Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6593/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
P.VA , con sede in VI QU Parte_1 P.VA_1
(NA) al Corso Filangieri n.86, elett.te dom.ta, in VI QU (NA) alla Via Filangieri n.
126, presso lo studio dell'avv. Roberto Persico, dal quale è rapp.ta e difesa giusto mandato a margine del presente atto;
ATTORE
CONTRO
con sede legale in Milano al Corso Como n. 17, in persona del Controparte_1
suo procuratore speciale, dr. , rapp.ta e difesa mandato in calce alla presente CP_2 comparsa, dall'avv. Luigi Delle Rose ed elett.me dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Castellammare di Stabia alla Via Denza n.9;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2021, l'istante conveniva innanzi a codesto Tribunale, la -per ivi sentirla condannare-, al Controparte_1 pagamento della somma di € 60.000,00, con vittoria di spese ed onorari, rassegnando le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inadempienza contrattuale di essa , per l'effetto, condannarla, al risarcimento dei danni in CP_3 favore delle parte attrice riconoscendo alla stessa la complessiva somma di €
60.000,00 oltre le ulteriori spese che sarà costretta a sostenere fino alla
1
conclusione del giudizio, e/o,quella che verrà' determinata e quantificata nel corso del giudizio o quella minore o maggiore somma che sarà' ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di consulenza con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario”.
Premesso che:
-l'istante assume la qualità di locataria del minibus Mercedes V tg. FV775RW, di proprietà della Mercedes-Benz Financial coperto da Controparte_4
polizza assicurativa contro il furto n. 1.6949.5.406885172, stipulata con la
[...]
per il valore di € 37.500,00; Controparte_1
-che il giorno 19.05.2021 tra le ore 12.40 e le ore 13.30, il suindicato mezzo veniva rubato da ignoti;
-tale avvenuta sottrazione illecita, veniva segnalata alle centrali operative, sia per il tramite del sistema satellitare OCTO, apposto da Controparte_1
sia dal sistema satellitare, apposto privatamente dall'istante,
[...]
Multiprotexion rilasciato dalla ditta SIDAL srl, a tutela contro il furto (come depositato agli atti di causa);
- codesti sistemi satellitari, allertavano i Carabinieri per l'accaduto, i quali invitavano il conducente a recarsi presso una stazione di Parte_2
Comando al fine di sporgere regolare denuncia;
-stante il dovere del di accompagnare le persone in sua Parte_2 compagnia presso l'aeroporto di Capodichino, dopo avervi provveduto si recava così alla stazione di Comando di Napoli Borgoloreto, dove sporgeva regolare denuncia del 19.05.2021, e successiva integrazione del 25.05.2021;
-nonostante, la società Mercedes-Benz Finacial Service Italia spa, avesse fornito tutta la documentazione richiesta in polizza nel termine regolare di trenta giorni, al fine di ottenere l'indennizzo a termini di polizza, ivi compresa, la manleva in favore di essa attrice locataria onde corrispondere direttamente a quest'ultima l'indennizzo dovuto, la non ha provveduto a tale CP_1
pagamento;
-a causa della mancata corresponsione dell'indennizzo dovuto, l'istante essendo una società di noleggio e trasporto, si è vista costretta, a sua volta, a noleggiare un veicolo per un costo di € 15.591,60;
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- stante l'inadempimento verificatosi, il comportamento di Controparte_1
ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
[...]
2.La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 6593/2021, ed assegnata alla cognizione del Giudice, dott. Vincenzo Del Sorbo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, la che preliminarmente eccepiva la nullità Controparte_1
della domanda ex artt. 163, comma 3-4, e 164, comma 4, c.p.c., per genericità della stessa;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società attrice;
e nel merito, impugnava tutto quando ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, perché infondato in fatto ed in diritto, insistendo nel rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza del 05.04.2022, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il
Giudicante, viste le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza del 24.11.2022, invitando parte attrice ex art. 182 c.p.c., alla regolarizzazione della procura con indicazione precisa del nominativo e della qualità di chi l'ha rilasciata, a seguito di specifica eccezione della convenuta.
All'udienza del 24.11.2022, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., rinviando all'udienza del
27.04.2023.
All'udienza del 27.04.2023, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il
Giudicante, ammetteva la prova per testi articolata da parte attrice, e rinviava all'udienza del 12.12.2023.
Indi, espletata l'istruttoria, all'udienza del 19.09.2024, l'odierno Giudicante, tratteneva la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
Le parti, pertanto, depositavano tempestivamente i propri scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il
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profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
Nel caso de quo, l'indicazione del nominativo della parte attrice che agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti, e del relativo difensore, si deducono dalla procura alle liti debitamente e correttamente depositata agli atti di causa.
Va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda, atteso che risulta agli atti che è stata preliminarmente attivata, pur senza esito, da parte attrice, la procedura di negoziazione assistita, il cui invito risulta, alla stregua della costituzione in mora, in atti versato (come da messa in mora depositata agli atti di causa).
Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva, per i motivi che seguono.
Al momento dell'incidente, la non era Controparte_5
proprietaria del mezzo oggetto di furto, ma era mero utilizzatore dell'autoveicolo concesso in leasing, di proprietà della Mercedes-Benz Financial Service Italia
s.p.a., che l'aveva concesso in locazione finanziaria, e che sola, quindi, avrebbe potuto agire per il ristoro del danno prodotto al bene.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte, riconoscendo la legittimazione dell'utilizzatore ad agire per il risarcimento del danno riportato dal veicolo in
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leasing, ben potendo l'utilizzatore dimostrare di aver subito un danno a seguito dell'evento verificatosi (Cass. n. 21011/2010).
Ancora, la Cassazione con sentenza n. 534 del 12 gennaio 2011, ha stabilito che
“Qualora sia stato danneggiato un bene (mobile o immobile) concesso in leasing, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore. E ciò quando lo stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa”.
NEL MERITO, è innanzitutto da ritenere dimostrato che in data 19.05.2021, tra le ore 12.40 e le ore 13.30, avveniva il furto del minibus Mercedes V tg. FV775RW, di proprietà della Mercedes-Benz Service Italia s.p.a., concesso in locazione finanziaria alla assicurato per il rischio di furto con Controparte_5 [...]
giusta polizza n. 1.6949.5.406885172, pertanto (e l'istante agisce per il CP_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento sopra descritto).
Infatti, va rilevato, che l'accaduto verificatosi, venne prontamente segnalato alle centrali operative per il tramite dei dispositivi satellitari presenti all'interno del minibus Mercedes V tg. FV775RW: dispositivo satellitare, cosiddetta “scatola nera”
OCTO apposto da e il dispositivo Multiprotexion Controparte_1 rilasciato dalla ditta SIDAL srl, apposto dall'istante.
E' indiscusso e non contestato (anche dalla stessa convenuta) che l'antifurto satellitare della “IO srl” inviava un “allarme batteria” alla centrale operativa che veniva così repertato (cfr. la segnalazione dell'Istituto di Vigilanza
IO esibito dall'attrice):
E' pacifico quindi che il “furto” sia avvenuto in Sarno come indicato dalla segnalazione della IO.
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Il problema sorge però a seguito di alcune discrepanze fra quanto certificato dalla
IO e quanto invece si legge nella denuncia di furto (e nella successiva integrazione) presentata daa (cioè dall'autista dal mezzo). Parte_2
Infatti il si recava una prima volta dai CC. Di GO (lo stesso Pt_2
giorno, alle 18,16, dopo aver chiesto aiuto ad un collega ed aver trasportato alcuni clienti da Sarno all'aeroporto di Napoli-Capodichino) e presentava la seguente denuncia:
(nella successiva integrazione del 25.5.21 il preciserà la proprietà del Pt_2
veicolo e che lo stesso era in leasing all'attuale attrice, ma resterà del tutto uguale il riferimento al luogo del furto :
)
Tali incongruenze (debitamente poste in rilievo da parte della convenuta che ha anche riferito delle indagini all'uopo da essa espletate in proposito) rendono dubbio che i fatti si siano svolti come indicato nella denuncia di furto (e per relationem nella citazione che ad essa fa riferimento).
Infatti, se non può dubitarsi che i fatti si siano svolti in Sarno dal momento che nella denuncia iniziale il conducente fa espresso riferimento alla stazione ferroviaria di Sarno così come confermato dalla relazione della IO (e quindi il riferimento a Salerno appare un chiaro frutto di equivoco - da parte di chi ebbe a raccogliere la denuncia - fra Salerno e Sarno, che è un comune a sé stante, in provincia di Salerno) desta insuperabile perplessità la circostanza che il denunciante ebbe precisamente ad indicare di avere parcheggiato il mezzo “di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria di Sarno”, mentre invece il dispositivo satellitare ha restituito un luogo (pur sempre ubicato in Sarno, ma) distante alcuni chilometri dalla stazione stessa ed in zona verosimilmente isolata (un terreno a lato della
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diramazione dell'autostrada Caserta-Salerno e quindi ben distante rispetto quello riferito, in cui si sarebbe consumato l'accaduto).
Quindi, ciò che si evince dalle segnalazioni riportate, contrasta ampiamente con la denuncia e sua successiva integrazione, sporta da in data 19.05.2021 e Parte_2 in data 25.05.2021, giacché viene riportato un luogo dell'accaduto diverso rispetto quello effettivo, ovvero Sarno, “di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria”.
Le incongruenze rilevate, sulla scorta delle apposite segnalazioni derivanti dai dispositivi antifurto, ivi incluso il contenuto del verbale di denuncia sporta, sono state ancor di più evidenziate in sede di escussione testimoniale, all'udienza del
12.12.2023, dove il teste di parte attorea, sig. riferiva “Era l'anno Testimone_1
2021 nel mese di maggio verso la metà se ben ricordo, poco dopo l'orario di pranzo verso le ore 14,00 circa io mi trovavo a Napoli all'aeroporto di Capodichino dopo aver lasciato dei clienti, e ricevetti una telefonata dal sig. , che Parte_2
conosco in quanto svolge la mia stessa attività lavorativa e con il quale ho rapporti di colleganza corrispettiva ed anche scambio di lavoro all'occorrenza. Il sig.
