Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 475 /2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 475 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino
Appellante
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall' avv. Nicola Acquaviva
Appellato
FATTO E DIRITTO
dipendente della con qualifica Ausiliario Controparte_1 Controparte_2
Specializzato, di cui al liv. A del C.C.N.L. di categoria, ed orario di lavoro articolato su 3 turni, premesso che: - a seguito della chiusura, avvenuta nel marzo 2020, della mensa aziendale del sita alla Via Garrone, gli era stato negato il diritto di usufruire della mensa;
- nemmeno Parte_1
gli era stata garantita la fruizione del ridetto servizio con modalità sostitutive, in contrasto con le previsioni agli artt. 33 DPR n. 270/1987, art. 29 C.C.N.L. 20.09.2001, art. 4 C.C.N.L. 2009, art. 27
C.C.N.L. 2016-2018 e art. 8, d.lgs. 66/2003; - ha convenuto l' datrice di lavoro Parte_1
innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare il proprio diritto a
1
1.1. L costituitasi in giudizio, Parte_1
ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed ha invocato, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda per insussistenza del diritto al servizio mensa, chiarendo, tra l'altro, che a partire dal 2020 la soluzione A.DI.SU., fruita solo in via transitoria dai dipendenti del , come mera possibilità agli stessi fornita, non era stata più Parte_1
praticabile, a causa del verificarsi di un evento eccezionale, quale quello della pandemia.
2. Con sentenza resa in data 12.1.2023, l'adito Tribunale ha così statuito: “accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la sussistenza in capo a del diritto alla mensa e il mancato Controparte_1 godimento del diritto alla mensa ovvero all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive dal 10.3.2020, condanna parte resistente al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di €
1.197,12 (pari ad € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spetta il diritto alla mensa), cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
condanna l' convenuta al pagamento Pt_1 delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 1.100, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari”.
2.1. Il primo giudice, in sintesi, ha accolto la pretesa attorea sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il ricorso introduttivo non è nullo perché nello stesso sono determinati in maniera puntuale il petitum e la causa petendi in tutti i suoi elementi costitutivi;
- sussiste la giurisdizione del G.O., posto che la questione trattata verte su diritti soggettivi afferenti il rapporto di lavoro;
- la ricorrente ha dedotto che l' convenuta, in data 29.03.2001, aveva sottoscritto un Pt_1 accordo sindacale in sede decentrata con cui, in attuazione dell'art. 29 c.c.n.l. 20.09.2001 Parte_2
, si obbligava a riconoscere dal 1.05.2001, mediante la istituzione del relativo servizio ovvero
[...]
con modalità sostitutive, il diritto alla mensa a tutti i dipendenti turnisti che, per ciascun giorno di effettiva presenza, espletavano attività lavorativa nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle
19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30;
- a decorrere dal 1.05.2001, non avendo ancora istituito alcuna mensa aziendale, l' Pt_1 convenuta siglava all'uopo una convenzione con l' Controparte_3
[..
