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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa
Giovanna MANCA ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia rubricata al N°2245/2020 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 28.11.2024, pendente tra:
(p. iva ) in persona del suo l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Andrisano elettivamente dom.ta in Francavilla
Fontana alla via P. Togliatti 53; attrice contro
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Pierluigi Vulcano elettivamente dom.ta in Bari alla Piazza Umberti I, 8; convenuta nonché
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
Pierluigi Vulcano elettivamente dom.ta in Bari alla Piazza Umberto I, 8;
chiamata in causa
Oggetto: somministrazione – risarcimento danni.
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.11.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 3.07.2020, la ha convenuto in giudizio la CP_1
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_3 dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e/o per tutte quelle che l'On.le Giudicante dovesse ritenere di ravvisare nei fatti sopra esposti, la responsabilità di CP_3
nella causazione dei danni subiti e subendi da a seguito del
[...] CP_1 colpevole ritardo con il quale ha provveduto al ripristino dell'energia elettrica;
2) per l'effetto condannare in persona del legale rapp. pro tempore, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e comunque di ogni altra norma di legge, al risarcimento ed al corrispondente pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro
10.662,50 (oltre iva) quale danno patrimoniale subito ovvero per quelle maggiori/minori somme che il G.U. dovesse ritenere di quantificare/liquidare anche secondo massime di esperienza, prudente apprezzamento ed equità nonché mediante apposita c.t.u., che fin da ora si invoca;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e comunque sempre con espresso contenimento nel valore della controversia indicato dallo scaglione corrispondente e così tra € 5.200,00 fino ad € 26.000,00; 3) con condanna a spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda ha dedotto: - di esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di carni macellate fresche, con sede operativa in Francavilla F.na (BR), zona industriale,
C.da Carloto s.n. Km. 1, ove sono ubicati anche il deposito-celle frigorifero-locali refrigerati utilizzati per lo stoccaggio e la conservazione delle carni fresche, che vengono poi commercializzate;
- di essere intestataria di contratto per la fornitura di energia elettrica con - che la mattinata del giorno 12.7.2019 presso Controparte_3
la detta unità operativa della si era verificata una interruzione nell'erogazione CP_1
della corrente elettrica;
- che nel corso delle ripetute sollecitazioni di intervento ripristinatorio indirizzate alla Società erogatrice del servizio veniva, altresì, appurato che l'erogazione dell'energia elettrica era mancante già dalle ore 20.00 del giorno
10.7.2019; - che presso la sede operativa della l'interruzione di energia si CP_1
protraeva sino alle ore 07.30 del giorno 12.7.2019 e ciò causava una lunga interruzione dell'attività degli impianti frigo ivi presenti e nei quali erano conservate le carni fresche, con conseguente irreversibile danneggiamento dei prodotti deperibili stoccati;
- che in conseguenza di ciò la Società attrice accusava la perdita della merce avariata, che pertanto veniva avviata allo smaltimento, previamente acquisiti la verifica ed il parere del medico veterinario dell'ASL competente con verbale di accertamento n. 414/19 del
12.07.2019; - che in conseguenza di tutto ciò la Società attrice subiva una perdita economica ed era costretta a sostenere degli ingenti esborsi economici, come documentato in atti per un importo complessivo di € 10.662,50.
pag. 2/12 Con comparsa depositata in data 10.11.2020 si è costituita in giudizio la società
[...]
, chiedendo la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione CP_3
passiva, indicando quale unico responsabile il distributore, e qualificando sé stessa quale mera società venditrice dell'energia, legata all'utenza da un rapporto di natura contrattuale che nulla avrebbe a che vedere con i fatti di causa, ed operante in regime di libero mercato in concorrenza con altri operatori economici;
in subordine ha domandato il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio con Controparte_4 comparsa di costituzione depositata l'8/9/21 contestando in toto la domanda.
In particolare, ha dedotto che l'interruzione dell'energia elettrica era Controparte_4
dipesa da blackout del tutto improvviso e generalizzato dovuto alle avverse condizioni meteo in atto sulla regione Puglia, sussistendo pertanto in specie la forza maggiore e/o caso fortuito, che mandavano assolta da ogni responsabilità la società di distribuzione, oltre che la vigenza di clausole di esonero della responsabilità per le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, come previsto dal prototipo di contratto di fornitura dell'Autorità per l'Energia.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell'attrice e dei rispettivi l.r.p.t. delle società resistenti, prova orale e CTU tecnica, è stata riservata per la decisione all'udienza del 28.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di titolarità passiva ( e non anche di legittimazione passiva) di in accoglimento dell'eccezione sollevata Controparte_3
dalla sua difesa sin dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Infatti, detta società, erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia elettrica in quanto parte del contratto di somministrazione con l'utente finale, non è responsabile per i danni patiti da quest'ultimo in conseguenza di malfunzionamenti, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione che interessino la rete elettrica, il cui risarcimento - invece - spetta alla società che trasporta e distribuisce detta energia.
pag. 3/12 Infatti, l'esposto indirizzo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha definitivamente chiarito che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa.
