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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/01/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7198/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7198/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli e dall'Avv. Fabrizio
Garzuglia presso lo studio dei quali sito in Terni alla Via Luigi Casale n. 4, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Ippoliti presso il cui studio sito in Numana alla Via Flaminia 11, ha eletto domicilio
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ( di seguito solo ) Parte_1 Pt_1 conveniva dinanzi il suintestato Tribunale l' ( Controparte_1 di seguito solo ) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: I – accertare e dichiarare, per le casuali esposte in fatto e diritto, previa disapplicazione della determina n. 9/GESLA del 7.04.2015 (e di ogni altro atto amministrativo presupposto e/o a questa correlato), improcedibile, insussistente ed infondata la risoluzione contrattuale in danno per grave inadempimento e grave ritardo operata dalla nei confronti
CP_1 della società odierna attrice;
II – accertare e dichiarare, per le causali esposte in fatto e diritto, l'inadempimento della rispetto all'affidamento dell'incarico oggetto di appalto, ovvero
CP_1 accertare e dichiarare il comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale contrario ai doveri di correttezza, diligenza, collaborazione e buona fede;
III – accertare e dichiarare, per le causali esposte in fatto e diritto, l'illegittimo incameramento della cauzione definitiva (polizza fideiussoria n. 336/00A0456024) e, per l'effetto, inibire all' di procedere all'incameramento della predetta
CP_1 cauzione, dichiarare risolta la predetta polizza e, qualora nelle more del giudizio l'incameramento dovesse essere disposto, condannare la a pagare alla parte attrice un importo corrispondente
CP_1 all'importo incamerato, oltre interessi;
IV – accertare e dichiarare, per le causali esposte in fatto e diritto, la responsabilità della per i danni subiti dalla a causa dell'illegittima risoluzione
CP_1 Pt_1 del rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla la somma
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 7 di Euro 20.000,00 (pari al mancato utile del 10% su tutti i lavori non eseguiti, maggiorato di interessi
e rivalutazione, sommato al costo delle spese sostenute), Euro 15.000,00 quale danno patrimoniale subito ed euro 15.000,00 per danno all'immagine (come descritti al capo V del presente atto) ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, derivante anche da eventuale CTU e, comunque, quantificabile secondo equità; V – condannare la al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari”
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “ In via preliminare al merito: dichiararsi per quanto esposto in narrativa la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere e giudicare dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione perché solo in tal modo stante il tenore e il contenuto delle le argomentazioni avversarie potrebbe addivenirsi alla valutazione della fondatezza della risoluzione contrattuale perpetrata dalla stazione appaltante;
in subordine e nel merito: dichiararsi l'assoluta infondatezza delle richieste avversarie al riguardo richiamandosi quanto esposto in narrativa. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. In via riconvenzionale di ordinare alla ditta attrice di procedere allo sgombro degli spazi di proprietà occupati con il box uffici e di provvedere CP_1 conseguentemente al ritiro dello stesso a cura e spese di parte attrice”.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. il Giudice con ordinanza del 25/10/2019 ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti limitatamente ad alcuni capitoli, conclusa la quale ammetteva la CTU volta ad accertare: previa verifica dello stato dei luoghi e degli atti di causa, quale siano le opere oggetto del contratto di appalto;
se sussistano le carenze progettuali evidenziate dalla nei disegni, negli elaborati, nei computi e più in generale in tutta la Pt_1 documentazione inerente la progettazione delle opera;
se le eventuali carenze riscontrate siano tali da impedire la realizzazione dell'opera e nominava CTU l'Ing. . Persona_1
Conclusasi la fase istruttoria il fascicolo veniva trattenuto in decisione dalla Dr.ssa Danieli e quindi stante la cessazione dal servizio della medesima il procedimento veniva assegnato a questo Giudice che fissava udienza di precisazione delle conclusioni e poi tratteneva la causa in decisione.
L'attore deduceva che:
- L' con atto deliberativo n.254/DGEN del 05/07/2013 indiceva una gara di l'appalto per CP_1 la realizzazione di un montalettighe antincendio al servizio del Organizzazione_1
in Fermo, sito in via Mosse n.2; l'importo dell'appalto, inclusi gli oneri per la
[...] sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammontava ad € 202.883,56 ed a tale gara partecipava la la quale si aggiudicava la gara per un importo di € 144.412,37 oltre ad IVA pari al Pt_1 10% per € 14.441,24 per un totale di € 158.853,61;
- Il contratto veniva stipulato in data 15/09/2014 e la stipulava in pari data polizza Pt_1 fideiussoria con la ed in data 31/10/2014 veniva sottoscritto il verbale Controparte_2 di consegna dei lavori
- La si attivava allestendo il cantiere ma non riusciva a dare esecuzione ai lavori a causa di Pt_1 ritardi, carenze e omissioni da parte dell' , problematiche che emergevano alla riunione CP_1 tenutasi il 16/2/2015 all'esito della quale la stessa evidenziava: - di dover ancora CP_1 comunicare alla il diametro dei pali di sottofondazione;
- di dover ancora inoltrare alla Pt_1
i disegni esecutivi aggiornati delle fondazioni e nel verbale sottoscritto all'esito di tale Pt_1 riunione la richiedeva al direttore dei lavori, se fosse necessario spostare le condotte Pt_1 fognarie ubicate nel punto in cui doveva essere realizzata la base della fondazione portante la struttura .
