Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01709/2026REG.PROV.COLL.
N. 07495/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7495 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Corbyons, Andrea Simone Edoardo Barni, Giusi Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto n. 77/2025 del Presidente della sezione seconda con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere DR HE e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Corbyons;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dalla determina n. 237/10 prot. 2020 del 7 gennaio 2021 resa dal Comando carabinieri Ministero affari esteri con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare della consegna per giorni 3 (tre);
b) da ogni altro atto a essa presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale;
c) dalla comunicazione di mancato conferimento della "qualifica speciale" quarto trimestre 2020", resa dal Comando Legione carabinieri "Lombardia" SM – Ufficio personale, n. 101/95-2020-Av. di prot.;
d) dal verbale n. 49/1 CC del giorno 20 dicembre 2021, reso dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Commissione di valutazione e avanzamento;
e) da ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il -OMISSIS- appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, in servizio permanente effettivo dall'anno 2001, a partire dalla fine del 2017, alle dipendenze del Comando Carabinieri presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, veniva impiegato in servizio in Venezuela, dapprima, a far data dal 5 dicembre 2017, presso il Consolato generale d'Italia a Caracas e, successivamente, dal 12 novembre 2018, presso l'Ambasciata d'Italia, sempre nella capitale venezuelana;
b) con nota di prot. n.240/2 del 30 giugno 2020 il Comando carabinieri Ministero affari esteri comunicava al -OMISSIS- l’avvio di un procedimento disciplinare con contestuale contestazione di addebiti per le ragioni di seguito trascritte: “ il giorno 26 giugno u.s. perveniva a questo Reparto, per il tramite del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri - Ufficio Comando - Sezione Personale, il messaggio n. 503 dell'Ambasciata d'Italia in Caracas datato 25.06.2020, dal quale si evince che la S.V.: a) sovente suole rivolgersi con toni particolarmente irriguardosi (usando, cit. "…toni aggressivi e concitati ...") nei confronti sia dei funzionari dell'Ambasciata che dei rappresentanti delle Istituzioni italiane in loco, atteggiamenti certamente non consoni con la delicata funzione che Ella ricopre; b) è stata più volte al centro di episodi, discussioni e diverbi con il pubblico che chiede accesso all'Ambasciata nonché con tutto il personale lì in servizio, inclusi contrattisti locali; c) ha dimostrato minore inclinazione ad attenersi alle norme che regolano il suo servizio così come alle istruzioni ed indicazioni, inerenti il regolare funzionamento della Rappresentanza, forniteLe - di volta in volta - dai funzionari preposti alla sede ". La nota in commento proseguiva con: l’esposizione delle norme di rilevanza disciplinare contenute nel d.P.R. n. 90 del 2010 (artt. 713, 732 e 717) delle quali si ipotizzava la violazione da parte del dipendente; l’indicazione della facoltà dell’incolpato di produrre scritti difensivi entro 30 giorni; l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del termine (90 giorni) entro il quale il procedimento stesso si sarebbe dovuto concludere;
c) in data 9 luglio 2020 il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con nota prot. n. 331275/T10-3, comunicava al -OMISSIS- la necessità di un suo reimpiego e la necessità del rientro presso altra sede di servizio;
d) il 17 luglio 2020 il -OMISSIS- avanzava richiesta di prendere visione e estrarre copia di tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare e di sospendere il procedimento per il tempo necessario a presentare memorie nonché adeguate e congrue osservazioni difensive;
e) con nota prot. n. 331275/T10-7 del 17 settembre 2020 il Comando generale dell’Arma dei carabinieri determinava il trasferimento d’autorità dell’appuntato scelto -OMISSIS- dall’Ambasciata d’Italia in Caracas al Comando Tenenza di Muggia, quale addetto senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione;
f) con il provvedimento di cui alla nota prot. n. 240/2-4 del 22 settembre 2020 il Comando carabinieri Ministero affari esteri comunicava la conclusione del procedimento disciplinare di corpo e la conseguente irrogazione di giorni 3 (tre) di consegna ai sensi dell’art. 1361 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
g) il -OMISSIS- in data 21 ottobre 2020 presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni 3 (tre);
h) il Comando carabinieri Ministero affari esteri con la determina di cui alla nota prot. n. 237/10 di prot. 2020 del 7 gennaio 2021 respingeva il ricorso gerarchico, confermando la sanzione disciplinare inflitta;
i) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti sub 1. a) e b), articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 4 a pag.14):
I . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1363 e ss D.Igs 15 MARZO 2020 N. 66, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 co. 3 del DPR n. 1199/1971; MANCATA INDICAZIONE DELL'ORGANO CUI IL RICORSO DEVE ESSERE PRESENTATO NELLA NOTA PROT. 240/2-4.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1355, 1361 e ss. D.LGS. 15 MARZO 2020, n. 66, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA L. n. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10 BIS DELLA L. n. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI FATTI DENUNCIATI, SVIAMENTO.