[...] (già , per la fruizione da parte dei propri dipendenti della mensa
[...] CP_4
universitaria sita in alla Via Garrone, convenzione rinnovata di anno in anno ed ancora in Pt_1
vigore;
- è pacifico, quindi, che l' convenuta abbia dato effettiva attuazione al disposto dell'art. Pt_1
29 del C.C.N.L. del 20.9.2001 Comparto Sanità, integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, ed all'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali in data 29.3.2001, consentendo ai dipendenti di fruire della mensa universitaria dell' sita in alla via Garrone, ubicata a circa 400 CP_3 Pt_1
metri dal Policlinico;
- tanto è comprovato dalle delibere di spesa per il servizio mensa per gli anni 2012-2015, adottate dalla resistente e prodotte da parte ricorrente, ed è implicitamente riconosciuto nella memoria difensiva della resistente;
- l'utilizzo della mensa universitaria fa perdere di concreta consistenza le pur astrattamente condivisibili considerazioni della resistente in merito al fatto che l'articolo 29 cit. attribuisce all'azienda solo una facoltà e non un obbligo;
- non ha rilievo la connessa questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, poiché la istituzione del servizio in questione, mediante l'uso della mensa di un altro ente, dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna;
- l'impossibilità di garantire la fruizione del servizio mensa per il sopraggiungere della pandemia non è dirimente, in quanto non ostativa a una diversa forma di adempimento della prestazione, quale, ad esempio, l'erogazione di buoni pasto;
- ove pure la fruizione del servizio mensa interno o esterno e/o la sua fruizione con modalità sostitutive costituissero obbligazioni alternative ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'impossibilità per l'Azienda convenuta di adempiere la prestazione principale originaria, per causa ad essa non imputabile, non implicherebbe l'impossibilità anche dell'obbligazione residua (e, cioè, l'erogazione del servizio mensa con modalità sostitutive);
- la violazione del diritto di parte ricorrente, consistente nella mancata fruizione del servizio mensa ovvero nella mancata erogazione di una somma di danaro a titolo di “modalità sostitutiva” del servizio medesimo, obbliga l'azienda al risarcimento del danno, da commisurarsi al “costo del pasto” pari ad € 4,13 per il numero dei giorni di effettiva presenza in servizio, evincibili dai fogli di presenza prodotti, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
3 3. Avverso detta sentenza, l' ha Parte_1
interposto appello, con ricorso depositato in data 5.5.2023.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita , per resistere all'avverso Controparte_1
gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 15.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appellante si duole innanzi tutto del travisamento della domanda attorea e dei presupposti di fatto ad essa sottesi, stigmatizzando l'abnormità della sentenza gravata nella parte in cui ha argomentato circa l'accordo sindacale aziendale del 29.3.2001, sebbene parte ricorrente non avesse mai dedotto la sottoscrizione di un accordo decentrato istitutivo del servizio mensa, né l'esistenza di una convenzione con l' per la fruizione da parte dei dipendenti del Policlinico della CP_5
mensa universitaria, e, tantomeno, avesse richiamato delibere di spesa per il servizio mensa negli anni dal 2012 al 2015.
4.1. Censura, poi, la decisione di prime cure nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare, sulla scorta del vigente quadro normativo e pattizio, che l'istituzione del servizio mensa e/o di forme alternative di ristoro costituiva una mera facoltà in capo all'Amministrazione, da esercitarsi compatibilmente con le risorse disponibili, con conseguente inconfigurabilità, in capo al dipendente, di un diritto soggettivo.
Argomenta che, in ogni caso, l'istituzione del servizio mensa, in ipotesi di insussistenza di un equilibrio economico di bilancio, determinerebbe la nullità e/o inefficacia di ogni eventuale accordo sindacale per contrarietà alle previsioni dell'art. 40, co. 3 quinquies, D.Lgs. 165/2001, che vieta alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
Sostiene che il non avrebbe mai conseguito, nel periodo oggetto di causa, il necessario Parte_1
equilibrio economico – cui l'art. 7, L.R. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa
– e che le risorse finanziarie dovrebbero essere disponibili non soltanto alla data di istituzione del servizio, ma anche successivamente.
4 Rimarca che l'art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 2001 subordina espressamente la “possibilità” di istituire mense di servizio e/o modalità di fruizione sostitutive alla necessaria compatibilità con l'assetto organizzativo e con la disponibilità di risorse finanziarie, nel caso di specie insussistenti.
4.2. Sotto altro e diverso profilo, censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'impossibilità di garantire la fruizione del servizio mensa per il sopraggiungere della pandemia da infezione Covid-19 non fosse ostativa ad una diversa forma di adempimento, evidenziando che la possibilità offerta, in via transitoria, ai dipendenti del di utilizzare la mensa universitaria Parte_1 presso l' di Via Garrone era inidonea a fondare un diritto soggettivo alla fruizione del CP_3 servizio, di talchè l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, determinata, appunto, dal fenomeno pandemico, avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione.