Quest'ultimo soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.
1581).
Ne consegue che la titolarità passiva in relazione alla domanda dedotta in giudizio - in base alla qualificazione operata dalla stessa attrice - è unicamente Controparte_4
società deputata al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.
[...]
La società attrice, infatti, dopo aver correttamente distinto in citazione tra il soggetto competente per la vendita dell'energia elettrica (nella specie, è Controparte_4 quello competente per la relativa distribuzione fino al cosiddetto “punto di fornitura”, ed aver ricondotto l'azione spiegata nell'alveo della responsabilità extra-contrattuale, e più precisamente di quella di natura oggettiva per i danni cagionati nell'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.), ha convenuto in giudizio - in luogo del distributore - la propria controparte contrattuale, soggetto tuttavia estraneo all'attività di erogazione dell'energia elettrica.
Sul punto, va ulteriormente chiarito che non possono esserci dubbi circa la volontà del danneggiato di inquadrare nel senso anzidetto la fattispecie dedotta in giudizio, piuttosto che in termini di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione ex contractu.
Tanto si desume, al di là del nomen iuris indicato e della formula utilizzata dall'attrice, dalla mancata contestazione ad di una specifica condotta Controparte_3
effettivamente violativa del regolamento contrattuale, mentre ad essere contestata era la mancata attuazione di tutte le misure precauzionali atte ad evitare il rischio che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica potesse cagionare danni, con particolare riguardo ai danni da interruzione nella somministrazione della corrente elettrica segnatamente pag. 4/12 prolungata presso la sede operativa della stessa società attrice che aveva in uso celle frigorifere alimentate elettricamente.
La scelta di convenire in giudizio - invece che - Controparte_5 Controparte_4
originava, a ben vedere, da un equivoco di fondo, solitamente legato agli indennizzi previsti in caso di interruzioni anomale della corrente elettrica, che sono versati tramite rimborso diretto in bolletta, quindi dal venditore.
Vi è però da precisare che, come è noto, altro è l'indennizzo rispetto al risarcimento del danno e che, in ogni caso, nelle citate ipotesi il venditore agisce quale mero intermediario tra l'utente finale ed il distributore, sul quale ultimo ricadrà il peso economico dell'obbligazione indennitaria.
Appare dirimente la considerazione che nella presente controversia, il presunto danneggiato non chiedeva l'indennizzo, bensì il risarcimento del danno, tanto che per provarlo articolava prova orale e depositava apposita documentazione giustificativa, ragion per cui nemmeno in astratto risulta configurabile in capo ad Controparte_3
alcuna legittimazione passiva.
Tanto premesso ed una volta individuato nella società la titolarità Controparte_4
passiva, va esaminata, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
Sulla base dell'espletata istruttoria, nel merito, deve ritenersi non contestata e, comunque, provata la circostanza che dalle ore 20.00 del giorno 10.7.2019 presso la detta unità operativa della si verificava una interruzione nell'erogazione della CP_1
corrente elettrica, che si protraeva sino alle ore 07.30 del giorno 12.7.2019 con conseguenti danni alla merce deperibile (ndr. carni macellate fresche), che era stoccata nelle celle frigorifere e che in ragione di tale evento andava perduta.
Invero, parte convenuta , a fronte dell'allegazione documentale del Controparte_4
c.d. “bollettino previsione adriatica” (v. fascicolo di parte), si è limitata ad una contestazione generica e di stile e, comunque, non debitamente circostanziata e provata in relazione al dedotto fatto che l'interruzione dell'energia elettrica fosse dipesa da un blackout del tutto improvviso e generalizzato, dovuto ad avverse condizioni meteo in atto sulla regione Puglia, che in ipotesi avrebbero integrato la forza maggiore e/o caso fortuito.
pag. 5/12 La riconduzione dei danni lamentati ad un blackout nell'erogazione dell'energia elettrica deve, peraltro, ritenersi circostanza provata anche alla luce del comportamento processuale assunto dalla convenuta , che ha confermato l'assunto Controparte_4 attoreo con il deposito della relazione redatta dai propri tecnici a seguito dell'evento che qui occupa (v. relazione tcnica – fascicolo di parte). CP_3
In punto di diritto, va osservato che la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica (nella fattispecie convenuta Controparte_4
in giudizio) – “unico legittimato passivo dell'azione risarcitoria in quanto soggetto che, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono, non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581) - è una responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale, perciò, necessita della prova del caso fortuito quale prova liberatoria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale "in tema di danni conseguenti ad uno sbalzo di tensione e/o blackout, va dichiarata la responsabilità
Co dell' x art. 2051 c.c., qualora non sia prodotta la prova liberatoria del caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno" (Tribunale Lucca,
25/08/2017, n.1587).
