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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6475/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a RA Parte_1 C.F._1 NE (TV), il 9/09/1975
e
(c.f. ), nato/a a BORSA AM Parte_2 C.F._2 (Romania), il 15/12/1978
entrambi con l'avv. LORENZA SECOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/11/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
2 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Sulle spese di lite.
Spese integralmente compensate per questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a RA NE (TV), il Parte_1 09/09/1975 e
, nato/a a BORSA AM (Romania), il Parte_2 15/12/1978, uniti in matrimonio il 7/07/2018, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RA NE (TV) dell'anno 2018 n. 29, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione familiare sita in CO EN (TV), via Castellana n.126, con il relativo arredo, viene assegnata al Signor perché continui Parte_1 ad abitarvi, a settimane alternate, con i figli minori e;
Per_1 Per_2
3. I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 vivranno, a settimane alternate, presso l'abitazione della madre, a Campodarsego (PD), via Pioga n. 220, e presso quella del padre, con l'impegno di entrambi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse loro riguardanti;
in particolare, quanto alle frequentazioni dell'altro genitore ed ai trasferimenti, e salvo ulteriori precisazioni relative agli orari, le parti concordano che:
- la settimana di competenza del singolo genitore sarà comprensiva del week- end;
- le festività dei compleanni verranno trascorse con entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà godere di un periodo estivo di vacanza esclusiva di cinque settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 di maggio, con scelta prioritaria al singolo genitore ad anni alterni;
- le vacanze di Pasqua e la settimana di Carnevale (settimana bianca), saranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore, per l'intero periodo ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di scuola fino al rientro a scuola;
- quanto alle vacanze di Natale, metà del periodo (dal 23/12 al 30/12 alle 18) ad anni alterni con un genitore, e l'altra metà (dal 30/12 alle 18 al 7/01 alle 18) con l'altro genitore;
- per la gestione quotidiana e del tempo libero si rinvia al piano genitoriale (doc.
12);
3 4. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nelle settimane di permanenza presso il singolo genitore;
il padre provvederà inoltre al pagamento integrale delle loro spese straordinarie indicate nel protocollo adottato dal
Tribunale di Treviso, sino al 30.12.2024; successivamente saranno suddivise nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. L'assegno unico, o eventuali sussidi statali previsti per entrambi i figli verrà percepito al 100% dalla signora
; Parte_2
5. I Signori e provvederanno ciascuno al proprio Parte_2 Parte_1 mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;
6. Quanto ai rapporti economico – patrimoniali, i coniugi danno atto di aver già definito ogni aspetto con separati accordi, si danno quindi reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere se non il rispetto di detti accordi, di non avere alcuna pretesa reciproca a nessun titolo;
7. I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e , con impegno, in caso di Per_1 Per_2 necessità, a recarsi presso i competenti uffici a semplice richiesta dell'altro genitore;
8. Spese legali compensate”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6475/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a RA Parte_1 C.F._1 NE (TV), il 9/09/1975
e
(c.f. ), nato/a a BORSA AM Parte_2 C.F._2 (Romania), il 15/12/1978
entrambi con l'avv. LORENZA SECOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/11/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
2 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Sulle spese di lite.
Spese integralmente compensate per questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a RA NE (TV), il Parte_1 09/09/1975 e
, nato/a a BORSA AM (Romania), il Parte_2 15/12/1978, uniti in matrimonio il 7/07/2018, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RA NE (TV) dell'anno 2018 n. 29, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione familiare sita in CO EN (TV), via Castellana n.126, con il relativo arredo, viene assegnata al Signor perché continui Parte_1 ad abitarvi, a settimane alternate, con i figli minori e;
Per_1 Per_2
3. I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 vivranno, a settimane alternate, presso l'abitazione della madre, a Campodarsego (PD), via Pioga n. 220, e presso quella del padre, con l'impegno di entrambi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse loro riguardanti;
in particolare, quanto alle frequentazioni dell'altro genitore ed ai trasferimenti, e salvo ulteriori precisazioni relative agli orari, le parti concordano che:
- la settimana di competenza del singolo genitore sarà comprensiva del week- end;
- le festività dei compleanni verranno trascorse con entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà godere di un periodo estivo di vacanza esclusiva di cinque settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 di maggio, con scelta prioritaria al singolo genitore ad anni alterni;
- le vacanze di Pasqua e la settimana di Carnevale (settimana bianca), saranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore, per l'intero periodo ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di scuola fino al rientro a scuola;
- quanto alle vacanze di Natale, metà del periodo (dal 23/12 al 30/12 alle 18) ad anni alterni con un genitore, e l'altra metà (dal 30/12 alle 18 al 7/01 alle 18) con l'altro genitore;
- per la gestione quotidiana e del tempo libero si rinvia al piano genitoriale (doc.
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3 4. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nelle settimane di permanenza presso il singolo genitore;
il padre provvederà inoltre al pagamento integrale delle loro spese straordinarie indicate nel protocollo adottato dal
Tribunale di Treviso, sino al 30.12.2024; successivamente saranno suddivise nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. L'assegno unico, o eventuali sussidi statali previsti per entrambi i figli verrà percepito al 100% dalla signora
; Parte_2
5. I Signori e provvederanno ciascuno al proprio Parte_2 Parte_1 mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;
6. Quanto ai rapporti economico – patrimoniali, i coniugi danno atto di aver già definito ogni aspetto con separati accordi, si danno quindi reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere se non il rispetto di detti accordi, di non avere alcuna pretesa reciproca a nessun titolo;
7. I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e , con impegno, in caso di Per_1 Per_2 necessità, a recarsi presso i competenti uffici a semplice richiesta dell'altro genitore;
8. Spese legali compensate”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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