4.3. Infine, si duole del favorevole scrutinio della pretesa risarcitoria pur in assenza di allegazione degli elementi costitutivi delle voci di danno – e, in particolare della prova dell'osservanza di una determinata ed autorizzata articolazione dell'orario di lavoro, dell'effettuazione di una pausa di almeno un'ora e del sostenimento di un costo per il pasto –, oltre che di conteggi analitici delle giornate lavorate e delle somme dovute.
4.4. Ripropone la questione di difetto di giurisdizione, evidenziando l'insussistenza, in capo al lavoratore, di un diritto soggettivo alla mensa.
5. Come già argomentato da questa Corte in precedenti pronunce emesse in controversie analoghe, promosse dai dipendenti del in servizio presso l'Ospedale Parte_1 Parte_3
(cfr. solo da ultimo C.App. Bari, sez. lav., sentenza n. 426/2025 del 1.4.2025), merita condivisione la prospettazione dell'appellante, secondo cui il diritto azionato non è configurabile alla stregua della disciplina che regola il rapporto di lavoro privatizzato del dipendente odierno appellato.
6. In via del tutto preliminare, deve darsi atto della sussistenza della giurisdizione di quest'autorità giudiziaria ordinaria adìta, contestata anche in questa sede dell'Azienda ospedaliera.
Occorre all'uopo rammentare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, dunque, del c.d. petitum sostanziale da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice e/o nella prospettazione della parte, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (v. ex multis Cass. 34751/2024; 23436/2022; 25480/2021; 14231/2020).
5 Ebbene, è evidente che il presente giudizio non è stato introdotto dal lavoratore con la finalità di sindacare la discrezionalità amministrativa dell'Azienda ospedaliera nella scelta dell'istituzione del servizio di mensa – circostanza questa che sarebbe stata idonea a radicare la giurisdizione dell'a.g.a.
– ma di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del dedotto diritto soggettivo – asseritamente fondato sul combinato disposto della disciplina normativa e pattizia – alla fruizione del sevizio mensa, anche con modalità sostitutive.
A fronte di siffatti petitum e causa petendi, che pacificamente rientrano nell'alveo delle controversie elencate all'art. 409 c.p.c., è dunque pacifica la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o.
7. Sempre in via preliminare, non sono condivisibili le doglianze del in punto di Parte_1
travisamento della domanda e dei presupposti di fatto a fondamento nella stessa, in relazione alla questione, sviluppata nella gravata sentenza, dell'accordo sindacale intercorso, nel marzo 2001, tra l'Azienda e le parti sociali, non menzionato dal lavoratore nel ricorso introduttivo, né Parte_1
riversato nel relativo fascicolo di parte.
Sotto un primo profilo, occorre, infatti, evidenziare che la parte privata, sin dall'esposizione fattuale dell'atto introduttivo di lite, ha dedotto – nell'ottica della domanda risarcitoria avanzata – l'omessa fruizione della mensa (A.DI.SU.) sita in alla via Garrone, così introducendo, anche nella Pt_1 presente controversia, il tema della effettiva istituzione del servizio mensa sino all'avvento del fenomeno pandemico che ne aveva comportato la cessazione.
Quanto alla fonte dell' – asserita – istituzione del servizio mensa, si deve poi osservare che, come ben noto alla stessa Azienda ospedaliera, il Tribunale di Bari si è pronunciato, al pari di questa
Corte, in numerosissime fattispecie, pressoché sovrapponibili, con il medesimo oggetto e petitum sostanziale, in cui i lavoratori, a sostegno di analoghe istanze risarcitorie, hanno allegato il citato
Accordo sindacale del marzo 2001, e, di conseguenza, la circostanza della istituzione del servizio attraverso fruizione da parte dei dipendenti del , della mensa universitaria A.DI.SU. Parte_1
In tale prospettiva, dunque, il Tribunale all'evidenza ha inteso utilizzare uno schema decisorio già ripetutamente praticato dall'ufficio giudiziario, in ragione della – pacifica – sostanziale identità delle questioni sottoposte al suo vaglio.