l) con ordinanza n. 1608/2021 del 15 marzo 2021, il T.a.r. così adito respingeva la domanda cautelare, compensando le spese;
m) con ricorso per motivi aggiunti il -OMISSIS- chiedeva, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento, con ogni atto a essa preordinato, consequenziale o connesso: i) della "Comunicazione di mancato conferimento della "Qualifica Speciale" quarto trimestre 2020", resa dal Comando Legione carabinieri "Lombardia" SM – Ufficio personale, n. 101/95-2020-Av. di prot.; ii) per quanto di necessità, del verbale n. 49/1 CC del giorno 20.12.2021, reso dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Commissione di valutazione e avanzamento; iii) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e con riserva, all'esito, per la condanna delle parti resistenti al risarcimento di ogni danno patito o patiendo da parte ricorrente a causa della illegittimità degli atti gravati e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali altri provvedimenti, allo stato non noti.
m.1.) Nel ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, odierno appellante, articolava il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 4 a pag. 10):
I. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1325 quater co. 3, Lett. B) D.LGS 66/2010, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA L. n. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA'; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO; ILLEGITTIMITA' DERIVATA ”.
n) con ordinanza n. 3074/2022 del 16 maggio 2022, il T.a.r. “ Considerato che le esigenze cautelari del ricorrente possono essere adeguatamente considerate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ”, fissava la pubblica udienza per il merito per il giorno 16 dicembre 2022.
3. Il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese di lite.
4.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Con riguardo al primo motivo - che si riferisce alla illegittimità ex art. 1, co. 3 del d.P.R. n. 1199/1971 del provvedimento, in ragione della mancata indicazione della Autorità gerarchicamente sovraordinata a cui proporre il ricorso amministrativo […] Può dunque dirsi che, sebbene non indicata “expressis verbis”, l’Autorità competente a decidere sul ricorso gerarchico era agevolmente determinabile mediante un minimo sforzo di diligenza e che, in ogni caso, era sufficiente rivolgersi all’organo superiore “per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, l’avvenuto e tempestivo esperimento del ricorso gerarchico da parte dell’odierno ricorrente conferma che la mancanza della specifica indicazione può integrare, al più, una mera irregolarità formale, non idonea a determinare l’annullamento dell’atto ”;
- “ Quanto all’articolato secondo motivo […] il Collegio osserva, in primo luogo, che sia l’originario provvedimento sanzionatorio che la decisione gerarchica che ha confermato la sanzione irrogata (consegna di rigore per gg. 3) sono entrambi motivati mediante il richiamo testuale di due note dell’Ambasciata italiana del Venezuela […] Deve poi osservarsi che le condotte del militare, come rilevate dagli alti funzionari suddetti e delineate nelle due note e, in particolare, nella nota prot. 502 del 24.6.2020 del dott. Foti (Responsabile del Personale dell’Ambasciata), non appaiono descritte (come contestato dal ricorrente) in modo del tutto generico e indeterminato e quindi tale, secondo l’assunto ricorsuale, da non consentire al soggetto incolpato di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. ”;
- “ non sembra plausibile, invero, la tesi meramente negatoria sostenuta dal ricorrente in tutti i suoi atti difensivi (ivi compresi quelli presentati in fase procedimentale) la quale richiederebbe, per poter essere sostenuta, la dimostrazione di un (immotivato) atteggiamento persecutorio “ad personam” da parte di alti funzionari dello Stato ”;