- Seguiva la nota prot. n. 4016/15-EI del 19.02.2015, con cui la forniva alla il CP_1 Pt_1 diametro dei pali di fondazione, la planimetria aggiornata con le aree di cantiere affidate a pagina 2 di 7 quest'ultima, nonché rappresentava la necessità di riposizionare le fognature insistenti sul punto ove avrebbe dovuto sorgere la platea.
- I chiarimenti della stazione appaltante e la documentazione a questi allegata non risultavano, comunque, sufficienti per permettere alla di proseguire con la realizzazione dell'opera Pt_1 appaltata così che, considerato l'approssimarsi della naturale scadenza del contratto di appalto, la stessa, con nota del 3 marzo 2015, formalizzava le circostanze da imputarsi Pt_1 esclusivamente alla stazione appaltante, che rendevano impossibile l'esecuzione dei lavori.
- A seguito del sopraluogo del 6/3/2015 con nota n. 6174/15 EI l' comunicava alla CP_1 Pt_1 che “preso atto del mancato avvio dei lavori “ avrebbe provveduto alla risoluzione del contratto per grave ritardo , nota che veniva contestata dalla in data 19/3/15 rappresentando che il Pt_1 ritardo era dovuto a cause ad essa non imputabili bensì a carenze dipese esclusivamente dall' CP_1
- Con nota 8371/15 EI del 9/4/2015 l' comunicava alla la risoluzione del contratto e CP_1 Pt_1 in data 10/4/2015 chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria a suo tempo stipulata dalla con Pt_1 CP_2
- La chiedeva la restituzione dei propri beni lasciati in cantiere e in data 4/5/2018 si Pt_1 avvedeva che alcune delle proprie attrezzature erano state utilizzate dalla nuova impresa, e che alcuni beni non erano più presenti
La pertanto eccepiva la violazione dell'art. 136 D. Lgs n. 163/2006 sia perché la risoluzione Pt_1 del contratto è stata adottata sulla base di un documento istruttorio emesso da soggetto incompetente, sia per mancato rispetto dei principi del contraddittorio e di partecipazione e sia per mancanza di motivazione .
L'attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni patiti pari al mancato utile del 10% su tutti i lavori non eseguiti e le spese sostenute , il tutto per €. 20.000,00 oltre ad . 15.000,00 per la mancata restituzione dei materiali lasciati in cantiere nonché dichiararsi l'illegittimo incameramento della polizza fideiussoria.
La convenuta costituendosi in giudizio eccepiva:
- che il bando o pubblico prevedeva la dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna delle condizioni ivi contenute;
- che in data 21710/2014 era stato redatto il Processo verbale di consegna dei lavori nel quale il
DDL ed il rappresentante della dichiaravano , senza riserva alcuna l'assenza di Pt_1 impedimenti e ostacoli all'avvio ed alla prosecuzione die lavori.
- Che, nonostante l'invio da parte del ddl di tutto quanto richiesto dalla questa non Pt_1 provvedeva a dare inizio ai lavori e ciò veniva contestato più volte
- Che era stata rispettata in pieno la procedura prevista dall'art. 136 D. Lgs. 163/06 e che la Pt_1 aveva provveduto a ritirare tutti i propri materiali presenti nel cantiere tranne una baracca chiusa a chiave posizionata all'interno dell'area di proprietà dell' chiedendo in via CP_1 riconvenzionale che il giudice ne ordinasse lo sgombero alla Pt_1
Rilevante a questo punto è quanto relazionato dal CTU nominato il quale al quesito 1 “Dica il C.T.U., previa verifica dello stato dei luoghi e degli atti di causa, quale siano le opere oggetto del contratto di appalto, se sussistono le carenze progettuali evidenziate dalla Pt_1 nei disegni, negli elaborati, nei computi e più in generale in tutta la documentazione inerente la progettazione delle opere” ha così risposto:
pagina 3 di 7 “L'oggetto del contratto di appalto è la “Realizzazione di un montalettighe antincendio al servizio del in Fermo, sito in via Mosse n.
2. La progettazione architettonica e Organizzazione_1 strutturale appare sommaria e non raggiunge il grado di approfondimento richiesto per un progetto esecutivo. Si riassumono di seguito le principali carenze rilevate:
Progetto strutturale (Deposito Genio Civile n. 2098, Prot. n.14248 del 16/04/2013) e architettonico
(SCIA Protocollo n.9968 del 27/05/2013 e Protocollo n. 11754 del 11/11/2014)
- Materiali e specifiche tecniche: non c'è uniformità sulla classe di resistenza del calcestruzzo (vengono indicati tre valori diversi in tre tavole grafiche distinte), mancano le indicazioni sulla classe di resistenza dell'acciaio della carpenteria metallica e dell'acciaio dei tirafondi. La natura dei materiali viene parzialmente indicata nel computo metrico estimativo. Mancano tutte le specifiche tecniche sulle saldature.
- Particolari costruttivi: Il progetto riporta una serie di particolari costruttivi poco dettagliati a livello esecutivo, tra loro non sempre coerenti e realizzabili. Mancano le rappresentazioni d'insieme della intera struttura con le indicazioni di tutte le quote progettuali indispensabili per la produzione e collegamento della carpenteria metallica ed il corretto posizionamento della struttura di fondazione.