Tale prerogativa è d'altronde consentita dall'art. 118 disp. att. c.p.c., costituendo ius receptum che la sentenza di merito possa essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi 6 decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (cfr. Cass. n. 17640/2016; Cass.
29017/2021).
7.1. Dunque, considerate da un lato le sintetiche, ma inequivoche allegazioni della parte privata e, dall'altro, le numerosissime pronunce del Tribunale su identiche fattispecie, le circostanze relative al ridetto accordo sindacale del marzo 2001 e all'utilizzo, da parte dei dipendenti dell'
[...]
, della mensa di via Garrone possono considerarsi alla stregua di un “fatto notorio”, tale Parte_1
essendo, secondo la giurisprudenza di legittimità, una circostanza di fatto che pur non facendo parte delle cognizioni dell'intera collettività, rientri nelle circostanze conosciute e comunemente note alle parti in causa (cfr., ex plurimis, Cass. 16165/2001) e dunque acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (cfr. Cass. 24052/2021; 6299/2014).
Segnatamente, la S.C. ha rilevato che la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta (tra le tante, Cass. 16165/2001), da intendersi come un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, così da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto (Cass. 5809/2001; Cass. 5530/2017).
Dunque, se per un verso non sfugge a questa Corte che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità il “fatto notorio” deve intendersi in senso rigoroso – in quanto introduce nel processo civile in deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati (v. Cass. 24052/2021) – per altro verso, come detto, l'esistenza dell'accordo sindacale del marzo 2001 e la fruizione, da parte dei dipendenti del , della mensa di via Parte_1 CP_3
Garrone costituiscono circostanze di fatto certe ed incontrovetibili, non a caso, neppure contestate dall' ospedaliera quanto al loro materiale ed effettivo accadimento. Pt_1
8. Ciò detto, venendo al merito, occorre ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del
Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente.
La norma prevede che:
7 «
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990».
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori […]
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile».
8 9.1. La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt.
33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
9.2. Ne consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla Cassazione (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”.
La S.C., infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art.29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art.33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art.68 d.p.r. n. 384 del
1990.
Cass. 16736/12 sul punto ha precisato: “Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata…”.
Cass. 25192/2013 ha ribadito che è condivisibile l' “interpretazione dell'art.29 del CCNL
20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili”.
Quindi, le previgenti disposizioni di legge, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in 9 concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno, invece, volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti, sia per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente da Cass. 25622/2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”.
Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa.
9.3. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifica ed articolata deduzione da parte dell' sin dal primo grado del giudizio. Parte_1
L'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”.
Ciò significa che l' non avrebbe potuto - e non potrebbe - prescindere dalla copertura Pt_1
finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e si inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva
10 nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori.
Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse
Part economiche pubbliche, cioè a profili immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”.
Come correttamente rilevato dall' l'esigenza del rispetto dei vincoli di bilancio e la Pt_1
necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il
T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.), ma stabilisce, all'art.40 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass., n. 25622/2023 cit.).
9.4. Osserva la Corte che anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue: 11 «
1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio.
Ne consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, pena la violazione della norma in esame, liddove esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio di cui si controverte in assenza delle condizioni indicate ai punti a) e b) del comma 2; non senza rimarcare che trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2
è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”).
Va evidenziato, inoltre, che la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, richiesta dalla norma regionale, deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa, ma anche successivamente.
9.5. Nel caso di specie, non può, pertanto, affermarsi la valida istituzione di un servizio mensa presso l' in forza dell'Accordo del 29.3.2001, difettando la compatibilità rispetto agli CP_3
strumenti di programmazione finanziaria e di spesa, prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3).
