Decreto decisorio 13 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 13/07/2021, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 00412/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00761/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2015, proposto da
Comune di Saonara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
IU DA, MA TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Agnese Usai, Massimiliano Stiz, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
RO AM non costituito in giudizio;
Per l'accertamento
dell'obbligo dei sig.ri IU DA, MA TO e RO AM di cedere gratuitamente al Comune di Saonara la proprietà delle aree censite ai mappali 367 e 369 del foglio 3 del n.c.t. (ex mappali nn. 205 e 187) ai sensi dell'art. 3 della convenzione urbanistica dagli stessi stipulata in data 23 gennaio 2007;
- la pronuncia di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'atto di cessione gratuita a favore del Comune di Saonara, trasferendo così allo stesso le suddette aree, attualmente di proprietà dei sig.ri IU DA, MA TO e RO AM, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni;
- la condanna dei sig.ri IU DA, MA TO e RO AM al risarcimento del danno arrecato al Comune di Saonara per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica stipulata in data 23 gennaio 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dei sig.IU DA e MA TO;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 giugno 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 13 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO