Decreto cautelare 15 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 14 marzo 2022
Ordinanza collegiale 28 luglio 2023
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone e AN Proverbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli al Corso Umberto, n. 23.
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Raffaello Costanzo e Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi e Rosa Anna Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61.
nei confronti
Centro Medico Nazionale Laboratorio di Analisi Cliniche del Dottor AO AN & C. S.n.c., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della delibera della Giunta regionale della Campania n. 354 del 4.8.2021, pubblicata sul BURC n. 112 del 6.12.2021, recante la “Definizione dei limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l''esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l''esercizio 2022, e autorizzazione alle ASL per la stipula di contratti integrativi per l''esercizio 2021 ai sensi dell''art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”, e dei relativi allegati, nella parte relativa ai laboratori di analisi;
- della delibera della Giunta regionale della Campania n. 599 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto la “Assegnazione provvisoria per l''esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi allegati, nella parte relativa ai laboratori di analisi;
- per quanto di interesse, del Decreto Dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. 314 dell''1.9.2021, avente ad oggetto la “DGRC del 4.08.2021: Approvazione degli schemi dei protocolli d''intesa con le Associazioni di Categorie e dei contratti ex art. 8-quinquies del D.L.gs. n. 502/1999 e s.m.i. con gli erogatori privati da applicarsi per l''esercizio 2021”;
- per quanto di interesse, della delibera della Giunta regionale della Campania n. 375 del 7.9.2021, pubblicata sul BURC n. 112 del 6.12.2021, avente ad oggetto “Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l''esercizio 2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 4 agosto 2021: aggiornamento delle clausole inserite negli schemi dei contratti tra le AASSLL e le strutture private accreditate”;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, e comunque lesivi degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale prot. n. 2022.0029303 del 20.1.2022, la comunicazione pec del 20.01.2022 con la quale l''ASL Napoli 1 Centro ha convocato il ricorrente per il 3.2.2022 per la sottoscrizione del contratto 2022 e successiva nota prot. n. 20220033475 del 03.02.2022 con la quale ha sollecitato la sottoscrizione entro l''11.02.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6/9/2022:
- della delibera della Giunta regionale della Campania n. 215 del 04/05/2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 09/05/2022, recante “Assegnazione per l''esercizio 2022 dei volumi massimo di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021” e degli allegati;
- della delibera della Giunta regionale della Campania n. 210 del 04/05/2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 09/05/2022, recante “Approvazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e degli obiettivi di produzione per le Aziende Sanitarie pubbliche per gli anni 2022-2023” e degli allegati;
- del Decreto Dirigenziale n. 174 del 05/05/2022 emesso dalla Regione Campania - DIP 50- D.G. 4 per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, pubblicato sul BURC n. 43 del 09/05/2022, recante “Decreto Dirigenziale n.173 del 4/05/2022. Presa d''atto dei dati 2018, 2049, 2020 e 2021 (solo Budget ordinario) di produzione dei Centri Privati accreditati per le branche di: Laboratorio di Analisi; Diabetologia; Branche a visita; Cardiologia; Medicina Nucleare; Radiologia e Radioterapia trasmessi dalle ASL in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell''allegato A- Nota Metodologica alla DGRC n. 599 del 28/12/2021. Integrazione e Rettifica” e degli allegati;
- del Decreto Dirigenziale n. 173 del 04/05/2022, richiamato del predetto D.D. 174/2022 e da questo integrato e rettificato, del quale è noto esclusivamente l''oggetto (pubblicato sul portale “Casa di vetro” della Regione Campania il 09/05/2022, senza alcun documento consultabile), mai pubblicato sul BURC, il cui contenuto è a tutt''oggi sconosciuto;
- delle comunicazioni della Regione Campania Direzione Generale 4 prot. 29459 del 20/01/2022 e prot. 108851 del 28/02/2022 indicate nel D.D. 174/2022 ma dal contenuto sconosciuto;
- della nota Asl Napoli 1 centro in riscontro alle contestazioni al tetto di struttura trasmesse dal ricorrente il 30/05/2022;
- di ogni ulteriore provvedimento, atto, documento, connesso, conseguente, preordinato ai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17/10/2022:
- della DGRC n. 309 del 21.06.2022 pubblicata sul BURC n. 59 del 04/07/2022 recante “Approvazione dei contratti con le strutture sanitarie private accreditate ex DGRC 215/2022” e dei relativi allegati;
- del “Contratto Laboratorio di Analisi 2022 in attuazione della DGRC n. 215/2022 e s.m.i.” sottoscritto, con riserva, dal ricorrente il 27/07/2022;
dell''invito alla sottoscrizione del contratto, trasmesso al ricorrente con pec del 12/07/2022;
- di ogni ulteriore provvedimento, atto, documento, connesso, conseguente, preordinato ai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Analisi S. Giuseppe del Dottor Alessandro Bifulco & C. S.a.s. il 29/1/2024:
annullamento:
Del Decreto Dirigenziale n. 779 del 21/11/2023 ad oggetto “DECRETO DIRIGENZIALE N. 509 DEL 31.07.2023. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” e di tutti gli atti e i provvedimenti, anche sconosciuti, in essa richiamati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: DGRC 309/2022, DGRC 609/2022; DGRC 215/2022; DD 509/2023, nonché ogni ulteriore atto connesso, preordinato, consequenziale, se lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Asl 106 - Napoli 1 e dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti, la struttura sanitaria attrice ha impugnato gli atti di programmazione della spesa sanitaria e di fissazione dei tetti di spesa in epigrafe dettagliati;
Rilevato che si sono costituite in resistenza la ASL Napoli 3, la ASL Napoli 1 e la Regione Campania;
Rilevato che con ordinanza 14 marzo 2022, n. 501 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati e con successiva ordinanza collegiale 28 luglio 2023, n. 4592, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in conseguenza della sottoscrizione della clausola di salvaguardia nel contratto di accreditamento;
Rilevato che con atto depositato in data 25 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso;
Rilevato che all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c), del c.p.a.;
L’esito della controversia nonché la particolare complessità e novità delle questioni poste giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO