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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2024, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 giugno 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 38269 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
– convenuto, Controparte_1 opposto, contumace
Oggetto: procedimento di merito ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e la domanda attorea;
b) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 5/4/2023 (nata il Parte_1
10/12/1955) adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento quale invalida civile;
b) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71 e s.m., per fruire della pensione di invalidità civile;
c) in condizione di difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; d) in condizione di handicap grave secondo l'art.3, co.3, della legge n.104/92; e) in condizione di handicap secondo l'art.3, co.1, della legge n.104/92; fatti che l' a seguito di domanda amministrativa proposta il 13/10/2022, CP_1 aveva omesso di accertare. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 8/10/2023 in senso positivo CP_1 per l'handicap semplice dal marzo 2023; e negativo per le altre condizioni. La ricorrente presentava il 2/11/2023 dichiarazione di contestazione dei giudizi negativi, chiedendo nel resto omologa parziale;
e quindi, con ricorso pervenuto il
30/11/2023, introduceva il giudizio di opposizione/merito chiedendo dichiararsi tutti i requisiti ed i diritti, con le conseguenti condanne. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1 2
Con decreto pubblicato il 20/11/2023 il giudice dell'ATPO non omologava. All'udienza del 26/2/2024 il giudicante poneva questione di interesse sull'handicap, posto che questo risultava già riconosciuto giudizialmente nel
2022 e mai revocato. La difesa attorea ne prendeva atto ed insisteva solo sugli altri requisiti.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
///////////// 1. Le domanda/opposizioni attoree non appaiono fondate.
2. Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO è apparsa sostenuta da indagine non esauriente. Se ne è dunque disposto il rinnovo.
3. Anche la “nuova” CTU ha peraltro confermato che il ricorrente non versa né è mai versata in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento, nè in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71 e s.m., per fruire della pensione di invalidità civile;
né (da ormai ultrasessantasettenne) in condizione di difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; né in condizione di handicap grave secondo l'art.3, co.3, della legge n.104/92.
4. Tali conclusioni, sostenute da motivazione ancora una volta esauriente ed apparente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, né contestata in modo specifico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta ed esame clinico accurato, e peraltro neppure specificamente contestate, meritano condivisione.
5. Non ci sono spese da rifondere, essendo l' sempre rimasto contumace. CP_1
6. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1 essendosi la ricorrente validamente autocertificata esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2024
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 giugno 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 38269 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
– convenuto, Controparte_1 opposto, contumace
Oggetto: procedimento di merito ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e la domanda attorea;
b) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 5/4/2023 (nata il Parte_1
10/12/1955) adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento quale invalida civile;
b) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71 e s.m., per fruire della pensione di invalidità civile;
c) in condizione di difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; d) in condizione di handicap grave secondo l'art.3, co.3, della legge n.104/92; e) in condizione di handicap secondo l'art.3, co.1, della legge n.104/92; fatti che l' a seguito di domanda amministrativa proposta il 13/10/2022, CP_1 aveva omesso di accertare. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 8/10/2023 in senso positivo CP_1 per l'handicap semplice dal marzo 2023; e negativo per le altre condizioni. La ricorrente presentava il 2/11/2023 dichiarazione di contestazione dei giudizi negativi, chiedendo nel resto omologa parziale;
e quindi, con ricorso pervenuto il
30/11/2023, introduceva il giudizio di opposizione/merito chiedendo dichiararsi tutti i requisiti ed i diritti, con le conseguenti condanne. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1 2
Con decreto pubblicato il 20/11/2023 il giudice dell'ATPO non omologava. All'udienza del 26/2/2024 il giudicante poneva questione di interesse sull'handicap, posto che questo risultava già riconosciuto giudizialmente nel
2022 e mai revocato. La difesa attorea ne prendeva atto ed insisteva solo sugli altri requisiti.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
///////////// 1. Le domanda/opposizioni attoree non appaiono fondate.
2. Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO è apparsa sostenuta da indagine non esauriente. Se ne è dunque disposto il rinnovo.
3. Anche la “nuova” CTU ha peraltro confermato che il ricorrente non versa né è mai versata in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento, nè in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71 e s.m., per fruire della pensione di invalidità civile;
né (da ormai ultrasessantasettenne) in condizione di difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; né in condizione di handicap grave secondo l'art.3, co.3, della legge n.104/92.
4. Tali conclusioni, sostenute da motivazione ancora una volta esauriente ed apparente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, né contestata in modo specifico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta ed esame clinico accurato, e peraltro neppure specificamente contestate, meritano condivisione.
5. Non ci sono spese da rifondere, essendo l' sempre rimasto contumace. CP_1
6. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1 essendosi la ricorrente validamente autocertificata esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2024
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)