Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 2
È ammissibile l'istanza di esdebitazione del debitore, il cui fallimento sia già chiuso alla data del 16 luglio 2006, momento di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nonostante l'art. 19 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 estenda la disciplina dell'esdebitazione alle sole procedure fallimentari pendenti alla data del 16 luglio 2006 citata, in quanto la chiusura del fallimento non si verifica sino a che non sia divenuto definitivo il decreto di chiusura stesso; ne consegue che tale effetto si produce soltanto con l'inutile decorso del termine di quindici giorni previsti per il relativo reclamo, ai sensi dell'art. 119 legge fall.
In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma dell'art. 142 legge fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.
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- 1. Esdebitazione Del Fallito: La GuidaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 giugno 2025
Hai affrontato un fallimento e ti stai chiedendo se i debiti che non sei riuscito a pagare ti seguiranno per sempre? Hai paura che, nonostante la chiusura della procedura, creditori e banche possano ancora pretendere qualcosa da te? La esdebitazione del fallito è lo strumento che ti consente, una volta conclusa la procedura di fallimento, di ottenere la liberazione definitiva da tutti i debiti rimasti non soddisfatti, così da poter ripartire davvero da zero, senza più il peso del passato. Ma cosa significa esattamente esdebitazione? Vuol dire che, se hai rispettato tutti i doveri previsti durante la procedura fallimentare, puoi chiedere al Tribunale di essere dichiarato esdebitato, cioè …
Leggi di più… - 2. Esdebitazione, soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali e prudente apprezzamento del giudiceDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 21 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2012, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OM (c.f. [...]), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. FLOCCO Marina ed elett.te dom.to presso lo studio della medesima in Roma, Via Gregorio VII n. 466;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente Dott. Mastropasqua Antonio, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti MARITATO Lelio, Antonino Sgroi e Luigi Caliulo e con essi elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto;
- controricorrente -
S.G.C. SOCIETÀ GESTIONE CREDITI S.R.L.; G.E.C. GESTIONE ESAZIONE CONVENZIONATE S.P.A.; FALLIMENTO GIUSY MODA DI TT OM & C. S.N.C.; BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI S.C.A.R.L.; BERTONE LORENZO;
U.B.I. FACTOR S.P.A.; C.C.I.A.A. DI CUNEO;
RO AZ;
GO IZ;
NC IC S.P.A.;
INAIL S.P.A.; MANIFATTURE LANE GAETANO MA S.P.A.; PUBLIKOMPASS S.P.A.; PREMAX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
ROAGNA VIVAI AZIENDA AGRICOLA;
BNL S.P.A.; FALLIMENTO FORMENTO & e. S.N.C.; AVV. SCAGLIOLA GIUSEPPE;
BVM ITALIA S.P.A.;
- intimati -
e sul ricorso proposto da:
S.G.C. SOCIETÀ GESTIONE CREDITI S.R.L. (p.i. 08880050151), mandataria della S.P.V. Venezia s.r.l., in persona del suo procuratore Dott. Di Pietro Giangaspare Luca, in forza di procura a rogito 18 dicembre 2009 rep. 44171/14845 del notaio Antonio Reschigna di Milano, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Angela Pasinetti;
(c.f. [...]) e Gianluigi Loy (c.f. [...]) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TT OM;
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
G.E.C. GESTIONE ESAZIONE CONVENZIONATE S.P.A.;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Torino n. 184/09 cron. pronunciato nel proc. n. 698/09 V.G. e depositato l'11 novembre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 febbraio 2012 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'avv. Marina FLOCCO;
udito per il controricorrente INPS l'avv. Carla D'Aloisio, per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto dal sig. DO RI - dichiarato fallito, quale socio illimitatamente responsabile della GI Moda & C. s.n.c., dal Tribunale di Alba, che con decreto 3 luglio 2006 aveva poi disposto la chiusura del fallimento - avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva respinto la sua richiesta di esdebitazione ai sensi della L. Fall., art. 142 (come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). Ha infatti rilevato il difetto del requisito della almeno parziale soddisfazione di tutti i creditori, previsto dall'art. 142, comma 2 cit., essendo rimasti totalmente insoddisfatti i creditori chirografari.
Il sig. RI ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. Hanno resistito, con separati controricorsi, i soli intimati INPS e S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l., quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale per un solo motivo. Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno anche presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che il parere del comitato dei creditori era favorevole all'accoglimento dell'istanza di esdebitazione e che il parere sfavorevole del curatore, essendo illegittimo, doveva considerarsi favorevole.
1.1. - Il motivo è inammissibile perché - a tacer d'altro - non corrisponde alla ratio della decisione impugnata, basata in via esclusiva sull'impedimento giuridico alla esdebitazione costituito dalla mancata soddisfazione, sia pure parziale, di tutti i creditori:
impedimento la cui sussistenza assorbiva qualsiasi considerazione relativa ai pareri menzionati dal ricorrente.
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di varie norme di diritto e in particolare della L. Fall., art. 142, si contesta che il secondo comma di quest'ultimo sia da interpretare nel senso che presupposto dell'esdebitazione sia la soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori, ben potendosi, invece, riconoscere il beneficio anche ove il fallimento si sia chiuso con la totale insoddisfazione dei creditori chirografari.
2.1. - Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito con la sentenza n. 24214 del 2011, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, che la condizione del soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal comma 2 del richiamato art. 142, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.
3. - Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che nella specie sussistevano tutti gli altri requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato dal ricorrente. 3.1. - Il motivo è inammissibile essendo la verifica della sussistenza dei restanti requisiti dell'esdebitazione assorbita dalla riscontrata mancanza - secondo i giudici del reclamo - del requisito di cui si è detto sopra. La predetta verifica resta ovviamente aperta nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
4. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta che la Corte d'appello non abbia dichiarato inammissibile l'istanza del sig. RI nonostante il fallimento del medesimo fosse già chiuso alla data del 16 luglio 2006 (risalendo il decreto di chiusura, come si è visto, al 3 luglio dello stesso anno), di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mentre il D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169, art. 19, estende l'applicabilità delle disposizioni sulla esdebitazione alle sole procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del primo decreto e non anche a quelle già chiuse alla medesima data.
4.1. - Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto presuppone il ricorrente, la chiusura del fallimento non si verifica sino a che non sia divenuto definitivo il decreto di chiusura;
dunque nella specie essa si è verificata, come ha correttamente affermato la Corte d'appello, soltanto con l'inutile decorso del termine di quindici giorni previsto per il reclamo avverso il decreto di chiusura dalla L. Fall., art. 119. Il comma 4 di tale articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, cit., prevede espressamente che "il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato". Detta norma si applica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo D.Lgs., alle sole procedure fallimentari aperte successivamente alla sua entrata in vigore, verificatasi il 1 gennaio 2008; ma la medesima regola deve ritenersi comunque applicabile anche per le procedure aperte - come quella riguardate il sig. RI - in epoca precedente, perché al decreto di chiusura va riconosciuto carattere decisorio (Cass. 6580/1999, 3367/1980, 1569/1979, 3679/1968, 2544/1962) e dunque vale la regola generale che gli effetti costitutivi della decisione si producono soltanto con il giudicato. Del resto l'eventualità di una esdebitazione anticipata rispetto alla definitività della chiusura del fallimento creerebbe problemi di difficile soluzione, in difetto di apposita disciplina, nel caso di accoglimento dell'impugnazione del decreto di chiusura e di conseguente prosecuzione della procedura concorsuale. 5. - In conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato sopra al par. 2.1.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso e rigetta il ricorso incidentale;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012