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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.1857/2024, promosso da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, per procura speciale
[...] Parte_1 rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Pasquale Cirillo ed elett.te dom.ta con lo stesso presso il suo studio in Frosinone, Via Platone n.31
Ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv.to Daniela Bellassai, CP_1 per procura alle liti del 22.03.2024 a rogito notaio di Roma, e con questa elettivamente Per_1 domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Carolei (CS) alla Via Nazionale n.45, presso lo studio dall'Avv. Roberto Malomo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.05.2024, la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04776202200002002000 fascicolo n.
2022/4195 dell'Agente della Riscossione, chiedendone l'annullamento parziale in relazione all'avviso di addebito sotteso n.347 2014 0000980216 000, per l'omessa notifica dello stesso, per l'intervenuta prescrizione del credito da esso portato, per l'omessa notifica degli atti presupposti e
1 per l'intervenuta la decadenza ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.46/1999.
Si è costituita l' , chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del Controparte_4 ricorso per violazione del termine di cui all'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 e la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione alle questioni che investivano le attività precedenti alla consegna dei CP_3 ruoli. Nel merito, previo riconoscimento della carenza di legittimazione passiva dell in CP_3 relazione alle questioni concernenti unicamente l'ente creditore, l' ha chiesto di rigettare il CP_3 ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto.
Si è costituito anche l' chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, in CP_1 quanto l'avviso di addebito per cui è causa era stato interamente sgravato dall' , per cui, CP_2 rispetto allo stesso non residua alcun obbligo di pagamento in capo alla ricorrente.
Considerato che in corso di causa, come è pacifico tra le parti, l ha riconosciuto di non CP_1 aver nulla a pretendere da parte ricorrente, procedendo allo sgravio integrale dell'avviso di addebito n.347 2014 0000980216 000 - sotteso alla opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04776202200002002000 fascicolo n. 2022/4195 dell'Agente della Riscossione - , va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto concordemente da parte ricorrente e dall'ente creditore.
E difatti, stante la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto che possa giustificare la indispensabilità di una pronuncia giudiziale sul merito, alla quale, pertanto, le parti stesse non hanno più alcun interesse processualmente rilevante (ex art. 100 c.p.c.).
Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi nei limiti di 1/3, tra parte ricorrente e l' alla luce del comportamento dell'Istituto che ha riconosciuto la fondatezza delle pretese CP_1 attoree, nelle more del giudizio;
il residuo va peraltro posto a carico dell'ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei para- metri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a € 5.200, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
Vanno invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e l'altro convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/3 - le spese di lite tra parte ricorrente e l' ponendo a carico CP_1
2 dell' il residuo, liquidato in €.1.185,23, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese CP_1 generali, e in 43,00 per spese di contributo unificato;
3) compensa le spese di lite tra l'attore e . Controparte_3
Frosinone, 13/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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