In generale, la legge stabilisce che solo se c'è un «caso fortuito» il gestore di un servizio, come quello elettrico, non è tenuto a risarcire i danni;
il caso fortuito deve essere un evento imprevedibile e inevitabile.
Va comunque ribadito che la Corte di Cassazione ha chiarito che la società che si occupa della semplice compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione.
Per i danni subiti dall'utente finale a causa della mancata erogazione della luce, per via di un malfunzionamento della rete di trasmissione, la società con cui il cittadino firma il contratto di fornitura non può essere chiamata a risponderne dei danni. I veri responsabili sono invece i soggetti che svolgono la gestione della rete e delle attività di trasporto dell'energia. (cfr. CASS., III Sez. Civ., ord. N. 1581/18).
pag. 6/12 Peraltro, sulla questione si è di recente espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (cfr. CGUE sent. C-691/21 del 24.11.2022) che ha riconosciuto al gestore dell'energia elettrica la qualifica di produttore, con conseguente applicabilità della direttiva n. 85/374 in materia di responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.
Secondo la Corte UE, il concetto di prodotto include anche l'elettricità. Per stabilire se il gestore che si occupa unicamente della distribuzione dell'energia elettrica possa essere considerato produttore, i giudici hanno chiarito che sono da considerare non solo la lettera della norma Ue, ma anche il contesto e gli scopi perseguiti, tenendo conto che si tratta di una nozione propria del diritto Ue: in base alla direttiva, si considera produttore il fabbricante di un prodotto finito nonché ogni persona che «apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto si presenta come produttore dello stesso». A parere della Corte UE, il risarcimento del danno va proposto contro il gestore che è da considerare alla pari del produttore: è a lui che va imputata la responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi e non, invece, al semplice fornitore che si limita a rivendere un prodotto acquistato senza poter agire sulla sua qualità.
Difatti, nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, «ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione». Solo con l'intervento del gestore, infatti, l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può dare o meno corso all'erogazione, oppure modificare il livello di tensione di energia, che è pure una caratteristica del prodotto.
Pertanto, poiché il gestore può erogare o meno l'energia elettrice, od modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole
Ue sulla responsabilità per danni da prodotto.
Così inquadrata la fattispecie oggetto di esame, si tratta a questo punto di capire sulla base dell'istruttoria espletata, se la terza chiamata, unico soggetto a carico del quale può ipotizzarsi una qualche responsabilità risarcitoria, sia riuscita a provare un evento interruttivo del nesso di causalità, che in quanto tale si denoti per il suo carattere pag. 7/12 abnorme, eccezionale ed imprevedibile, tale da rivestire - esso solo - efficacia eziologica rispetto all'evento.
È costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione nell'affermare (invero con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ma secondo principi senz'altro applicabili anche alla fattispecie in esame) che “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della 'res' oggetto di custodia”, o - nel caso in esame - al luogo di verificazione del danno.
Ebbene, tanto premesso, ai fini della allegata sussistenza dei presupposti della prova liberatoria ex art. 2050 c.c.. va ribadito che alcuna prova di “caso fortuito” è stata adeguatamente fornita dalla convenuta società nel giudizio che qui Controparte_4
occupa, sicché ne va affermata la responsabilità in via esclusiva per i danni conseguenti.
In particolare, oltre che l'assenza di una specifica contestazione in ordine al materiale verificarsi del blackout dedotto dall'attrice, dagli stessi atti e dai verbali emerge come confermata detta circostanza ed, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni dello teste , pur riferendosi genericamente ad un non meglio identificato Testimone_1
“guasto” (cfr. udienza del 20.4.23).
Pure risultano provate le condizioni atmosferiche (riferite dal teste con riguardo Tes_1 al giorno prima dell'interruzione, ossia il 10.7.19), ma - come sopra ampiamente chiarito - ciò non basta a provare il caso fortuito, occorrendo a tal fine un evento meteorologico di intensità ed imprevedibilità tali da rendere insufficiente l'adozione da parte dell'esercente attività pericolosa di tutte le dovute misure precauzionali atte a prevenire il rischio di eventi dannosi.
Al riguardo, va osservato che il documento prodotto in atti dalla convenuta
[...]
(ndr. “bollettino previsione adriatica” - v. fascicolo di parte) è Controparte_7
pag. 8/12 inconferente e tutt'al più dimostrativo di un regime previsionale di allerta meteo, indicativo soltanto della astratta probabilità del verificarsi di una perturbazione metereologica avversa su un determinato territorio, ma non l'essersi certamente verificata e in quali termini.
