Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25013 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PASSARO CARMINE presso cui elettivamente domicilia in Forio alla via Marina
n.26,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI Controparte_1
SCALA MARIA GRAZIA presso cui elettivamente domicilia in Ischia alla via
Osservatorio n.40,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal
GI.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, madre della loro figlia nata il [...]), adiva il Tribunale di Per_1
1
Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati ulteriori provvedimenti.
Si costituiva la resistente che contestava le deduzioni di controparte, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
e adottati ulteriori provvedimenti di cui in atti.
All'udienza del 09.03.2022 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c. p. c.
Davanti al giudice istruttore, le parti sottoscrivevano un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“il padre contribuisca per un altro anno ancora al mantenimento della figlia oggi ventottenne con l'importo di €. 400.00 mensili oltre il 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e COA di
Napoli del 2018 così come stabilito in sede presidenziale e versando a titolo di mantenimento l'importo pari ad €.
1.200.00 per un altro anno in favore della resistente e che tra un anno diventeranno €.1.500,00 mensili in favore della sig.ra
e nessun assegno di mantenimento per la figlia con l'impegno CP_1 Per_1 di includerla nella gestione e nella ripartizione degli utili dell'appartamento locato per fitti brevi.
- le parti si dichiarano disponibili ad intraprendere un percorso di
2 3
rafforzamento genitoriale e di sostegno psicologico individuale per entrambi presso una struttura a loro scelta;
- con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 24, parte II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1986);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3