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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6760 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. NI AC presidente dott. AN AU PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Rossella VERDEROSA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 966 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 4 giugno 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Loiacono
APPELLANTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Todarello
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Renzi
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 130/2021
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. Parte_1
130/2021, che – decidendo sull'opposizione proposta dalla avverso la cartella di Pt_1 pagamento n. 097 2019 000, emessa su richiesta dell' P.IVA_3 Controparte_2 per il pagamento della somma di 157,56 € oltre accessori - ha dichiarato il difetto di
[...] giurisdizione del tribunale adito, ha riconosciuto la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma (vertendosi in materia di pagamento di contributi per la manutenzione di strade gravate da uso civico) e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 6.000,00 €, oltre accessori.
L'appellante ha dedotto al riguardo:
1) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adìto;
2) l'erronea liquidazione delle spese di lite;
3) l'omessa pronuncia da parte del tribunale sui capi b), c), d), e), f), g), h) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, finalizzati a far valere vizi della cartella di pagamento impugnata.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma integrale della sentenza impugnata:
a) l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2019 0022068708 000 “ed ogni atto connesso e consequenziale perché nulli, inefficaci, illegittimi e/o comunque inesistenti, e ogni altro atto agli stessi connesso o conseguente, anche non conosciuto, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato”;
b) la declaratoria di “inesistenza, nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento
09720190022068708000, per insussistenza del credito portato dalla stessa”;
c) in via subordinata, l'annullamento della cartella di pagamento, “in relazione all'illegittima applicazione delle maggiorazioni, delle sanzioni e degli interessi”.
Si è costituita in giudizio l' , domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Si è costituito in giudizio il Dominio Collettivo dell' Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal
[...]
è infondata e va pertanto rigettata. Controparte_2
Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata individuando gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere l'opposizione.
Venendo ad esaminare il merito dell'appello si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo la giurisdizione del
Commissario per la liquidazione degli usi civici sulla controversia de qua.
Secondo l'appellante l'oggetto del presente giudizio non è l'accertamento della qualitas soli (cioè l'accertamento della natura e della proprietà delle strade), bensì la legittimità di un titolo esecutivo (l'estratto del ruolo richiamato nella cartella di pagamento, con cui l' fa valere l'obbligo di quale proprietaria Controparte_2 Parte_1 frontista, di pagare i contributi di manutenzione delle strade rurali interpoderali - beni collettivi facenti capo all' - in quanto soggette a servitù di Controparte_2 passaggio pubblico).
Al riguardo si osserva quanto segue.
I beni acquistati dalle Università Agrarie per i loro fini istituzionali vanno a formare il loro patrimonio collettivo, assumendo in automatico la natura demaniale civica, in quanto destinati al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Il regime giuridico di tali fondi va interpretato alla luce della legge n. 397 del 1894
(relativa al riordino dei domini collettivi nell'ex Stato pontificio), la quale ha qualificato le
Università agrarie come enti aventi finalità pubblicistiche, istituzionalmente destinati alla gestione di terre per usi civici a beneficio della collettività.
Come chiarito da Cass. 22772/2023, i terreni appartenuti alle regolate dalla legge n. 397 del 1894, espressamente destinati ai bisogni Parte_2 della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui
3 territorio sono compresi, conservano, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico.
Il confine esistente tra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del Commissario per la liquidazione degli usi civici è delineato dalla legge n. 1766 del 1927, la quale all'art. 29 dispone che: “i commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.
I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o
l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge n.
1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della c.d. “qualitas soli” - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione (Cass., Sez. Un.,
1008/2025; Cass., S.U., 8252/2023).
Tale giurisdizione sussiste anche ove sia contestata, sia pure implicitamente, la qualità demaniale del suolo e il preliminare accertamento circa l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico costituisca presupposto necessario della decisione, come tale idoneo ad attrarre la controversia nella competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici (Cass., Sez. Un., 33012/2018).