- Completezza elaborati ai sensi del DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore: manca la tavola delle interferenze con i sottoservizi necessaria per procedere all'esecuzione delle opere di fondazione.
Al quesito 2: se eventuali carenze riscontrate siano tali da impedire la realizzazione dell'opera. Ha così risposto:
Si riassumono di seguito i principali particolari costruttivi non realizzabili e/o non coerenti rispetto a quanto esistente sul posto che sono tali da pregiudicare almeno parzialmente la realizzazione dell'opera:
- Struttura di sostegno a sbalzo – pianerottolo di sbarco
Dalla pianta e dal prospetto laterale il collegamento tra la IPE220 ed il montante HEA360 sembra avvenire di testa, con profilati ad L 120x13 e fazzoletto di appoggio saldato;
dalla planimetria, considerato l'ingombro della passerella, la IPE220 può essere collegata solamente alla traversa che unisce i montanti IPE180 (particolare costruttivo non realizzabile in quanto non coerente con le strutture esistenti sul posto).
- Controventatura mediante croci di Sant'Andrea dei piloni con profilati UNI 5783- 66
L'incrocio dei controventi realizzati con profili ad L 75x8 non è tecnicamente possibile (particolare costruttivo non realizzabile per via delle sovrapposizioni dei profili ad L).
- Struttura di sostegno a sbalzo pianerottolo di sbarco.
Il tratto di passerella della lunghezza di circa 4,30 ml è retta da due profilati IPE220, su cui poggiano due travi trasversali sempre IPE220, le quali sono collegate a due montanti verticali costituiti da
UPN160, collegati alla struttura in c.a. del montacarichi esistente con un solo bullone M22 ogni 50”
(particolare costruttivo non è realizzabile in quanto il collegamento tra una struttura in c.a. e dei profilati metallici avviene mediante collegamenti di tipo chimico).
E chiamato a chiarimenti a quesito: “Chiarisca inoltre il C.T.U. che cosa significa “pregiudizio almeno parziale” per la realizzazione dell'opera, ovvero quale sia la rilevanza del pregiudizio parziale delle carenze indicate dal C.T.U. in rapporto alla realizzazione integrale dell'opera”, ha così risposto:
Stante la mancata cantierizzazione, in data 16/02/2015 veniva stilato un verbale tra le parti, nel cantiere di Fermo, dove si può riscontrare, tra le altre richieste, la seguente : la ditta esecutrice segnala che la base delle fondazioni del nuovo impianto monta lettighe insiste sulle fognature esistenti.
pagina 4 di 7 Senza una planimetria aggiornata con individuate i passaggi dei sottoservizi (fogne ed impianti) nella zona dove si sarebbe dovuta realizzare la fondazione non era possibile dare inizio all'opera.
Dall'esame degli elaborati progettuali, depositati in atti, si nota la mancanza di un progetto esecutivo della struttura del monta lettighe.
Manca dunque il posizionamento delle fondazioni, un elaborato con l'intera struttura in elevazione con indicazione dell'altezza complessiva e dell'altezza di interpiano, un corretto progetto esecutivo strutturale della pensilina di sbarco (quella nei disegni presentati non è realizzabile).
Altre manchevolezze ed imprecisioni progettuali sarebbero state risolvibili con una fattiva ed assidua presenza del d.d.l. e progettista in cantiere e colloqui continui con l'impresa ed il responsabile del cantiere.
Da quanto sopra e con riferimento al quesito lo scrivente risponde:
1-La mancanza di una planimetria con indicati i servizi interrati impediva l'inizio delle operazioni per l'esecuzione delle fondazioni poiché non era possibile effettuare opere di scavo e procedere con la messa in opera dei pali di fondazione.
2-Le tavole della struttura per il monta lettighe ,denominate progetto esecutivo, in realtà contengono elaborati sommari, carenti di particolari essenziali alla realizzazione dell'opera a regola d'arte. Manca una planimetria con distanze dall'edificio, una vista complessiva della struttura con le quote ai piani e la tavola con i particolari costruttivi della passerella, che permette alle singole fermate l'accesso ai piani, così come disegnata non è realizzabile.
Quanto sopra impediva sia l'inizio che il completamento dell'opera se non supportata da un nuovo progetto esecutivo e frequente presenza in cantiere del direttore dei lavori.
A questo punto c'è da rilevare che la ditta appaltatrice è giunta al 16/02/2015, ossia a venti giorni dal termine per la consegna dell'opera finita (05/03/2015), che ancora richiedeva i disegni esecutivi delle fondazioni e non faceva cenno di avere agli atti un progetto esecutivo tale da non permettergli di procedere alla preparazione di tutti gli elementi singoli, da montare successivamente in cantiere, per ottenere la struttura necessaria alla installazione del monta lettighe e permettergli fermata e sbarco ai piani.
Da quanto sopra si può relazionare che la mancata costruzione dell'opera sia da attribuire alle due parti in una percentuale pressoché identica.
Circa la richiesta di chiarire quale sia la rilevanza del “pregiudizio parziale” in rapporto alla realizzazione integrale dell'opera, non mi è possibile quantificare in maniera precisa la percentuale di impedimento al compimento dell'opera a seguito di “pregiudizio parziale” poiché lo stesso, ove non superato con variante esecutiva o diversa soluzione, avrebbe impedito il compimento dell'opera.