A ben osservare, invece, dal tenore del detto documento è evincibile che per i giorni 10-
11 luglio 2019 era previsto “nessun fenomeno significativo”, mentre per il 12 luglio
2019 “venti da tesi a localmente forti settentrionali”.
A tale ultimo proposito è necessario precisare che in corso di causa è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio con la quale è stato chiesto all'ausiliario di determinare gli eventuali danni arrecati alle merci presenti presso la sede della società attrice, e, eventualmente, verificare l'esistenza del nesso di causalità con i fatti storici.
Ebbene la CTU ha in effetti constatato con elevato grado di certezza la correlazione causale tra il danno occorso e l'interruzione dell'energia elettrica e ha computato il valore commerciale dei prodotti deteriorati.
Il consulente, ha così concluso: c) L'esposizione delle carni macellate fresche al degrado termico di disalimentazione della cella frigorifera nella quale erano contenute, ha prodotto l'alterazione delle loro caratteristiche organolettiche già a partire dalle 24 ore dall'inizio dell'occorso black-out. Dopo le ulteriori 12 ore e quindi dopo le complessive lamentare 36 ore (ore 35.3 per precisione aritmetica) di assenza di alimentazione elettrica, i processi decompositivi biologici, nel frattempo inevitabilmente avviatisi in conseguenza della risalita della temperatura da -18° verso il caldo livellamento ambientale (luglio 2019) hanno reso le carni inadatte al consumo umano ed alla commercializzazione. Il valore delle merci in avaria, nella quantità di
2010,30 Kg. indicata in atti, ammonta ad euro 10.051,50 oltre iva”.
Si tratta di conclusioni del tutto condivisibili in quanto immuni da vizi logici e metodologici, rese peraltro nel contraddittorio con le parti.
Dunque, nella fattispecie che qui occupa non vi sono elementi oggettivi che attestino la presenza in atto di perturbazioni atmosferiche sui luoghi di causa al momento della verificazione dell'evento per cui è causa, “men che meno la eventuale diretta correlazione tecnica tra le condizioni meteo ed il fatto”. (cfr. relazione di CTU pag. 5), come condivisibilmente assunto dal CTU nella relazione peritale.
pag. 9/12 In definitiva, sulla base delle emergenze istruttorie, compresi i rilievi della CTU, nessuna prova sussiste in merito all'asserito caso fortuito cui collegarsi ed imputarsi l'interruzione dell'energia elettrica e, pertanto, la domanda risarcitoria originariamente proposta va accolta nei soli confronti di Controparte_4
La quantificazione del danno avviene alla luce della documentazione, anche contabile, prodotta - non specificamente contestata – oltre che della valutazione indicata dalla
CTU, ovvero nella misura di €. 10.051,50, pari al valore della perdita delle merci in avaria (carni macellate fresche) e spese oggetto di conseguente obbligatorio smaltimento, come documentato in quanto non più destinabili alla alimentazione umana.
In conclusione, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto appena esposte, la domanda proposta in giudizio da parte attrice va accolta, e, per l'effetto, la Controparte_4
va condannata a pagare in favore di la somma di €. 10.051,50, oltre iva a CP_1
titolo di risarcimento del danno patito.
Riferendosi tale quantificazione al momento in cui si è verificata le interruzioni di energia vanno poi calcolati gli interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno, ed a partire da tale data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità secondo i parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'unica parte soccombente (la , venendo liquidate, d'ufficio in Controparte_8
difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese di lite nei rapporti tra la società attrice e la convenuta vanno CP_3
integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/18.
pag. 10/12 [... Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta
. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in CP_1
persona de suo l.r.p.t, nei confronti di , in persona del suo l.r.p.t., e di Controparte_3
, in persona del suo l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, Controparte_4
eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara il difetto di titolarità passiva di e - per l'effetto – Controparte_3
rigetta la domanda proposta nei suoi riguardi;
2. Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna , in persona del suo l.r.p.t., quale unica Controparte_4
responsabile, al pagamento in favore di in persona de suo l.r.p.t, CP_1 della somma di € 10.051,50, oltre iva, oltre accessori come indicati in motivazione;
3. Condanna , in persona de suo l.r.p.t, alla refusione delle Controparte_4
spese di lite del giudizio a favore di in persona de suo l.r.p.t,, che CP_1 liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfettario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Andrisano, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa integralmente le spese tra in persona de suo l.r.p.t, e CP_1 [...]