Nel caso di specie, nel proporre opposizione avverso la cartella impugnata, l'appellante ha contestato in primo luogo proprio la pretesa creditoria fatta valere dall' Controparte_2
(“la pretesa vantata dalle Amministrazioni procedenti deve ritenersi tanto
[...] illegittima quanto arbitraria” pag. 2 dell'atto di opposizione;
“le strade non sono ricomprese tra i beni dell' ”: pag. 6 delle note di trattazione scritta depositate nel Controparte_2 giudizio di primo grado per l'udienza del 18 gennaio 2021), sostenendo che la manutenzione delle strade non compete all' ma al Controparte_2 Controparte_4
(nel cui territorio ricadono quelle strade) e affermando che le strade sono da tempo qualificate come strade vicinali ad uso pubblico, assimilate alle strade comunali ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 e quindi sottoposte alla gestione e alla manutenzione del
CP_4
Risulta dunque evidente che nel presente giudizio l'accertamento della demanialità civica delle strade (la c.d. “qualitas soli”), ovvero l'appartenenza delle strade al patrimonio collettivo dell' (su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere Controparte_2 dall' , costituisce una specifica questione che necessita di Controparte_2 essere accertata preliminarmente per poter stabilire se sussista o meno il diritto dell' Parte_3
[...
[...] di imporre il contributo di cui è stato chiesto il pagamento con l'impugnata cartella
[...] esattoriale, trattandosi di un antecedente logico-giuridico della decisione, idoneo ad attrarre la controversia de qua nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Con il terzo motivo – che va esaminato in ordine logico con carattere di priorità rispetto al secondo motivo di appello, incentrato esclusivamente sul capo della sentenza relativo alle spese processuali - l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia del tutto omesso di pronunciarsi sulle questioni di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) dell'atto di impugnazione della cartella di pagamento.
Si osserva al riguardo che, alla luce dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, devono ritenersi sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le questioni relative al diritto ad agire per il pagamento del contributo e quindi anche:
a) la questione relativa alla prescrizione del diritto di credito maturata prima della formazione del ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento (questione che peraltro è infondata, in quanto la cartella è stata notificata nel 2019 per crediti relativi agli anni 2012,
2014 e 2015 e quindi entro il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile ai crediti de quibus);
b) la questione relativa all'estinzione del diritto di credito (per intervenuto pagamento) che si sarebbe verificata anteriormente alla formazione del ruolo e all'emissione della cartella di pagamento (questione che peraltro è infondata nel merito, in quanto ha Parte_1 depositato in giudizio documenti da cui risulta provato il pagamento di voci e/o annualità diverse rispetto a quelle indicate nella cartella di pagamento).
Ricadono invece nella giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative ai dedotti vizi della cartella (mancata notificazione degli atti ad essa prodromici;
illegittima applicazione dell'IVA sul credito cartolarizzato;
mancata chiarezza degli importi iscritti a ruolo;
omessa indicazione nella cartella di pagamento delle informazioni previste dall'art. 7 della legge n.
212 del 2000; illegittima applicazione di sanzioni e accessori vari), che tuttavia non possono essere esaminate nel merito stante la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617, primo comma, c.p.c. (la cartella di pagamento è stata notificata il
4 settembre 2019 mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione è stato notificato il 27 settembre 2019).
Con il secondo motivo di appello, si duole della liquidazione delle Parte_1 spese processuali operata dal tribunale nella misura di 6.000,00 € oltre accessori di legge, al di fuori di qualsiasi parametro legale e in difetto di alcuna giustificazione.
La censura è fondata, dal momento che la liquidazione delle spese operata dal tribunale non tiene conto dei parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in relazione al valore della controversia (che ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l'importo complessivo di 168,18 € oneri accessori inclusi).