Occorre evidenziare che l'art. 136 del D.lgs. n. 163 del 2006, cd. Codice dei Contratti Pubblici, richiamato dalle parti in giudizio è stato abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50/16 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici – il quale tuttavia, all'art. 216, recante le disposizioni transitorie, prevede che il nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore. Trova applicazione, pertanto, al caso decidendo l'art. 136 del D.lgs. n. 163 del 2006 il quale disciplina la risoluzione del contratto di appalto pubblico nei seguenti termini: laddove vi siano comportamenti dell'appaltatore implicanti grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la Pubblica Amministrazione può, ex art. 136 del D.lgs. n.
163 del 2006, disporre la risoluzione del contratto, previa contestazione delle irregolarità riscontrate, instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore e valutazione delle deduzioni da questo formulate.
Orbene, l'attrice ha introdotto il giudizio al fine di veder accertata e dichiarata la illegittimità o illiceità della risoluzione del contratto di appalto operata dall'Inrca pagina 5 di 7 Il grave inadempimento che determina la risoluzione del contratto di appalto, tuttavia, deve essere valutato, ex novo, nel presente giudizio, dal Giudice, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nei casi in cui, come quello specifico di contratto a prestazioni corrispettive – quale quello in questione – sono contestati dalle parti reciproci inadempimenti, cioè: “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare risolto per inadempimento del ricorrente il contratto di appalto dallo stesso CP_3 concluso con la società resistente, non aveva considerato le difese del primo volte ad escludere
l'asserito comportamento inerte ascrittogli dalla seconda, né aveva valutato le doglianze afferenti l'inadeguatezza del progetto di massima trasmessogli da quest'ultima, a sua volta rimasta inerte a fronte della corrispondente contestazione ricevuta dall'ente).” (Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 336;
Cass. Civ., 28 marzo 1997, n. 2799).
Occorre verificare, allora, se gli inadempimenti contestati dall' siano gravi, ai sensi Parte_2 degli artt. 1453 e 1455 c.c., tanto da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del
D.lgs. n. 163/06, alla luce delle contestazioni e delle difese rappresentate da entrambe le parti del giudizio.
Orbene, questo Tribunale ritiene di dover dare ai fatti di causa la seguente interpretazione. Gli inadempimenti contestati alla . con determina del 7/4/2015 ossia il mancato avvio dei lavori non Pt_1 può ritenersi grave da giustificare la risoluzione del contratto alla luce anche degli inadempimenti contestati dalla all' della documentazione versata in atti e delle allegazioni difensive tutte, Pt_1 CP_1 oltre che , in primis, dalla relazione peritale. Infatti, da detta documentazione emerge, in relazione al mancato inizio dei lavori che è vero che questi, in via di fatto, non sono potuti iniziare per manchevolezze ed imprecisioni progettuali da imputare alla committente così come specificato dal
CTU, manchevolezze che sono state più volte denunciate dalla e che si sono protratte fino alla Pt_1 data di risoluzione del contratto
Emerge, altresì, che la ditta committente, nonostante il mancato tempestivo inizio dei lavori e le diverse richieste avanzate dalla , non ha consentito alla stessa di poter adempiere e realizzare almeno Pt_1 parzialmente l'opera.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di risoluzione contrattuale, e non solo di quella relativa ai contratti di appalto, è pacifica nel ritenere che: “Il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. Civ., 1 luglio 2005, n.
14034, specifica in materia di contratto di appalto).
pagina 6 di 7 In via conclusiva, quindi, si precisa, come già evidenziato, che ai fini della risoluzione per grave inadempimento non può ritenersi sufficiente il ritardo nella esecuzione dei lavori della appaltatrice, laddove esso è dipeso dalle omissioni della committente
Di contro, così come evidenziato dal CTU la “appaltatrice è giunta al 16/02/2015, ossia a venti giorni dal termine per la consegna dell'opera finita (05/03/2015), che ancora richiedeva i disegni esecutivi delle fondazioni e non faceva cenno di avere agli atti un progetto esecutivo tale da non permettergli di procedere alla preparazione di tutti gli elementi singoli, da montare successivamente in cantiere, per ottenere la struttura necessaria alla installazione del monta lettighe e permettergli fermata e sbarco ai piani Da quanto sopra si può relazionare che la mancata costruzione dell'opera sia da attribuire alle due parti in una percentuale pressoché identica”.
Sulla base di tali considerazioni che questo giudice intende fare propri, la mancata realizzazione dell'opera da parte della è da attribuire ad entrambe le parti le quali avrebbero potuto ovviare Pt_1 entrambe ai difetti progettuali al fine di addivenire alla realizzazione dell'oggetto del contratto.