- “ Deve quindi ritenersi che l’Amministrazione, con il provvedimento sanzionatorio impugnato e con la decisione su ricorso gerarchico, abbia fatto ricorso alla motivazione “per relationem” nella descrizione dei fatti addebitati e abbia valutato come idonei elementi a carico del ricorrente quelli descritti nella nota del Responsabile del personale (prot. 502 del 2020) e nel messaggio dell’Ambasciatore (prot. n. 503 del 2020). ”;
- “ Il Collegio non può esaminare le censure svolte dal ricorrente nei motivi aggiunti per dimostrare l’infondatezza della suddetta valutazione (sostanzialmente) negativa subita, atteso che, come indicato dallo stesso ricorrente, la scheda valutativa è stata in precedenza impugnata con autonomo ricorso dinnanzi a questo stesso TAR che è ancora in attesa di definizione (giudizio RG. 6171/2021). ”;
- “ E’ evidente che il mancato scatto di carriera è l’effetto di un atto vincolato che la competente Commissione di valutazione era tenuta ad adottare, dopo avere verificato che nel foglio matricolare del militare era stata annotata la sanzione disciplinare irrogata il 22 settembre 2020, in esito al procedimento disciplinare ”.
5. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 14 settembre 2023 e depositato il 15 settembre 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 4 a pag.15):
- “ ERRONEITA’ DELLA SENTENZA N. -OMISSIS-/2023 – PAG. 10-11, NELLA PARTE IN CUI RITIENE CHE “l’autorità competente a decidere sul ricorso gerarchico era agevolmente determinabile” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, CO. 3, DPR 1199/1971 ”;
- “ ERRONEITA' DELLA SENTENZA N. -OMISSIS-/2023 – PAG. 11, NELLA PARTE IN CUI RITIENE I PROVVEDIMENTI GRAVATI “Entrambi motivati mediante il richiamo testuale di due note dell’Ambasciata italiana del Venezuela” – PAG. 12, NELLA PARTE IN CUI RITIENE CHE “Le due comunicazioni appaiono pienamente concordi e coerenti nel rilevare e contestare alcune condotte del carabiniere, addetto alla sicurezza dell’ambasciata, giudicate da entrambi gli organi della sede diplomatica inappropriate” – PAG. 12 “La lettura delle note in discorso consente di comprendere in termini sufficienti e adeguati quali siano stati i comportamenti e gli atteggiamenti dell’Appuntato Scelto che hanno provocato l’insoddisfazione del vertice dell’Ambasciata”- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1355, 1361 e ss. D.LGS. 15 MARZO 2020, n. 66, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA L. n. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10 BIS DELLA L. n. 241/1990; ERRONEITA’ DELLA SENTENZA N. -OMISSIS-/2023 – PAG. 15, NELLA PARTE IN CUI RITIENE CHE “l’obbligo di motivazione può essere soddisfatto anche attraverso la c.d. motivazione per relationem” ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI FATTI DENUNCIATI; OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA RIFERITA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 732 TUROM. ”;
- “ ERRONEITA' DELLA SENTENZA N. -OMISSIS-/2023 – PAG. 16, NELLA PARTE IN CUI RITIENE I PROVVEDIMENTI GRAVATI “Gli argomenti che precedono conducono anche al rigetto dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la mancata attribuzione della “Qualifica Speciale”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1325 quater co. 3, Lett. B) D.LGS 66/2010, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA L. n. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA'; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA. OMESSA PRONUNCIA. ”
5.1. L’appellante ha rilevato:
- “ Il TAR Lazio ha inteso rigettare il primo, preliminare, motivo di gravame, riferendo che, pur in assenza di indicazione, nell’atto impugnato, dell’autorità gerarchicamente sovraordinata a cui proporre il ricorso, il richiamo all’art. 1366 D.Lgs. 66/2010 sarebbe stato sufficiente a sanare tale mancanza. Tuttavia, tale assunto è contrario al disposto dell'art. 1, co. 3 del DPR n. 1199/1971, il quale, come certamente noto, reca che "La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato". ”;