In accoglimento del motivo di appello, la condanna alle spese processuali a carico di
(che va confermata nell'an, stante l'accertato difetto di giurisdizione e la Parte_1
5 tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.) va rideterminata nella misura di 630,00 € oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. Parte_1
130/2021, così provvede:
1) accoglie il motivo di appello sul capo della sentenza relativo alle spese di lite, che riliquida per il giudizio di primo grado in 630,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a carico di Parte_1
2) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 2019 0022068708 000;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN AU PELLEGRINI NI AC
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. NI AC presidente dott. AN AU PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Rossella VERDEROSA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 966 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 4 giugno 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Loiacono
APPELLANTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Todarello
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Renzi
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 130/2021
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. Parte_1
130/2021, che – decidendo sull'opposizione proposta dalla avverso la cartella di Pt_1 pagamento n. 097 2019 000, emessa su richiesta dell' P.IVA_3 Controparte_2 per il pagamento della somma di 157,56 € oltre accessori - ha dichiarato il difetto di
[...] giurisdizione del tribunale adito, ha riconosciuto la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma (vertendosi in materia di pagamento di contributi per la manutenzione di strade gravate da uso civico) e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 6.000,00 €, oltre accessori.
L'appellante ha dedotto al riguardo:
1) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adìto;
2) l'erronea liquidazione delle spese di lite;
3) l'omessa pronuncia da parte del tribunale sui capi b), c), d), e), f), g), h) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, finalizzati a far valere vizi della cartella di pagamento impugnata.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma integrale della sentenza impugnata:
a) l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2019 0022068708 000 “ed ogni atto connesso e consequenziale perché nulli, inefficaci, illegittimi e/o comunque inesistenti, e ogni altro atto agli stessi connesso o conseguente, anche non conosciuto, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato”;
b) la declaratoria di “inesistenza, nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento
09720190022068708000, per insussistenza del credito portato dalla stessa”;
c) in via subordinata, l'annullamento della cartella di pagamento, “in relazione all'illegittima applicazione delle maggiorazioni, delle sanzioni e degli interessi”.
Si è costituita in giudizio l' , domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Si è costituito in giudizio il Dominio Collettivo dell' Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal
[...]
è infondata e va pertanto rigettata. Controparte_2
Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata individuando gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere l'opposizione.
Venendo ad esaminare il merito dell'appello si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo la giurisdizione del
Commissario per la liquidazione degli usi civici sulla controversia de qua.
Secondo l'appellante l'oggetto del presente giudizio non è l'accertamento della qualitas soli (cioè l'accertamento della natura e della proprietà delle strade), bensì la legittimità di un titolo esecutivo (l'estratto del ruolo richiamato nella cartella di pagamento, con cui l' fa valere l'obbligo di quale proprietaria Controparte_2 Parte_1 frontista, di pagare i contributi di manutenzione delle strade rurali interpoderali - beni collettivi facenti capo all' - in quanto soggette a servitù di Controparte_2 passaggio pubblico).
Al riguardo si osserva quanto segue.
I beni acquistati dalle Università Agrarie per i loro fini istituzionali vanno a formare il loro patrimonio collettivo, assumendo in automatico la natura demaniale civica, in quanto destinati al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Il regime giuridico di tali fondi va interpretato alla luce della legge n. 397 del 1894
(relativa al riordino dei domini collettivi nell'ex Stato pontificio), la quale ha qualificato le
Università agrarie come enti aventi finalità pubblicistiche, istituzionalmente destinati alla gestione di terre per usi civici a beneficio della collettività.
Come chiarito da Cass. 22772/2023, i terreni appartenuti alle regolate dalla legge n. 397 del 1894, espressamente destinati ai bisogni Parte_2 della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui
3 territorio sono compresi, conservano, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico.
Il confine esistente tra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del Commissario per la liquidazione degli usi civici è delineato dalla legge n. 1766 del 1927, la quale all'art. 29 dispone che: “i commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.
I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o
l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge n.
1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della c.d. “qualitas soli” - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione (Cass., Sez. Un.,
1008/2025; Cass., S.U., 8252/2023).
Tale giurisdizione sussiste anche ove sia contestata, sia pure implicitamente, la qualità demaniale del suolo e il preliminare accertamento circa l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico costituisca presupposto necessario della decisione, come tale idoneo ad attrarre la controversia nella competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici (Cass., Sez. Un., 33012/2018).