[...]
mi comunicava di trovarsi in Sarno presso la stazione ferroviaria per Pt_2 incontrare dei clienti che avrebbero dovuto trasferire presso l'aeroporto di
Capodichino e mi riferiva che all'uscita della predetta stazione ferroviaria, constatava il furto del proprio Mercedes Van che se ben ricordo era di colore scuro.
Su richiesta di mi recavo presso la stazione della ferrovia dello Stato dove Pt_2 incontravo, il sig. ed i clienti che dovevano raggiungere l'aeroporto e ci Pt_2
recammo a Capodichino. Giunto in aeroporto attesi una decina di minuti, in quanto il sig. raggiunse il presidio sito all'interno dello stesso della polizia per Pt_2
sporgere denuncia, ma mi riferì di non esserci riuscito in quanto i militari presenti lo invitarono a recarsi presso una stazione dei carabinieri e raggiungemmo quella di
Via Marina nei pressi della Chiesa del Carmine. Preciso, che quando eravamo in
Sarno su mia specifica domanda, il che telefonicamente aveva richiesto Pt_2
l'intervento dei carabinieri e che gli stessi lo invitavano a recarsi presso una stazione per sporgere denuncia. Normalmente, i Van Mercedes hanno sistemi satellitari di posizione anche perché necessari ai fini lavorativi a dimostrazione dei percorsi e relative tempistiche per eventuali reclami dei clienti. Se non ricordo raggiunsi Sarno verso le 14,50 circa. Durante il transfer, il sig. si Pt_2 intratteneva in alcune comunicazioni telefoniche”.
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Si noti infatti (circostanza anche questa contestata dalla difesa della convenuta) che Sarno ha 2 stazioni ferroviarie: quella della Rete Ferrovie dello Stato e quella della rete locale “Circumvesuviana”: orbene il teste ha dichiarato che andò a prelevare il dinanzi alla “Ferrovia dello Stato” ma sul Corso Giovanni Pt_2
Amendola (dove il ha detto di avere parcheggiato) c'è la stazione della Pt_2
Circumvesuviana e non quella della Ferrovia dello Stato.
La domanda quindi non risulta accoglibile, giacché i dati satellitari sono in evidente contrasto con quanto dichiarato da parte attrice.
Va all'uopo evidenziato che con il D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è stato introdotto nel Codice delle Assicurazioni private l'art.145-bis, che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle scatole nere: “1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Secondo il Codice delle Assicurazioni, dunque, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro, assurgono a piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.
Orbene rileva il giudicante come la norma di cui sopra non integri una prova
“legale” e che le risultanze della c.d. scatola nera costituiscano meri indizi da valutare nel concorso con le altre emergenze istruttorie.
Come infatti ritenuto dalla giurisprudenza più accorta (v. Cass. 13725/2024) l'art. 145 bis C.A.P. non ha trovato piena attuazione non essendo stati emanati i Decreti
Ministeriali che a norma dell'art. 132 ter CAP stabiliscono i requisiti che le scatole nere debbono necessariamente rispettare. Pertanto non può essere riconosciuto valore di prova legale ad un dispositivo che (anche se per la mancata, completa, attuazione della norma) sia al di fuori del controllo pubblico.
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Posto quanto sopra va evidenziato essere pacifico che il dispositivo satellitare (ed in particolare il dispositivo IO, fra quelli comunemente installati per prevenire furti) ha correttamente segnalato il furto del mezzo (rilevando un
“allarme batteria”, vale a dire la verosimile asportazione del dispositivo stesso e quindi il suo scollegamento dalla batteria del veicolo).
Da ciò si evince che il dispositivo funzionava più che correttamente, e tale constatazione induce a ritenere che funzionasse anche nel rilevamento della posizione ed in ogni caso non è verosimile ritenere che lo “scostamento” fra posizione reale e quella rilevata dal dispositivo potesse corrispondere ad una distanza di vari chilometri come quella sopra evidenziata.
Anche i tempi della scoperta del furto indicati in denuncia e quelli rilevati dal dispositivo (“allarme batteria”) non corrispondono.
A fronte di ciò sarebbe stato preciso onere di parte attrice dimostrare, anche a mezzo opportuni chiarimenti tecnici la correttezza del suo assunto, cosa che invece non è avvenuta nella fattispecie in esame.
Per tali motivi si impone il rigetto della domanda.
Spese di lite
Le incertezze probatorie sopra evidenziate e motivi di equità sostanziale inducono all'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di rigetta la domanda Controparte_5 Controparte_1
stessa e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso Torre Annunziata, addì 11.2.2025. Il Giudice
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