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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1005/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
GERARDI, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI, come da
[...] P.IVA_2
procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 17.4.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
Pag. 1 a 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato, ha proposto Parte_1
opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2021
(R.G. 736/2021) a lei notificato in data 25.08.2021 per il pagamento della somma di €
32.032,57, oltre interessi e spese, solidalmente con , in virtù di Parte_2
garanzia fideiussoria rilasciata per il contratto di finanziamento per prestito personale n.9549193 stipulato tra la società finanziaria COMPASS Banca S.p.a. e il Sig. Parte_2
in data 08-11/04/2011.
[...]
A sostegno della opposizione essa opponente deduceva:
1. di non aver mai sottoscritto alcuna garanzia, con contestuale disconoscimento della eventuale sottoscrizione;
2. la prescrizione degli interessi ex art.2948 n.4 c.c.;
3. l'inefficacia del contratto attesa la contestuale stipula di due polizze assicurative con facoltà di recesso esercitabile solamente nei 30 gg. successivi e non durante tutta la durata del contratto;
4. la non riconducibilità al contratto di prestito oggetto di causa della documentazione depositata in sede monitoria come “lista movimenti”;
5. l'irregolarità dell'operazione di finanziamento per l'evidente sperequazione tra la rata da versare e il reddito del beneficiario e, dunque, dell'effettiva capacità
finanziaria;
6. la simulazione di un prestito personale allorquando lo stesso era, invece un prestito aziendale in favore del debitore principale;
7. la nullità del contratto fideiussorio in quanto riproducente le clausole dichiarate in contrasto con la legge 287/1990 dalla Banca d'Italia.
Pag. 2 a 8 Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: 1) In
considerazione di tutto quanto innanzi rappresentato e documentalmente provato,
sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) In ragione delle circostanze
esposte ed articolate fondate su prova scritta allegata al presente atto di citazione in
opposizione, dichiarare la NULLITÀ, IMPROCEDIBILITÀ e/o l'INEFFICACIA del decreto
ingiuntivo n°305/2021 reso nella procedura iscritta al RG C.so n. 736/2021 del Tribunale di
Vasto, per inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria in oggetto;
3) Sempre in
ragione delle circostanze esposte ed articolate fondate su prova scritta allegata al presente
atto di citazione in opposizione, dichiarare la NULLITÀ, IMPROCEDIBILITÀ e/o
l'INEFFICACIA in capo all'opponente del decreto ingiuntivo n°305/2021 reso Parte_1
nella procedura iscritta al RG C.so n. 736/2021 del Tribunale di Vasto per l'assoluta
mancanza dei presupposti e requisiti minimi necessari, stante la nullità del contratto di
garanzia fidejussoria datato 08-11/04/2011 e la susseguente nullità dell'intero contratto
di fideiussione ai sensi dell'art. 1419, 1° comma, c.c.. 4) Dichiarare l'inefficacia e/o la nullità
del decreto ingiuntivo opposto poiché lo stesso è stato erroneamente emesso per l'intera
somma di €.61.596,07 nei confronti del solo ed (dunque inoltre, Parte_2
duplicandone l'obbligazione dedotta) per - ulteriori - €.32.072,57 nei confronti della sola
odierna opponente , ponendo entrambe le dette distinte somme in solido tra Parte_1
essi debitori nelle loro rispettive qualità di beneficiario e il primo e di garante la seconda;
5) Dichiarare comunque la improcedibilità e/o inefficacia e/o la nullità del decreto
ingiuntivo n° 305/2021 reso nella procedura iscritta al RG C.so n. 736/2021 del Tribunale
di Vasto, per inosservanza delle disposizioni inderogabili per mancanza delle condizioni di
cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e per l'effetto revocarsi il Decreto Ingiuntivo n°305/2021 del
Tribunale di Vasto depositato in data 10/08/2021 susseguentemente notificato in data
Pag. 3 a 8 25/08/2021; 6) Condannarsi parte convenuta opposta al pagamento di spese, diritti ed
onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
, contestando ogni avversa deduzione, eccezione e domanda e rassegnando CP_3
le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività al
decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova
scritta e/o di pronta soluzione;
2. Successivamente concedere termine per la mediazione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo
opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
dell'opponente della somma di € 32.072,57 (ovvero quella diversa somma maggiore o
minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre
ai successivi interessi di mora come richiesti in DI fino all'effettivo soddisfo, con condanna
al pagamento;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda
dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a
favore di della somma di € 32.072,57 (ovvero quella diversa somma Controparte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al
deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino
all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV
dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di
spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre ad accessori di
legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario 15% ”.
All'esito della prima udienza il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine alla parte opposta per presentate la
Pag. 4 a 8 domanda di mediazione.
