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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente rel.
Dott. HE NO Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 67/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. ; , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
ad Avellino il 10.1.92 – C.F. ; , nata ad [...] il [...] - C.F._2 Parte_3
C.F. - rappresentati dall'avvocato Antonello Racioppi C.F._3
RICORRENTI
E
, nato a [...], il [...] – C.F. CP_1 CodiceFiscale_4
DO
[...]
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino Conclusioni: come da verbale d'udienza del'11.4.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.1.2025, le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlie dell'interdicendo, hanno esposto che è affetto, oramai da anni, da , patologia neurodegenerativa a CP_1 Persona_1
trasmissione ereditaria autosomica dominante ed a decorso cronico progressivo, con quadro clinico caratterizzato da disturbi del movimento (ipercinesie coreiche, tremori, deficit di equilibrio); disturbi psichiatrici (depressione,
psicosi schizofreniformi, disturbi del comportamento, modificazioni del carattere e della personalità) e da deficit cognitivo di notevole gravità, variabile fino alla demenza;
che, pertanto, il si trova in uno stato di infermità CP_1
mentale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, che non gli consentono di svolgere alcuna attività della vita quotidiana, necessitando di costante e continua assistenza medica e familiare;
che è stato dichiarato invalido civile al 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, senza necessità di revisione, come da Verbali della Commissione medica dell'INPS di Avellino del 27.11.15; che la patologia sofferta e le condizioni cliniche di estrema fragilità del predetto lo rendono intrasportabile, anche con ambulanza e non idoneo a qualsiasi spostamento dal proprio domicilio;
che risulta necessario assicurare all'interdicendo adeguata protezione ed agevole supporto, anche al fine di provvedere ai propri interessi patrimoniali ed economici, presso enti, istituti bancari, postali ed uffici.
Per tutti questi motivi hanno chiesto la declaratoria di interdizione individuando quale tutore la moglie, Pt_1
e quale protutore la figlia, .
[...] Parte_2
All'udienza dell'11.4.2025 venivano ascoltate le ricorrenti, che presenziavano all'udienza unitamente ad atri parenti dell'interdicendo, e dell'interdicendo. Questi ultimi hanno, tra CP_2 Persona_2
l'altro, rappresentato che il marito, ossia il cognato dell'interdicendo, era assente per essere Persona_3
all'Ospedale Monaldi di Napoli per il ricovero di , sorella dell'interdicendo che soffre Persona_4 dello stesso disturbo e per la quale pende ricorso per interdizione davanti alla dottoressa HE NO
fissato in data 29 maggio 2025.
All'udienza del 29.4.2025 -svolta in modalità telematica- è stato visitato l'interdicendo.
Ritenuta la superfluità della nomina di CTU, acquisita documentazione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti,
la causa è stata riservata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda d'interdizione va accolta.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato il deficit psico-fisico da cui è affetto
[...]
, affetto da Corea di Huntington. CP_1
Il dott. ha certificato che l'interdicendo soffre di tale disturbo, che comporta allucinazioni, Persona_5
incapacità di provveder a sé stesso in maniera autonoma, intrasportabilità.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla dott.ssa . Persona_6
La commissione medica Inps, nel diagnosticare la sindrome predetta, ha specificato che l'interdicendo presenta una rigidità del tronco, una stazione eretta in disequilibrio distimico, agitazione psicomotoria.
All'udienza del 29.4.2025, il Giudice ha esaminato il quale -sulla sedia a rotelle- è apparso CP_1
assolutamente incapace di relazionarsi in qualsivoglia maniera con l'ambiente e il contesto circostante.
La scrivente lo ha ripetutamente chiamato e cercato di interagire con lui, il quale ad un certo punto si è limitato ad emettere un suono disarticolato.
Gli ha chiesto di sbattere gli occhi nel caso in cui comprendesse le parole;
gli chiede se sapesse che giorno fosse,
senza ottenere alcun risultato.
E' rimasto assolutamente dissociato dal contesto in cui si trova.
Ciò detto, ai fini della disamina della domanda di interdizione, è necessario coordinare la stessa con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004, n.
6. L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di “tutelare, con la
minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia,
nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più o meno ampio è rimesso alla prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co. 2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti, ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore. Nel caso in esame, occorre evidenziare che “è allettato, non è capace di interagire e non ha alcuna CP_1
possibilità di recupero poiché si tratta di una malattia neurodegenerativa. Ha 66 anni”. Percepisce solo una pensione sociale.
La gestione del danaro di cui potrebbe essere titolare e di qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana, anche scarsamente significativo, rende assolutamente necessaria la mediazione continua, totale e persistente di una persona che si occupi di lei –da un punto di vista fisico e relazionale-, così da rendere opportuna la nomina di un tutore che la assista ed interagisca per lei nel mondo giuridico.
In definitiva, per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la nomina di un tutore costituisca la misura più
idonea ed appropriata a tutelare le esigenze, personali e patrimoniali di CP_1
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di interdizione.
La presente sentenza va, inoltre, trasmessa all'ufficiale di stato civile per i successivi adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicendo, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti così provvede:
a) pronunzia l'interdizione di nato a [...], il [...] – C.F. –; CP_1 C.F._5
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare, a cura della
Cancelleria;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 2.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Maria Iandiorio
dott. Raffaele Califano