Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1709
CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'organo cui il ricorso deve essere presentato

    La Corte ha ritenuto che l'autorità competente fosse agevolmente determinabile con un minimo sforzo di diligenza e che l'indicazione di poter proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 1366 c.o.m. fosse sufficiente. Inoltre, l'avvenuto esperimento del ricorso conferma che la mancanza di indicazione è una mera irregolarità formale.

  • Rigettato
    Genericità degli addebiti e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione per relationem fosse adeguata, basata su segnalazioni dettagliate dell'Ambasciata. Le condotte sono state ritenute palesemente contrarie ai doveri del militare e lesive del prestigio dell'Arma, violando l'art. 732 del TUROM e l'art. 424 del regolamento generale dei Carabinieri. Il comportamento è stato ritenuto incompatibile con gli obblighi assunti dal militare.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 732 TUROM

    La Corte ha ritenuto che la censura fosse infondata, spiegando come la condotta contestata fosse contraria ai doveri del militare e violasse l'art. 732 del TUROM e l'art. 424 del regolamento generale dei Carabinieri.

  • Rigettato
    Mancato conferimento della qualifica speciale

    La Corte ha ritenuto che il mancato conferimento della qualifica speciale fosse un atto vincolato e dovuto, poiché l'appellante non possedeva i requisiti previsti dall'art. 1325-quater, co.1, lett. C) e D) del COM, avendo riportato un giudizio "nella media" e una sanzione disciplinare di consegna di giorni 3.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1709
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1709
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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