Decorsi i termini concessi ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva disposta la CTU grafologica sulle sottoscrizioni disconosciute e, all'esito della stessa, le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione cartolare e,
decorsi i termini concessi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Preliminarmente, e in maniera assorbente, si osserva che il contratto posto alla base della domanda monitoria, peraltro prodotto in forma incompleta in numero 4 pagine di 9
(doc.8 monit.), risulta sottoscritto da quale obbligato principale e, Parte_2
quale coobbligato in maniera illeggibile, da . La stessa ha tempestivamente Parte_1
dichiarato di disconoscere la sottoscrizione apposta allo stralcio del contratto e al pro-
posito, a seguito di tempestiva istanza di verificazione, il CTU nominato ha reso la rela-
zione tecnica depositata agli atti del giudizio.
Deve evidenziarsi che la dott.ssa officiata della verifica, con la richia- Persona_1
mata relazione depositata il 5.6.2024 ha così premesso “in verifica sono n. 2 sottoscrizioni,
a nome (spazio riservato al coobbligato), contenute nel documento Parte_1
“Richiesta di finanziamento per prestito personale” - Finanziamenti COMPASS-Gruppo
Bancario Mediolanum, codice pratica 9549193, richiedente , datato Parte_2
Termoli 08.04.2011. Le suddette firme sono vergate con penna biro avente l'inchiostro di
colore scuro”.
Pag. 5 a 8 Quindi, dopo aver dettagliatamente e diffusamente analizzato le sottoscrizioni in verifica,
il CTU ha affermato che le stesse sono state vergate dalla stessa mano (pag.11).
Successivamente, dopo aver analizzato le comparative e le sottoscrizioni rilasciate in presenza, la dott.ssa ha evidenziato che “…le discordanze emergenti dalle analisi Per_1
di confronto sono quantitativamente abbondanti e qualitativamente specifiche. Emerge
una completa divergenza di elementi nella struttura di base delle firme…” (pag.20).
Le conclusioni del fiduciario sono state nel senso che “Alla luce delle risultanze emergenti
dagli accertamenti espletati … Le due firme in verifica non sono riconducibili, con giudizio
di certezza, alla mano di ” (pag.20). Parte_1
Dunque, la relazione, espletata secondo rigidi criteri scientifici e logici non appare viziata né contraddittoria e/o imprecisa sia nel suo corpo che nelle considerazioni finali e, finan-
che, nei riscontri alle osservazioni formulate dal consulente di parte opposta, laddove sono stati forniti puntuali e precisi riscontri alle medesime osservazioni.
Le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, quindi, non sono riconducibili,
con certezza, alla odierna opponente in qualità di garante coobbligata.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare che l'odierna opponente abbia ratificato la sottoscrizione o volontariamente dato esecuzione al contratto quale garante, come vorrebbe parte opposta, il documento n. 13 allegato al fascicolo monitorio, laddove sembrerebbe (e il condizionale è necessario atteso che la sottoscrizione è assolutamente illeggibile) rinvenirsi la sottoscrizione di . Parte_1
Appare opportuno evidenziare, infatti, che la stessa sottoscrizione è chiaramente sovrapponibile, ictu oculi, a quelle apposte al contratto di finanziamento e accertate come apocrife. Peraltro, la sottoscrizione risulta identica sia nel riquadro individuato come
Pag. 6 a 8 “firma del garante”, identificata come la , sia nel riquadro “firma del debitore”, Pt_1
identificato come il , indi per cui, la stessa non appare chiaramente riferibile Parte_2
alla odierna opponente e risulta assolutamente difforme rispetto alle sottoscrizioni con certezza riferibili alla stessa quali, ad esempio, quella apposta in calce alla procura alle liti ovvero a quelle rilasciate dinanzi al CTU in sede di operazioni peritali.
Tali considerazioni rendono il contratto posto alla base della pretesa monitoria inefficace nei riguardi dell'odierna opponente e fondano l'accoglimento dell'opposizione,
esonerando il Giudicante dall'esame delle ulteriori questioni, in quanto da ritenersi assorbite nella ragione più liquida.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della procedura di mediazione, devono essere poste in capo alla opposta in virtù della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Anche le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 4.7.2024, devono essere poste a carico dell'opposta in virtù della soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disat-
tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca nei confronti del coobbligato in solido il decreto ingiuntivo n. 305/2021 (R.G. Parte_1
736/2021) pronunciato dal Tribunale di Vasto in data 10.08.2021;
CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi profes-
Pag. 7 a 8 sionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta e C.P.A. come per legge e della procedura di mediazione, che liquida in € 1.071,00 per compensi professionali della fase di negoziazione, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE a carico dell'opposta il pagamento delle spese di CTU come liquidate con decreto del 4.7.2024.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 24.7.2025.
IL GIUDICE
Elisa Ciabattoni
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1005/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
GERARDI, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI, come da
[...] P.IVA_2
procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 17.4.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
Pag. 1 a 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato, ha proposto Parte_1
opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2021
(R.G. 736/2021) a lei notificato in data 25.08.2021 per il pagamento della somma di €
32.032,57, oltre interessi e spese, solidalmente con , in virtù di Parte_2
garanzia fideiussoria rilasciata per il contratto di finanziamento per prestito personale n.9549193 stipulato tra la società finanziaria COMPASS Banca S.p.a. e il Sig. Parte_2
in data 08-11/04/2011.
[...]
A sostegno della opposizione essa opponente deduceva:
1. di non aver mai sottoscritto alcuna garanzia, con contestuale disconoscimento della eventuale sottoscrizione;
2. la prescrizione degli interessi ex art.2948 n.4 c.c.;
3. l'inefficacia del contratto attesa la contestuale stipula di due polizze assicurative con facoltà di recesso esercitabile solamente nei 30 gg. successivi e non durante tutta la durata del contratto;
4. la non riconducibilità al contratto di prestito oggetto di causa della documentazione depositata in sede monitoria come “lista movimenti”;
5. l'irregolarità dell'operazione di finanziamento per l'evidente sperequazione tra la rata da versare e il reddito del beneficiario e, dunque, dell'effettiva capacità
finanziaria;
6. la simulazione di un prestito personale allorquando lo stesso era, invece un prestito aziendale in favore del debitore principale;
7. la nullità del contratto fideiussorio in quanto riproducente le clausole dichiarate in contrasto con la legge 287/1990 dalla Banca d'Italia.
Pag. 2 a 8 Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: 1) In
considerazione di tutto quanto innanzi rappresentato e documentalmente provato,
sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) In ragione delle circostanze
esposte ed articolate fondate su prova scritta allegata al presente atto di citazione in
opposizione, dichiarare la NULLITÀ, IMPROCEDIBILITÀ e/o l'INEFFICACIA del decreto
ingiuntivo n°305/2021 reso nella procedura iscritta al RG C.so n. 736/2021 del Tribunale di
Vasto, per inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria in oggetto;
3) Sempre in
ragione delle circostanze esposte ed articolate fondate su prova scritta allegata al presente
atto di citazione in opposizione, dichiarare la NULLITÀ, IMPROCEDIBILITÀ e/o
l'INEFFICACIA in capo all'opponente del decreto ingiuntivo n°305/2021 reso Parte_1
nella procedura iscritta al RG C.so n. 736/2021 del Tribunale di Vasto per l'assoluta
mancanza dei presupposti e requisiti minimi necessari, stante la nullità del contratto di
garanzia fidejussoria datato 08-11/04/2011 e la susseguente nullità dell'intero contratto
di fideiussione ai sensi dell'art. 1419, 1° comma, c.c.. 4) Dichiarare l'inefficacia e/o la nullità
del decreto ingiuntivo opposto poiché lo stesso è stato erroneamente emesso per l'intera
somma di €.61.596,07 nei confronti del solo ed (dunque inoltre, Parte_2
duplicandone l'obbligazione dedotta) per - ulteriori - €.32.072,57 nei confronti della sola
odierna opponente , ponendo entrambe le dette distinte somme in solido tra Parte_1
essi debitori nelle loro rispettive qualità di beneficiario e il primo e di garante la seconda;
5) Dichiarare comunque la improcedibilità e/o inefficacia e/o la nullità del decreto
ingiuntivo n° 305/2021 reso nella procedura iscritta al RG C.so n. 736/2021 del Tribunale
di Vasto, per inosservanza delle disposizioni inderogabili per mancanza delle condizioni di
cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e per l'effetto revocarsi il Decreto Ingiuntivo n°305/2021 del
Tribunale di Vasto depositato in data 10/08/2021 susseguentemente notificato in data
Pag. 3 a 8 25/08/2021; 6) Condannarsi parte convenuta opposta al pagamento di spese, diritti ed
onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
, contestando ogni avversa deduzione, eccezione e domanda e rassegnando CP_3
le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività al
decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova
scritta e/o di pronta soluzione;
2. Successivamente concedere termine per la mediazione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo
opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
dell'opponente della somma di € 32.072,57 (ovvero quella diversa somma maggiore o
minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre
ai successivi interessi di mora come richiesti in DI fino all'effettivo soddisfo, con condanna
al pagamento;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda
dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a
favore di della somma di € 32.072,57 (ovvero quella diversa somma Controparte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al
deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino
all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV
dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di
spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre ad accessori di
legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario 15% ”.
All'esito della prima udienza il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine alla parte opposta per presentate la
Pag. 4 a 8 domanda di mediazione.