- “ dalla documentazione prodotta da parte ricorrente in primo grado (e dal silenzio della P.A. sul punto, la quale, nonostante la richiesta di precisazione giunta dal Collegio di prime cure sul punto, nulla ha integrato/specificato/riferito), emerge chiaramente che gli addebiti dell’Amministrazione siano appena accennati, non sorretti da prove documentali e nemmeno riconducibili a circostanze fattuali ”;
- “ se davvero fossero stati chiaramente evincibili i fatti di cui si sarebbe reso protagonista l’appellante, tali da avergli causato l’applicazione di una sanzione, il TAR, al pari della P.A., ha parimenti omesso di identificarli, né ha reso partecipi le parti di quali sarebbero gli atteggiamenti irrispettosi, quali sarebbero gli episodi verificatisi, indicando quando, dove, ed alla presenza di chi. ”;
- “ non v’è prova/indicazione di episodi in cui l’appellante si sarebbe reso protagonista di condotte contrarie al regolamento, mentre vi è prova del contrario ”;
- “ Ci si domanda come possa ricondursi il comportamento della P.A. ad una motivazione per relationem, atteso che gli atti richiamati risultano parimenti sforniti di motivazione ed illegittimi, e sarebbero pedissequamente ripresi nei provvedimenti gravati, definiti dal Giudice di prime cure “generici e mancanti di puntuali circostanze riferibili ad episodi concreti”. ”;
“ Peraltro, il TAR ha omesso di pronunciarsi anche e proprio con riguardo alla violazione dell’art. 732 del TUROM lamentata dal ricorrente ”;
- “ in assenza di una contestazione chiara, precisa e puntuale, circostanziata nei luoghi e nel tempo, l’App. Sc. -OMISSIS- non è in grado di comprendere quale specifica disposizione dell'art. 732 TUROM sia stata violata, né quale sia il comportamento concretamente posto in essere in grado di configurare la riferita violazione ”;
- “ posto che, con i motivi aggiunti, l’App. Sc. -OMISSIS- aveva gravato la comunicazione di mancato conferimento della qualifica speciale, atto presupposto e complementare alle schede di valutazione precedentemente gravate e conseguente ai contenuti delle medesime, certamente il Collegio avrebbe potuto pronunciarsi in merito, anche perché il mancato conferimento della qualifica risultava strettamente dipendente proprio dalla sanzione della consegna, oggetto di gravame nel giudizio RG 1731/2021 TAR Lazio ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado nonché “ la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'appellante, a causa dell'agere comunale illegittimo e dalle scelte urbanistiche approvate, come esposte in narrativa, con costi e compensi di difesa sostenuti e sostenendi, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell’Amministrazione appellata, ivi incluso il rimborso dei due contributi unificati versati. ”.
6. In data 15 settembre 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
7. Il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 27 settembre 2023.
8. Con memoria del 27 settembre 2023 la parte appellata ha chiesto il rigetto del ricorso e ha richiamato il contenuto della nota del Comando generale Arma dei carabinieri del 22 settembre 2023, da intendere come parte integrante della memoria.
9. Il 29 ottobre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato istanza di passaggio della causa in decisione senza preventiva discussione.
10. In data 4 dicembre 2025 il Presidente di questa sezione seconda, con decreto n. 77/2025, ha disposto che, attesa la soppressione dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la trattazione degli affari assegnati alla udienza – pubblica e camerale - del 10 febbraio 2026 è differita al giorno 12 febbraio 2026.
11. L’Avvocatura generale dello Stato il 5 dicembre 2025 ha presentato istanza di passaggio della causa in decisione senza preventiva discussione.