; CP_3
5. Pone definitamente le spese della CTU a carico di . Controparte_4
Brindisi, lì 19.3.25
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De
Cataldo funzionario addetto componente l'Ufficio per il Processo.
pag. 11/12 pag. 12/12
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa
Giovanna MANCA ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia rubricata al N°2245/2020 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 28.11.2024, pendente tra:
(p. iva ) in persona del suo l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Andrisano elettivamente dom.ta in Francavilla
Fontana alla via P. Togliatti 53; attrice contro
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Pierluigi Vulcano elettivamente dom.ta in Bari alla Piazza Umberti I, 8; convenuta nonché
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
Pierluigi Vulcano elettivamente dom.ta in Bari alla Piazza Umberto I, 8;
chiamata in causa
Oggetto: somministrazione – risarcimento danni.
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.11.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 3.07.2020, la ha convenuto in giudizio la CP_1
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_3 dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e/o per tutte quelle che l'On.le Giudicante dovesse ritenere di ravvisare nei fatti sopra esposti, la responsabilità di CP_3
nella causazione dei danni subiti e subendi da a seguito del
[...] CP_1 colpevole ritardo con il quale ha provveduto al ripristino dell'energia elettrica;
2) per l'effetto condannare in persona del legale rapp. pro tempore, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e comunque di ogni altra norma di legge, al risarcimento ed al corrispondente pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro
10.662,50 (oltre iva) quale danno patrimoniale subito ovvero per quelle maggiori/minori somme che il G.U. dovesse ritenere di quantificare/liquidare anche secondo massime di esperienza, prudente apprezzamento ed equità nonché mediante apposita c.t.u., che fin da ora si invoca;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e comunque sempre con espresso contenimento nel valore della controversia indicato dallo scaglione corrispondente e così tra € 5.200,00 fino ad € 26.000,00; 3) con condanna a spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda ha dedotto: - di esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di carni macellate fresche, con sede operativa in Francavilla F.na (BR), zona industriale,
C.da Carloto s.n. Km. 1, ove sono ubicati anche il deposito-celle frigorifero-locali refrigerati utilizzati per lo stoccaggio e la conservazione delle carni fresche, che vengono poi commercializzate;
- di essere intestataria di contratto per la fornitura di energia elettrica con - che la mattinata del giorno 12.7.2019 presso Controparte_3
la detta unità operativa della si era verificata una interruzione nell'erogazione CP_1
della corrente elettrica;
- che nel corso delle ripetute sollecitazioni di intervento ripristinatorio indirizzate alla Società erogatrice del servizio veniva, altresì, appurato che l'erogazione dell'energia elettrica era mancante già dalle ore 20.00 del giorno
10.7.2019; - che presso la sede operativa della l'interruzione di energia si CP_1
protraeva sino alle ore 07.30 del giorno 12.7.2019 e ciò causava una lunga interruzione dell'attività degli impianti frigo ivi presenti e nei quali erano conservate le carni fresche, con conseguente irreversibile danneggiamento dei prodotti deperibili stoccati;
- che in conseguenza di ciò la Società attrice accusava la perdita della merce avariata, che pertanto veniva avviata allo smaltimento, previamente acquisiti la verifica ed il parere del medico veterinario dell'ASL competente con verbale di accertamento n. 414/19 del
12.07.2019; - che in conseguenza di tutto ciò la Società attrice subiva una perdita economica ed era costretta a sostenere degli ingenti esborsi economici, come documentato in atti per un importo complessivo di € 10.662,50.
pag. 2/12 Con comparsa depositata in data 10.11.2020 si è costituita in giudizio la società
[...]
, chiedendo la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione CP_3
passiva, indicando quale unico responsabile il distributore, e qualificando sé stessa quale mera società venditrice dell'energia, legata all'utenza da un rapporto di natura contrattuale che nulla avrebbe a che vedere con i fatti di causa, ed operante in regime di libero mercato in concorrenza con altri operatori economici;
in subordine ha domandato il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio con Controparte_4 comparsa di costituzione depositata l'8/9/21 contestando in toto la domanda.
In particolare, ha dedotto che l'interruzione dell'energia elettrica era Controparte_4
dipesa da blackout del tutto improvviso e generalizzato dovuto alle avverse condizioni meteo in atto sulla regione Puglia, sussistendo pertanto in specie la forza maggiore e/o caso fortuito, che mandavano assolta da ogni responsabilità la società di distribuzione, oltre che la vigenza di clausole di esonero della responsabilità per le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, come previsto dal prototipo di contratto di fornitura dell'Autorità per l'Energia.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell'attrice e dei rispettivi l.r.p.t. delle società resistenti, prova orale e CTU tecnica, è stata riservata per la decisione all'udienza del 28.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di titolarità passiva ( e non anche di legittimazione passiva) di in accoglimento dell'eccezione sollevata Controparte_3
dalla sua difesa sin dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Infatti, detta società, erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia elettrica in quanto parte del contratto di somministrazione con l'utente finale, non è responsabile per i danni patiti da quest'ultimo in conseguenza di malfunzionamenti, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione che interessino la rete elettrica, il cui risarcimento - invece - spetta alla società che trasporta e distribuisce detta energia.
pag. 3/12 Infatti, l'esposto indirizzo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha definitivamente chiarito che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa.