Devono essere rigettate, pertanto, le richieste di risarcimento avanzate si da parte attrice che da parte convenuta in via riconvenzionale
Vista la soccombenza reciproca si compensano le spese processuali di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2°
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento parziale della domanda attorea dichiara infondata la risoluzione contrattuale operata dalla nei confronti dell'attrice; CP_1 respinge la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice respinge la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta
Spese compensate
Ancona, 26 gennaio 2024
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7198/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli e dall'Avv. Fabrizio
Garzuglia presso lo studio dei quali sito in Terni alla Via Luigi Casale n. 4, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Ippoliti presso il cui studio sito in Numana alla Via Flaminia 11, ha eletto domicilio
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ( di seguito solo ) Parte_1 Pt_1 conveniva dinanzi il suintestato Tribunale l' ( Controparte_1 di seguito solo ) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: I – accertare e dichiarare, per le casuali esposte in fatto e diritto, previa disapplicazione della determina n. 9/GESLA del 7.04.2015 (e di ogni altro atto amministrativo presupposto e/o a questa correlato), improcedibile, insussistente ed infondata la risoluzione contrattuale in danno per grave inadempimento e grave ritardo operata dalla nei confronti
CP_1 della società odierna attrice;
II – accertare e dichiarare, per le causali esposte in fatto e diritto, l'inadempimento della rispetto all'affidamento dell'incarico oggetto di appalto, ovvero
CP_1 accertare e dichiarare il comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale contrario ai doveri di correttezza, diligenza, collaborazione e buona fede;
III – accertare e dichiarare, per le causali esposte in fatto e diritto, l'illegittimo incameramento della cauzione definitiva (polizza fideiussoria n. 336/00A0456024) e, per l'effetto, inibire all' di procedere all'incameramento della predetta
CP_1 cauzione, dichiarare risolta la predetta polizza e, qualora nelle more del giudizio l'incameramento dovesse essere disposto, condannare la a pagare alla parte attrice un importo corrispondente
CP_1 all'importo incamerato, oltre interessi;
IV – accertare e dichiarare, per le causali esposte in fatto e diritto, la responsabilità della per i danni subiti dalla a causa dell'illegittima risoluzione
CP_1 Pt_1 del rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla la somma
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 7 di Euro 20.000,00 (pari al mancato utile del 10% su tutti i lavori non eseguiti, maggiorato di interessi
e rivalutazione, sommato al costo delle spese sostenute), Euro 15.000,00 quale danno patrimoniale subito ed euro 15.000,00 per danno all'immagine (come descritti al capo V del presente atto) ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, derivante anche da eventuale CTU e, comunque, quantificabile secondo equità; V – condannare la al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari”
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “ In via preliminare al merito: dichiararsi per quanto esposto in narrativa la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere e giudicare dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione perché solo in tal modo stante il tenore e il contenuto delle le argomentazioni avversarie potrebbe addivenirsi alla valutazione della fondatezza della risoluzione contrattuale perpetrata dalla stazione appaltante;
in subordine e nel merito: dichiararsi l'assoluta infondatezza delle richieste avversarie al riguardo richiamandosi quanto esposto in narrativa. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. In via riconvenzionale di ordinare alla ditta attrice di procedere allo sgombro degli spazi di proprietà occupati con il box uffici e di provvedere CP_1 conseguentemente al ritiro dello stesso a cura e spese di parte attrice”.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. il Giudice con ordinanza del 25/10/2019 ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti limitatamente ad alcuni capitoli, conclusa la quale ammetteva la CTU volta ad accertare: previa verifica dello stato dei luoghi e degli atti di causa, quale siano le opere oggetto del contratto di appalto;
se sussistano le carenze progettuali evidenziate dalla nei disegni, negli elaborati, nei computi e più in generale in tutta la Pt_1 documentazione inerente la progettazione delle opera;
se le eventuali carenze riscontrate siano tali da impedire la realizzazione dell'opera e nominava CTU l'Ing. . Persona_1
Conclusasi la fase istruttoria il fascicolo veniva trattenuto in decisione dalla Dr.ssa Danieli e quindi stante la cessazione dal servizio della medesima il procedimento veniva assegnato a questo Giudice che fissava udienza di precisazione delle conclusioni e poi tratteneva la causa in decisione.
L'attore deduceva che:
- L' con atto deliberativo n.254/DGEN del 05/07/2013 indiceva una gara di l'appalto per CP_1 la realizzazione di un montalettighe antincendio al servizio del Organizzazione_1
in Fermo, sito in via Mosse n.2; l'importo dell'appalto, inclusi gli oneri per la
[...] sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammontava ad € 202.883,56 ed a tale gara partecipava la la quale si aggiudicava la gara per un importo di € 144.412,37 oltre ad IVA pari al Pt_1 10% per € 14.441,24 per un totale di € 158.853,61;
- Il contratto veniva stipulato in data 15/09/2014 e la stipulava in pari data polizza Pt_1 fideiussoria con la ed in data 31/10/2014 veniva sottoscritto il verbale Controparte_2 di consegna dei lavori
- La si attivava allestendo il cantiere ma non riusciva a dare esecuzione ai lavori a causa di Pt_1 ritardi, carenze e omissioni da parte dell' , problematiche che emergevano alla riunione CP_1 tenutasi il 16/2/2015 all'esito della quale la stessa evidenziava: - di dover ancora CP_1 comunicare alla il diametro dei pali di sottofondazione;
- di dover ancora inoltrare alla Pt_1
i disegni esecutivi aggiornati delle fondazioni e nel verbale sottoscritto all'esito di tale Pt_1 riunione la richiedeva al direttore dei lavori, se fosse necessario spostare le condotte Pt_1 fognarie ubicate nel punto in cui doveva essere realizzata la base della fondazione portante la struttura .