12. Con la memoria illustrativa depositata in data 9 gennaio 2026 parte appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, per la riforma della sentenza gravata con l'annullamento degli atti impugnati in primo grado, con costi e compensi di difesa sostenuti e sostenendi, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell’amministrazione appellata, ivi incluso il rimborso dei due contributi unificati versati.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
Al termine del procedimento disciplinare al quale era stato sottoposto, il Comandante del Reparto sicurezza e vigilanza del Comando carabinieri Ministero affari esteri irrogava al -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1361 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare (di seguito c.o.m.), la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni 3 (tre) con la seguente motivazione; “ Militare addetto all'Ambasciata d'Italia di Caracas (Venezuela), dava adito a reiterati rimarchi da parte del Capo Missione, autorità funzionalmente sovraordinata, per aver spesso assunto comportamenti non consoni al rispetto delle norme e dei canoni che regolano la convivenza civile. Tali atteggiamenti, protratti nel tempo, hanno compromesso non solo la serenità, l'armonia e la fiducia all'interno della Ambasciata, ma anche il buon andamento delle quotidiane attività che regolano la vita all'interno del particolare e delicato contesto diplomatico nel quale egli si trovato ad operare, violando l'art. 732 (Contegno del Militare) del TUROM". Mancanza commessa in Caracas (Venezuela) nel periodo Giugno 2019 - Giugno 202O nel grado di Appuntato Scelto. ”.
Il conseguente ricorso gerarchico promosso dall’odierno appellante in data 21 ottobre 2020 veniva tuttavia respinto dal Comando carabinieri Ministero affari esteri con la determina di cui alla nota prot. n. 237/10 di prot. 2020 del 7 gennaio 2021.
12. Premesso un riferimento all’evidente refuso contenuto nelle conclusioni dell’atto di appello con cui si chiede “ la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'appellante, a causa dell'agere comunale illegittimo e dalle scelte urbanistiche approvate, come esposte in narrativa, con costi e compensi di difesa sostenuti e sostenendi, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell’Amministrazione appellata, ivi incluso il rimborso dei due contributi unificati versati. ”, appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente.
12.1. Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto agevolmente individuabile l’autorità competente a decidere sul ricorso gerarchico, con conseguente violazione dell’art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La doglianza è priva di pregio.
Infatti, premesso che l’asserita non agevole individualità dell’autorità competente a decidere il ricorso gerarchico non ne ha comunque impedito la proposizione, appare necessario evidenziare che il provvedimento che ha irrogato la sanzione disciplinare de qua , tra i rimedi esperibili, indicava espressamente che contro lo stesso avrebbe potuto essere proposto ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 1366 c.o.m. proprio in relazione all’art.1 del d.P.R. n. 1199/1971.
Del resto, come correttamente rilevato dalla parte appellata fin dal rapporto di cui alla nota prot. n. 237/16 del 10 marzo 2021, “ per quanto riguarda le sanzioni disciplinari di corpo, dagli artt. 1363, 1364 e 1366 del D.Lgs. 66/2010, ebbene l'art. 1363 definisce l'organo sovraordinato, di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1199/1971, come l'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. Pertanto, ai fini della proposizione di un ricorso gerarchico nell'ambito militare, l'organo sovraordinato di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1199/1971 è rappresentato dall'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha adottato il provvedimento (Cfr. Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2002 n. 2434/2002). L'autorità immediatamente superiore a quella che ha inflitto la punizione è facilmente individuabile esercitando gli obblighi di normale diligenza ”.
Quindi, alla luce dell’art. 1363, comma 1, c.o.m., poiché nel caso di specie la sanzione disciplinare di corpo in argomento era stata irrogata dal Comandante del Reparto sicurezza e vigilanza del Comando carabinieri Ministero affari esteri, l’organo a questo “ gerarchicamente superiore ” era il Comandante carabinieri Ministero affari esteri, che infatti si è pronunciato sul ricorso gerarchico.
12.2. Con il secondo motivo parte appellante si duole della genericità degli addebiti che hanno condotto all’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 3 (tre), con la conseguente impossibilità di “ di comprendere quale specifica disposizione dell'art. 732 TUROM sia stata violata, né quale sia il comportamento concretamente posto in essere in grado di configurare la riferita violazione ”.