Quest'ultimo soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.
1581).
Ne consegue che la titolarità passiva in relazione alla domanda dedotta in giudizio - in base alla qualificazione operata dalla stessa attrice - è unicamente Controparte_4
società deputata al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.
[...]
La società attrice, infatti, dopo aver correttamente distinto in citazione tra il soggetto competente per la vendita dell'energia elettrica (nella specie, è Controparte_4 quello competente per la relativa distribuzione fino al cosiddetto “punto di fornitura”, ed aver ricondotto l'azione spiegata nell'alveo della responsabilità extra-contrattuale, e più precisamente di quella di natura oggettiva per i danni cagionati nell'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.), ha convenuto in giudizio - in luogo del distributore - la propria controparte contrattuale, soggetto tuttavia estraneo all'attività di erogazione dell'energia elettrica.
Sul punto, va ulteriormente chiarito che non possono esserci dubbi circa la volontà del danneggiato di inquadrare nel senso anzidetto la fattispecie dedotta in giudizio, piuttosto che in termini di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione ex contractu.
Tanto si desume, al di là del nomen iuris indicato e della formula utilizzata dall'attrice, dalla mancata contestazione ad di una specifica condotta Controparte_3
effettivamente violativa del regolamento contrattuale, mentre ad essere contestata era la mancata attuazione di tutte le misure precauzionali atte ad evitare il rischio che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica potesse cagionare danni, con particolare riguardo ai danni da interruzione nella somministrazione della corrente elettrica segnatamente pag. 4/12 prolungata presso la sede operativa della stessa società attrice che aveva in uso celle frigorifere alimentate elettricamente.
La scelta di convenire in giudizio - invece che - Controparte_5 Controparte_4
originava, a ben vedere, da un equivoco di fondo, solitamente legato agli indennizzi previsti in caso di interruzioni anomale della corrente elettrica, che sono versati tramite rimborso diretto in bolletta, quindi dal venditore.
Vi è però da precisare che, come è noto, altro è l'indennizzo rispetto al risarcimento del danno e che, in ogni caso, nelle citate ipotesi il venditore agisce quale mero intermediario tra l'utente finale ed il distributore, sul quale ultimo ricadrà il peso economico dell'obbligazione indennitaria.
Appare dirimente la considerazione che nella presente controversia, il presunto danneggiato non chiedeva l'indennizzo, bensì il risarcimento del danno, tanto che per provarlo articolava prova orale e depositava apposita documentazione giustificativa, ragion per cui nemmeno in astratto risulta configurabile in capo ad Controparte_3
alcuna legittimazione passiva.
Tanto premesso ed una volta individuato nella società la titolarità Controparte_4
passiva, va esaminata, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
Sulla base dell'espletata istruttoria, nel merito, deve ritenersi non contestata e, comunque, provata la circostanza che dalle ore 20.00 del giorno 10.7.2019 presso la detta unità operativa della si verificava una interruzione nell'erogazione della CP_1
corrente elettrica, che si protraeva sino alle ore 07.30 del giorno 12.7.2019 con conseguenti danni alla merce deperibile (ndr. carni macellate fresche), che era stoccata nelle celle frigorifere e che in ragione di tale evento andava perduta.
Invero, parte convenuta , a fronte dell'allegazione documentale del Controparte_4
c.d. “bollettino previsione adriatica” (v. fascicolo di parte), si è limitata ad una contestazione generica e di stile e, comunque, non debitamente circostanziata e provata in relazione al dedotto fatto che l'interruzione dell'energia elettrica fosse dipesa da un blackout del tutto improvviso e generalizzato, dovuto ad avverse condizioni meteo in atto sulla regione Puglia, che in ipotesi avrebbero integrato la forza maggiore e/o caso fortuito.
pag. 5/12 La riconduzione dei danni lamentati ad un blackout nell'erogazione dell'energia elettrica deve, peraltro, ritenersi circostanza provata anche alla luce del comportamento processuale assunto dalla convenuta , che ha confermato l'assunto Controparte_4 attoreo con il deposito della relazione redatta dai propri tecnici a seguito dell'evento che qui occupa (v. relazione tcnica – fascicolo di parte). CP_3
In punto di diritto, va osservato che la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica (nella fattispecie convenuta Controparte_4
in giudizio) – “unico legittimato passivo dell'azione risarcitoria in quanto soggetto che, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono, non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581) - è una responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale, perciò, necessita della prova del caso fortuito quale prova liberatoria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale "in tema di danni conseguenti ad uno sbalzo di tensione e/o blackout, va dichiarata la responsabilità
Co dell' x art. 2051 c.c., qualora non sia prodotta la prova liberatoria del caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno" (Tribunale Lucca,
25/08/2017, n.1587).