Decorsi i termini concessi ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva disposta la CTU grafologica sulle sottoscrizioni disconosciute e, all'esito della stessa, le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione cartolare e,
decorsi i termini concessi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Preliminarmente, e in maniera assorbente, si osserva che il contratto posto alla base della domanda monitoria, peraltro prodotto in forma incompleta in numero 4 pagine di 9
(doc.8 monit.), risulta sottoscritto da quale obbligato principale e, Parte_2
quale coobbligato in maniera illeggibile, da . La stessa ha tempestivamente Parte_1
dichiarato di disconoscere la sottoscrizione apposta allo stralcio del contratto e al pro-
posito, a seguito di tempestiva istanza di verificazione, il CTU nominato ha reso la rela-
zione tecnica depositata agli atti del giudizio.
Deve evidenziarsi che la dott.ssa officiata della verifica, con la richia- Persona_1
mata relazione depositata il 5.6.2024 ha così premesso “in verifica sono n. 2 sottoscrizioni,
a nome (spazio riservato al coobbligato), contenute nel documento Parte_1
“Richiesta di finanziamento per prestito personale” - Finanziamenti COMPASS-Gruppo
Bancario Mediolanum, codice pratica 9549193, richiedente , datato Parte_2
Termoli 08.04.2011. Le suddette firme sono vergate con penna biro avente l'inchiostro di
colore scuro”.
Pag. 5 a 8 Quindi, dopo aver dettagliatamente e diffusamente analizzato le sottoscrizioni in verifica,
il CTU ha affermato che le stesse sono state vergate dalla stessa mano (pag.11).
Successivamente, dopo aver analizzato le comparative e le sottoscrizioni rilasciate in presenza, la dott.ssa ha evidenziato che “…le discordanze emergenti dalle analisi Per_1
di confronto sono quantitativamente abbondanti e qualitativamente specifiche. Emerge
una completa divergenza di elementi nella struttura di base delle firme…” (pag.20).
Le conclusioni del fiduciario sono state nel senso che “Alla luce delle risultanze emergenti
dagli accertamenti espletati … Le due firme in verifica non sono riconducibili, con giudizio
di certezza, alla mano di ” (pag.20). Parte_1
Dunque, la relazione, espletata secondo rigidi criteri scientifici e logici non appare viziata né contraddittoria e/o imprecisa sia nel suo corpo che nelle considerazioni finali e, finan-
che, nei riscontri alle osservazioni formulate dal consulente di parte opposta, laddove sono stati forniti puntuali e precisi riscontri alle medesime osservazioni.
Le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, quindi, non sono riconducibili,
con certezza, alla odierna opponente in qualità di garante coobbligata.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare che l'odierna opponente abbia ratificato la sottoscrizione o volontariamente dato esecuzione al contratto quale garante, come vorrebbe parte opposta, il documento n. 13 allegato al fascicolo monitorio, laddove sembrerebbe (e il condizionale è necessario atteso che la sottoscrizione è assolutamente illeggibile) rinvenirsi la sottoscrizione di . Parte_1
Appare opportuno evidenziare, infatti, che la stessa sottoscrizione è chiaramente sovrapponibile, ictu oculi, a quelle apposte al contratto di finanziamento e accertate come apocrife. Peraltro, la sottoscrizione risulta identica sia nel riquadro individuato come
Pag. 6 a 8 “firma del garante”, identificata come la , sia nel riquadro “firma del debitore”, Pt_1
identificato come il , indi per cui, la stessa non appare chiaramente riferibile Parte_2
alla odierna opponente e risulta assolutamente difforme rispetto alle sottoscrizioni con certezza riferibili alla stessa quali, ad esempio, quella apposta in calce alla procura alle liti ovvero a quelle rilasciate dinanzi al CTU in sede di operazioni peritali.
Tali considerazioni rendono il contratto posto alla base della pretesa monitoria inefficace nei riguardi dell'odierna opponente e fondano l'accoglimento dell'opposizione,
esonerando il Giudicante dall'esame delle ulteriori questioni, in quanto da ritenersi assorbite nella ragione più liquida.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della procedura di mediazione, devono essere poste in capo alla opposta in virtù della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Anche le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 4.7.2024, devono essere poste a carico dell'opposta in virtù della soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disat-
tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca nei confronti del coobbligato in solido il decreto ingiuntivo n. 305/2021 (R.G. Parte_1
736/2021) pronunciato dal Tribunale di Vasto in data 10.08.2021;
CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi profes-
Pag. 7 a 8 sionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta e C.P.A. come per legge e della procedura di mediazione, che liquida in € 1.071,00 per compensi professionali della fase di negoziazione, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE a carico dell'opposta il pagamento delle spese di CTU come liquidate con decreto del 4.7.2024.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 24.7.2025.
IL GIUDICE
Elisa Ciabattoni
Pag. 8 a 8