In proposito va innanzitutto premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio:
a) “ in materia disciplinare l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall’organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, n. 3325 del 2023, n. 1724 del 2023, n. 9756 del 2022, n. 4858 del 2022, n. 4012 del 2022, n. 2004 del 2022; sez. IV, n. 2629 del 2021 e n. 2428 del 2021);
b) costituisce oramai jus receptum il principio secondo cui “La valutazione del rilievo e della gravità dell'infrazione, unitamente al quantum e alla tipologia della sanzione, sono espressione di un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria” (Cons. Stato, sez. II, n. 5261 del 2022; n. 2001 del 2022; n. 1864 del 2022; sez. IV, n. 5700 del 2018);
c) l’obbligo motivazionale è attenuato ed è da ritenersi assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare (Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024, n. 457 del 2024, n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2107 del 2020, , n. 5053 del 2017 e n. 1302 del 2017).;
d) il provvedimento disciplinare non sfugge, quindi, ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, ma incontra il limite del divieto, per quest’ultimo, di sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, fermo restando il riscontro che queste ultime non siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o basate su processi logici incoerenti ovvero viziati da palese irrazionalità (Cons. Stato, sez. I, n. 110 del 2024; sez. IV, n. 1013 del 2020).
Ciò premesso, nel caso di specie il rilevato difetto di istruttoria non è predicabile atteso che la documentazione in atti consente di evidenziare il rispetto, da parte dell’amministrazione resistente del protocollo normativamente stabilito, acquisendo le difese del militare e acclarando i fatti. Si è in questo modo garantito al militare il rispetto delle regole procedurali di settore attraverso la contestazione degli addebiti, l’acquisizione degli elementi posti a supporto delle relative giustificazioni e delle eventuali prove testimoniali, l’esame e la valutazione degli elementi contestati e di quelli resi a giustificazione, la decisione e la comunicazione della stessa all’interessato, con la contestuale indicazione dei rimedi eventualmente esperibili, tra cui, come optato dall’odierno appellante, il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 1366 c.o.m. in relazione all’art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971.
Nel rilevare che, fermo restando la linea di dipendenza gerarchica e disciplinare dal Comando carabinieri Ministero affari esteri, i carabinieri che prestano servizio all’estero, presso le rappresentanze diplomatiche, le ambasciate, i consolati hanno un rapporto di dipendenza funzionale dal relativo capo missione per il tramite del funzionario responsabile della sicurezza, nel caso in esame il procedimento disciplinare ha preso le mosse da fatti storici accertati e segnalati nella lettera n. 502 del 24 giugno 2020 redatta dal responsabile del personale dell’ambasciata e nel messaggio prot. n. 503 del 25 giugno 2020 a firma dell’ambasciatore d’Italia in Venezuela. Su tali basi, l’amministrazione, nell'ambito dell'inchiesta formale, ha quindi ripercorso in modo analitico e puntuale i diversi profili fattuali e le risultanze istruttorie, obiettivamente e contestualmente considerate, e il complesso di tali elementi ha contribuito in modo preciso e concordante a delineare un quadro di riferimento comportamentale che, a conclusione di un articolato procedimento condotto nel pieno rispetto della normativa di settore, è stato ritenuto contrario alle norme di comportamento e lesivo del prestigio dell’istituzione.
Ne discende quindi la non configurabilità di un travisamento dei fatti contestati all’odierno appellante che peraltro, assegnato dal 5 dicembre 2017, presso il Consolato generale d'Italia a Caracas, a causa del venire meno del rapporto di fiducia con il console generale era stato trasferito dal 12 novembre 2018, presso l'Ambasciata d'Italia, sempre nella capitale venezuelana.
Del pari, non meritevole di favorevole considerazione risulta la censura diretta a evidenziare l’impossibilità “ di comprendere quale specifica disposizione dell'art. 732 TUROM sia stata violata” .
Al riguardo si deve infatti segnalare che la parte resistente, evidenziando al -OMISSIS- di “ aver spesso assunto comportamenti non consoni al rispetto delle norme e dei canoni che regolano la convivenza civile. Tali atteggiamenti, protratti nel tempo, hanno compromesso non solo la: serenità, l'armonia e la fiducia all'interno della Ambasciata, ma anche il buon andamento delle quotidiane attività che regolano la vita all'interno del particolare e delicato contesto diplomatico nel quale egli si trovato ad operare ”, ha formalizzato la censura di una condotta che è palesemente contraria ai doveri attinenti al grado e al contegno che ogni carabiniere deve tenere nella vita privata e professionale, con conseguente violazione del citato art. 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - il cui quinto comma lett. c) dispone che il militare ha l’obbligo di “ salvaguardare nell’ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell’interesse del servizio ” - che trova nell’art. 424 ( “Comportamento in servizio” ) del regolamento generale per l’Arma dei carabinieri secondo cui “ La serenità e la buona armonia devono regnare nei reparti anche nell’interesse del servizio. i militari debbono: - mantenere tra di loro un perfetto e costante buon accordo; - usare modi cortesi con qualsiasi cittadino ” il diretto corollario.