In generale, la legge stabilisce che solo se c'è un «caso fortuito» il gestore di un servizio, come quello elettrico, non è tenuto a risarcire i danni;
il caso fortuito deve essere un evento imprevedibile e inevitabile.
Va comunque ribadito che la Corte di Cassazione ha chiarito che la società che si occupa della semplice compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione.
Per i danni subiti dall'utente finale a causa della mancata erogazione della luce, per via di un malfunzionamento della rete di trasmissione, la società con cui il cittadino firma il contratto di fornitura non può essere chiamata a risponderne dei danni. I veri responsabili sono invece i soggetti che svolgono la gestione della rete e delle attività di trasporto dell'energia. (cfr. CASS., III Sez. Civ., ord. N. 1581/18).
pag. 6/12 Peraltro, sulla questione si è di recente espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (cfr. CGUE sent. C-691/21 del 24.11.2022) che ha riconosciuto al gestore dell'energia elettrica la qualifica di produttore, con conseguente applicabilità della direttiva n. 85/374 in materia di responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.
Secondo la Corte UE, il concetto di prodotto include anche l'elettricità. Per stabilire se il gestore che si occupa unicamente della distribuzione dell'energia elettrica possa essere considerato produttore, i giudici hanno chiarito che sono da considerare non solo la lettera della norma Ue, ma anche il contesto e gli scopi perseguiti, tenendo conto che si tratta di una nozione propria del diritto Ue: in base alla direttiva, si considera produttore il fabbricante di un prodotto finito nonché ogni persona che «apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto si presenta come produttore dello stesso». A parere della Corte UE, il risarcimento del danno va proposto contro il gestore che è da considerare alla pari del produttore: è a lui che va imputata la responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi e non, invece, al semplice fornitore che si limita a rivendere un prodotto acquistato senza poter agire sulla sua qualità.
Difatti, nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, «ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione». Solo con l'intervento del gestore, infatti, l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può dare o meno corso all'erogazione, oppure modificare il livello di tensione di energia, che è pure una caratteristica del prodotto.
Pertanto, poiché il gestore può erogare o meno l'energia elettrice, od modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole
Ue sulla responsabilità per danni da prodotto.
Così inquadrata la fattispecie oggetto di esame, si tratta a questo punto di capire sulla base dell'istruttoria espletata, se la terza chiamata, unico soggetto a carico del quale può ipotizzarsi una qualche responsabilità risarcitoria, sia riuscita a provare un evento interruttivo del nesso di causalità, che in quanto tale si denoti per il suo carattere pag. 7/12 abnorme, eccezionale ed imprevedibile, tale da rivestire - esso solo - efficacia eziologica rispetto all'evento.
È costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione nell'affermare (invero con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ma secondo principi senz'altro applicabili anche alla fattispecie in esame) che “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della 'res' oggetto di custodia”, o - nel caso in esame - al luogo di verificazione del danno.
Ebbene, tanto premesso, ai fini della allegata sussistenza dei presupposti della prova liberatoria ex art. 2050 c.c.. va ribadito che alcuna prova di “caso fortuito” è stata adeguatamente fornita dalla convenuta società nel giudizio che qui Controparte_4
occupa, sicché ne va affermata la responsabilità in via esclusiva per i danni conseguenti.
In particolare, oltre che l'assenza di una specifica contestazione in ordine al materiale verificarsi del blackout dedotto dall'attrice, dagli stessi atti e dai verbali emerge come confermata detta circostanza ed, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni dello teste , pur riferendosi genericamente ad un non meglio identificato Testimone_1
“guasto” (cfr. udienza del 20.4.23).
Pure risultano provate le condizioni atmosferiche (riferite dal teste con riguardo Tes_1 al giorno prima dell'interruzione, ossia il 10.7.19), ma - come sopra ampiamente chiarito - ciò non basta a provare il caso fortuito, occorrendo a tal fine un evento meteorologico di intensità ed imprevedibilità tali da rendere insufficiente l'adozione da parte dell'esercente attività pericolosa di tutte le dovute misure precauzionali atte a prevenire il rischio di eventi dannosi.
Al riguardo, va osservato che il documento prodotto in atti dalla convenuta
[...]
(ndr. “bollettino previsione adriatica” - v. fascicolo di parte) è Controparte_7
pag. 8/12 inconferente e tutt'al più dimostrativo di un regime previsionale di allerta meteo, indicativo soltanto della astratta probabilità del verificarsi di una perturbazione metereologica avversa su un determinato territorio, ma non l'essersi certamente verificata e in quali termini.
