritto il credito azionato”.
A tal fine ha esposto di aver ricevuto in data 31.10.24 la notifica da parte di di un atto di CP_5 pignoramento presso terzi per un credito complessivo di € 61.340,36 portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito di seguito indicati:
097 2018 0077162632 000 presuntivamente notificato il 10.08.2018;
097 2019 0183785903 000 presuntivamente notificato il 03.09.2019;
097 2020 0033764952 000 presuntivamente notificato il 22.02.2020;
097 2022 0014282832 000 presuntivamente notificato il 06.10.2022;
097 2022 0043332287 000 presuntivamente notificato il 06.04.2022;
097 2022 0170015170 000 presuntivamente notificato il 20.10.2022;
097 2022 0179780473 000 presuntivamente notificato il 05.12.2022;
097 2023 0053216958 000 presuntivamente notificato il 20.03.2023;
097 2023 0110160353 000 presuntivamente notificato il 03.05.2023;
097 2024 0041448603 000 presuntivamente notificato il 19.03.2024;
097 2024 0101046538 000 presuntivamente notificato il 26.03.2024;
397 2018 0010262362 000 presuntivamente notificato il 02.08.2018;
397 2018 0020808562 000 presuntivamente notificato il 03.12.2018;
397 2019 0018948848 000 presuntivamente notificato il 01.10.2019;
397 2023 0004106780 000 presuntivamente notificato il 08.07.2023;
397 2023 0022739233 000 presuntivamente notificato il 30.12.2023;
397 2024 0000241506 000 presuntivamente notificato il 02.02.2024.
pagina 2 di 6 A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
-“la degli atti in contestazione e segnatamente, dalla intimazione opposta per difetto di CP_6
indicazione degli estremi del titolo esecutivo (Cass. Sez. Unite n. 11722/2010) e della data di esecutività del ruolo (Cass. n. 22997/2010) e da qui il difetto di motivazione dell'atto”;
- “difetto di motivazione della cartella per difetto di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati”;
- omessa o inesistente o nulla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle richiamate;
- inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
- prescrizione del credito azionato, stante la nullità inesistenza della notifica degli atti impugnati.
2.- , costituitasi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni:
“in via preliminare: rigettare l'infondata istanza di sospensione;
accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire;
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione, per incompetenza per materia, perché tardiva oltre che irrituale;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa. Nel merito: dichiarare Controparte_3
l'infondatezza della proposta domanda per insussistenza dei presupposti, sia in rito che nel merito e, per l'effetto, sentirla rigettare;
condannare l'opponente al risarcimento ex art 96 cpc ed alla refusione delle spese e competenze di lite”.
3.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività e per i motivi suddetti;
In via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle CP_2
eccezioni di nullità della cartella esattoriale;
In subordine, nel merito: Respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e per intervenuto giudicato tra le parti, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto, confermare la esecuzione e condannare l'opponente al pagamento della somma dedotta nelle cartelle esattoriali impugnate, in favore dell' oltre interessi come per legge”. CP_2
CP_ 4.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi evidenziati;
- in via principale, rigettare l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto oggi impugnato e degli avvisi di addebito ad esso sottesi, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
pagina 3 di 6 - ancora in via principale, rigettare l'avversa domanda condannando in via diretta parte avversa agli importi relativi a contributi portati dagli avvisi di addebito, oltre sanzioni di legge sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- in via gradata dichiarare che controparte è tenuta al pagamento degli importi che risulteranno per dovuti all'esito dell'istruttoria oltre alle somme aggiuntive di legge maturate e maturande sino all'integrale pagamento e per l'effetto condannarla al relativo pagamento”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
5.- La Corte di Cassazione (n. 25170/2018) ha enunciato i materia di opposizione all'esecuzione i seguenti principi: «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e
618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»
5.1- Nel caso di specie, la società ha proposto opposizione, successiva alla notifica da parte di CP_5 del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/73, con ricorso rivolto non al giudice dell'esecuzione, ma alla sezione lavoro del Tribunale di Roma ed iscritto al ruolo di tale sezione, rassegnando le conclusioni sopra trascritte ovvero sospendere preliminarmente il provvedimento impugnato e in via principale nel merito dichiarare nulla l'intimazione di pagamento opposta e gli atti presupposti.