Infatti, alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 717 e 732 d.P.R. n. 90 del 2010 recano doveri generali del personale militare - significativamente accresciuti, ai sensi del citato regolamento dell’Arma, in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale” a tutela di superiori interessi pubblici - che devono informarne in ogni momento la condotta: lungi dall’essere inconferenti, costituiscono dunque parametri generali da cui discende un vincolo di condotta, certo violato, come nel caso di specie, dal cattivo rapporto con i responsabili degli uffici di un’altra amministrazione dello Stato presso le quali il carabiniere era stato chiamato a prestare servizio.
Ne discende che non può quindi dubitarsi della correttezza della sanzione disciplinare di corpo inflitta all’odierno appellante, in quanto il comportamento a lui ascritto, all’evidenza, lede all’esterno l’immagine e il prestigio dell’Arma dei carabinieri.
Né migliore apprezzamento può poi essere riservato alla censura del difetto di motivazione con il ricorso a una motivazione per relationem , in quanto - per tabulas - nella vicenda in esame non ricorre alcun vizio motivazionale atteso che l’adeguatezza della motivazione, nello specifico, risulta dall’esistenza di una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate e la sanzione disciplinare adottata. In ogni caso, ai fini della sufficienza della motivazione i fatti addebitati rilevano nella loro consistenza storica e per il giudizio di disvalore che ne è stato tratto. Inoltre, rileva il Collegio, la circostanza che siano emersi a seguito di specifiche segnalazioni da parte di personale di vertice di un’ambasciata italiana acquista essa stessa un significativo rilievo ex se .
A parte ogni considerazione sulla piena legittimità della motivazione finanche quando richiama per relationem altri atti, va del resto rilevato che è sufficiente che dal provvedimento emergano i fatti da cui è scaturita la scelta di avviare il procedimento disciplinare e l’apprezzamento negativo degli stessi, tale da indurre l’amministrazione a considerarli incompatibili con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento ovvero con le finalità istituzionali dell’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. I, n.140 del 2025, n. 849 del 2024; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 2415 del 2009; n. 3887 del 2007, n. 339 del 2006, n. 5622 del 2005), circostanza questa chiaramente rinvenibile nel caso di specie.
12.3. Con il terzo motivo, infine, parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa al mancato conferimento della qualifica speciale. La doglianza non può essere accolta.
In particolare, con il verbale n. 49/1 CC del 20 dicembre 2021 la Commissione di valutazione e avanzamento (di seguito Commissione) del Comando generale dell’Arma dei carabinieri nell’ambito del quarto trimestre 2020 (periodo valutativo dal 18 novembre 2016 al 17 novembre 20020) non ha conferito all’odierno appellante la “qualifica speciale” atteso “ il mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 1325-quater, co.1, lett. C), D), del COM ”.
Il fatto che nel periodo preso in considerazione l’esame del foglio matricolare e della documentazione caratteristica del carabiniere hanno evidenziato la presenza di un giudizio “ nella media ” e di una sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di consegna ha determinato l’oggettiva mancanza sia del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 1325- quater c.o.m., e cioè “ la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente ”, sia di quello di cui alla successiva lettera d), e cioè non aver riportato “ alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero” ”. Su tali basi, il provvedimento della Commissione, lungi dal denunciare gli asseriti profili dell’illogicità, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione e di istruttoria ha costituito, in assenza di due requisiti stabiliti per legge, un atto vincolato e dovuto.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7495/2023), lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che quantifica in euro 4.800/00 (quattromilaottocento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei terzi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI IN, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
DR HE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR HE | BI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.