Nel caso di specie, nel proporre opposizione avverso la cartella impugnata, l'appellante ha contestato in primo luogo proprio la pretesa creditoria fatta valere dall' Controparte_2
(“la pretesa vantata dalle Amministrazioni procedenti deve ritenersi tanto
[...] illegittima quanto arbitraria” pag. 2 dell'atto di opposizione;
“le strade non sono ricomprese tra i beni dell' ”: pag. 6 delle note di trattazione scritta depositate nel Controparte_2 giudizio di primo grado per l'udienza del 18 gennaio 2021), sostenendo che la manutenzione delle strade non compete all' ma al Controparte_2 Controparte_4
(nel cui territorio ricadono quelle strade) e affermando che le strade sono da tempo qualificate come strade vicinali ad uso pubblico, assimilate alle strade comunali ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 e quindi sottoposte alla gestione e alla manutenzione del
CP_4
Risulta dunque evidente che nel presente giudizio l'accertamento della demanialità civica delle strade (la c.d. “qualitas soli”), ovvero l'appartenenza delle strade al patrimonio collettivo dell' (su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere Controparte_2 dall' , costituisce una specifica questione che necessita di Controparte_2 essere accertata preliminarmente per poter stabilire se sussista o meno il diritto dell' Parte_3
[...
[...] di imporre il contributo di cui è stato chiesto il pagamento con l'impugnata cartella
[...] esattoriale, trattandosi di un antecedente logico-giuridico della decisione, idoneo ad attrarre la controversia de qua nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Con il terzo motivo – che va esaminato in ordine logico con carattere di priorità rispetto al secondo motivo di appello, incentrato esclusivamente sul capo della sentenza relativo alle spese processuali - l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia del tutto omesso di pronunciarsi sulle questioni di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) dell'atto di impugnazione della cartella di pagamento.
Si osserva al riguardo che, alla luce dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, devono ritenersi sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le questioni relative al diritto ad agire per il pagamento del contributo e quindi anche:
a) la questione relativa alla prescrizione del diritto di credito maturata prima della formazione del ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento (questione che peraltro è infondata, in quanto la cartella è stata notificata nel 2019 per crediti relativi agli anni 2012,
2014 e 2015 e quindi entro il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile ai crediti de quibus);
b) la questione relativa all'estinzione del diritto di credito (per intervenuto pagamento) che si sarebbe verificata anteriormente alla formazione del ruolo e all'emissione della cartella di pagamento (questione che peraltro è infondata nel merito, in quanto ha Parte_1 depositato in giudizio documenti da cui risulta provato il pagamento di voci e/o annualità diverse rispetto a quelle indicate nella cartella di pagamento).
Ricadono invece nella giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative ai dedotti vizi della cartella (mancata notificazione degli atti ad essa prodromici;
illegittima applicazione dell'IVA sul credito cartolarizzato;
mancata chiarezza degli importi iscritti a ruolo;
omessa indicazione nella cartella di pagamento delle informazioni previste dall'art. 7 della legge n.
212 del 2000; illegittima applicazione di sanzioni e accessori vari), che tuttavia non possono essere esaminate nel merito stante la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617, primo comma, c.p.c. (la cartella di pagamento è stata notificata il
4 settembre 2019 mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione è stato notificato il 27 settembre 2019).
Con il secondo motivo di appello, si duole della liquidazione delle Parte_1 spese processuali operata dal tribunale nella misura di 6.000,00 € oltre accessori di legge, al di fuori di qualsiasi parametro legale e in difetto di alcuna giustificazione.
La censura è fondata, dal momento che la liquidazione delle spese operata dal tribunale non tiene conto dei parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in relazione al valore della controversia (che ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l'importo complessivo di 168,18 € oneri accessori inclusi).
In accoglimento del motivo di appello, la condanna alle spese processuali a carico di
(che va confermata nell'an, stante l'accertato difetto di giurisdizione e la Parte_1
5 tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.) va rideterminata nella misura di 630,00 € oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. Parte_1
130/2021, così provvede:
1) accoglie il motivo di appello sul capo della sentenza relativo alle spese di lite, che riliquida per il giudizio di primo grado in 630,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a carico di Parte_1
2) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 2019 0022068708 000;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN AU PELLEGRINI NI AC
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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