12 Ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità; e tanto anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo
Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”).
In altri termini, quand'anche l' reputando valido l'obbligo assunto in sede di contrattazione Pt_1 decentrata con l'accordo del 29 marzo 2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”.
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda tale insuperabile impedimento di tipo economico.
In definitiva, l'accordo sindacale del 29 marzo 2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo difforme dalla normativa nazionale e regionale in forza della quale occorre la copertura di spesa.
Né vi è prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
L'art. 7 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”. La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia – per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione.” (cfr. il già citato precedente di questa Corte n. 2289 del 2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni
13 incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del
d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del
2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999”.
Secondo la Cassazione, “tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto
Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre
2018, n. 28452)”.
9.6. Ha quindi errato il primo giudice nella ricostruzione preliminare della fattispecie, allorchè ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1/2008, CP_6 argomentando che il sol fatto dell'istituzione del servizio, sia pure tramite l'uso della mensa di un altro ente, dimostrerebbe in modo incontrovertibile la sussistenza di condizioni finanziarie adeguate.
E', in ogni caso, evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa nel 2001 devono fare i conti con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni compatibili con il mantenimento
14 del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo.
La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio, ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
10. Le superiori considerazioni risultano, peraltro, avallate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e, in particolare, da Cass. 25622/2023, secondo cui:
- l'art. 29 del C.C.N.L. “indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”;
- la citata disposizione, così come modificata nei commi 1 e 4 dall'art. 4 del c.c.n.l. del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), prevede che: “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, così confermando la sussistenza di una facoltà – e non già di un obbligo – a carico dell' ; Controparte_7
- ad ogni modo, anche l'istituzione del servizio mensa deve avvenire in ossequio alle previsioni dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi che implicano l'assunzione di oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
In tale contesto, la Cassazione, nel richiamare le previsioni dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, rilevando che
“l'attribuzione del buono pasto (…) presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non
15 lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno”, non sembra aver inteso in alcun modo suffragare la tesi giuridica sostenuta dal lavoratore, secondo cui il diritto alla mensa spetterebbe ex se, solo in virtù dell'effettuazione di turni lavorativi superiori alle 6 ore;
e ciò in quanto il presupposto logico-giuridico – come innanzi chiarito e come reso evidente dalle articolate premesse dell'iter motivazionale – per l'attribuzione del diritto resta pur sempre l'effettiva istituzione del servizio e, a monte, “la disponibilità delle risorse” economico-finanziarie.
Nello stesso senso ritiene questa Corte siano interpretabili le recenti pronunce della S.C. (cfr. Cass.
21440/2024; 21484/2024; ma v. già prima Cass. 32113/2022, sulla scia di Cass. 5547/2021), incentrate sull'art. 8 del d.lgs. 66/2003, in tema di diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto nel caso di turni di lavoro eccedenti le sei ore, che non hanno operato alcuna espressa revisione del quadro dei consolidati principi generali suesposti, esprimendosi, non a caso, in fattispecie di previa pacifica istituzione del servizio mensa da parte dell'Azienda sanitaria datrice di lavoro, e, dunque, per quanto detto, eterogenee rispetto a quella che ci occupa.
9. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinta interamente la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 Parte_1
[...]
10. Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa alla natura dell'obbligazione asseritamente scaturente dall'accordo sindacale del 29 marzo 2001 ed all'incidenza che sul suo adempimento avrebbe avuto la chiusura della mensa universitaria durante il periodo pandemico.
11. Le spese del doppio grado del giudizio tra le odierne parti in causa possono essere compensate integralmente, attesa la sussistenza di precedenti di merito favorevoli ai lavoratori e la novità della specifica questione trattata, non ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 5.5.2023, da in persona del l.r.p.t, avverso la sentenza n. 3094 del Controparte_2
10.11.2022 resa dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così Controparte_1
provvede:
16 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso del 17.12.2021; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio. Controparte_1
Così deciso in Bari, 15.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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