- Seguiva la nota prot. n. 4016/15-EI del 19.02.2015, con cui la forniva alla il CP_1 Pt_1 diametro dei pali di fondazione, la planimetria aggiornata con le aree di cantiere affidate a pagina 2 di 7 quest'ultima, nonché rappresentava la necessità di riposizionare le fognature insistenti sul punto ove avrebbe dovuto sorgere la platea.
- I chiarimenti della stazione appaltante e la documentazione a questi allegata non risultavano, comunque, sufficienti per permettere alla di proseguire con la realizzazione dell'opera Pt_1 appaltata così che, considerato l'approssimarsi della naturale scadenza del contratto di appalto, la stessa, con nota del 3 marzo 2015, formalizzava le circostanze da imputarsi Pt_1 esclusivamente alla stazione appaltante, che rendevano impossibile l'esecuzione dei lavori.
- A seguito del sopraluogo del 6/3/2015 con nota n. 6174/15 EI l' comunicava alla CP_1 Pt_1 che “preso atto del mancato avvio dei lavori “ avrebbe provveduto alla risoluzione del contratto per grave ritardo , nota che veniva contestata dalla in data 19/3/15 rappresentando che il Pt_1 ritardo era dovuto a cause ad essa non imputabili bensì a carenze dipese esclusivamente dall' CP_1
- Con nota 8371/15 EI del 9/4/2015 l' comunicava alla la risoluzione del contratto e CP_1 Pt_1 in data 10/4/2015 chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria a suo tempo stipulata dalla con Pt_1 CP_2
- La chiedeva la restituzione dei propri beni lasciati in cantiere e in data 4/5/2018 si Pt_1 avvedeva che alcune delle proprie attrezzature erano state utilizzate dalla nuova impresa, e che alcuni beni non erano più presenti
La pertanto eccepiva la violazione dell'art. 136 D. Lgs n. 163/2006 sia perché la risoluzione Pt_1 del contratto è stata adottata sulla base di un documento istruttorio emesso da soggetto incompetente, sia per mancato rispetto dei principi del contraddittorio e di partecipazione e sia per mancanza di motivazione .
L'attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni patiti pari al mancato utile del 10% su tutti i lavori non eseguiti e le spese sostenute , il tutto per €. 20.000,00 oltre ad . 15.000,00 per la mancata restituzione dei materiali lasciati in cantiere nonché dichiararsi l'illegittimo incameramento della polizza fideiussoria.
La convenuta costituendosi in giudizio eccepiva:
- che il bando o pubblico prevedeva la dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna delle condizioni ivi contenute;
- che in data 21710/2014 era stato redatto il Processo verbale di consegna dei lavori nel quale il
DDL ed il rappresentante della dichiaravano , senza riserva alcuna l'assenza di Pt_1 impedimenti e ostacoli all'avvio ed alla prosecuzione die lavori.
- Che, nonostante l'invio da parte del ddl di tutto quanto richiesto dalla questa non Pt_1 provvedeva a dare inizio ai lavori e ciò veniva contestato più volte
- Che era stata rispettata in pieno la procedura prevista dall'art. 136 D. Lgs. 163/06 e che la Pt_1 aveva provveduto a ritirare tutti i propri materiali presenti nel cantiere tranne una baracca chiusa a chiave posizionata all'interno dell'area di proprietà dell' chiedendo in via CP_1 riconvenzionale che il giudice ne ordinasse lo sgombero alla Pt_1
Rilevante a questo punto è quanto relazionato dal CTU nominato il quale al quesito 1 “Dica il C.T.U., previa verifica dello stato dei luoghi e degli atti di causa, quale siano le opere oggetto del contratto di appalto, se sussistono le carenze progettuali evidenziate dalla Pt_1 nei disegni, negli elaborati, nei computi e più in generale in tutta la documentazione inerente la progettazione delle opere” ha così risposto:
pagina 3 di 7 “L'oggetto del contratto di appalto è la “Realizzazione di un montalettighe antincendio al servizio del in Fermo, sito in via Mosse n.
2. La progettazione architettonica e Organizzazione_1 strutturale appare sommaria e non raggiunge il grado di approfondimento richiesto per un progetto esecutivo. Si riassumono di seguito le principali carenze rilevate:
Progetto strutturale (Deposito Genio Civile n. 2098, Prot. n.14248 del 16/04/2013) e architettonico
(SCIA Protocollo n.9968 del 27/05/2013 e Protocollo n. 11754 del 11/11/2014)
- Materiali e specifiche tecniche: non c'è uniformità sulla classe di resistenza del calcestruzzo (vengono indicati tre valori diversi in tre tavole grafiche distinte), mancano le indicazioni sulla classe di resistenza dell'acciaio della carpenteria metallica e dell'acciaio dei tirafondi. La natura dei materiali viene parzialmente indicata nel computo metrico estimativo. Mancano tutte le specifiche tecniche sulle saldature.
- Particolari costruttivi: Il progetto riporta una serie di particolari costruttivi poco dettagliati a livello esecutivo, tra loro non sempre coerenti e realizzabili. Mancano le rappresentazioni d'insieme della intera struttura con le indicazioni di tutte le quote progettuali indispensabili per la produzione e collegamento della carpenteria metallica ed il corretto posizionamento della struttura di fondazione.