5.2- È stata quindi fissata udienza per il giorno 22.1.25 per la discussione del merito della controversia unitamente all'istanza di sospensione, con termine per la notifica sino a trenta giorni prima, termine non osservato, e per questo la causa è stata rinviata all'udienza odierna per consentire il rispetto dei termini di comparizione.
5.3- È mancata pertanto la preliminare fase sommaria rispetto alla opposizione proposta successivamente all'inizio dell'esecuzione. Non essendo stata rilevata tempestivamente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio (impostato come una opposizione ad intimazione di pagamento pagina 4 di 6 rivolta al giudice del lavoro), essa non è sanabile attraverso l'invio del fascicolo al giudice dell'esecuzione, avendo ormai il pignoramento esaurito i suoi effetti per decorso del termine di 60 giorni dalla notifica ex art 72 bis DPR 602/73.
5.4- Il ricorso va pertanto dichiarato improponibile.
6.- Per completezza va comunque evidenziato che, venendo in rilievo una opposizione, proposta dalla società ricorrente avverso l'esecuzione intrapresa da , in funzione recuperatoria in virtù CP_5
della asserita omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte, vi è il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle relative a tributi, ivi compresi i diritti camerali della Camera di Commercio (in tal senso cass. sez. un. 13549/2005), ovvero per le seguenti cartelle: 097 2022 0043332287 000, 097 2022 0170015170 000 , 097 2022 0179780473 000 , 097 2023
0053216958 000, 097 2023 0110160353 000 , 097 2024 0041448603 000 ,097 2024 0101046538 000.
6.1- Ciò in linea con l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., 05/06/2017, n.
13913, Cass., 07/05/2019, n. 11900, Cass., 24/4/22023, n. 10896), la quale ha chiarito che, a fronte di un'azione esecutiva che si assuma viziata per omessa o mancata notifica degli atti prodromici, e dunque della cartella, la parte contro cui siano intraprese le vie coattive può opporsi impugnando la pretesa fiscale sottesa davanti al giudice tributario competente, atteso che l'azione in parola, a valenza
“recuperatoria”, si risolve nell'impugnazione del primo atto con cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una specifica pretesa erariale.
7.- Quanto alle altre cartelle (097 2018 0077162632 000, 097 2019 0183785903 000, 097 2020
0033764952 000, 097 2022 0014282832 000), riferite a crediti , e agli avvisi di addebito per CP_2
CP_ crediti nn 397 2018 0010262362 000, 397 2018 0020808562 000, 397 2019 0018948848 000, 397
2023 0004106780 000 (esclusa la legittimazione passiva della poiché la cartolarizzazione CP_7
CP_ dei crediti contributivi dell' ha riguardato quelli maturati sino al 2008, laddove quelli oggetto di causa si riferiscono al periodo dal 2017 in poi), si tratta di titoli portati a conoscenza della società ricorrente con l'intimazione di pagamento n. 09720249076767666000, ritualmente notificata, a mezzo pec, il 10.07.24.
7.1- Se ne deduce che, rispetto ai titoli in questione, non tempestivamente impugnati, le contestazioni concernenti la prescrizione maturata prima della notifica di tale intimazione e quelle formali degli atti presupposti sono inammissibili per decorso dei termini perentori di 40 e 20 giorni
(rispettivamente previsi dall'art 24 d.lgs. 46/1999 per le contestazioni di merito e di prescrizione maturata prima della notifica della intimazione e dall'art. 617 cpc per le contestazioni formali) dalla notifica del 10.7.24 (in tal senso Cass. 18256/2020).
pagina 5 di 6 7.3- Analoghe considerazioni valgono per gli avvisi di addebito n. 397 2023 0022739233 000 e n.
397 2024 0000241506 000, le cui notifiche a mezzo pec, rispettivamente, in data 30.12.2023 e in data
CP_ 2.02.2024, sono state documentate dall'
8.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara il ricorso improponibile;
2) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate: in € 4700,00, oltre CP_ accessori, in favore dell' in € 4700,00, oltre accessori, in favore di CP_3 [...]
; in € 1500,00, oltre accessori in favore dell' Controparte_3 CP_2
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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