A ben osservare, invece, dal tenore del detto documento è evincibile che per i giorni 10-
11 luglio 2019 era previsto “nessun fenomeno significativo”, mentre per il 12 luglio
2019 “venti da tesi a localmente forti settentrionali”.
A tale ultimo proposito è necessario precisare che in corso di causa è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio con la quale è stato chiesto all'ausiliario di determinare gli eventuali danni arrecati alle merci presenti presso la sede della società attrice, e, eventualmente, verificare l'esistenza del nesso di causalità con i fatti storici.
Ebbene la CTU ha in effetti constatato con elevato grado di certezza la correlazione causale tra il danno occorso e l'interruzione dell'energia elettrica e ha computato il valore commerciale dei prodotti deteriorati.
Il consulente, ha così concluso: c) L'esposizione delle carni macellate fresche al degrado termico di disalimentazione della cella frigorifera nella quale erano contenute, ha prodotto l'alterazione delle loro caratteristiche organolettiche già a partire dalle 24 ore dall'inizio dell'occorso black-out. Dopo le ulteriori 12 ore e quindi dopo le complessive lamentare 36 ore (ore 35.3 per precisione aritmetica) di assenza di alimentazione elettrica, i processi decompositivi biologici, nel frattempo inevitabilmente avviatisi in conseguenza della risalita della temperatura da -18° verso il caldo livellamento ambientale (luglio 2019) hanno reso le carni inadatte al consumo umano ed alla commercializzazione. Il valore delle merci in avaria, nella quantità di
2010,30 Kg. indicata in atti, ammonta ad euro 10.051,50 oltre iva”.
Si tratta di conclusioni del tutto condivisibili in quanto immuni da vizi logici e metodologici, rese peraltro nel contraddittorio con le parti.
Dunque, nella fattispecie che qui occupa non vi sono elementi oggettivi che attestino la presenza in atto di perturbazioni atmosferiche sui luoghi di causa al momento della verificazione dell'evento per cui è causa, “men che meno la eventuale diretta correlazione tecnica tra le condizioni meteo ed il fatto”. (cfr. relazione di CTU pag. 5), come condivisibilmente assunto dal CTU nella relazione peritale.
pag. 9/12 In definitiva, sulla base delle emergenze istruttorie, compresi i rilievi della CTU, nessuna prova sussiste in merito all'asserito caso fortuito cui collegarsi ed imputarsi l'interruzione dell'energia elettrica e, pertanto, la domanda risarcitoria originariamente proposta va accolta nei soli confronti di Controparte_4
La quantificazione del danno avviene alla luce della documentazione, anche contabile, prodotta - non specificamente contestata – oltre che della valutazione indicata dalla
CTU, ovvero nella misura di €. 10.051,50, pari al valore della perdita delle merci in avaria (carni macellate fresche) e spese oggetto di conseguente obbligatorio smaltimento, come documentato in quanto non più destinabili alla alimentazione umana.
In conclusione, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto appena esposte, la domanda proposta in giudizio da parte attrice va accolta, e, per l'effetto, la Controparte_4
va condannata a pagare in favore di la somma di €. 10.051,50, oltre iva a CP_1
titolo di risarcimento del danno patito.
Riferendosi tale quantificazione al momento in cui si è verificata le interruzioni di energia vanno poi calcolati gli interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno, ed a partire da tale data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità secondo i parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'unica parte soccombente (la , venendo liquidate, d'ufficio in Controparte_8
difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese di lite nei rapporti tra la società attrice e la convenuta vanno CP_3
integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/18.
pag. 10/12 [... Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta
. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in CP_1
persona de suo l.r.p.t, nei confronti di , in persona del suo l.r.p.t., e di Controparte_3
, in persona del suo l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, Controparte_4
eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara il difetto di titolarità passiva di e - per l'effetto – Controparte_3
rigetta la domanda proposta nei suoi riguardi;
2. Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna , in persona del suo l.r.p.t., quale unica Controparte_4
responsabile, al pagamento in favore di in persona de suo l.r.p.t, CP_1 della somma di € 10.051,50, oltre iva, oltre accessori come indicati in motivazione;
3. Condanna , in persona de suo l.r.p.t, alla refusione delle Controparte_4
spese di lite del giudizio a favore di in persona de suo l.r.p.t,, che CP_1 liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfettario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Andrisano, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa integralmente le spese tra in persona de suo l.r.p.t, e CP_1 [...]
; CP_3
5. Pone definitamente le spese della CTU a carico di . Controparte_4
Brindisi, lì 19.3.25
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De
Cataldo funzionario addetto componente l'Ufficio per il Processo.
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