- Completezza elaborati ai sensi del DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore: manca la tavola delle interferenze con i sottoservizi necessaria per procedere all'esecuzione delle opere di fondazione.
Al quesito 2: se eventuali carenze riscontrate siano tali da impedire la realizzazione dell'opera. Ha così risposto:
Si riassumono di seguito i principali particolari costruttivi non realizzabili e/o non coerenti rispetto a quanto esistente sul posto che sono tali da pregiudicare almeno parzialmente la realizzazione dell'opera:
- Struttura di sostegno a sbalzo – pianerottolo di sbarco
Dalla pianta e dal prospetto laterale il collegamento tra la IPE220 ed il montante HEA360 sembra avvenire di testa, con profilati ad L 120x13 e fazzoletto di appoggio saldato;
dalla planimetria, considerato l'ingombro della passerella, la IPE220 può essere collegata solamente alla traversa che unisce i montanti IPE180 (particolare costruttivo non realizzabile in quanto non coerente con le strutture esistenti sul posto).
- Controventatura mediante croci di Sant'Andrea dei piloni con profilati UNI 5783- 66
L'incrocio dei controventi realizzati con profili ad L 75x8 non è tecnicamente possibile (particolare costruttivo non realizzabile per via delle sovrapposizioni dei profili ad L).
- Struttura di sostegno a sbalzo pianerottolo di sbarco.
Il tratto di passerella della lunghezza di circa 4,30 ml è retta da due profilati IPE220, su cui poggiano due travi trasversali sempre IPE220, le quali sono collegate a due montanti verticali costituiti da
UPN160, collegati alla struttura in c.a. del montacarichi esistente con un solo bullone M22 ogni 50”
(particolare costruttivo non è realizzabile in quanto il collegamento tra una struttura in c.a. e dei profilati metallici avviene mediante collegamenti di tipo chimico).
E chiamato a chiarimenti a quesito: “Chiarisca inoltre il C.T.U. che cosa significa “pregiudizio almeno parziale” per la realizzazione dell'opera, ovvero quale sia la rilevanza del pregiudizio parziale delle carenze indicate dal C.T.U. in rapporto alla realizzazione integrale dell'opera”, ha così risposto:
Stante la mancata cantierizzazione, in data 16/02/2015 veniva stilato un verbale tra le parti, nel cantiere di Fermo, dove si può riscontrare, tra le altre richieste, la seguente : la ditta esecutrice segnala che la base delle fondazioni del nuovo impianto monta lettighe insiste sulle fognature esistenti.
pagina 4 di 7 Senza una planimetria aggiornata con individuate i passaggi dei sottoservizi (fogne ed impianti) nella zona dove si sarebbe dovuta realizzare la fondazione non era possibile dare inizio all'opera.
Dall'esame degli elaborati progettuali, depositati in atti, si nota la mancanza di un progetto esecutivo della struttura del monta lettighe.
Manca dunque il posizionamento delle fondazioni, un elaborato con l'intera struttura in elevazione con indicazione dell'altezza complessiva e dell'altezza di interpiano, un corretto progetto esecutivo strutturale della pensilina di sbarco (quella nei disegni presentati non è realizzabile).
Altre manchevolezze ed imprecisioni progettuali sarebbero state risolvibili con una fattiva ed assidua presenza del d.d.l. e progettista in cantiere e colloqui continui con l'impresa ed il responsabile del cantiere.
Da quanto sopra e con riferimento al quesito lo scrivente risponde:
1-La mancanza di una planimetria con indicati i servizi interrati impediva l'inizio delle operazioni per l'esecuzione delle fondazioni poiché non era possibile effettuare opere di scavo e procedere con la messa in opera dei pali di fondazione.
2-Le tavole della struttura per il monta lettighe ,denominate progetto esecutivo, in realtà contengono elaborati sommari, carenti di particolari essenziali alla realizzazione dell'opera a regola d'arte. Manca una planimetria con distanze dall'edificio, una vista complessiva della struttura con le quote ai piani e la tavola con i particolari costruttivi della passerella, che permette alle singole fermate l'accesso ai piani, così come disegnata non è realizzabile.
Quanto sopra impediva sia l'inizio che il completamento dell'opera se non supportata da un nuovo progetto esecutivo e frequente presenza in cantiere del direttore dei lavori.
A questo punto c'è da rilevare che la ditta appaltatrice è giunta al 16/02/2015, ossia a venti giorni dal termine per la consegna dell'opera finita (05/03/2015), che ancora richiedeva i disegni esecutivi delle fondazioni e non faceva cenno di avere agli atti un progetto esecutivo tale da non permettergli di procedere alla preparazione di tutti gli elementi singoli, da montare successivamente in cantiere, per ottenere la struttura necessaria alla installazione del monta lettighe e permettergli fermata e sbarco ai piani.
Da quanto sopra si può relazionare che la mancata costruzione dell'opera sia da attribuire alle due parti in una percentuale pressoché identica.
Circa la richiesta di chiarire quale sia la rilevanza del “pregiudizio parziale” in rapporto alla realizzazione integrale dell'opera, non mi è possibile quantificare in maniera precisa la percentuale di impedimento al compimento dell'opera a seguito di “pregiudizio parziale” poiché lo stesso, ove non superato con variante esecutiva o diversa soluzione, avrebbe impedito il compimento dell'opera.
