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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 454/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] (Preturo), ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via G. Verdi n.18, presso lo studio del difensore Avv. Claudia Gennaro;
E
(C.F.: , nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via G. Verdi n.18, presso lo studio del difensore Avv. Claudia Gennaro;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2025, e premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Preturo (AQ) in data 13.08.2011, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune
1 di L'Aquila al N. 4 P.2 S. A Uff. 8 Anno 2011, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, stante l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che dalla loro unione erano nati i figli , in data 24.02.2012, e in Per_1 Per_2 data 21.08.2013, dunque entrambi minorenni.
3. Rappresentavano che da diverso tempo il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di una reciproca incompatibilità di carattere e di profondi contrasti tra i coniugi, al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
4. Esponevano, inoltre, di essere entrambi economicamente autosufficienti. Il ricorrente, diplomato in Ragioneria, lavora con contratto a tempo indeterminato, come operatore socio- sanitario presso la casa di cura Villa Letizia di L'Aquila, con una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.500,00, mentre la ricorrente, laureata in Scienze Infermieristiche, lavora con contratto a tempo indeterminato, come infermiera presso l'ospedale S. Salvatore di
L'Aquila, con una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.900,00.
5. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 28.04.2025, con note scritte ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
6. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise.
7. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile.
8. Sul punto, giova chiarire che i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis. 49 c.p.c.). Orbene, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16.10.2023, n. 28727) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un «divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti
2 che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
9. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4, c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Parte_3
11. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ), in data 13.08.2011, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso il Comune di L'Aquila al N. 4 P. 2 S. A Uff. 8 Anno 2011, alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo:
1. stabilisce che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
3 2. stabilisce che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con stabile collocazione presso la madre che risiederà presso un immobile di proprietà del padre, Sig. e a lei concesso in comodato gratuito;
Persona_3
3. stabilisce che, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo Parte_1 desideri (sempre però con congruo preavviso e accordo del genitore collocatario) e comunque non meno di due giorni infrasettimanali che potranno essere modificati in base a giustificate necessità lavorative dei genitori. Le festività (Natale, Santo Stefano,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dai minori per l'intera giornata alternativamente con ciascun genitore (ad esempio, per l'anno corrente Con Vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre, Santo Stefano con il padre,
Silvestro con la madre;
Capodanno con il padre, Epifania con la madre, Pasqua con il padre,
Lunedì dell'Angelo con la madre, prossimo anno viceversa); nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli e una settimana consecutiva nel mese di luglio ed Per_1 Per_2 una settimana consecutiva nel mese di agosto, (eventualmente previo accordo dei coniugi e nell'interesse dei bambini, per quindici giorni continuativi) da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
4. stabilisce che, i coniugi potranno eventualmente modificare ed ampliare le suddette regole in base ai loro impegni, purché provvedano a concordare fra loro ogni cambiamento nell'interesse superiore dei minori, tenendo presente la loro età, le loro esigenze ed i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
i coniugi faranno mantenere rapporti equilibrati e significativi tra i minori, gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. dispone che il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente a Lei intestato, la somma di € 500,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(scuola, spese sanitarie e sportive) preventivamente concordate e previa esibizione delle ricevute di spesa e comunque secondo il Protocollo d'Intesa applicato da Codesto Ill.mo
Tribunale;
6. stabilisce che la Sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico ed Parte_2 universale previsto per i figli e con conseguente espressa rinuncia ad esso da Per_1 Per_2 parte del Sig. Parte_1
4 7. prende atto che, in relazione al mantenimento dei coniugi, gli stessi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e quindi concordano che ciascuno dei due provvederà a mantenersi con il proprio reddito e dunque nulla dovrà essere versato quanto a reciproci assegni e/o contributi;
8. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul relativo passaporto;
9. Le spese legali relative alla causa di separazione sono compensate.
b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 454/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] (Preturo), ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via G. Verdi n.18, presso lo studio del difensore Avv. Claudia Gennaro;
E
(C.F.: , nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via G. Verdi n.18, presso lo studio del difensore Avv. Claudia Gennaro;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2025, e premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Preturo (AQ) in data 13.08.2011, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune
1 di L'Aquila al N. 4 P.2 S. A Uff. 8 Anno 2011, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, stante l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che dalla loro unione erano nati i figli , in data 24.02.2012, e in Per_1 Per_2 data 21.08.2013, dunque entrambi minorenni.
3. Rappresentavano che da diverso tempo il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di una reciproca incompatibilità di carattere e di profondi contrasti tra i coniugi, al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
4. Esponevano, inoltre, di essere entrambi economicamente autosufficienti. Il ricorrente, diplomato in Ragioneria, lavora con contratto a tempo indeterminato, come operatore socio- sanitario presso la casa di cura Villa Letizia di L'Aquila, con una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.500,00, mentre la ricorrente, laureata in Scienze Infermieristiche, lavora con contratto a tempo indeterminato, come infermiera presso l'ospedale S. Salvatore di
L'Aquila, con una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.900,00.
5. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 28.04.2025, con note scritte ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
6. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise.
7. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile.
8. Sul punto, giova chiarire che i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis. 49 c.p.c.). Orbene, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16.10.2023, n. 28727) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un «divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti
2 che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
9. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4, c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Parte_3
11. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ), in data 13.08.2011, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso il Comune di L'Aquila al N. 4 P. 2 S. A Uff. 8 Anno 2011, alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo:
1. stabilisce che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
3 2. stabilisce che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con stabile collocazione presso la madre che risiederà presso un immobile di proprietà del padre, Sig. e a lei concesso in comodato gratuito;
Persona_3
3. stabilisce che, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo Parte_1 desideri (sempre però con congruo preavviso e accordo del genitore collocatario) e comunque non meno di due giorni infrasettimanali che potranno essere modificati in base a giustificate necessità lavorative dei genitori. Le festività (Natale, Santo Stefano,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dai minori per l'intera giornata alternativamente con ciascun genitore (ad esempio, per l'anno corrente Con Vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre, Santo Stefano con il padre,
Silvestro con la madre;
Capodanno con il padre, Epifania con la madre, Pasqua con il padre,
Lunedì dell'Angelo con la madre, prossimo anno viceversa); nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli e una settimana consecutiva nel mese di luglio ed Per_1 Per_2 una settimana consecutiva nel mese di agosto, (eventualmente previo accordo dei coniugi e nell'interesse dei bambini, per quindici giorni continuativi) da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno;
4. stabilisce che, i coniugi potranno eventualmente modificare ed ampliare le suddette regole in base ai loro impegni, purché provvedano a concordare fra loro ogni cambiamento nell'interesse superiore dei minori, tenendo presente la loro età, le loro esigenze ed i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
i coniugi faranno mantenere rapporti equilibrati e significativi tra i minori, gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. dispone che il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente a Lei intestato, la somma di € 500,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(scuola, spese sanitarie e sportive) preventivamente concordate e previa esibizione delle ricevute di spesa e comunque secondo il Protocollo d'Intesa applicato da Codesto Ill.mo
Tribunale;
6. stabilisce che la Sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico ed Parte_2 universale previsto per i figli e con conseguente espressa rinuncia ad esso da Per_1 Per_2 parte del Sig. Parte_1
4 7. prende atto che, in relazione al mantenimento dei coniugi, gli stessi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e quindi concordano che ciascuno dei due provvederà a mantenersi con il proprio reddito e dunque nulla dovrà essere versato quanto a reciproci assegni e/o contributi;
8. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul relativo passaporto;
9. Le spese legali relative alla causa di separazione sono compensate.
b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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