Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 , recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133 .