Occorre evidenziare che l'art. 136 del D.lgs. n. 163 del 2006, cd. Codice dei Contratti Pubblici, richiamato dalle parti in giudizio è stato abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50/16 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici – il quale tuttavia, all'art. 216, recante le disposizioni transitorie, prevede che il nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore. Trova applicazione, pertanto, al caso decidendo l'art. 136 del D.lgs. n. 163 del 2006 il quale disciplina la risoluzione del contratto di appalto pubblico nei seguenti termini: laddove vi siano comportamenti dell'appaltatore implicanti grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la Pubblica Amministrazione può, ex art. 136 del D.lgs. n.
163 del 2006, disporre la risoluzione del contratto, previa contestazione delle irregolarità riscontrate, instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore e valutazione delle deduzioni da questo formulate.
Orbene, l'attrice ha introdotto il giudizio al fine di veder accertata e dichiarata la illegittimità o illiceità della risoluzione del contratto di appalto operata dall'Inrca pagina 5 di 7 Il grave inadempimento che determina la risoluzione del contratto di appalto, tuttavia, deve essere valutato, ex novo, nel presente giudizio, dal Giudice, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nei casi in cui, come quello specifico di contratto a prestazioni corrispettive – quale quello in questione – sono contestati dalle parti reciproci inadempimenti, cioè: “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare risolto per inadempimento del ricorrente il contratto di appalto dallo stesso CP_3 concluso con la società resistente, non aveva considerato le difese del primo volte ad escludere
l'asserito comportamento inerte ascrittogli dalla seconda, né aveva valutato le doglianze afferenti l'inadeguatezza del progetto di massima trasmessogli da quest'ultima, a sua volta rimasta inerte a fronte della corrispondente contestazione ricevuta dall'ente).” (Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 336;
Cass. Civ., 28 marzo 1997, n. 2799).
Occorre verificare, allora, se gli inadempimenti contestati dall' siano gravi, ai sensi Parte_2 degli artt. 1453 e 1455 c.c., tanto da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del
D.lgs. n. 163/06, alla luce delle contestazioni e delle difese rappresentate da entrambe le parti del giudizio.
Orbene, questo Tribunale ritiene di dover dare ai fatti di causa la seguente interpretazione. Gli inadempimenti contestati alla . con determina del 7/4/2015 ossia il mancato avvio dei lavori non Pt_1 può ritenersi grave da giustificare la risoluzione del contratto alla luce anche degli inadempimenti contestati dalla all' della documentazione versata in atti e delle allegazioni difensive tutte, Pt_1 CP_1 oltre che , in primis, dalla relazione peritale. Infatti, da detta documentazione emerge, in relazione al mancato inizio dei lavori che è vero che questi, in via di fatto, non sono potuti iniziare per manchevolezze ed imprecisioni progettuali da imputare alla committente così come specificato dal
CTU, manchevolezze che sono state più volte denunciate dalla e che si sono protratte fino alla Pt_1 data di risoluzione del contratto
Emerge, altresì, che la ditta committente, nonostante il mancato tempestivo inizio dei lavori e le diverse richieste avanzate dalla , non ha consentito alla stessa di poter adempiere e realizzare almeno Pt_1 parzialmente l'opera.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di risoluzione contrattuale, e non solo di quella relativa ai contratti di appalto, è pacifica nel ritenere che: “Il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. Civ., 1 luglio 2005, n.
14034, specifica in materia di contratto di appalto).
pagina 6 di 7 In via conclusiva, quindi, si precisa, come già evidenziato, che ai fini della risoluzione per grave inadempimento non può ritenersi sufficiente il ritardo nella esecuzione dei lavori della appaltatrice, laddove esso è dipeso dalle omissioni della committente
Di contro, così come evidenziato dal CTU la “appaltatrice è giunta al 16/02/2015, ossia a venti giorni dal termine per la consegna dell'opera finita (05/03/2015), che ancora richiedeva i disegni esecutivi delle fondazioni e non faceva cenno di avere agli atti un progetto esecutivo tale da non permettergli di procedere alla preparazione di tutti gli elementi singoli, da montare successivamente in cantiere, per ottenere la struttura necessaria alla installazione del monta lettighe e permettergli fermata e sbarco ai piani Da quanto sopra si può relazionare che la mancata costruzione dell'opera sia da attribuire alle due parti in una percentuale pressoché identica”.
Sulla base di tali considerazioni che questo giudice intende fare propri, la mancata realizzazione dell'opera da parte della è da attribuire ad entrambe le parti le quali avrebbero potuto ovviare Pt_1 entrambe ai difetti progettuali al fine di addivenire alla realizzazione dell'oggetto del contratto.
Devono essere rigettate, pertanto, le richieste di risarcimento avanzate si da parte attrice che da parte convenuta in via riconvenzionale
Vista la soccombenza reciproca si compensano le spese processuali di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2°
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento parziale della domanda attorea dichiara infondata la risoluzione contrattuale operata dalla nei confronti dell'attrice; CP_1 respinge la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice respinge la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta
Spese compensate
Ancona, 26 gennaio 2024
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
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