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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6764/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Verbale di causa Udienza 18.03.2025 alle ore 18,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa che la discendenza è CP_2 paterna e post Unità D'Italia. Fa presente di avere deposito la prova della notifica al CP_3 Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6764/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6764 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 18.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 06.04.204
1. nato il [...], a [...], Controparte_4 codice fiscale brasiliano n° , residente in [...], 230, 1, CAP C.F._1 12511-060, Guaratinguetá (Brasile),
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che il Ricorrente identificato in epigrafe è cittadino italiano
B. per effetto della pronuncia di accertamento dello status di cittadinanza italiana sub A, mandare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_3 CP_5
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San Stino di Livenza (VE) individuato ai sensi dell'art. 17, DPR 369/2000, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri della cittadinanza, dello stato civile ed anagrafici del Comune, facendo le necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. per l'effetto delle pronunce sub A e B, mandare alla Cancelleria del Tribunale di comunicare l'Ordinanza conclusiva del presente giudizio ex artt. 10, 23 e 24 lett. e), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per l'iscrizione degli atti e la trascrizione della sentenza nei registri di cittadinanza, di stato civile ed anagrafici del Comune di San Stino di Livenza (VE) ai sensi degli artt. 15 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 1, commi 3 e 5, Legge 27/10/1988, n.
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A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano sig. , nato a [...] Persona_1
Livenza (VE), il 07/10/1882, figlio di e , il quale si trasferiva Persona_2 Persona_3 in Brasile senza mai perdere la cittadinanza per naturalizzazione, né rinunciarvi, e il
13/06/1905 sposava la sig.ra a Taubaté (Brasile). Lo stesso decedeva il CP_6
28/04/1960 a Caçapava (Brasile);
- Da e nasceva il 1/08/1907 a Taubaté (Brasile) Persona_1 CP_6 [...]
il quale il 05/09/1929 sposava e da detta unione Persona_4 Persona_5 nasceva il 12/07/1935 a Taubaté (Brasile) il quale, il 25/11/1953, sposava Persona_6
Persona_7
- Da e nasceva il 30/04/1956 a Taubaté (Brasile), Persona_6 Persona_7
il quale, il 04/07/1981, ad Areias (Brasile), sposava Persona_8
. Dalla loro unione nasceva Persona_9 Controparte_4 nato il [...] a [...] il quale, il 27/08/2016 sposava
[...]
. Persona_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della
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cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1 Stino di Livenza (VE), il 07/10/1882,.
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere
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pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza
Lecce-Venezia, 18.03.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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